CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26417-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del liquidatore p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 2841/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sez. st. di SIRACUSA, depositata il 24/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., sanzioni ed interessi relativamente all’anno di imposta 2012; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Siracusa che, con sentenza n. 4202/2015, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2841/04/2021, depositata il 24/03/2021 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come l’atto impositivo impugnato fosse nullo “in quanto notificato in data 23.06.2015, “ante tempus” rispetto alla conclusione dell’accertamento con adesione, il cui verbale era stato redatto in data 18.05.2015; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L .; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevata, in via preliminare, l’ininfluenza, rispetto al presente giudizio di legittimità, dell’avvenuta cancellazione, in data 18.1.2022, della società controricorrente dal registro delle imprese (cfr. anche memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. depositata dall’ AVV . SIRINGO ), non operando in questa sede l’istituto dell’interruzione del processo (cfr. Cass., Sez. L, 13.2.2014, n. 3323, Rv. 629652-01), neppure allorché l’evento riguardi la parte ricorrente (arg. da Cass., Sez. 1, 2.2.2018, n. 2625, Rv. 646866-01); che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione di legge: artt. 52 d.p.r. 633/1972, 33 d.p.r. 600/1973, 12, commi 1 e 7, L. 212/2000, nonché 6, comma 1, d.lgs. 218/1997” (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. erroneamente fatto decorrere il termine ex art. 12 cit. dalla definizione del procedimento di accertamento con adesione, ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, anziché dalla data (coincidente con l.11.6.2013) di consegna alla contribuente del p.v.c. redatto a conclusione della verifica fiscale condotta presso la sededella società; che il motivo è manifestamente fondato; che premesso che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass., Sez. U, 9.12.2015, n. 24823, Rv. 637604-01) e che tale principio è stato ulteriormente precisato, nel senso che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, nelle ipotesi –quale pacificamente quella di specie (cfr. anche ricorso, p. 8, cpv. - di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, opera una valutazione ex ante in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso ante tempus anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa internanon preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione ex postsul rispetto del contraddittorio (Cass., Sez. 5, 15.1.2019, n. 701, Rv. 652456-01), osserva il Collegio come il termine predetto decorra dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato – come nella specie - un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni (arg. da Cass., Sez. U, 29.7.2013, n. 18184, Rv. 627474-01); che, per altro verso, inidoneo alla riapertura (ovvero al decorso ex novo) del termine pe r lo svolgimento del contraddittorio endoprocedimentale è il diverso istituto dell'accertamento con adesione “che persegue intenti totalmente diversi, essenzialmente collegati ad esigenze di natura deflattiva del contenzioso…per di più correlate ad istanzeche muovono o dal contribuente - art. 6 D.Lgs. n.218/97 - o dalla stessa Amministrazione - art. 4 D.Lgs. n. 218/97. Ciò che rende incompatibile detto istituto con le finalità perseguite dal riconoscimento del diritto al contraddittorio endoprocedimentale nel modo che esso è stato fin qui declinato dal diritto vivente” (Cass., Sez. 6-5, 29.7.2022, n. 23729, non massimata, p. 4, della motivazione, sub § 3.2); che tali principi sono stati dunque disattesi dalla C.T.R., che ha ritenuto l’avviso di accertamento adottato nei confronti della società contribuente illegittimo, siccome emesso ante tempus, considerando tuttavia come dies a quo una data (18.5.2015, coincidente –come detto - con la conclusione del procedimento di accertamento con adesione) diversa da quella corretta, da identificare con il 11.6.2013, quale momento in cui il p.v.c. redatto a seguito dell’accesso presso la sede della società (e riprodotto, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., alla p. 4 del ricorso, nella parte attestante la data di sua consegna alla società contribuente) fu rilasciato alla [OSCURATO:PERSONA] ; che quanto precede determina l’assorbimento del secondo motivo di ricorso (con cui la difesa dell’ AGENZIA lamenta - in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) – la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, nonché del principio della strumentalità delle forme affermato dalla Corte di Giustizia dell’unione Europea con la sentenza 3 luglio 2014 resa nelle cause riunite C-129/13 e C- 130/13 [OSCURATO:PERSONA] BV e altri” –cfr. ricorso, p. 9); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo e conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in di