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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2026

Cassazione n. 23065/2026

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ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ruggi d’Aragona;-controricorrente-avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 2162/2019 depositata l’11 marzo 2019;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di Caserta dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una farmacia sita inmetodo induttivo puro, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. d-bis),del d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo netto, il valore dellaproduzione netta e il volume d’affari da lui dichiarati, rispettivamente, aiNumero registro generale 27750/2019Numero sezionale 5288/2026Numero di raccolta generale 23065/2026Data pubblicazione 11/07/2026fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2012, operando leconseguenti riprese a tassazione e irrogando le sanzioni amministrativepecuniarie previste dalla legge.1.1 L’atto impositivo faceva séguito all’invito alla trasmissione didocumentazione contabile e fiscale notificato dall’Ufficio al contribuente aisensi dell’art. 32, primo comma, num. 3, del d.P.R. n. 600 del 1973,rimasto privo di riscontro.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Caserta, eccependo in primoluogo di non aver mai ricevuto notificazione dell’invito anzidetto econtestando, conseguentemente, la legittimità del metodo induttivo puroutilizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] per la ricostruzione del reddito.3.

Il giudice adìto accoglieva il ricorso, annullando l’atto impositivo.4.

La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania, che consentenza n. 2162/2019 dell’11 marzo 2019 rigettava l’appello erariale.4.1 A fondamento della decisione assunta i giudici regionaliosservavano che: - la notifica dell’invito alla trasmissione di documenti,eseguita a norma dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del1973 mediante affissione dell’avviso di deposito di cui all’art. 140 c.p.c.nell’albo del Comune di Formicola, risultava affetta da nullità; - doveva,pertanto, ritenersi «[...] la piena ammissibilità e rilevanza delladocumentazione contabile prodotta in giudizio» dal contribuente, nonpotendo nei suoi confronti operare la preclusione sancita dall’art. 32,quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 nell’ipotesi di mancata rispostaall’invito dell’Ufficio; - alla luce della documentazione in tal modo acquisitaal processo, l’accertamento induttivo svolto dall’Amministrazione siappalesava illegittimo, avendo la parte privata offerto idonea prova deicomponenti positivi e negativi che avevano concorso alla determinazionedel reddito d’impresa dichiarato.Numero registro generale 27750/2019Numero sezionale 5288/2026Numero di raccolta generale 23065/2026Data pubblicazione 11/07/20265.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.7.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 58 e 60, primocomma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.1.1 Si assume che avrebbe errato la CTR nel ritenere nulla la notificadell’invito alla trasmissione di documenti contabili e fiscali effettuatadall’Ufficio ai sensi dell’art. 60 primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del1973, sebbene l’ufficiale postale incaricato della consegna avesseGramsci n. 32/1 in Formicola, da lui stesso indicato come sua residenzaanagrafica.1.2 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.3 Deve anzitutto rilevarsi che l’[OSCURATO:PERSONA], asupporto delle proprie difese, richiama le attestazioni contenute negliavvisi di ricevimento degli inviti ex art. 32, primo comma, num. 3, deld.P.R. n. 600 del 1973 asseritamente spediti al [OSCURATO:PERSONA] a mezzo delservizio postale, omettendo però di indicare – in palese violazione delrequisito di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 6,c.p.c. – se e quando tali documenti siano stati depositati nei pregressigradi di merito.1.4 Fermo quanto precede, dalle allegazioni da essa svolte nonemerge che il ricorso al c.d. rito degli irreperibili assoluti disciplinatodall’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 fosse statopreceduto dall’esperimento di ricerche presso il Comune del domiciliofiscale del contribuente (Formicola) dirette a verificare che il suo attestatoNumero registro generale 27750/2019Numero sezionale 5288/2026Numero di raccolta generale 23065/2026Data pubblicazione 11/07/2026trasferimento non si fosse risolto in un mero mutamento di indirizzonell’àmbito di quello stesso Comune.1.5 Poiché in assenza di tali ricerche la notifica così eseguita è daritenere affetta da nullità (cfr. Cass. n. 9292/2021, Cass. n. 33429/2025,Cass. n. 19180/2026), la censura in disamina non può in ogni casotrovare accoglimento, anche a prescindere dai segnalati profili diinammissibilità, non risultando dimostrata la sussistenza della violazionedi legge denunciata.2.

Con il secondo motivo è lamentata, sempre ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n.600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di aver a torto ritenutoillegittimo l’accertamento induttivo condotto dall’Ufficio, benché ilcontribuente non avesse offerto prove contrarie atte a superare glielementi presuntivi sui quali esso si fondava.2.2 Il motivo è inammissibile in quanto, dietro l’apparente deduzionedel vizio di violazione di legge, mira a sollecitare un non consentitoriesame dell’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dalla CTR.2.3 Non vengono, infatti, individuate eventuali affermazioni in diritto,contenute nell’impugnata sentenza, che si pongano in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione offertane dallagiurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (sull’argomento sivedano, ex multis, Cass. Sez.

U. n. 22086/2017, Cass. n. 17570/2020,Cass. n. 20870/2024, Cass. n. 25907/2025), ma si imputa allaCommissione regionale di aver erroneamente ritenuto che la provadocumentale prodotta in giudizio dal contribuente – non soggetta allapreclusione di cui all’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 inragione dell’affermata invalidità della notifica dell’invito di cui al primocomma, num. 3, dello stesso articolo – fosse idonea a superare lepresunzioni poste a base dell’accertamento tributario.Numero registro generale 27750/2019Numero sezionale 5288/2026Numero di raccolta generale 23065/2026Data pubblicazione 11/07/2026Si tenta, per questa via, di rimettere in gioco la valutazione dellerisultanze processuali, attività tipicamente riservata al giudice di merito enon sindacabile in sede di legittimità.2.4 Peraltro, anche la doglianza in scrutinio difetta di specificità, nonavendo la ricorrente riportato almeno in sintesi la motivazione dell’attoimpositivo, segnatamente la parte in cui erano indicati gli elementipresuntivi che qui si sostiene non essere stati correttamente apprezzatidal collegio d’appello.3.

Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.4.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favoredel procuratore del controricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93,primo comma, c.p.c.5.

Non viene resa a carico della ricorrente l’attestazione di cui all’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), essendo l’Agenzia delle Entrate un ente pubblicoammesso ex lege alla prenotazione a debito del contributo unificato (cfr.Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 4752/2025).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, inpersona del Direttore pro tempore, a rifondere al controricorrente le spesedel giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 5.800 euro (di cui 200per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge, distraendole in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ruggi d’Aragona, antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 2 luglio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ruggi d’Aragona;-controricorrente-avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 2162/2019 depositata l’11 marzo 2019;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di Caserta dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una farmacia sita inmetodo induttivo puro, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. d-bis),del d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo netto, il valore dellaproduzione netta e il volume d’affari da lui dichiarati, rispettivamente, aiNumero registro generale 27750/2019Numero sezionale 5288/2026Numero di raccolta generale 23065/2026Data pubblicazione 11/07/2026fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA in relazione all’anno 2012, operando leconseguenti riprese a tassazione e irrogando le sanzioni amministrativepecuniarie previste dalla legge.1.1 L’atto impositivo faceva séguito all’invito alla trasmissione didocumentazione contabile e fiscale notificato dall’Ufficio al contribuente aisensi dell’art. 32, primo comma, num. 3, del d.P.R. n. 600 del 1973,rimasto privo di riscontro.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tale avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale (CTP) di Caserta, eccependo in primoluogo di non aver mai ricevuto notificazione dell’invito anzidetto econtestando, conseguentemente, la legittimità del metodo induttivo puroutilizzato dall’[OSCURATO:PERSONA] per la ricostruzione del reddito.3. Il giudice adìto accoglieva il ricorso, annullando l’atto impositivo.4. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania, che consentenza n. 2162/2019 dell’11 marzo 2019 rigettava l’appello erariale.4.1 A fondamento della decisione assunta i giudici regionaliosservavano che: - la notifica dell’invito alla trasmissione di documenti,eseguita a norma dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del1973 mediante affissione dell’avviso di deposito di cui all’art. 140 c.p.c.nell’albo del Comune di Formicola, risultava affetta da nullità; - doveva,pertanto, ritenersi «[...] la piena ammissibilità e rilevanza delladocumentazione contabile prodotta in giudizio» dal contribuente, nonpotendo nei suoi confronti operare la preclusione sancita dall’art. 32,quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 nell’ipotesi di mancata rispostaall’invito dell’Ufficio; - alla luce della documentazione in tal modo acquisitaal processo, l’accertamento induttivo svolto dall’Amministrazione siappalesava illegittimo, avendo la parte privata offerto idonea prova deicomponenti positivi e negativi che avevano concorso alla determinazionedel reddito d’impresa dichiarato.Numero registro generale 27750/2019Numero sezionale 5288/2026Numero di raccolta generale 23065/2026Data pubblicazione 11/07/20265. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 58 e 60, primocomma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.1.1 Si assume che avrebbe errato la CTR nel ritenere nulla la notificadell’invito alla trasmissione di documenti contabili e fiscali effettuatadall’Ufficio ai sensi dell’art. 60 primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del1973, sebbene l’ufficiale postale incaricato della consegna avesseGramsci n. 32/1 in Formicola, da lui stesso indicato come sua residenzaanagrafica.1.2 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.1.3 Deve anzitutto rilevarsi che l’[OSCURATO:PERSONA], asupporto delle proprie difese, richiama le attestazioni contenute negliavvisi di ricevimento degli inviti ex art. 32, primo comma, num. 3, deld.P.R. n. 600 del 1973 asseritamente spediti al [OSCURATO:PERSONA] a mezzo delservizio postale, omettendo però di indicare – in palese violazione delrequisito di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 6,c.p.c. – se e quando tali documenti siano stati depositati nei pregressigradi di merito.1.4 Fermo quanto precede, dalle allegazioni da essa svolte nonemerge che il ricorso al c.d. rito degli irreperibili assoluti disciplinatodall’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 fosse statopreceduto dall’esperimento di ricerche presso il Comune del domiciliofiscale del contribuente (Formicola) dirette a verificare che il suo attestatoNumero registro generale 27750/2019Numero sezionale 5288/2026Numero di raccolta generale 23065/2026Data pubblicazione 11/07/2026trasferimento non si fosse risolto in un mero mutamento di indirizzonell’àmbito di quello stesso Comune.1.5 Poiché in assenza di tali ricerche la notifica così eseguita è daritenere affetta da nullità (cfr. Cass. n. 9292/2021, Cass. n. 33429/2025,Cass. n. 19180/2026), la censura in disamina non può in ogni casotrovare accoglimento, anche a prescindere dai segnalati profili diinammissibilità, non risultando dimostrata la sussistenza della violazionedi legge denunciata.2. Con il secondo motivo è lamentata, sempre ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 32 e 39 del d.P.R. n.600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c.2.1 Si rimprovera alla Commissione regionale di aver a torto ritenutoillegittimo l’accertamento induttivo condotto dall’Ufficio, benché ilcontribuente non avesse offerto prove contrarie atte a superare glielementi presuntivi sui quali esso si fondava.2.2 Il motivo è inammissibile in quanto, dietro l’apparente deduzionedel vizio di violazione di legge, mira a sollecitare un non consentitoriesame dell’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dalla CTR.2.3 Non vengono, infatti, individuate eventuali affermazioni in diritto,contenute nell’impugnata sentenza, che si pongano in contrasto con lenorme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione offertane dallagiurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (sull’argomento sivedano, ex multis, Cass. Sez. U. n. 22086/2017, Cass. n. 17570/2020,Cass. n. 20870/2024, Cass. n. 25907/2025), ma si imputa allaCommissione regionale di aver erroneamente ritenuto che la provadocumentale prodotta in giudizio dal contribuente – non soggetta allapreclusione di cui all’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 inragione dell’affermata invalidità della notifica dell’invito di cui al primocomma, num. 3, dello stesso articolo – fosse idonea a superare lepresunzioni poste a base dell’accertamento tributario.Numero registro generale 27750/2019Numero sezionale 5288/2026Numero di raccolta generale 23065/2026Data pubblicazione 11/07/2026Si tenta, per questa via, di rimettere in gioco la valutazione dellerisultanze processuali, attività tipicamente riservata al giudice di merito enon sindacabile in sede di legittimità.2.4 Peraltro, anche la doglianza in scrutinio difetta di specificità, nonavendo la ricorrente riportato almeno in sintesi la motivazione dell’attoimpositivo, segnatamente la parte in cui erano indicati gli elementipresuntivi che qui si sostiene non essere stati correttamente apprezzatidal collegio d’appello.3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favoredel procuratore del controricorrente, dichiaratosi antistatario ex art. 93,primo comma, c.p.c.5. Non viene resa a carico della ricorrente l’attestazione di cui all’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), essendo l’Agenzia delle Entrate un ente pubblicoammesso ex lege alla prenotazione a debito del contributo unificato (cfr.Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 4752/2025). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, inpersona del Direttore pro tempore, a rifondere al controricorrente le spesedel giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 5.800 euro (di cui 200per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento eagli accessori di legge, distraendole in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ruggi d’Aragona, antistatario.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 2 luglio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano