CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09190/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MPOLO, domiciliati ex lege all’indirizzo Pec in-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 363/2023depositata il 14 febbraio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 9647/2023Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 9190/2026Data pubblicazione 11/04/20261. Con atto di citazione in riassunzione, in esito a pronuncia diincompetenza territoriale resa dal Tribunale di Roma, gli avvocatiMaurizio Campolo e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legalirappresentanti e associati dello [OSCURATO:PERSONA], convenivano ingiudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo chevenisse condannata a pagare in loro favore i seguenti importi (per untotale generale di euro 704.924,37) indicati nel ricorso: B1) euro169.507,43, inclusi 15% di spese generali, IVA e CPA, per lucrocessante da mancato affidamento di incarichi per n. 63 pratiche“confermate” con azioni legali possibili in docc. 13 e 14; B2) euro437.736, inclusi 15% di spese generali, IVA e CPA, per lucro cessanteper ulteriori mancati affidamenti di incarichi relativi ad ulteriori n. 200pratiche nei due anni di durata contrattuale dal luglio 2014 al luglio2016; B3) euro 36.478, inclusi 15% di spese generali, IVA e CPA perdanno emergente da violazione dei doveri di buona fede e correttezzanelle trattative; B4) euro 43.773,60, inclusi 15% di spese generali, IVAe CPA per compensi relativi alle attività di reperimento atti edocumentazione, di analisi e valutazione delle singole posizioni creditoriee di predisposizione delle due relazioni in docc. 13 e 14 per n. 112“pratiche confermate”; B5) euro 1.516,21, inclusi 15% di spesegenerali, IVA e CPA per il preavviso 7.7.2017 in doc. 21; B6) euro2.331,66, inclusi 15% di spese generali, IVA e CPA per differenzacompensi come da liquidazione giudiziale per PPT c. Ricitano; B7) euro2.131,76, inclusi 15% di spese generali, IVA e CPA per differenzacompensi come da liquidazione giudiziale per PPT c. Santucci; B8) euro3.840,40, inclusi 15% di spese generali, IVA e CPA per differenza tra icompensi previsti dall’accordo ed i valori “massimi” del DM n. 55/2014;B9) euro 7.609,31, inclusi 15% di spese generali, IVA e CPA percompensi ex art. 8, primo comma, DM n. 55/2014 per mandatoNumero registro generale 9647/2023Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 9190/2026Data pubblicazione 11/04/2026conferito a due difensori.Sostenevano, da un lato, la nullità o comunque l’inefficaciadell’accordo quadro – in cui la banca era subentrata come cessionaria dicrediti in blocco da altra società - in quanto inidoneo a quantificare ilgiusto compenso dovuto per l’attività difensiva da loro effettivamenteprestata nelle numerose procedure giudiziali specificate in atti; d’altrolato, adducevano l’inadempimento della banca, che si sarebbeinopinatamente sottratta all’impegno pattuito di conferire loro ben piùnumerosi incarichi di patrocinio.La banca convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.2. Il Tribunale di Venezia rigettava le domande attoree.3. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio equali associati dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] LegaleLawrome, proponevano appello, con il quale impugnavano parzialmentela sentenza di prime cure, dato che soltanto censuravano le statuizioni dirigetto delle domande di condanna al pagamento degli importi sopraindicati sub B1 (euro 169.507,43), B3 (euro 36.478), B5 (euro1.516,21) e B9 (euro 7.609,31).Si costituiva resistendo [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza n.363/2023 la Corte d’Appello di Venezia rigettava ilgravame.5. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Gamboni propongono ricorso, affidato aquattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Si osserva in primis che il difensore dei ricorrenti ha richiesto lafissazione dell’udienza pubblica. Tuttavia, poiché le questioni dedotte nelricorso non presentano profili di diritto di particolare rilevanza, il Collegioreputa la trattazione in adunanza camerale confacente al caso di specie,oltre che rispettosa del principio della ragionevole durata del processo(art. 111 Cost.).Numero registro generale 9647/2023Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 9190/2026Data pubblicazione 11/04/20262. Tanto premesso, osserva ancora il Collegio, che, come anchecondivisibilmente rilevato dalla controricorrente, gli attuali ricorrenti,avevano proposto appello parziale, pertanto limitando le propriedoglianze al mancato accoglimento delle domande in punto: 1) asseritomancato affidamento di n. 63 pratiche cd. “confermate”; 2) risarcimentodel danno per violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelletrattative svolte ante causam; 3) pagamento delle spese generali (15%)asseritamente maturate in relazione alle pratiche fatturate come daconvenzione, secondo quanto previsto dal d.m. 55/2014; 4) pagamentodei compensi asseritamente dovuti, in relazione alle pratiche assegnatee fatturate, per mandato conferito a due difensori, secondo quantoprevisto dal d.m. 55/2014.Gli attuali ricorrenti hanno dunque prestato acquiescenza al rigettodelle restanti domande di pagamento di somme, in uno alle correlatecensure di nullità (o, comunque, di invalidità e conseguente inefficacia)dell’accordo con la banca. Ne consegue la formazione del giudicatointerno, con definitivo accertamento: a) della validità degli accordisottoscritti inter partes, la cui efficacia vincolante i ricorrenti, del resto,espressamente rivendicano con riguardo alle pratiche cd. “confermate”,che, in quanto tali, avrebbero dovuto essere loro affidate; b) dellavalidità delle pattuizioni di deroga al d.m. n. 55/2014, sia quanto aicriteri di quantificazione dei compensi per ciascuna attività conferita agliappellanti, sia quanto alla rinuncia alle somme eventualmente liquidatedal Tribunale a titolo di spese legali.Pertanto, nella misura in cui, nei motivi di ricorso, gli odierniricorrenti tornano a prospettare una pretesa inefficacia dell’accordoquadro, tali censure risultano non solo intrinsecamente contraddittorierispetto alla contemporanea invocazione della validità della medesimaconvenzione quale fonte di obblighi in capo alla banca, ma anche, esoprattutto, precluse dal giudicato interno formatosi sulla piena validitàNumero registro generale 9647/2023Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 9190/2026Data pubblicazione 11/04/2026ed efficacia dell’accordo tra le parti.3. In ogni caso, anche a voler esaminare separatamente i singolimotivi, il ricorso - ferma la pur non marginale sussistenza di numerosiprofili di inammissibilità - deve ritenersi complessivamente infondato.4. Il primo motivo si denuncia, quanto al “rigetto della domandarubricata sub B1) - € 169.507,43, inclusi 15% di spese generali, IVA eCPA, per lucro cessante da mancato affidamento di incarichi per n. 63pratiche ‘confermate’ con azioni legali possibili in base alle Relazioni indocc. 13 e 14”, violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ex art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia, nonché violazioneo falsa applicazione degli artt. 1174, 1175, 1375 e 1366, 1321, 1325,1256, 1345, 1372, 1362, 1363 e 1418 c. 2 c.c., ex art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., e dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., inrelazione all’art. 360 primo comma, n. 4 c.p.c., “per motivazioneapparente/perplessa”.4.1 Nel ritenere l’accordo quadro valido ed efficace, la corte dimerito avrebbe omesso di pronunciarsi ovvero avrebbe reso unamotivazione meramente apparente, mentre avrebbe dovuto considerareil suddetto accordo non più vincolante tra le parti perché “viziato da unamancanza sopravvenuta della causa”, in quanto la banca, con la suacondotta, lo aveva svuotato di significato, dato che, “nonostante leespresse previsioni di affidamenti continuativi, seriali e massivi (comesarebbe stato, si ripete, logico attendersi visto che la [OSCURATO:PERSONA] avevaacquistato un portafoglio di crediti oggetto appunto di cessionemassiva)”, si era limitata “ad affidare in tutto, agli odierni ricorrenti, unadecina di modesti incarichi”.4.2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.Anzitutto, risulta inammissibile, perché si articola in tre censure ovevengono cumulativamente evocate numerosissime violazioni di norme,sostanziali e processuali, senza che a tale evocazione della rubricaNumero registro generale 9647/2023Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 9190/2026Data pubblicazione 11/04/2026corrisponda una effettiva illustrazione nel contenuto del motivo dellespecifiche ragioni per cui l’impugnata sentenza avrebbe violato le normecitate. Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, “intema di ricorso per cassazione, è inammissibile l’atto che cumuli, inmodo indistinto e confuso, censure eterogenee riconducibili alle diverseipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., senza individuarne con chiarezzal’autonoma articolazione. La confusione espositiva, che impone algiudice di legittimità un’indebita opera di selezione e ricostruzione deimotivi, integra di per sé un vizio formale idoneo a determinare ladeclaratoria di inammissibilità, a prescindere dal merito delle questionisostanziali prospettate” (Cass. n. 2819/2025; Cass. n. 33348/2018).In particolare, poi, laddove si deduce il vizio di violazione e falsaapplicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la suaillustrazione nel motivo, ex art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., deveessere svolta, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione dellenorme che sarebbero violate, ma pure mediante la specifica indicazionedelle affermazioni della sentenza impugnata, che sarebbero in contrastocon le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornitadalla giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente unavalutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenticonsentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compitoistituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (cfr.Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 25419/2014; Cass. n. 287/2016; Cass.n. 20870/2024). Nel caso di specie, i ricorrenti non risultano averadempiuto a tale onere.Infine, le osservazioni sulla mancata considerazione delcomportamento tenuto dalla banca nell’esecuzione dell’accordo quadro,per cui la corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112c.p.c. ovvero avrebbe svolto una motivazione solo apparente, sonoinfondate, a fronte della espressa motivazione con cui l’impugnataNumero registro generale 9647/2023Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 9190/2026Data pubblicazione 11/04/2026sentenza afferma: “Quanto alle previsioni di cui all’art. H (praticheconfermate) si osserva che le stesse devono essere lette alla lucedell’art. A.a1 e che, in realtà, con tali previsioni la [OSCURATO:PERSONA] aveva soltantoespresso la volontà di conferire il mandato senza, però conferirlo,dovendo la [OSCURATO:PERSONA] valutare l’opportunità di azionare o meno determinateposizioni debitorie. È infatti evidente, così come correttamenteevidenziato dal Tribunale, che l’iniziale conferma non poteva che esseresubordinata a una valutazione circa l’effettiva esigibilità dei crediti ecirca l’opportunità dell’azione, in relazione alla effettiva recuperabilitàdel credito e in relazione alla prova del credito, con la conseguenza cheogni azione monitoria o esecutiva è preclusa fin da subito. In sostanza laBanca si era impegnata a conferire l’incarico non a tutte le pratiche che iprofessionisti avevano seguito su incarico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ma soloin relazione a quelle che, all’esito della valutazione della [OSCURATO:PERSONA],avrebbero avuto possibilità di recuperare il credito vantato”).5. Il secondo motivo denuncia: “In ordine al rigetto della domandarubricata sub B3) - € 36.478,00, inclusi 15% di spese generali, IVA eCPA per danno emergente da violazione dei doveri di buona fede ecorrettezza nelle trattative. Violazione/falsa applicazione degli artt. 116c. 2 c.p.c. e 1337 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.Violazione/falsa applicazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per motivazione apparente/perplessa”.5.1. Quanto alla domanda relativa al risarcimento danni per laviolazione degli obblighi di buona fede e correttezza nelle trattative, siafferma: “La Corte di Appello ha … trasformato questo (doveroso) rilievodi ultrapetizione in un diverso rilievo di non contestazione sollevato neiconfronti del contumace, ma è evidente che il senso del rilievo è che ilGiudice di I grado ha ‘contestato’ che un accordo fosse stato sottoscrittoquando la [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai fatto nessuna contestazione su talecircostanza, sicche’ il vizio di ultrapetizione – e la conseguente falsaNumero registro generale 9647/2023Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 9190/2026Data pubblicazione 11/04/2026applicazione dell’art. 116 c. 2 c.p.c. da parte della Corte – è pacifico”.Si afferma altresì che la corte di merito non avrebbe considerato ledoglianze degli attuali ricorrenti in ordine alla pur evidente“violazione/falsa applicazione dell’art. 1337 c.c.” in cui sarebbe incorso ilgiudice di prime cure, a mezzo di un passaggio motivazionale ovesarebbe erroneo riferimento a “plurime e sempre diverse richiesteformulate dagli appellanti, sfornite di adeguata motivazione (in un primomomento la somma di euro 150.000,00, poi aumentata a euro250.000,00, poi a euro 704.924,37), offrendosi da parte della Cortel’immagine di uno Studio che quasi compulsivamente cambierebbeposizione sulle somme dovute”.5.2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.I ricorrenti evocano una errata interpretazione della corte di merito,che, a loro dire, avrebbe “tramutato” la loro censura di vizio diultrapetizione in relazione alla sentenza di prime cure in una “noncontestazione”.La doglianza, svolta in modo generico ed assertivo, tuttavia nonconsidera che il giudice d’appello ha espressamente affrontato neiseguenti termini il secondo motivo d’appello: “… il Tribunale hacorrettamente motivato ritenendo che la domanda non potesse essereaccolta non sussistendo nessun inadempimento della convenuta”; cherispetto a tale ratio decidendi, non specificatamente censurata, lamotivazione dell’impugnata sentenza si consolida.Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare,quando la sentenza di merito impugnata si fonda, come nel caso inesame, su più rationes decidendi autonome, perché possa giungersi allacassazione della stessa è indispensabile che il soccombente le censuritutte, dato che l’omessa impugnazione di una di esse rende definitival’autonoma motivazione non impugnata, e le restanti censure nonpotrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della sentenzaNumero registro generale 9647/2023Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 9190/2026Data pubblicazione 11/04/2026(Cass. n. 18403/2023; Cass. n. 18641/2017; Cass., Sez. Un., n.7931/2013).5.3. Infondata, infine, è la doglianza con cui “gli odierni ricorrentitrovano francamente quasi offensivo il passaggio della sentenza ricorsaove si fa riferimento a plurime e sempre diverse richieste formulatedagli appellanti, sfornite di adeguata motivazione (in un primo momentola somma di euro 150.000,00, poi aumentata a euro 250.000,00, poi aeuro 704.924,37) ”, offrendosi da parte del giudicante l’immagine diuno Studio che quasi compulsivamente cambierebbe posizione sullesomme dovute. La successione degli eventi, invero, è ben descritta negliformulino indicazioni diverse anche a seconda delle sedi e della “fase” incui ciò accade e le ipotesi iniziali possono essere soppiantate da ipotesidiverse se la trattativa “si trascina”.Dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che il riferimento alcomportamento stragiudiziale delle parti viene svolto soltanto adabundantiam, mentre l’esclusione della violazione della buona fede daparte della banca è affermato dalla corte territoriale sulla base di unamotivata e non implausibile interpretazione del contratto, che ne haescluso qualsivoglia inadempimento, e rispetto alla quale le censure deiricorrenti alla fine si risolvono in una mera contrapposizione diinterpretazione diversa da quella criticata (ex multis: Cass. n.873/2019; Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n.22979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass. n.11053/2000), senza tenere in conto che l’interpretazione scelta dalgiudice di merito non deve essere l'unica possibile, o la migliore inastratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; pertanto,quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni,non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poidisattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto cheNumero registro generale 9647/2023Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 9190/2026Data pubblicazione 11/04/2026sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131/2006).6. Il terzo motivo così è rubricato: “In ordine al rigetto delladomanda rubricata sub B5) - € 1.516,21, inclusi 15% di spese generali,IVA e CPA per il preavviso 7.7.2017 in doc. 21 (segnatamente € 520,00per compensi come da Accordo per gli atti di precetto c. Spaziano e DiDonato oltre 15% spese generali su detti compensi e sui compensi giàfatturati come da accordo. Violazione/falsa applicazione degli artt. 1321,1709 e 2225 c.c. e dell’art. 13 c. 2 e 10 legge n. 247/2012, in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Violazione/falsa applicazione dell’art. 132 c. 2n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per motivazioneapparente/perplessa”.6.1. I ricorrenti lamentano che anche rispetto a questa domanda,seppure di modico valore, la Corte d’appello ha confermato lastatuizione di rigetto integrale resa dal Tribunale. In particolare,censurano l’impugnata sentenza dove dichiara: “Infondato è anche ilterzo motivo di appello in relazione al quale gli appellanti lamentanol’omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda B5. In realtà ilTribunale ha motivato affermando l’insussistenza dell’asseritanullità/inefficacia dell’accordo per violazione del DM 55/2014 e gliappellanti, sul punto, nulla hanno rilevato. A fronte delle chiareprevisioni contrattuali la domanda è infondata”. Sostengono, quindi, iricorrenti che la decisione sul punto sarebbe “francamenteincomprensibile”.6.2. Il motivo è infondato.La censura, che ripropone doglianze già svolte in appello, si fondasul presupposto che l’accordo quadro sarebbe nullo ed in ogni caso privodi efficacia, per sopravvenuto difetto della causa concreta, per cui iricorrenti non ne sarebbero più vincolati ed avrebbero diritto ad essereremunerati delle loro spettanze secondo la tariffa forense.Risulta dalla impugnata sentenza, tuttavia, che, nel confermare laNumero registro generale 9647/2023Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 9190/2026Data pubblicazione 11/04/2026sentenza di prime cure, la corte territoriale ha espressamente escluso lanullità e comunque l’inefficacia dell’accordo quadro, ed ha ritenutoinfondata la domanda degli allora appellanti, ora ricorrenti, appunto “afronte delle chiare previsioni contrattuali” (che prevedono diversi criteridi pagamento).Così argomentando, il giudice d’appello si è correttamenteuniformato al principio di diritto, per cui la tariffa prevista dal d.m.55/2014 si applica solo in difetto di diverso accordo tra le parti, mentrenel caso di specie l’accordo esiste ed è efficace (cfr. Cass. n.7904/2020); e ciò con una motivazione che, sebbene sintetica, non puòdefinirsi apparente, dato che contiene tutte le necessarie ragioni in fattoed in diritto della decisione (v. Cass. n. 23781/2023).Va infine ribadito quanto già osservato in via preliminare, e cioè chei ricorrenti svolgono le loro censure senza considerare chel’impugnazione soltanto parziale della sentenza d’appello ha determinatola formazione del giudicato interno sulla piena validità ed efficacia interpartes dell’accordo quadro.7. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano: “In ordine al rigettodella domanda rubricata sub B9) - € 7.609,31, inclusi 15% di spesegenerali, IVA e CPA per compensi ex art. 8, c. 1, DM n. 55/2014 permandato conferito a due difensori. Violazione/falsa applicazione dell’art.14 c. 2 legge n. 247/2012 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.Violazione/falsa applicazione dell’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art 118disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., per motivazioneapparente/perplessa”.7.1 Sostengono che, “dopo aver “condiviso” il rigetto, da parte delTribunale, anche della domanda rubricata sub B5), sulla base dellaerrata considerazione della “insussistenza dell’asserita nullità/inefficaciadell’accordo per violazione del DM 55/2014”, la corte territoriale inmerito alla successiva domanda sub B9) ha così affermato: “MedesimeNumero registro generale 9647/2023Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 9190/2026Data pubblicazione 11/04/2026valutazioni si impongono in ordine alla domanda B9 atteso che,trattandosi di associazione professionale, trova applicazione l’art. 8 delDM n. 55/2014 che stabilisce che nel caso in cui l’incarico professionalesia conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante aun solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci”. Silamenta che l’impugnata sentenza è viziata ai sensi dell’art. 132,secondo comma, n. 4 c.p.c., dato che ha richiamato la sentenza delprimo giudice, che però non era stata pronunciata sul quantumdebeatur.La corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che“l’accordo fra le parti, infatti, non esclude, neanche implicitamente, che,in presenza di mandati conferiti a più professionisti dello Studio-associazione professionale, il compenso – che sia determinato, comerichiesto dai ricorrenti, ex DM n. 55/2014 ovvero come da allegato“Condizioni economiche” all’accordo – sia in ogni caso dovuto perciascuno di essi”, e che l’accordo quadro tra le parti, comunque, avevaescluso la maggiorazione solo “per le competenze e spese di eventualidomiciliatari, corrispondenti, consulenti e/o collaboratori”, nonmenzionando gli associati.7.2. Il motivo è infondato, per quanto rilevato in premessa quantoalla formazione del giudicato interno sulla validità ed efficacia interpartes dell’accordo quadro e di quel che si è ribadito nello scrutinio deimotivi precedenti.Nuovamente i ricorrenti censurano la motivazione ritenendola viziataperché apparente; dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta inveceche, seppur sinteticamente, la Corte d’appello ha considerato l’accordoquadro del tutto valido ed efficace tra le parti, e dunque anche inrelazione alle pattuizioni circa la remunerazione degli odierni ricorrenti.8. In conclusione, il ricorso va rigettato.9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicataNumero registro generale 9647/2023Numero sezionale 454/2026Numero di raccolta generale 9190/2026Data pubblicazione 11/04/2026in dispositivo, seguono la soccombenza, solidalmente per la comuneposizione. non ritiene il Collegio sussistano nella fattispecie i presuppostidi cui all’art. 96 c.p.c. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore della societàcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 4 febbraio2026.Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI