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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17505/2026

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efunta [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Marcheselli;-altro controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 372/2021 depositata il 10 maggio 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 31079/2021Numero sezionale 3826/2026Numero di raccolta generale 17505/2026Data pubblicazione 02/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Genovanotificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione (d’ora in poiDefilla s.n.c.) e ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del2010, distinte intimazioni di pagamento degli importi dovuti in base agliavvisi di accertamento emessi nei loro confronti dal medesimo Ufficio perl’anno d’imposta 2009, così come rideterminati con sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale (CTR) della [OSCURATO:PERSONA] n. 519/8/2018 dell’8maggio 2018.1.1 In particolare:- con un primo avviso erano stati accertati in capo alla prefata societàun maggior reddito d’impresa e un più elevato valore della produzionenetta rilevante ai fini dell’IRAP;- con altri due avvisi il reddito societario così ricostruito era statoimputato per trasparenza, ai fini dell’IRPEF, ai due soci sunnominati, inproporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili.2.

Con ricorso congiunto proposto dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Genova la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e Raoul DefillaTredici impugnavano gli atti in parola, dolendosi del fatto che nellaquantificazione degli importi ad essa dovuti l’[OSCURATO:PERSONA] si fosse attenuta a quanto statuito dalla citata sentenza della CTR.3.

Il giudice adìto respingeva il ricorso, sul rilievo che legittimamentel’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il quantum debeaturprescindendo dalle statuizioni contenute in quella sentenza, siccomeconcretamente inapplicabili.4.

La pronuncia di primo grado veniva, però, successivamenteriformata dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 372/2021 del10 maggio 2021, in accoglimento dell’appello delle parti private, annullavagli atti impugnati, osservando che eventuali difficoltà nell’eseguire ilNumero registro generale 31079/2021Numero sezionale 3826/2026Numero di raccolta generale 17505/2026Data pubblicazione 02/06/2026dictum giudiziale non potevano essere tout court superate mediante la suadisapplicazione.5.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]. di LidiaDefilla C. in liquidazione, ha resistito con controricorso.7.

Con ordinanza interlocutoria n. 23467/2025 del 18 agosto 2025 ilCollegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RaulDefilla Tredici, in proprio e nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA],rinviando la causa a nuovo ruolo.8.

In data 24 settembre 2025 il prefato litisconsorte si è costituito ingiudizio, in tale duplice qualità, depositando controricorso.9.

Per la trattazione della causa è stata, quindi, nuovamente fissatal’odierna adunanza in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1 Si sostiene che la motivazione dell’impugnata sentenzarisulterebbe affetta da irriducibile contraddittorietà.Viene, al riguardo, posto in risalto che la CTR della [OSCURATO:PERSONA], dopo averaffermato la concreta impossibilità di applicare i criteri di rideterminazionedel reddito societario dettati con la propria precedente sentenza n.519/5/2018, ha annullato le intimazioni di pagamento notificate aicontribuenti, che di quei criteri non avevano tenuto conto.2.

Con il secondo motivo è lamentata, sempre ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 2 e 68 del d.lgs. n.546 del 1992 e degli artt. 112 e 277 c.p.c..2.1 Si assume che, una volta ritenute ineseguibili le statuizioniNumero registro generale 31079/2021Numero sezionale 3826/2026Numero di raccolta generale 17505/2026Data pubblicazione 02/06/2026contenute nella suddetta sentenza, la Commissione regionale non avrebbedovuto limitarsi ad annullare sic et simpliciter le intimazioni di pagamento,essendo invece tenuta, in coerenza con le caratteristiche proprie delprocesso tributario, ad esaminare nel merito la pretesa erariale e aricondurla alla corretta misura mediante una motivata valutazionesostitutiva.3.

Non occorre procedere alla disamina dei suesposti motivi, alla lucedelle considerazioni che seguono.3.1 Come si ricava dalla lettura degli atti di causa, l’Agenzia delleEntrate aveva impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della CTRligure n. 519/5/2018, posta a base delle intimazioni di pagamento oggettodel presente giudizio.3.2 Orbene, tale ricorso è stato nelle more deciso da questa Corte conordinanza n. 15342/2022 del 13 maggio 2022, la quale ha cassato conrinvio la decisione gravata.Giova sùbito precisare che la conoscenza dei propri precedenticostituisce adempimento di un dovere istituzionale del giudice dilegittimità, derivante dall’esercizio della funzione nomofilattica attribuitaglidall’art. 65, primo comma, dell’ordinamento giudiziario (cfr. Cass. Sez.

U.26482/2007, Cass. n. 30780/2011, Cass. n. 9149/2014).3.3 Chiarito ciò, va notato che l’intervenuta cassazione dellamenzionata sentenza incide sulle sorti dell’odierna controversia.3.4 In tema di riscossione delle imposte, questa Corte ha affermatoche l’iscrizione a ruolo provvisoria effettuata ai sensi dell’art. 68 del d.lgs.n. 546 del 1992 in pendenza del processo tributario deve ritenersi”travolta“, in virtù dell’operatività del cd. effetto espansivo esterno ex art.336, secondo comma, c.p.c., nel caso in cui sia riformata o cassata lasentenza sulla base della quale quell’iscrizione era stata eseguita (cfr.Cass. n. 30775/2018, Cass. n. 19224/2021, Cass. n. 25469/2024).3.5 Il suenunciato principio di diritto è da considerare applicabile,Numero registro generale 31079/2021Numero sezionale 3826/2026Numero di raccolta generale 17505/2026Data pubblicazione 02/06/2026mutatis mutandis, anche agli atti di intimazione di cui all’art. 29, comma1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, inquanto il penultimo periodo della stessa norma espressamente prevedeche con tali atti sono rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi diaccertamento ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA ai sensidell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992.In tal modo, l’intimazione di pagamento viene ad assumere, nel nuovocontesto degli atti cd. impo-esattivi, quale appunto l’avviso diaccertamento di cui all’art. 29 del d.l n. 78 de 2010, la funzione di «[…]tenere aggiornata la ”misura“ dell’efficacia esecutiva dell’atto in ragionedella pendenza del giudizio di impugnazione, onde adeguar[la …]all’effettiva eseguibilità in via frazionata ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546del 1992»; essa, quindi, «[…] circoscrive e […] cristallizza, nei limitidell’eseguibilità frazionata ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, l’efficaciaesecutiva pur di per sé posseduta dal titolo, in conseguenzadell’impugnazione ed in funzione del suo andamento» (cfr. Cass. n.18835/2024).4.

Per le ragioni illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’intrapresa attività diriscossione non può più trovare fondamento nella sentenza nel frattempocassata.4.1 Trattandosi di questione di puro diritto, non si rende necessariosottoporla alle parti ai sensi degli artt. 101, secondo comma, e 384, terzocomma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 11724/2021, Cass. n. 1617/2022, Cass. n.822/2024).5.

Stante il rilievo officioso di una causa di sopravvenutainammissibilità dell’impugnazione, le spese di lite vengono interamentecompensate fra le parti.6.

Non deve essere resa l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese diNumero registro generale 31079/2021Numero sezionale 3826/2026Numero di raccolta generale 17505/2026Data pubblicazione 02/06/2026giustizia), sia perché la formula definitoria del presente giudizio noncorrisponde ad alcuna di quelle contemplate dalla citata norma(inammissibilità originaria, improcedibilità, rigetto totaledell’impugnazione) sia perché l’Agenzia delle Entrate è un ente pubblicoammesso ex lege alla prenotazione a debito del contributo unificato (cfr.Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 4752/2025).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse e compensa interamente fra le parti le spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
efunta [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Marcheselli;-altro controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 372/2021 depositata il 10 maggio 2021;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 31079/2021Numero sezionale 3826/2026Numero di raccolta generale 17505/2026Data pubblicazione 02/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di Genovanotificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. in liquidazione (d’ora in poiDefilla s.n.c.) e ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.29, comma 1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del2010, distinte intimazioni di pagamento degli importi dovuti in base agliavvisi di accertamento emessi nei loro confronti dal medesimo Ufficio perl’anno d’imposta 2009, così come rideterminati con sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale (CTR) della [OSCURATO:PERSONA] n. 519/8/2018 dell’8maggio 2018.1.1 In particolare:- con un primo avviso erano stati accertati in capo alla prefata societàun maggior reddito d’impresa e un più elevato valore della produzionenetta rilevante ai fini dell’IRAP;- con altri due avvisi il reddito societario così ricostruito era statoimputato per trasparenza, ai fini dell’IRPEF, ai due soci sunnominati, inproporzione alla rispettiva quota di partecipazione agli utili.2. Con ricorso congiunto proposto dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Genova la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e Raoul DefillaTredici impugnavano gli atti in parola, dolendosi del fatto che nellaquantificazione degli importi ad essa dovuti l’[OSCURATO:PERSONA] si fosse attenuta a quanto statuito dalla citata sentenza della CTR.3. Il giudice adìto respingeva il ricorso, sul rilievo che legittimamentel’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il quantum debeaturprescindendo dalle statuizioni contenute in quella sentenza, siccomeconcretamente inapplicabili.4. La pronuncia di primo grado veniva, però, successivamenteriformata dalla CTR della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 372/2021 del10 maggio 2021, in accoglimento dell’appello delle parti private, annullavagli atti impugnati, osservando che eventuali difficoltà nell’eseguire ilNumero registro generale 31079/2021Numero sezionale 3826/2026Numero di raccolta generale 17505/2026Data pubblicazione 02/06/2026dictum giudiziale non potevano essere tout court superate mediante la suadisapplicazione.5. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]. di LidiaDefilla C. in liquidazione, ha resistito con controricorso.7. Con ordinanza interlocutoria n. 23467/2025 del 18 agosto 2025 ilCollegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RaulDefilla Tredici, in proprio e nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA],rinviando la causa a nuovo ruolo.8. In data 24 settembre 2025 il prefato litisconsorte si è costituito ingiudizio, in tale duplice qualità, depositando controricorso.9. Per la trattazione della causa è stata, quindi, nuovamente fissatal’odierna adunanza in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.1.1 Si sostiene che la motivazione dell’impugnata sentenzarisulterebbe affetta da irriducibile contraddittorietà.Viene, al riguardo, posto in risalto che la CTR della [OSCURATO:PERSONA], dopo averaffermato la concreta impossibilità di applicare i criteri di rideterminazionedel reddito societario dettati con la propria precedente sentenza n.519/5/2018, ha annullato le intimazioni di pagamento notificate aicontribuenti, che di quei criteri non avevano tenuto conto.2. Con il secondo motivo è lamentata, sempre ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 2 e 68 del d.lgs. n.546 del 1992 e degli artt. 112 e 277 c.p.c..2.1 Si assume che, una volta ritenute ineseguibili le statuizioniNumero registro generale 31079/2021Numero sezionale 3826/2026Numero di raccolta generale 17505/2026Data pubblicazione 02/06/2026contenute nella suddetta sentenza, la Commissione regionale non avrebbedovuto limitarsi ad annullare sic et simpliciter le intimazioni di pagamento,essendo invece tenuta, in coerenza con le caratteristiche proprie delprocesso tributario, ad esaminare nel merito la pretesa erariale e aricondurla alla corretta misura mediante una motivata valutazionesostitutiva.3. Non occorre procedere alla disamina dei suesposti motivi, alla lucedelle considerazioni che seguono.3.1 Come si ricava dalla lettura degli atti di causa, l’Agenzia delleEntrate aveva impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della CTRligure n. 519/5/2018, posta a base delle intimazioni di pagamento oggettodel presente giudizio.3.2 Orbene, tale ricorso è stato nelle more deciso da questa Corte conordinanza n. 15342/2022 del 13 maggio 2022, la quale ha cassato conrinvio la decisione gravata.Giova sùbito precisare che la conoscenza dei propri precedenticostituisce adempimento di un dovere istituzionale del giudice dilegittimità, derivante dall’esercizio della funzione nomofilattica attribuitaglidall’art. 65, primo comma, dell’ordinamento giudiziario (cfr. Cass. Sez. U.26482/2007, Cass. n. 30780/2011, Cass. n. 9149/2014).3.3 Chiarito ciò, va notato che l’intervenuta cassazione dellamenzionata sentenza incide sulle sorti dell’odierna controversia.3.4 In tema di riscossione delle imposte, questa Corte ha affermatoche l’iscrizione a ruolo provvisoria effettuata ai sensi dell’art. 68 del d.lgs.n. 546 del 1992 in pendenza del processo tributario deve ritenersi”travolta“, in virtù dell’operatività del cd. effetto espansivo esterno ex art.336, secondo comma, c.p.c., nel caso in cui sia riformata o cassata lasentenza sulla base della quale quell’iscrizione era stata eseguita (cfr.Cass. n. 30775/2018, Cass. n. 19224/2021, Cass. n. 25469/2024).3.5 Il suenunciato principio di diritto è da considerare applicabile,Numero registro generale 31079/2021Numero sezionale 3826/2026Numero di raccolta generale 17505/2026Data pubblicazione 02/06/2026mutatis mutandis, anche agli atti di intimazione di cui all’art. 29, comma1, lett. a), del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, inquanto il penultimo periodo della stessa norma espressamente prevedeche con tali atti sono rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi diaccertamento ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA ai sensidell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992.In tal modo, l’intimazione di pagamento viene ad assumere, nel nuovocontesto degli atti cd. impo-esattivi, quale appunto l’avviso diaccertamento di cui all’art. 29 del d.l n. 78 de 2010, la funzione di «[…]tenere aggiornata la ”misura“ dell’efficacia esecutiva dell’atto in ragionedella pendenza del giudizio di impugnazione, onde adeguar[la …]all’effettiva eseguibilità in via frazionata ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546del 1992»; essa, quindi, «[…] circoscrive e […] cristallizza, nei limitidell’eseguibilità frazionata ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992, l’efficaciaesecutiva pur di per sé posseduta dal titolo, in conseguenzadell’impugnazione ed in funzione del suo andamento» (cfr. Cass. n.18835/2024).4. Per le ragioni illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile persopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’intrapresa attività diriscossione non può più trovare fondamento nella sentenza nel frattempocassata.4.1 Trattandosi di questione di puro diritto, non si rende necessariosottoporla alle parti ai sensi degli artt. 101, secondo comma, e 384, terzocomma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 11724/2021, Cass. n. 1617/2022, Cass. n.822/2024).5. Stante il rilievo officioso di una causa di sopravvenutainammissibilità dell’impugnazione, le spese di lite vengono interamentecompensate fra le parti.6. Non deve essere resa l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese diNumero registro generale 31079/2021Numero sezionale 3826/2026Numero di raccolta generale 17505/2026Data pubblicazione 02/06/2026giustizia), sia perché la formula definitoria del presente giudizio noncorrisponde ad alcuna di quelle contemplate dalla citata norma(inammissibilità originaria, improcedibilità, rigetto totaledell’impugnazione) sia perché l’Agenzia delle Entrate è un ente pubblicoammesso ex lege alla prenotazione a debito del contributo unificato (cfr.Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 4752/2025). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse e compensa interamente fra le parti le spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano