CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04315/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3594/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 2002/2023 depositata il 22 giugno 2023; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. A sèguito di verifica fiscale, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].r.l., appartenente all’omonimo Gruppo internazionale leader nel settore della produzione e distribuzione di elettrodomestici, cinque distinti avvisi di accertamento parziali ex art. 41-bise 25, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 mediante i quali rettificava le dichiarazioni fiscali presentate dalla predetta società, rideterminando: (a)ai fini dell’IRES, il reddito complessivo netto relativo agli anni 2013, 2014 e 2015; (b)ai fini dell’IRAP, il valore della produzione netta inerente agli anni 2013 e 2015. Ne derivavano le conseguenti riprese a tassazione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge. A fondamento delle pretese impositive l’Ufficio contestava la violazione dell’art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 in materia di prezzi di trasferimento infragruppo (cd. transfer pricing), ritenendo non conforme al «valore normale» il prezzo pagato dalla contribuente per l’acquisto di prodotti finiti e parti di ricambio, principalmente dalle consociate cinesi [OSCURATO:PERSONA]. Co. Ltd.e [OSCURATO:PERSONA]. Ltd.. 2. La società verificata reagiva proponendo quattro autonomi ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, poi ridenominata Corte di giustizia tributaria (CGT) di primo grado, la quale, riuniti i procedimenti e riconosciuta la fondatezza delle ragioni addotte dalla parte privata, annullava gli avvisi di accertamento. 3. La decisione veniva successivamente confermata dalla CGT di secondo grado della Lombardia, che con sentenza n. 2002/2023 del 22 giugno 2023 rigettava l’appello erariale. 4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, così rubricati: (1°)falsa applicazione degli artt. 7 e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000; (2°)falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.. 4.1 Con il primo si assume che la Corte regionale «sembrerebbe richiedere una sorta di motivazione rafforzata in realtà non prevista da alcuna disposizione normativa»concernente gli avvisi di accertamento. 4.2 Con il secondo si sostiene che l’impugnata decisione «parrebbe porre in capo all’Ufficio l’onere di dimostrare l’erroneità della determinazione dei prezzi di trasferimento da parte dell’impresa». 5. [OSCURATO:PERSONA].r.l. ha resistito con controricorso. 6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. 7. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. 8. La controricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per inosservanza del termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. In accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sollevata dalla controricorrente nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c., va dichiarata l’improcedibilità del ricorso. 1.1 Al riguardo, giova rammentare che, a norma dell’art. 369, primo comma, c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. 1.2 Nel caso di specie, come emerge dall’esame diretto degli atti contenuti nel fascicolo telematico, il ricorso è stato notificato il 22 gennaio 2024, sicchè il termine stabilito dalla citata disposizione del codice di rito veniva a scadere il 12 febbraio 2024, tenuto conto della proroga di diritto operante ex art. 155, quarto comma, c.p.c. per essere festivo il giorno finale (domenica 11 febbraio 2024). Il deposito è stato, invece, eseguito in via telematica soltanto il 14 febbraio 2024. Nella «nota di deposito complementare» acquisita al fascicolo telematico in data 16 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fatto generico riferimento a un asserito «malfunzionamento del sistema», senza tuttavia offrire al riguardo alcuna prova. 1.3 Tanto premesso, va osservato che, ai sensi dell’art. 196-sexies, disp. att. c.p.c. -inserito dall’art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 149 del 2022 e applicabile ratione temporis al presente giudizio in virtù della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 2, dello stesso decreto legislativo-, «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. [...]». 1.4 In subiecta materia questa Corte ha da tempo chiarito che il deposito telematico di un atto del processo si articola in quattro fasi, coincidenti con il rilascio di altrettanti messaggi p.e.c. da parte del sistema informatico, e segnatamente: (1)la ”ricevuta di accettazione“ rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC o RdA o ”prima p.e.c.“), attraverso la quale il sistema attesta che l’atto è stato inviato dalla postazione di lavoro (PDL) e preso in carico dal sistema per essere inoltrato all’ufficio giudiziario destinatario; (2)la ”ricevuta di avvenuta consegna“ (cd. RdAC o ”seconda p.e.c.“), con la quale il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, destinatario del messaggio, attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella; (3)il messaggio avente ad oggetto l’”esito dei controlli automatici“, inviato dal gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (cd. ”terza p.e.c.“), che potrebbe contenere la segnalazione di ”anomalie bloccanti“, tali da non consentire al procedimento di proseguire senza l’intervento del cancelliere o, in ipotesi estrema, da impedire la stessa possibilità di tale intervento; (4)il messaggio che attesta l’esito dei controlli manuali, ovvero l’accettazione o meno del deposito da parte della cancelleria (cd. ”quarta p.e.c.“); in caso di accettazione e di successiva lavorazione ad opera della cancelleria, l’atto e i suoi eventuali allegati sono infine -e solo allora- visibili all’interno del fascicolo telematico. La descritta sequenza è rimasta immutata, nella sostanza, a sèguito dell’entrata in vigore dell’art. 196-sexies disp. att. c.p.c., innanzi citato (Cass. Sez. U. n. 28403/2023). 1.5 Per quanto qui interessa, è stato precisato che la tempestività del deposito di un atto telematico va verificata con riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), e cioè la cd. ”seconda p.e.c.", la quale attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del ”sistema giustizia“ (cfr., ex ceteris, Cass. n. 1366/2018, Cass. n. 17328/2019, Cass. n. 12422/2021, Cass. Sez. U. n. 22834/2022, Cass. n. 15801/2025). Non si è, peraltro, mancato di puntualizzare che, se il deposito si considera perfezionato al momento del rilascio della detta ricevuta, tale effetto rimane, tuttavia, subordinato al buon esito dell’intero procedimento, il quale costituisce, quindi, fattispecie a formazione progressiva, onde esclusivamente con l’accettazione da parte del cancelliere (la cd. ”quarta p.e.c.“), e solo a sèguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda p.e.c. e il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti (cfr. Cass. n. 28982/2019, Cass. n. 17404/2020, Cass. n. 27654/2022, Cass. Sez. U. n. 28403/2023). Se ne è tratta la conseguenza che, in caso di negativa conclusione dell’iter descritto (quando, cioè, non risulti il superamento dei controlli automatici e di quelli manuali), la parte è tenuta a rinnovare il deposito dell’atto, previa rimessione in termini a norma dell’art. 153, secondo comma, c.p.c., ove possa ritenersi che essa sia incolpevolmente incorsa in decadenza a causa dell’affidamento riposto nell’esito positivo della procedura (cfr., in tal senso, Cass. n. 17404/2020), a meno che abbia provveduto senza indugio a un ulteriore deposito andato a buon fine, rendendo così superflua la pronuncia sull’istanza di rimessione in termini da parte del giudice (cfr. Cass. n. 69/2025, Cass. n. 1411/2026). 1.6 Ciò posto, si rileva che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha formulato istanza di rimessione in termini, nè ha dimostrato, mediante la produzione delle p.e.c. innanzi indicate, che un precedente deposito perfezionatosi nei suoi confronti entro il 12 febbraio 2024 non abbia superato i successivi controlli automatici e manuali. 1.7 In atti si rinvengono soltanto le e-mail scambiate nei giorni 14 e 15 febbraio 2024 dall’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] con il servizio di assistenza tecnica dell’Avvocatura dello Stato. Trattasi, tuttavia, di documentazione inidonea a fornire la prova che si richiedeva alla parte ricorrente. 1.8 Per le ragioni esposte, non rimane che dichiarare l’improcedibilità del ricorso. 2. Le spese processualiseguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 3. Nonostante l’esito dell’impugnazione, non deve essere resa a carico dell’Agenzia delle Entrate l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), trattandosi di ente pubblico ammesso (ex artt. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lett. a], del d.P.R. n. 115 del 2002) alla prenotazione a debito del contributo unificato (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass.n. 27301/2016). P.Q.M dichiara il ricorso improcedibile e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 12.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso for