CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24989/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., (consolidante) in persona del legale rapp.tepro tempore, e [OSCURATO:SOCIETA]. (consolidata), in persona del legalerapp.te pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti- controricorrente –avverso la sentenza n. 4254/17/2021 della Commissione tributariaregionale della Campania, depositata in data 13.5.2021, notificata indata 31.5.2021;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];1. A seguito di una verifica fiscale conclusasi con la consegna di unprocesso verbale di constatazione in data 30 ottobre 2017 (di seguitoanche soltanto “PVC”), l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] notificava, ai sensi dell’art. 40-bis del d.P.R. n. 600/73 (c.d.Numero registro generale 21581/2021Numero sezionale 5000/2026Numero di raccolta generale 24989/2026Data pubblicazione 04/09/2026“atto unico”) alla [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualità di consolidata) ed allaBAIANO [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualità di consolidante) – l’avviso diaccertamento n. TF30E0100104/2018, per il periodo di imposta 2015,con cui venivano formulati i seguenti rilievi: a) “Rilievo n. 1 ai finiIRES ed IRAP – Costi non di competenza per € 1.750,00”, con cuil’Ufficio contestava la pretesa indeducibilità di taluni costi per servizi,perché asseritamente di competenza del precedente periodod’imposta 2014, anziché del p.i. 2015; b) “Rilievo n. 2 ai fini IRES edIRAP – Costi indebitamente dedotti per € 104.082,14”, con cui l’Ufficiocontestava la presunta deduzione di imposte e sanzioni non deducibili,in violazione degli artt. 99, comma 1, e 109, comma 5, del TUIR; c)“[OSCURATO:PERSONA] – Irregolare tenuta della contabilità”, con cui l’Ufficiocontestava l’irregolare tenuta della contabilità di magazzino.1.1. In forza dei sopra citati rilievi l’Ufficio accertava un presuntomaggior reddito imponibile ai fini IRES della società - e,conseguentemente, del consolidato – di Euro 105.832,00, con unamaggiore imposta dovuta di Euro 29.104,00, oltre interessi e,contestualmente, irrogava la sanzione pecuniaria unica di Euro26.041,00 per dichiarazione infedele ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n.471/97 e di Euro 1.000,00 per tenuta di contabilità non conforme alleprescrizioni di legge, ex art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 471/97.1.2. Veniva esperito con esito negativo il tentativo di definizionedell’accertamento in adesione, nel corso del quale le due società, oltrea contestare i rilievi mossi dall’Ufficio, evidenziavano che in sede diredazione della dichiarazione dei redditi modello UNICO 2016 – p.i.2015 erano stati commessi alcuni errori a proprio sfavore, di cui a lorodire occorreva tener conto ai fini dell’abbattimento dei maggioriimponibili ed imposte accertati (docc. 3 e 4 del fascicolo di primogrado).Numero registro generale 21581/2021Numero sezionale 5000/2026Numero di raccolta generale 24989/2026Data pubblicazione 04/09/20262. La C.T.P. di Napoli, adita dalle società in epigrafe, rigettava ilricorso.3. La C.T.R. della Campania accoglieva invece l’appello dellesoccombenti, ritenendo che: “Parte appellante ha fornito ampioriscontro documentale con riferimento alla dichiarazione dei redditi2016, anno di imposta 2015, che giustificano l'accoglimento delgravame. In primo luogo, risulta documentalmente provato che lasocietà “[OSCURATO:SOCIETA]", quale consolidata, non ha riportato in dettadichiarazione gli interessi passivi per euro 177.677,00=, riportabili "anuovo" contenuti nella dichiarazione dei redditi 2015, anno di imposta2014, con conseguente minor imponibile dichiarato e trasferito alconsolidato e una minore Ires di euro 22.893,00=. Ebbene ai sensidell'art. 2 co. 8-bis Dpr 322/98: "Resta ferma in ogni caso per ilcontribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamentoo di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano incisosull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiorimponibile, di un maggior debito d'imposta o, comunque, di un minorecredito". Nel senso dell'ammissibilità della correzione di errori anche lacostante giurisprudenza del Giudice di legittimità (da ultimo Cass.6016/2020: "In tema di disciplina fiscale del consolidato nazionale, lasocietà controllante che eserciti, congiuntamente alle controllate,l'opzione per la dichiarazione e tassazione dei redditi del gruppo diimprese ai sensi degli artt. 117 e 118 T. U.I.R. e commetta, in sede dicompilazione della dichiarazione quale consolidante, errori formalinell'indicazione dei dati necessari alla determinazione dell'imposta(con particolare riguardo alla compilazione del quadro "CC" ai finidell'utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo), può sempreemendare tale dichiarazione, trattandosi di dichiarazione di scienza").Altro errore per tabulas risulta essere la mancata deduzione, puravendone titolo, nella predetta dichiarazione dei redditi, connessaNumero registro generale 21581/2021Numero sezionale 5000/2026Numero di raccolta generale 24989/2026Data pubblicazione 04/09/2026all'aiuto per la crescita economica (Ace) riconosciuta a partire dal2011 dall'art. 1 d.l. 201/2011. Detta norma, al fine di rilanciare losviluppo economico e fornire un aiuto alla crescita mediante riduzionedella imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale dirischio e per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra impreseche si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitaleproprio, e quindi rafforzare la struttura patrimoniale delle impresemedesime, ai fini della determinazione del reddito complessivo nettodichiarato dalle società, è ammesso in deduzione un importocorrispondente al rendimento nazionale del nuovo capitale propriosecondo le disposizioni del predetto decreto legge. Ciò avrebbecomportato una variazione in diminuzione di euro 15.123,60=, peruna Ires di euro 4.159,01=. Detto errore omissivo aveva poiriguardato anche le precedenti dichiarazioni dei redditi e precisamentei periodi di imposta 2013 e 2014. Queste circostanze, unitamente alcarente profilo motivazionale dell'avviso di accertamento conriferimento alle voci dei costi ritenuti indeducibili, laddove parteappellante ha ampiamente supportato sotto il profilo probatorio, laricorrenza della deducibilità, non possono che indurre questaCommissione ad accogliere il gravame e per l'effetto ad annullarel'avviso di accertamento impugnato…”.4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato adue motivi.5. Le società intimate resistono con controricorso.6. E’ stata indi fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], inprossimità della quale le controricorrenti hanno depositato tempestivamemoria illustrativa.7. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 21581/2021Numero sezionale 5000/2026Numero di raccolta generale 24989/2026Data pubblicazione 04/09/20261. Con il primo motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art.2, comma 8 bis, del DPR 322/1998, in relazione all’art. 360, comman. 3 c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnatanella parte in cui è stato consentito alle società contribuenti di farvalere in contenzioso la correzione di errori commessi in dichiarazionee, in particolare, laddove ha riconosciuto alla società consolidatainteressi passivi non dedotti e l’A.C.E., anch’essa non indicata indichiarazione, nonostante l’omessa presentazione della dichiarazioneintegrativa. Sostiene, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità,da ultimo nella pronuncia n. 5728 del 2018, aveva chiarito che lapossibilità di far valere in giudizio eventuali errori od omissioni valevaesclusivamente quando l'opposizione miri a limitare o contrastare lapretesa fiscale che si sia tradotta nell'emissione di una cartellaesattoriale o di altro atto impositivo, ma non anche per introdurre unanuova e contrapposta richiesta ovvero per far valere un credito daparte del contribuente. Sarebbe evidente, infatti, che il contribuente,autore di una dichiarazione inesatta a proprio danno, ove abbia datoseguito alla dichiarazione stessa, provvedendo a versare (in tutto o inparte) una somma più elevata rispetto a quella effettivamente dovuta,non possa contrapporre, nella sede contenziosa, l'esistenza di undiritto di rimborso ovvero di un credito per aver versato un importoerroneamente computato.1.1. Il motivo è infondato.1.2. L’art. 2, comma 8-bis, del DPR 322/98, che stabilisce le modalitàcon cui si può procedere a correggere gli errori e le omissioni nelledichiarazioni dei redditi, oltre a prevedere quale regola generale lanecessità di presentare una “dichiarazione integrativa”, contiene unaclausola finale del seguente tenore: “…. Resta ferma in ogni caso per ilcontribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamentoo di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano incisoNumero registro generale 21581/2021Numero sezionale 5000/2026Numero di raccolta generale 24989/2026Data pubblicazione 04/09/2026sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggioreimponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di unminore credito”.1.3. Questa Corte, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 13378/2016, haenunciato il seguente principio di diritto: “In caso di errori odomissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativapuò essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n.600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2,comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi delsuccessivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in dannodel contribuente, incontra il termine per la presentazione delladichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazionedel credito eventualmente risultante, fermo restando che ilcontribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dalversamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, allamaggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria.” Lesuccessive pronunce delle sezioni semplici si sono sempre conformatea tali principi (da ultimo, Cass. n. 28398/25).1.4. Nel caso in esame, come correttamente evidenziato dallecontroricorrenti e dalla Procura Generale, le società non avevanochiesto rimborsi o pagamento di somme in via riconvenzionale,avendo invocato solo l’annullamento dell’avviso di accertamento.2. Con il secondo motivo, rubricato «omessa pronuncia – violazionedell’art. 112 cpc – nullità della sentenza, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4 c.p.c.», la ricorrente lamenta che i giudici di appello,quanto ai costi ritenuti indeducibili, abbiano affermato, in modo tantoapodittico, quanto infondato che “Queste circostanze, unitamente alcarente profilo motivazionale dell'avviso di accertamento conriferimento alle voci dei costi ritenuti indeducibili, laddove parteappellante ha ampiamente supportato sotto il profilo probatorio, laNumero registro generale 21581/2021Numero sezionale 5000/2026Numero di raccolta generale 24989/2026Data pubblicazione 04/09/2026ricorrenza della deducibilità, non possono che indurre questaCommissione ad accogliere il gravame e per l'effetto ad annullarel'avviso di accertamento impugnato…”. Invero, in relazione ai costiaccertati come indeducibili, non solo l’Ufficio aveva ampiamentemotivato le ragioni del recupero, ma anche ampiamente supportato irilievi nelle difese svolte nei precedenti gradi del giudizio, inparticolare nelle controdeduzioni all’appello, di cui trascrive ilcontenuto. Inoltre, la sentenza era affetta dal vizio di omessapronuncia sulla questione, pure sottoposta al vaglio dei giudici delgravame, circa l’omessa impugnazione del rilievo n. 2dell’accertamento, come sottolineato nelle già citate controdeduzioni,di cui trascrive il passo rilevante. Il riferimento sarebbe alla parte diaccertamento contenuta nel secondo rilievo contestato dall’Ufficiofinanziario, concernente l’azione correttiva posta in essere dall’ufficiostesso in seguito alla ricezione del PVC redatto dalla Guardia diindeducibili per € 24.326,15, tratti dai saldi dei sei diversi mastri diconto della società consolidata verificata, non contestata in primogrado, ma anzi da esse esplicitamente accettata nel verbale dicontraddittorio del 30.01.2018 – che produce - in cui il soggettodelegato dichiarava: “Prendo atto che si tratta di sanzioni e pertantoindeducibili”. Per tale motivo, vista l’esplicita ammissione in sede dicontraddittorio e la rilevata mancata contestazione in sede di ricorsointroduttivo era stato chiesto in appello, in via subordinata, distralciare quantomeno la parte di pretesa tributaria in parola, perchéormai definitivamente consolidatasi.2.1. Il motivo è infondato.2.2. La C.T.R., dopo aver tenuto conto degli errori dedotti dalla parteappellante (interessi passivi ed ACE), ha ritenuto che ”Questecircostanze, unitamente al carente profilo motivazionale dell’avviso diNumero registro generale 21581/2021Numero sezionale 5000/2026Numero di raccolta generale 24989/2026Data pubblicazione 04/09/2026accertamento con riferimento alle voci dei costi ritenuti indeducibili,laddove la parte appellante ha ampiamente supportato sotto il profiloprobatorio, la ricorrenza della deducibilità, non possono che indurrequesta Commissione ad accogliere il gravame e per l’effetto annullarel’avviso di accertamento impugnato.”2.3. Dunque, i giudici di appello hanno annullato l’atto impositivo, siasotto il profilo del difetto di motivazione, che, nel merito, perinfondatezza della pretesa, fondando la decisione su una doppia ratiodecidendi: da un lato, affermando che l’atto impositivo era sul puntocarente di motivazione; dall’altro, che le contribuenti avevanodimostrato la deducibilità dei costi ritenuti invece indeducibilidall’amministrazione finanziaria.2.4. ll vizio di omessa pronuncia si verifica nell’ipotesi in cui manchicompletamente il provvedimento del giudice ossia in tutte quelleipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle partiche rendeva necessaria l’emissione di una pronuncia di accoglimento odi rigetto. Nel caso in esame la questione relativa alla deducibilità deicosti è stata invece esaminata e delibata, con conseguenteinsussistenza del lamentato vizio di omessa pronuncia.2.5. Inoltre, nel descritto contesto, la mancanza di una puntualedisamina delle difese articolate dell’A.F. -che il giudice di seconde cureha comunque sommariamente delibato - potrebbe al più dare luogo alvizio di insufficienza della motivazione, non più deducibile in sede dilegittimità a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5)c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del2012.3. In conclusione, il ricorso va rigettato.4. Spese secondo soccombenza, con il beneficio della distrazione infavore dei difensori delle controricorrenti, dichiaratisi antistatari.Numero registro generale 21581/2021Numero sezionale 5000/2026Numero di raccolta generale 24989/2026Data pubblicazione 04/09/20265. Nonostante l’esito del ricorso, non si fa luogo all’attestazionecontemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), essendo l’Agenzia delle Entrateesentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previstoin favore delle amministrazioni pubbliche, dal pagamento delleimposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, del D.L. n.16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, letteraa, del D.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenza Cass. n.4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle speseprocessuali, che liquida in euro 7.600,00, oltre rimborso forfetarionella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre infavore dei difensori delle controricorrenti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.6.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])