CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16403/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tura Generale dello Stato;-ricorrente principale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti/ricorrenti in via incidentale-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2371/19 depositata il 5 agosto 2019;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. Nell’anno 2014 la Compagnia della Guardia di Finanza di Monopoliconduceva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. due successive verifichefiscali, la seconda delle quali basata su indagini bancarie.Numero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/20261.1 Sulla scorta delle risultanze di tali verifiche, compendiate inaltrettanti processi verbali di constatazione (p.v.c.) redatti il 20 giugno e il17 dicembre 2014, la [OSCURATO:PERSONA] di Bari dell’Agenzia delleEntrate emetteva sei distinti avvisi di accertamento, di cui due relativiall’anno 2009 e gli altri quattro agli anni dal 2010 al 2013, con i qualicontestava alla prefata società:(a)l’indeducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute in favoredi associazioni sportive dilettantistiche per importi consideratiantieconomici, nonché dei costi afferenti a operazioni ritenuteoggettivamente inesistenti;(b)l’indetraibilità dell’IVA applicata sulle predette operazioni;(c)l’omessa dichiarazione di maggiori ricavi desunti da una serie dimovimentazioni bancarie rimaste prive di adeguata giustificazione.Ne derivavano le corrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES,dell’IRAP e dell’IVA e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniariecontemplate dalla legge.1.2 Successivamente il medesimo Ufficio notificava a Cosmo DamianoGrassi, nell’asserita qualità di socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.nell’intero arco temporale considerato, altri cinque avvisi di accertamento,di cui due relativi all’anno 2009 e i restanti tre agli anni dal 2010 al 2012.Con tali atti, sul presupposto della presunta distribuzione ai soci degliutili extracontabili realizzati da società di capitali a ristretta baseproprietaria, veniva imputato al sunnominato [OSCURATO:PERSONA], in corrispondenzacon le operate rettifiche delle dichiarazioni presentate dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l., un maggior reddito da partecipazione rilevante ai fini dell’IRPEF.2. Entrambi i contribuenti reagivano proponendo autonomi ricorsidinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Bari, la quale,riuniti i procedimenti:(i)annullava integralmente, per inosservanza del termine dilatorio dicui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, l’avviso diNumero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026accertamento n. TVF031306607 emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].r.l. per l’anno 2009;(ii)rideterminava in 140.142,65 e in 252.605,58 euro l’ammontare deicosti di pubblicità e promozione indebitamente dedotti dalla società per glianni 2009 e 2010;(iii)annullava integralmente gli avvisi di accertamento nn.TVF011306287, TVF011306608, TVF011300532 e TVF011300533 emessia carico del [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2009, 2010 e 2011, sia perché notificatianteriormente alla scadenza del termine dilatorio di cui sopra sia perchériguardanti un periodo di tempo in cui egli non aveva rivestito alcunacarica all’interno della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;(iv)respingeva, nel resto, le domande dei ricorrenti.3. La pronuncia di primo grado veniva in sèguito riformata dallaCommissione Tributaria Regionale (CTR) della [OSCURATO:PERSONA], la quale,respingendo l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate e accogliendoper quanto di ragione quello principale proposto dalle parti private, cosìstatuiva con sentenza n. 2371/19 del 5 agosto 2019:(a)riconosceva legittima in relazione a tutte le annualità accertate,entro la soglia massima di 200.000 euro all’anno fissata dall’art. 90,comma 8, della legge n. 289 del 2002, la deduzione delle spese disponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche di cui l’Ufficioaveva contestato l’antieconomicità;(b)escludeva la ripresa a tassazione dei costi afferenti alle prestazionidi sponsorizzazione fatturate dall’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2009 e2010 e dall’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA].it nell’anno 2010, nonchè di quellirelativi alle prestazioni di pubblicità, stampa a colori e cellofanatura dellarivista periodica ”[OSCURATO:PERSONA]“ fatturate dalla [OSCURATO:PERSONA] diConiglio Mario negli anni dal 2009 al 2011, tutte quante considerate dagliaccertatori oggettivamente inesistenti;(c)riteneva giustificati sia i prelevamenti effettuati dai conti correntiNumero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026bancari intestati allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie [OSCURATO:PERSONA], perimporti inferiori ai 1.000 euro giornalieri e ai 3.000 euro mensili, sia iprelevamenti dal conto corrente bancario cointestato alla predetta Tinelli ealla zia [OSCURATO:PERSONA], in misura non eccedente il tetto massimo di 740euro mensili;(d)dichiarava infondati i rilievi fiscali attinenti alle operazioni diversamento e prelevamento transitate nella stessa data da un contocorrente all’altro mediante l’esecuzione di giroconti;(e)annullava, nei suindicati limiti, gli avvisi di accertamento nn.TVF031305980, TVF031300525, TVF031300528, TVF031300531 eTVF031303240, emessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per gli annidal 2009 al 2013 e, in misura corrispondente, l’avviso di accertamento n.TVF011300534 emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA] per l’anno2012;(f)confermava, per la parte restante, l’impugnata decisione.4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a cinque motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito conunico controricorso contenente ricorso incidentale articolato in quattromotivi.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato che nelle more del presente giudizio ilcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi delle disposizioni dicui all’1, commi da 186 a 204, della legge n. 197 del 2022, ha definito lecontroversie tributarie relative ai cinque avvisi di accertamento emessi neisuoi confronti, recanti i nn. TVF011306287, TVF011306608,TVF011300532, TVF011300533 e TVF011300534.Numero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/20261.1 Dalla documentazione acquisita al fascicolo di causa si evince,infatti, che:- nel previsto termine del 30 settembre 2023 il predetto contribuenteha presentato distinte domande di definizione agevolata per ciascuno deglidei commi 189 e 190;- entro il 30 settembre 2024 l’Agenzia delle Entrate non ha notificatol’eventuale diniego della definizione.1.2 Per le ragioni esposte, il processo deve essere dichiarato estinto,in base al comma 198, primo periodo, limitatamente alle controversie inquestione.Inoltre, a fronte della prova dell’avvenuto integrale pagamento dellesomme dovute per il perfezionamento della definizione, va pronunciata laparziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n.30945/2019, Cass. n. 29293/2020, Cass. n. 3338/2024).1.3 Al lume di ciò, la disamina delle censure poste a base dellereciproche impugnazioni rimane circoscritta ai sei avvisi di accertamentoemessi a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., recanti i nn. TVF031305980,TVF031306607, TVF031300525, TVF031300528, TVF031300531,TVF031303240.1.4 Iniziando dal ricorso principale, devono essere anzitutto disattesele eccezioni pregiudiziali di improcedibilità e inammissibilità cherelativamente ad esso sono state sollevate dalla mentovata società nelproprio controricorso.1.5 Riguardo alla prima giova rammentare che il processo tributario sicaratterizza per l’indisponibilità dei fascicoli di parte, i quali, a normadell’art. 25, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, restanoacquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo al termine del giudizio.Per tale ragione, il ricorso per cassazione rivolto contro sentenzapronunciata da una Commissione Tributaria (ora Corte di giustiziaNumero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026tributaria) non può essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369,secondo comma, num. 4, c.p.c., qualora il ricorrente non abbia depositatoil proprio fascicolo o copia degli atti e dei documenti posti a fondamentodell’impugnazione che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo dellacontroparte (cfr. Cass. Sez. U. n. 22726/2011).La ricorrente Agenzia delle Entrate non ha, peraltro, mancato didepositare, in osservanza della prescrizione dettata dall’ultimo commadell’art. 369 c.p.c., applicabile ratione temporis, l’istanza di trasmissionedel fascicolo d’ufficio presentata alla segreteria della CTR.1.6 In ordine alla seconda eccezione si osserva che il ricorso non ètotalmente privo del requisito dell’«autosufficienza» di cui all’art. 366,primo comma, num. 6, c.p.c., ferme le considerazioni che verranno svoltein sede di scrutinio delle singole censure.2. Tanto premesso, con il primo motivo del ricorso principale sonoprospettate, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c.,la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109 del t.u.i.r. e dell’art. 90,comma 8, della legge n. 289 del 2002.2.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente ritenuto assolto dallaTholos [OSCURATO:SOCIETA]. l’onere della prova dell’effettivo espletamento dida essa sponsorizzate.Il collegio regionale avrebbe basato la propria decisioneesclusivamente sul contenuto di una perizia di parte prodotta dallacontribuente dopo l’introduzione del giudizio, nonchè sulladocumentazione ad essa allegata, senza tener conto degli elementi disegno contrario offerti dall’Ufficio, emergenti dai controlli incrociatieseguiti nei confronti delle prefate associazioni e dalle dichiarazioni resedai loro legali rappresentanti.Viene, altresì, dedotto che la Commissione avrebbe erratonell’interpretazione della norma di cui all’art. 90, comma 8, della legge n.Numero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026289 del 2002, tralasciando di considerare che:(i)essa non sancisce una presunzione assoluta di inerenza dei costi disponsorizzazione;(ii)il superamento del previsto limite di spesa di 200.000 euro all’annorende in toto inapplicabile la cennata presunzione legale.Con un ulteriore profilo di doglianza è denunciata la nullitàdell’impugnata sentenza per motivazione apparente, sull’assunto che nonsarebbero evincibili dalla sua lettura le ragioni per le quali il collegiod’appello ha riconosciuto legittima la deduzione, ad opera dellacontribuente, dei costi di sponsorizzazione di cui trattasi.2.2 Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.2.3 Esso è costituito dal complesso e coacervato accorpamento diplurime ed eterogenee censure, in larga misura non riconducibili alladedotta violazione o falsa applicazione delle norme di legge invocate nellarubrica.In particolare:- si addebita alla CTR di aver posto a fondamento del decisum laperizia di parte redatta da un tecnico di fiducia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;- si sostiene l’inutilizzabilità a fini probatori dei documenti allegati atale perizia, perché esibiti soltanto dopo l’introduzione del presentegiudizio;- si lamenta che non sarebbero stati tenuti in debito conto gli elementiindiziari forniti dall’[OSCURATO:PERSONA];- si contesta la valutazione del compendio istruttorio operata daigiudici di seconde cure;- si respinge l’interpretazione dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289del 2000 accolta dai giudici a quibus;- si assume, infine, che la sentenza sarebbe corredata di unamotivazione solo apparente.2.4 Per giunta, le lagnanze innanzi riassunte si risolvono, in buonaNumero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026parte, in una sostanziale critica alla valutazione del materiale probatoriocompiuta dalla CTR e nel tentativo di sollecitare un non consentito riesamedell’apprezzamento di merito da questa espresso.2.5 Fermo quanto precede, deve escludersi che la gravata decisionesia affetta dai supposti errores in iudicando o da grave anomaliamotivazionale.2.6 Invero, la Commissione regionale ha rettamente affermato, inlinea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, che il comma 8dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 -abrogato dall’art. 52, comma 2,lett. a), del d.lgs. n. 36 del 2021 ma applicabile ratione temporisall’odierna vertenza- è una disposizione speciale che deroga al regimegenerale previsto dall’art. 109 t.u.i.r., poiché stabilisce una presunzioneassoluta circa la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazionesostenute a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, riguardantesia l’inerenza sia la congruità dei relativi costi e insuscettibile di essererimessa in discussione dall’[OSCURATO:PERSONA] sulla base di unapretesa valutazione di antieconomicità (cfr. Cass. n. 21452/2021, Cass. n.4612/2023, Cass. n. 20900/2024, Cass. n. 96/2025).Resta solo da precisare che la norma in commento, diversamente daquel che opina l’Agenzia delle Entrate, non fa discendere dall’eventualesuperamento della prevista soglia dei 200.000 euro annui la perdita totaledel diritto alla deduzione dei costi di sponsorizzazione, limitandosi acontenere l’àmbito di operatività dell’anzidetta presunzione assoluta entroun limite quantitativo di spesa, oltrepassato il quale riprende vigore, per lasola parte eccedente, la disciplina ordinaria dettata dall’art. 109 delt.u.i.r..2.7 Quanto, poi, alla facoltà di depositare documenti successivamentealla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio tributario di primogrado, si rammenta che la stessa è espressamente riconosciuta alle partidall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992; né in questa sede vieneNumero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026lamentata l’inosservanza del termine e delle forme stabiliti per taledeposito.2.8 Nemmeno può ritenersi sussistente l’asserita apparenzamotivazionale della decisione, risultando pienamente comprensibili leragioni per le quali i giudici di secondo grado hanno ritenuto deducibili icosti in questione.2.9 Si legge, infatti, alle pagg. 9-11, della sentenza:«[...] con riferimento all’A[SD] [OSCURATO:PERSONA], [...i]n assenza dielementi idonei a ritenere la falsità delle prove documentali offerte dallasocietà appellante (copia delle fatture emesse, assegni concernenti ilpagamento di quelle fatture regolarmente posti all’incasso, contratto disponsorizzazione e fotografie attestanti l’avvenuta sponsorizzazione), deveritenersi non giustificata la ripresa a tassazione operata dall’A.F. inrelazione a tali fatture e fondata sul mero ”ricordo“ di un soggetto terzo.Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle fattureemesse dalla [...] A[SD] [OSCURATO:PERSONA].it nell’anno 2010 [...]. Inrelazione a queste ultime va rilevato che, a fronte degli elementi offertidal[la] contribuente (copia delle fatture, copia degli assegni emessi ecopia del contratto di sponsorizzazione, oltre ad alcune copie di fotografieriproducenti le sponsorizzazioni in questione), la contestazione dell’A.F.,fondata esclusivamente sul dato rappresentato dal mancato rinvenimentodelle fatture annotate nella contabilità [OSCURATO:PERSONA] nella corrispondentecontabilità della associazione sportiva (situazione che potrebbe trovareplausibile giustificazione nella mancata conservazione di dette fatture),non può ritenersi sufficientemente provata. Da ultimo, vanno prese inconsiderazione le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [...].Al fine di [...] provare anche l’esistenza delle operazioni sottostantiall’emissione delle fatture in questione, ovvero quelle concernenti lastampa del quindicinale ”[OSCURATO:PERSONA]“, la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto, oltread alcune stampe di tale pubblicazione, copia delle singole fatture e degliNumero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026assegni bancari emessi a pagamento delle stesse e regolarmenteincassati, oltre a documentazione varia afferente ai dati emersi su ”ErretiEurope di [OSCURATO:PERSONA]“, ”rteurope“, ”[OSCURATO:PERSONA] srl“ a sèguito di ricercheeffettuate sul web dal perito nominato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Dalla documentazioneprodotta emerge [...] che allo stesso indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA] 15 aGravina in [OSCURATO:PERSONA] hanno sede la [OSCURATO:PERSONA][e] di [OSCURATO:PERSONA] e la”rteurope“, impresa pubblicizzata nel proprio sito internet quale ”industriaoperante nel settore della stampa“, e che in quello stesso luogo è appostal’insegna [OSCURATO:PERSONA] srl, società già menzionata nel verbale della GdF, il cuisocio [OSCURATO:PERSONA] si identifica con la persona che avrebbe presentato alConiglio il ”Mino“ quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]; peraltro,verificato che uno dei due numeri di telefono riconducibili alla ”rteurope“ èintestato proprio alla [OSCURATO:PERSONA] srl, azienda che, dalla visura cameraleprodotta, risulta svolgere anche attività di commercializzazione di stampe,di prodotti in carta e di materiale propagandistico. Gli ulterioriapprofondimenti hanno consentito di rilevare che all’interno dei siti chepubblicizzano la suddetta società si fa riferimento proprio a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] quali soggetti che avrebbero fatto nascere la societàunendo la loro decennale esperienza nel campo delle resine e della stampadigitale [...] Tale scenario induce ragionevolmente a dubitare dellafondamento della valutazione operata dall’A.F., atteso che lo stesso,contrariamente a quanto dichiarato alla GdF, ben avrebbe potutorealizzare la stampa dei prodotti oggetto delle fatture in esame attraversoi macchinari costituenti compendio aziendale delle altre società a luiriconducibili. Inoltre, l’allegazione di diverse copie della pubblicazione”[OSCURATO:PERSONA] [N]ews“ e delle fatture per abbonamenti emesse dallaTholos nei confronti di soggetti pubblici costituisce [...] ulteriore riprovadell’effettiva stampa e commercializzazione della rivista.Numero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026Conseguentemente, in assenza di ulteriori elementi, anche di segnoindiziario, che consentano di apprezzare la tesi prospettata dall’A.F., anchela ripresa a tassazione degli importi riferiti a queste ultime fatture deveritenersi non giustificata [...]» .3. Con il secondo motivo sono lamentate, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697c.c., dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633del 1972.3.1 Viene addebitato alla CTR di aver a torto ritenuto che l’onere dellaprova contraria alla presunzione legale di ricavi imponibili stabilita infavore dell’[OSCURATO:PERSONA] dall’art. 32, primo comma, num.2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51, secondo comma, num. 2, deld.P.R. n. 633 del 1972 fosse stato idoneamente assolto dalla contribuentemediante la produzione di una perizia di parte.Si soggiunge che detta perizia non risulta essere stata acquisita alprocesso e che i documenti ad essa allegati non sarebbero comunqueutilizzabili a fini probatori, perché non esibiti a sèguito dell’invito che in talsenso era stato rivolto alla contribuente dalla Guardia di Finanza.3.2 Il motivo è inammissibile.3.3 Ancora una volta vengono giustapposte plurime censureeterogenee, alcune delle quali del tutto estranee al paradigma censorioprescelto.Nella parte iniziale del motivo si continua a discettare intornoall’asserito difetto di prova dell’inerenza dei costi di sponsorizzazione,formante oggetto della censura precedentemente esaminata, mentre nelprosieguo il discorso si sposta sulle indagini finanziarie condotte sui conticorrenti intestati alla società e a soggetti terzi.3.4 La doglianza in scrutinio si appalesa comunque del tutto priva dispecificità, non avendo la ricorrente indicato donde si ricaverebbe che fra idocumenti acquisiti agli atti di causa non figurasse la perizia di parteNumero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026richiamata in sentenza.Analogo rilievo deve essere svolto per quel che concerne i documentiallegati a tale perizia, non avendo l’Agenzia delle Entrate chiarito da doveemergerebbe che nella fase della verifica fiscale i militari della Guardia didocumenti in discorso.3.5 Va in ogni caso notato che, per quanto attiene alle indaginibancarie condotte dalla Guardia di Finanza, la gravata sentenza èinteramente incentrata sulla determinazione di una «soglia minima» di«prelevamenti per il sostenimento di spese di natura personale ofamiliare» da ritenersi giustificata alla luce dei redditi dichiarati dai titolaridei conti correnti esaminati, avendo la CTR dichiarato l’illegittimità degliavvisi di accertamento emessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nellaparte in cui riprendevano a tassazione, come maggiori ricavi noncontabilizzati, i prelevamenti effettuati dai conti intestati a CosmoDamiano [OSCURATO:PERSONA] e alla moglie [OSCURATO:PERSONA] per cifre non superiori a1.000 euro giornalieri e a 3.000 euro mensili e dal conto correntecointestato alla stessa Tinelli e alla zia [OSCURATO:PERSONA] in misura noneccedente l’importo mensile di 740 euro, corrispondente all’ammontaredella pensione percepita da quest’ultima.3.6 La riferita statuizione non è stata idoneamente censurata dallaricorrente, onde il motivo si rivela anche privo di pertinenza con leargomentazioni spese a supporto della decisione.4. Con il terzo mezzo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma,num. 5, c.p.c., si assume che la Commissione di secondo grado sarebbeincorsa in «travisamento dei fatti» nel ritenere violato dall’Ufficio il divietodi doppia imposizione; e ciò perché, in realtà, le riprese fiscali erano fraloro distinte e autonome e non riguardavano i medesimi costi.4.1 Il motivo non può trovare ingresso per difetto di interesse,investendo un’affermazione che, calata nel complessivo contestoNumero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026argomentativo in cui si inserisce, ha natura di mero obiter dictum, comeinequivocabilmente si ricava dal tenore delle espressioni utilizzate dalcollegio d’appello («A prescindere dalla considerazione che alcune di quellefatture risultavano essere state già valutate dall’A.F. [...] ai fini dellaantieconomicità dei costi, e che, conseguentemente, è stata operata inrelazione alle stesse una doppia imposizione, si osserva che [...]»).5. Con il quarto motivo sono fatte valere, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3 e num. 5, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedell’art. 2909 c.c..5.1 Si imputa alla CTR di aver erroneamente affermato che:- con la sentenza di primo grado era stata riconosciuta l’estraneità diCosmo [OSCURATO:PERSONA] alla compagine della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fino al 13febbraio 2012;- tale capo della decisione doveva ritenersi coperto dal giudicato, pernon essere stato impugnato dall’Agenzia delle Entrate con l’atto di appello.5.2 Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse,riferendosi a statuizione attinente agli avvisi di accertamento emessi neiconfronti del sunnominato [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli anni d’imposta 2009,2010 e 2011, i quali, al pari di quello inerente all’anno 2012, hannoformato oggetto di definizione agevolata.6. Con il quinto motivo sono lamentate, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 12,comma 7, della legge n. 212 del 2000.6.1 Si ascrive al collegio regionale di aver erroneamente negato chenel caso di specie ricorressero le ragioni d’urgenza richieste dal citato art.12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 per poter derogareall’osservanza del termine dilatorio da esso stesso fissato; ragioni chedovevano essere individuate nel pericolo derivante dalle «reiteratecondotte penali poste in essere dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] [...], indipendentementedal ruolo rivestito dal medesimo all’interno della società [...]».Numero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026Viene, inoltre, soggiunto che la violazione della norma avrebbe potutocomportare la nullità degli avvisi di accertamento soltanto ove lacontribuente fosse riuscita a superare la cd. «prova di resistenza, [...]dimostra[ndo] in concreto che, se l’Ufficio avesse emesso l’atto impositivodopo il suddetto termine, il relativo contenuto sarebbe stato differente».6.2 Nella prima parte il motivo è inammissibile per difetto dispecificità, in quanto l’Agenzia delle Entrate non indica quali fossero lereiterate condotte penali tributarie asseritamente ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA], néchiarisce se e quando queste fossero state denunciate all’autoritàcompetente.6.3 Nella seconda parte esso è destituito di fondamento, poichè ilmancato rispetto del termine dilatorio di cui trattasi, stabilito dall’abrogatocomma 7 dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000, vigente rationetemporis, determina la nullità dell’atto impositivo senza necessità disuperamento della cd. prova di resistenza, anche quando si verte inmateria di tributi armonizzati (cfr. Cass. n. 37225/2022, Cass. n.23646/2024, Cass. n. 13581/2025, Cass. n. 7605/2026).7. Acclarata la totale infondatezza dell’impugnazione principale, puòora passarsi alla disamina del ricorso incidentale.7.1 Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 deld.lgs. n. 218 del 1997 e dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del2000.7.2 Viene ascritto alla CTR di aver a torto escluso che la mancatainstaurazione del contraddittorio endoprocedimentale costituisse motivo diillegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]..7.3 La censura è fondata, nei limiti di sèguito precisati.7.4 La CTR ha appurato che l’emissione degli avvisi di accertamentofondati sulle risultanze della verifica fiscale compendiata nel primo p.v.c.Numero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026del 20 giugno 2014 era stata preceduta dall’invio da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di osservazioni ex art. 12, comma 7, della legge n. 212 del2000, di cui l’Ufficio aveva tenuto conto nella motivazione degli attiimpositivi.Nel contempo essa ha precisato che, con riferimento agli avvisi basatisui dati acquisiti nel corso delle indagini bancarie illustrate nel secondop.v.c. del 17 dicembre 2014, nessun obbligo di instaurazione delcontraddittorio preventivo sussisteva in capo all’Amministrazionefondat[i] su documentazione acquisita presso gli intermediari finanziari enon a sèguito di accesso presso il contribuente».7.5 Ora, la prima affermazione è giuridicamente esatta, dal momentoche il termine dilatorio di sessanta giorni entro il quale il soggettosottoposto a verifica fiscale ha facoltà di comunicare all’Ufficio osservazionie richieste successivamente al rilascio di copia del processo verbale dichiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo èspecificamente volto ad assicurare l’instaurazione di un contraddittorioendoprocedimentale «nel rispetto del principio di cooperazione traamministrazione e contribuente», come attesta lo stesso incipit dellanorma (sull’argomento cfr. Cass. n. 22701/2024, secondo cui, ai finidell’osservanza dell’obbligo di contraddittorio preventivo, ove previsto, ciòche rileva è che gli strumenti in concreto adottati siano funzionaliall’obiettivo di porre in essere un’interlocuzione fra Amministrazione26094/2021, Cass. n. 37225/2022 e Cass. n. 5174/20257.6 Non altrettanto può dirsi, invece, del successivo enunciato, chenella sua assolutezza si rivela errato in iure.7.7 Se, infatti, è vero che, per consolidata giurisprudenza dilegittimità, in caso di accertamenti cd. «a tavolino», cioè svolti presso lasede dell’Ufficio sulla scorta delle notizie acquisite da altre PubblicheNumero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026Amministrazioni, da terzi o dallo stesso contribuente, non sussistel’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo, è però altrettanto veroche tale principio vale soltanto per i tributi non armonizzati, ovvero nonsoggetti alla diretta applicazione del diritto unionale (come l’IRES, l’IRAP el’IRPEF), ma non anche per quelli armonizzati, fra i quali rientra l’IVA.Per questi ultimi, come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite dellaCorte con sentenza n. 21271/2025, l’obbligo del contraddittorio havalenza generalizzata, anche nel quadro normativo anterioreall’introduzione dell’art. 6-bis della legge n. 212 del 2000, con laconseguenza che la sua violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché ilcontribuente abbia assolto l’onere di enunciare in concreto gli elementi infatto che avrebbe potuto addurre a suo favore e non si sia limitato aproporre un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale,dovendo intendersi per tale quella inidonea a determinare un risultatodiverso del procedimento impositivo, secondo una valutazioneprobabilistica ex ante spettante al giudice di merito.7.8 Dal surriferito insegnamento nomofilattico si è erroneamentediscostata la Commissione regionale laddove, con riguardo ai rilievi fiscaliin materia di IVA, ha del tutto omesso di compiere la verifica di cuiinnanzi.7.9 Entro questi termini la sollevata censura va, pertanto, accolta.8. Con il secondo motivo viene lamentata, sempre ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del1972, degli artt. 7 e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e dell’art.24 Cost..8.1 Si contesta alla CTR di avere a torto ritenuto legittimi gli avvisi diaccertamento emessi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base delprimo p.v.c. del 20 giugno 2014, sebbene in essi non fosse stato spiegatoper quale motivo le osservazioni formulate dalla contribuente nonNumero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026potevano essere accolte.8.2 Il motivo non ha pregio.8.3 Per costante indirizzo di questa Corte regolatrice, l’art. 12, comma7, della legge n. 212 del 2000 garantisce al contribuente la possibilità dipresentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni dal rilascio dicopia del p.v.c., ma impone all’Ufficio soltanto di valutare le osservazioniricevute, non anche di esplicitare nella motivazione dell’atto impositivo leragioni della loro mancata condivisione (cfr. Cass. n. 22434/2024, Cass. n.4929/2025, Cass. n. 1636/2026, Cass. n. 2803-2804-2805/2026).8.4 Nel caso in esame, stando a quanto accertato dalla Commissioneregionale, l’Agenzia delle Entrate aveva «tenuto conto, sia pure noncondividendone il contenuto», delle difese presentate dalla contribuente,alle quali veniva fatto «esplicito richiamo [...] nella parte motiva di tutti iprovvedimenti impugnati».8.5 Non sussiste, perciò, il prospettato error in iudicando.9. Con il terzo mezzo viene fatta valere, ancora ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 32 e 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697c.c..9.1 Si argomenta che avrebbe errato la Commissione di secondo gradonel ritenere riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le movimentazioni deiconti correnti bancari intestati o cointestati ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] eCosmo [OSCURATO:PERSONA] -che negli anni d’imposta in verifica avevanoricoperto, in tempi diversi, la carica di socio unico e amministratore dellasocietà- e ad [OSCURATO:PERSONA], zia della prefata Tinelli, esclusivamente sullabase del rapporto familiare intercorrente fra tali soggetti.9.2 Il motivo è fondato, nei termini in appresso indicati.9.3 Secondo la CTR, «nella fattispecie in esame, la connotazionefortemente familiaristica della società di capitali (gli amministratori unici,oltre che unici soci, succedutisi nell’arco temporale 2009/2014 [era]no iNumero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026coniugi Tinelli/[OSCURATO:PERSONA]) [costituiva] circostanza che rende[va]particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui contibancari dei soci, e perfino dei loro familiari, d[ovesser]o -in difetto dispecifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario- ascriversi allastessa società sottoposta a verifica [...]».9.4 Ciò posto, occorre tener presente che, per stabile orientamento dilegittimità, gli artt. 32, primo comma, num. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973e 51, secondo comma, num. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 non limitano ilpotere di indagine dell’ufficio finanziario ai soli conti correnti bancari epostali o ai libretti di deposito intestati al titolare dell’impresa individuale oalla società, ma consentono di estendere l’analisi ai conti formalmenteintestati a terzi che si ha motivo di ritenere connessi e inerenti al redditodel contribuente (cfr. Cass. n. 27032/2007).Per quanto specificamente attiene alle società di capitali, sia pure conparziale diversità di accenti, la giurisprudenza di questa Corte è incline adammettere l’estensione delle indagini finanziarie ai conti correnti personalidegli amministratori, dei soci e dei loro congiunti, terzi rispetto al soggettodestinatario dell’accertamento, con la connessa presunzione legale diricavi non dichiarati sancita dall’art. 32, primo comma, num. 2, del d.P.R.n. 600 del 1973 e dall’art. 51, secondo comma, num. 2, del d.P.R. n. 633del 1972, a patto che venga offerta dall’Amministrazione, anche in viapresuntiva, la prova di un quid pluris variamente connotato.9.5 Scorrendo l’ampia casistica, si è a tal fine ritenuta necessaria ladimostrazione:(a)del carattere fittizio dell’intestazione;(b)dell’utilizzo del conto per occultare operazioni commerciali ovveroper imbastire una vera e propria gestione extracontabile a scopo dievasione fiscale (cfr. Cass. n. 374/2009);(c)della riferibilità alla società delle somme movimentate sui contiintestati al terzo, desumibile da elementi sintomatici come il rapporto diNumero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimicongiunti nel periodo d’imposta, l’infedeltà della dichiarazione e l’attivitàd’impresa compatibile con la produzione di utili (cfr. Cass. n. 26173/2011,Cass. n. 12625/2012, Cass. n. 26829/2014, Cass. n. 8112/2016, Cass. n.10364/2025).9.6 Riguardo agli elementi presuntivi che l’Ufficio ha l’onere diallegare, si è precisato che la sola sussistenza dello stretto vincolofamiliare fra il contribuente e il terzo intestatario del conto corrente noncostituisce dato sufficiente per poter ritenere in tutto o in parte imputabilial primo i versamenti e i prelevamenti relativi a tale conto, all’uopooccorrendo l’indicazione di ulteriori elementi idonei a dimostrare, in vialogico-presuntiva, che la situazione reddituale del terzo è incompatibilecon le movimentazioni riscontrate (cfr. Cass. n. 32974/2018, Cass. n.33596/2019, Cass. n. 34747/2023, Cass. n. 10364/2025, Cass. n.2625/2026).Non si è, peraltro, mancato di puntualizzare che deve reputarsilegittima l’estensione delle indagini finanziarie al conto corrente dell’unicosocio di una società a responsabilità limitata, in ragione di movimentazionisia in entrata sia in uscita che non trovino rispondenza nelle registrazionicontabili (cfr. Cass. n. 7583/2025; nello stesso senso Cass. n.35856/2023 e Cass. n. 257/2026), essendo in tal caso fondatamentepresumibile l’utilizzo del conto personale del socio ai fini dell’occultamentodi operazioni commerciali riferibili alla società.9.7 Alla stregua dei suenunciati princìpi di diritto, la decisione assuntadalla CTR è corretta laddove riconosce l’utilizzabilità, ai finidell’accertamento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dei dati attinentiai rapporti di corrente bancario intestati o cointestati alla Tinelli e alGrassi, limitatamente al periodo in cui prima l’una e poi l’altro ha rivestitola qualità di socio unico della menzionata società.9.8 Per contro, si appalesa erronea la soluzione adottata dal collegioNumero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026regionale relativamente al periodo durante il quale i sunnominati consortisono rimasti estranei alla compagine sociale, non potendo il solo rapportodi familiarità con il socio unico pro tempore giustificare l’accesso ai loroconti personali e l’imputazione delle inerenti movimentazioni alla società;e ciò tanto più ove si consideri che negli anni in verifica essi avevanopercepito redditi di lavoro dipendente, come accertato dalla stessa CTR.10. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132,secondo comma, num. 4, c.p.c..10.1 Si deduce che l’impugnata sentenza sarebbe affetta da nullità permotivazione apparente nella parte in cui apoditticamente afferma che lacontribuente aveva fornito una prova «non convincente» dell’economicitàdei costi di sponsorizzazione sostenuti nell’anno 2010, per l’importoeccedente la soglia dei 200.000 euro annui fissata dall’art. 90, comma 8,della legge n. 289 del 2002.10.2 Il motivo è fondato.10.3 Dopo aver posto in rilievo che, in forza della presunzione assolutadi inerenza e congruità delle spese di sponsorizzazione di associazionisportive dilettantistiche, «d[o]ve[va] ritenersi legittima, entro il limite dei200.000 euro, la deduzione [...] operata [dalla contribuente] conriferimento a tutte le annualità prese in considerazione negli avvisi diaccertamento [...]», la CTR ha osservato che, «non essendo stata offertauna convincente prova in ordine all’effettiva economicità della sola spesaper sponsorizzazioni pari ad euro 252.605,58, sostenuta per l’anno 2010 afronte del reddito di euro 275.189 dichiarato per quello stesso anno,d[o]ve[va] essere considerata indeducibile la sola somma eccedente i200.000 euro (€ 52.605,58)».10.4 Sul punto la motivazione della sentenza è meramente apparente,non avendo la Commissione di seconda istanza indicato le ragioni per lequali, a suo avviso, non sarebbe stata offerta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Numero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026una prova persuasiva.La statuizione resa dai giudici regionali si fonda su un puro e sempliceassioma che rende insondabile il percorso argomentativo da loro seguìtoper la formazione del convincimento espresso.10.5 Di qui la nullità della decisione per inosservanza del cd. «minimocostituzionale» imposto dall’art. 111, sesto comma, della Cartafondamentale (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014 e le numerosesuccessive pronunce conformi).11. Tirando le fila del discorso fin qui condotto:- vanno dichiarate l’estinzione del presente processo e la cessazionedella materia del contendere relativamente alle controversie tributarieaventi ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di CosmoDamiano [OSCURATO:PERSONA];- deve essere respinto il ricorso principale proposto dall’Agenzia delleEntrate;- vanno accolti, nei limiti innanzi precisati, il primo, il terzo e il quartomotivo del ricorso incidentale spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conconseguente parziale cassazione della gravata sentenza e rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado (già CTR) della [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, la quale, limitando il proprio àmbito cognitivo agli avvisi diaccertamento nn. TVF031305980, TVF031300525, TVF031300528,TVF031300531 e TVF031303240 -stante l’intervenuto giudicatosull’integrale annullamento dell’avviso recante il n. TVF031306607-,procederà a un nuovo esame delle questioni controverse, uniformandosi aiprincìpi di diritto surriferiti.12. Le spese del presente giudizio di cassazione riferibili allecontroversie oggetto di definizione agevolata rimangono a carico dellaparte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 1, comma 198, secondoperiodo, della legge n. 197 del 2022.12.1 La liquidazione delle restanti spese di legittimità viene demandataNumero registro generale 6138/2020Numero sezionale 3784/2026Numero di raccolta generale 16403/2026Data pubblicazione 26/05/2026al giudice del rinvio.13. Non si fa luogo nei confronti della ricorrente principaleall’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), sia perché la formuladefinitoria del presente giudizio non corrisponde ad alcuna di quellecontemplate dalla citata norma (inammissibilità originaria, improcedibilità,rigetto totale dell’impugnazione) sia perché l’Agenzia delle Entrate è unente pubblico ammesso ex lege alla prenotazione a debito del contributounificato (cfr. Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024, Cass. n.4752/2025). P.Q.MLa Corte così provvede:- dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 198, dellalegge n. 197 del 2022, e cessata la materia del contendere in relazionealle controversie tributarie aventi ad oggetto gli avvisi di accertamentoemessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], recanti i nn.TVF011306287, TVF011306608, TVF011300532, TVF011300533 eTVF011300534;- rigetta il ricorso principale;- accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo, il terzo e il quartomotivo del ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; cassa la sentenzaimpugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, nei limiti precisati,alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità inerentialle controversie non definite in via agevolata.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 maggio 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]