CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 05174/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 30119 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE i n persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ( con indirizzoPEC: [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente – Oggetto:motivazione apparentedella sentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 perla cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionale delVeneto n. 6 84 / 0 1 /202 2 depositata in data 1 8/0 5 /202 2 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -il contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per il periodod’imposta 2013 con il quale a seguito di verifica era rettificato ildovuto per imposizione reddituale e iva avendo l’Ufficio contestato l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emessedalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , quale soggetto fittiziamenteinterposto tra la contribuente e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; -la CTP rigettava il ricorso; -appellava il contribuente; - con la sentenza qui gravata la CTR veneta ha respinto l’impugnazione; -ricorre a questa Corte TORRESIN G IOVANNI con tre motivi di ricorso cheillustra con memoria ; -l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 6 , comm i 1 e 2 , L. n. 212 del 2000 per avere il giudicedel merito mancato di rilevare che a l contribuente è stata tolta lapossibilità di partecipare proattivamente all a verifica e la possibilità dipresentare osservazioni richieste all'ufficio , come invece garantisce l'art.12, comma 7 , dello statuto dei diritti del contribuente con palese violazionedel diritto di difesa ; -il motivo è infondato; -invero, dalla sentenza impugnata si evince che “ … l'ufficio ha provato di aver richiesto al T orresin di esibire espressamente la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 documentazionecontabile relativa all'anno d'imposta 2013 . Con e - mail del 16/05/2017 il contribuente ha trasmesso all'ufficio le fatture richieste, tra le quali quelle messe nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] InnovazioniSRL in regime di reverse charge ; in data 29/05/2017, a seguito di ulteriore richiesta dell'ufficio il TORRESIN trasmette va ulteriore documentazion e. Infine , con e - mail del 30/10/18 l’Ufficio comunicava al contribuente l'esito della verifica finale e l’8/11/18 notificaval'avviso di accertamento impugnato ”; -da tale affermazione si evince chi è l'attività di controllo è iniziata il 16 maggio 2017 e si è conclusa con la notifica dell'avviso d'accertamentol'8 novembre 2018 ; -orbene, in tale lasso di tempo il contribuente ha avuto ampio spazio e congruo tempo per poter rappresentare all' U fficio ( come ha concretamentefatto, inviando documentazione; del che la sentenza di meritodà atto così come pure in ricorso si conferma ) elementi idonei , secondola prospettazione di questi , a smentire la pretesa poi azionata conl'avviso di accertamento ; -ne deriva che l 'obbligo di azionar e il contraddittorio procedimentale è stato in concreto rispettato , avendo infatti l' U fficio consentito al contribuente di manifestare tutte quelle ragioni non pretestuose né temerariema ragionevoli e meritevoli di considerazione che potevano secondoil contribuente stesso ridimensionare o escludere la pretes a di maggioritributi; -invero, data l'ampia durata nel periodo temporale nel quale ha avuto luogo l'attività di controllo (oltre un anno) ben poteva il Torresin sottoporre all' A mministrazione Finanziaria quegli stessi documenti descrittiin ricorso a pagina 16 e riprodotti a questa Corte ai numeri da 6a 10 , documenti che invece il contribuente secondo il tenore letterale del ricorso per Cassazione, ha proposto unicamente in primo grado nellafase giudiziale; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 -il secondo motivo si incentra sulla nullità della sentenza per violazione dell’art.132 e 112 c.p.c. e dell’art. 118 comma 1 disp. att. ne c.p.c. nonché dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 ; esso si duole della omessamotivazione in relazione al punto 2 della gravata sentenza; - il terzo motivo denuncia nuovamente la nullità della sentenza impugnataancora per violazione dell’art. 132 c.p.c. e e dell’art. 36 del d.Lgs. n. 546 del 1992 , lamentandosi in questa sede la motivazione apparentein relazione al punto 4 della sentenza oggetto di ricorso a questaCorte; - i motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto propongono ambeduecensure di carattere motivazionale che risultano fondate ; -per giurisprudenza costante di questo giudice di Legittimità , ricorre il viziodi omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudicedi merito omett a ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 25456 del 2018; n. 22949 del 2018; Cass., Sez.1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^ - 5, 25 marzo 2021, n.8400; Cass., Sez. 6^ - 5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile2021, n. 9627; Cass., sez. 6 - 5, n. 28829 del 2021) ; -nel presente caso scrive la sentenza impugnata che “con riferimento aipunti 2 e 4 la giurisprudenza sia nazionale che comunitaria più volte affermato che il diritto alla detrazione dell'iva può essere negato quandosi è dimostrato , alla luce di elementi oggettivi, che l'operazione si inserisce in un comportamento illecito, di cui il cessionario committenteconsapevole che comunque avrebbe dovuto conoscere”; -tale affermazione è resa puramente in diritto, peraltro senza nessun riferimento a pronunce di alcuna Corte; risulta quindi assente ogni valutazionedel fatto; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 -sul punto, questa Corte ritiene (in argomento Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4166 del 15/02/2024; si vedano sul punto conformi anche Cass. Sez.6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020) che sia apparente, in quanto carente del giudiziodi fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta; - e tale si rivela l’affermazione sopra riportata resa dalla Corte di merito, che ha unicamente richiamato un ori entamento giurisprudenziale senza minimamente dimostrare di avere applicato, nellafattispecie concreta, quanto da esso previsto; -non risultano infatti indicati in sentenza , neppure sinteticamente, gli elementi indiziari di natura oggettiva che l’Ufficio ha introdotto nel processo per dar prova della inesistenza delle operazioni; né sono riportatidal giudice del merito gli elementi di segno contrario dedotti dal contribuente per dar prova della propria massima diligenza nel compimentodelle operazioni oggetto di rilievo ; - la mancanza completa di tali elementi non consente quindi alcun controllosulla correttezza del sillogismo giudiziale che ha condotto la CTR a confermare l’avviso di accertamento impugnato , difettando in sintesi la manifestazione della verifica dei fatti, elemento base per l’applicazionedella norma di diritto alla fattispecie concreta ; -pertanto, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso la sentenzaè cassata con rinvio al giudice del merito che rivedrà il fatto alla luce dei principi sopra illustrati dando motivazione delle ragioni poste a base della propria decisione e provvederà anche quanto alla liquidazionedelle spese del presente giudizio di Legittimità; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 accoglieil secondo e il terzo motivo di ricorso; rig etta il primo motivo; ca