CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legeall’indirizzo Pec in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocatoex lege all’indirizzo Pec in atti-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1718/2024depositata il 21/11/2024;Numero registro generale 2638/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 20488/2026Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. otteneva decreto ingiuntivo nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], adducendo di avere con essa concluso uncontratto per il trasporto del materiale scenico utilizzato negli spettacoliteatrali, di avere eseguito le relative prestazioni dal 28 luglio 2015 al 9maggio 2016 e di avere emesso fatture non contestate dalla debitrice, laquale, tuttavia, si sarebbe limitata a pagamenti parziali, conconseguente residuo credito a saldo, azionato appunto in via monitoria.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, che consentenza n. 444/23 il Tribunale di Siracusa accoglieva, revocando ildecreto ingiuntivo.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello, cui resistevaAssociazione [OSCURATO:PERSONA].4. Con sentenza n. 1718/2024 la Corte d’Appello di Catania, inintegrale riforma dell’impugnata sentenza, rigettava l’opposizione adecreto ingiuntivo.5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a tre motivi.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Sia la ricorrente sia la resistente hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degliartt. 1326 e 1362 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1° n. 3”.1.1. Si prospetta la violazione degli artt. 1326 e 1362 e ss. c.c.laddove la corte di merito ha attribuito valore di “accettazione tacita” alcorrispettivo previsto per il trasporto al pagamento di alcune fatture e alsilenzio serbato dall’Associazione prima della diffida ad adempiere, senzaverificare se tali condotte fossero effettivamente idonee a rivelare unacomune intenzione negoziale delle parti nell’ambito di una stabileNumero registro generale 2638/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 20488/2026Data pubblicazione 17/06/2026relazione di affari. La corte territoriale avrebbe, pertanto, violato i criterilegali di interpretazione del contratto, sostituendo all’accertamento dellacomune volontà delle parti in ordine alle condizioni contrattuali ed aitermini di pagamento, una valutazione fondata sul solo contegno dellaparte debitrice, di per sé insufficiente a integrare accettazione tacita.1.2. Il motivo è privo di consistenza.La corte territoriale ha svolto nella sua pronuncia un’ampiamotivazione, in particolare rilevando: “può certamente affermarsi che lecondizioni indicate dalla [OSCURATO:PERSONA] srl nella bozza dipreventivo del 23.7.2015, sono state accettate dalla appellata.Convergono incontestabilmente in tale direzione le seguenti circostanze:- successivamente all’invio della bozza di preventivo la [OSCURATO:SOCIETA] haemesso n.10 fatture per trasporti eseguiti per conto dell’appellata dal[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 9.5.2016; - l’[OSCURATO:PERSONA] non ha maicontestato le fatture, se non dopo avere ricevuto una diffida dipagamento da parte dell’appellante; - l’ammontare di ciascuna fattura èstato calcolato secondo la tariffa indicata nella bozza di preventivo del23.7.2015; - l’[OSCURATO:PERSONA] ha effettuato una serie dipagamenti in acconto ed a saldo di alcune delle fatture emesse dallaKenamor [OSCURATO:SOCIETA]”. Ed infine ha concluso: “I superiori dati, tuttidocumentali, provano, a parere di questa Corte, che il corrispettivopattuito tra le parti per i servizi svolti dalla [OSCURATO:SOCIETA] è quello indicatonella bozza del 23.7.2015 ed è stato accettato dall’appellata”.1.3. Orbene, questa Suprema Corte ha più volte già affermato che:a) l’interpretazione del contratto costituisce attività riservata algiudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto perviolazione dei criteri di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi dimotivazione;b) il motivo di ricorso con il quale si sostenga il malgoverno delleregole interpretative deve contenere non solo l’astratto riferimento agliNumero registro generale 2638/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 20488/2026Data pubblicazione 17/06/2026articoli del codice che le sanciscono, ma altresì la specificazione deicanoni in concreto violati;c) va in ogni caso precisato il modo in cui il giudice se ne èdiscostato e, quindi, le distorsioni che in concreto ha prodotto ladenunciata violazione (cfr. Cass. 18/11/2005 n. 24461; Cass.,23/1/2007 n. 1406; Cass. 6/2/2007 n. 2560);d) anche quando di una clausola siano possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva propostol’interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede dilegittimità del fatto che sia stata privilegiata un’altra (cfr. Cass.22/2/2007 n. 4178; Cass. 28/11/2017 n. 28319); il sindacato dilegittimità non può, infatti, investire il risultato interpretativo in sé, cheappartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, maafferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica edella coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguenteinammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negozialeoperata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazionedegli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr. Cass. 10/2/2015n. 2465; Cass. 26/5/2016 n. 10891).Nel dedurre il motivo la ricorrente non ha idoneamente censuratol’applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., dato chene ha apoditticamente affermato la violazione, senza tuttavia spiegarecome e perché la corte territoriale abbia violato le norme ermeneutiche.La censura dedotta finisce pertanto per risolversi in una semplicecritica della decisione sfavorevole, formulata “attraverso la meraprospettazione di una diversa (e più favorevole) interpretazione rispettoa quella adottata dal Giudice del merito” (così Cass. 16/1/2019 n. 873).2. Il secondo motivo denuncia “Nullità della sentenza e delprocedimento per violazione degli artt. 157 co. 2°, 246 e 132 c.p.c. inrelazione all’art. 360 co. 1° n. 4 c.p.c.”.Numero registro generale 2638/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 20488/2026Data pubblicazione 17/06/20262.1. Sussisterebbe nullità della sentenza impugnata e dell’interoprocedimento di secondo grado per error in procedendo, in quanto lacorte territoriale avrebbe rilevato d’ufficio l’incapacità a deporre di unteste (e precisamente il teste [OSCURATO:PERSONA]), sebbene nessuno deidifensori presenti all’udienza, come pure alla udienza successiva edinfine all’udienza di precisazione delle conclusioni, avesse eccepitoalcunché.Se la Corte d‘Appello di Catania non fosse incorsa in un siffattoerrore, avrebbe invece preso in considerazione la dichiarazionetestimoniale, in quanto rilevante ed essenziale ai fini del giudizio, edavrebbe deciso diversamente, rigettando il gravame.2.2. Il motivo è inammissibile.Vi si censura un isolato passaggio dell’impugnata sentenza (a p. 7:”si pongono seri dubbi sulla capacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale seppure non formalmente, risultaessere amministratore della [OSCURATO:PERSONA]”), in cui,oltretutto, lungi dal rilevare e dichiarare de plano l’incapacità del teste adeporre, la corte territoriale si limita ad esternare dei dubbi; invece sitrascura di rilevare che con altra autonoma ratio decidendi (v. p. 6dell’impugnata sentenza) la corte territoriale ha ritenuto di attribuireprevalente rilievo probatorio alle risultanze documentali rispetto allaprova orale, del tutto conformemente al consolidato orientamento dilegittimità per cui è riservato al giudice di merito individuare le fonti delproprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e laconcludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idoneea dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altromezzo di prova, mentre a questa Suprema Corte non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa,bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e dellacorrettezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice delNumero registro generale 2638/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 20488/2026Data pubblicazione 17/06/2026merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr. ex multis Cass. n.32505/2023 e Cass. n. 9097/2017).Ne consegue che, rispetto a siffatta statuizione, il presente motivonon considera e non specificamente censura, l’impugnata sentenza siconsolida, alla luce del principio per cui quando la sentenza di meritoimpugnata si fonda, come nel caso in esame, su più rationes decidendiautonome, nel senso che ognuna di esse è sufficiente da sola asorreggerla, perché possa giungersi alla sua cassazione è indispensabileche il soccombente le censuri tutte, dato che l’omessa impugnazione diuna di loro rende definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, e lerestanti censure non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamentodella sentenza (Cass. n. 18403/2023; Cass. n. 18641/2017; S.U. n.7931/2013).3. Il terzo motivo denuncia “Nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 115; 116 e132 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1^ n. 4 c.p.c.”.3.1. Si critica quanto affermato dall’impugnata sentenza a p. 7, inrelazione ad una asserita inattendibilità degli altri testi escussi, neiseguenti termini: “i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] strettamente legati alla appellata (il primo in qualità di attoreed il secondo di dipendente), tanto da ingenerare più che fondatisospetti in punto alla loro attendibilità”.3.2. Il motivo, oltre a patire profili di inammissibilità al pari delprecedente, visto che non censura tutte le rationes decidendi dellasentenza impugnata, è comunque infondato, dato che la valutazionedell’inattendibilità del teste è valutazione di fatto riservata al giudice dimerito, che se, come nel caso di specie, debitamente motivata, èinsindacabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 16467/2017: “Lavalutazione delle risultanze delle prove ed il giudiziosull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanzeNumero registro generale 2638/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 20488/2026Data pubblicazione 17/06/2026probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale èlibero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritengapiù attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti; taleverità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficaciadimostrativa della fonte-mezzo di prova, con la conseguenteinammissibilità di una tardiva produzione documentale volta aconfutarla, salva soltanto l’eventuale “remissione in termini”).4. Il ricorso, in conclusione, va rigettato, con conseguente rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002 si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese, che liquida in euro 5.000 per compensi edeuro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 percento ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori chedichiarano di essere antistatari.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 2638/2025Numero sezionale 1868/2026Numero di raccolta generale 20488/2026Data pubblicazione 17/06/2026Così deciso in Roma il 22 maggio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI