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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026

Cassazione n. 12378/2026

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e-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNA n. 1475/2017 depositata il 10 maggio 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi Arthouse)ricorreva dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Forlìavverso la cartella esattoriale notificatale in data 15 marzo 2011dall’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., recantel’intimazione di pagamento degli importi iscritti a ruolo dalla DirezioneNumero registro generale 121/2018Numero sezionale 3025/2026Numero di raccolta generale 12378/2026Data pubblicazione 03/05/2026Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena in virtù di due distintiavvisi di accertamento ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA emessi nei suoiconfronti in relazione agli anni 2005 e 2006, non impugnati nel termine dilegge.A sostegno dell’esperita azione giudiziaria deduceva di non averricevuto regolare notificazione degli atti impositivi presupposti.2.

In accoglimento del ricorso, il giudice adìto annullava la cartellaimpugnata, ritenendo affetta da nullità la notificazione dei prodromiciavvisi di accertamento, che era stata eseguita ai sensi dell’art. 60, comma1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti del liquidatore dellasocietà, geom. [OSCURATO:PERSONA].3.

La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’Emilia-Romagna, laquale, con sentenza n. 1475/2017 del 10 maggio 2017, respingeval’appello erariale sulla scorta delle medesime argomentazioni spese dalcollegio provinciale.4.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2699 e 2700c.c..1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenutoaffetta da nullità la notificazione degli avvisi di accertamento presupposti,perché eseguita nei confronti del liquidatore della società contribuente aNumero registro generale 121/2018Numero sezionale 3025/2026Numero di raccolta generale 12378/2026Data pubblicazione 03/05/2026un indirizzo diverso da quello da lui indicato nella dichiarazione divariazione dei dati ai fini dell’IVA presentata all’Amministrazionela CTR coincideva con il domicilio fiscale del destinatario.Viene, al riguardo, obiettato che la notificazione sarebbe dovutaavvenire nel luogo della residenza anagrafica del destinatario (via Giulio IIn. 14, zona [OSCURATO:PERSONA] - Forlì), corrispondente ex lege al suo domiciliofiscale.Poichè essa era stata ivi eseguita in data 25 agosto 2010, con esitonegativo, legittimamente il messo notificatore aveva fatto ricorso allaspeciale procedura contemplata dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R.n. 600 del 1973 in caso di irreperibilità assoluta.1.2 Il motivo è privo di fondamento.1.3 La CTR ha accertato che la notifica degli avvisi di accertamento dicui trattasi era stata effettuata dall’Agenzia delle Entrate, tramite messo,ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.1.4 Detta norma espressamente prevede che, «quando nel comune nelquale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o aziendadel contribuente, l’avviso di deposito prescritto dall’art. 140 del codice diprocedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comunee la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si haper eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione».1.5 Per consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, lanotificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi può esserecompiuta in base alla citata disposizione solo quando il notificatore nonreperisca il destinatario perché trasferitosi in luogo sconosciuto, e sempreche risulti accertato, mediante l’espletamento di adeguate ricerchemutamento di indirizzo nell’àmbito del medesimo Comune del domiciliofiscale (cfr., ex multis, Cass. n. 22120/2025, Cass. n. 27061/2025, Cass.Numero registro generale 121/2018Numero sezionale 3025/2026Numero di raccolta generale 12378/2026Data pubblicazione 03/05/2026n. 32170/2025).La descritta attività deve essere volta a verificare che il contribuentenon abbia più l’abitazione, l’ufficio o l’azienda nel Comune del domiciliofiscale (cfr. Cass. n. 9292/2021, Cass. n. 18618/2024, Cass. n. 781/2025)e non può ridursi alla compilazione di un modello prestampato riportantegeneriche espressioni, senza specificare le ricerche effettuate (cfr. Cass. n.14658/2024, Cass. n. 14990/2025, Cass. n. 33429/2025).1.6 Nel caso di specie, non viene dato conto dal ricorrente di specifichericerche condotte dal messo notificatore prima di procedere all’affissionedell’avviso di deposito ex art. 140 c.p.c. nell’albo del Comune di Forlì, incui erano posti il domicilio fiscale e la residenza anagrafica del destinatariogeom. [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della Arthouse.Dalla lettura del ricorso (pag. 22, quarto periodo) si apprende che ilmesso avrebbe proceduto in tal modo dopo aver genericamente attestatonella relata di notifica che «[...] nello stesso Comune non vi e[ra]abitazione, ufficio od azienda del contribuente».1.7 Fermo quanto precede, la Commissione regionale ha altresìappurato che l’[OSCURATO:PERSONA] era a conoscenzadell’intervenuto trasferimento dello studio professionale del sunnominatoliquidatore alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, siccome ad essa comunicatotelematicamente in data 8 maggio 2009.Tale circostanza rivelava come l’Ufficio avesse illegittimamente «[…]adoperato la procedura per i soggetti irreperibili, pur avendo adisposizione tutti i dati utili per compiere la notificazione […] secondo leordinarie prescrizioni di legge».1.8 Alla luce delle suesposte considerazioni, rettamente i giudici aquibus hanno reputato nulla la notificazione dei prodromici avvisi diaccertamento, facendo discendere da ciò l’invalidità derivata dellasusseguente cartella di pagamento.2.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, sono lamentate,Numero registro generale 121/2018Numero sezionale 3025/2026Numero di raccolta generale 12378/2026Data pubblicazione 03/05/2026a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.2.1 Si rimprovera alla CTR di essersi limitata ad annullare l’impugnatacartella di pagamento per invalidità derivata dal vizio di notificazione deglinell’esercizio di una libera scelta processuale, aveva contestato anche ilmerito della pretesa tributaria.2.2 Il motivo è destituito di fondamento.2.3 Come inequivocabilmente emerge dalla ricostruzione della vicendaprocessuale contenuta nella sentenza in esame, oltre che dalle allegazionidella stessa ricorrente, la Arthouse non si era costituita nel giudizio disecondo grado.2.4 Nel descritto contesto, la Commissione non poteva, in tuttaevidenza, pronunciare sulle questioni che erano rimaste assorbite dalladecisione di prime cure, non avendole la contribuente specificamenteriproposte in appello ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992.Giova, in proposito, rammentare che la norma testè citata, percostante giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche rispettoall’appellato rimasto contumace (cfr. Cass. n. 23500/2024, Cass. n.11594/2025, Cass. n. 305/2026).3.

Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.4.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.5.

Nonostante l’esito dell’impugnazione, non viene resa a caricodell’Agenzia delle Entrate l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese digiustizia), trattandosi di ente pubblico ammesso (ex artt. 12, comma 5,del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1,lett. a], del d.P.R. n. 115 del 2002) alla prenotazione a debito delcontributo unificato (cfr. Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024,Numero registro generale 121/2018Numero sezionale 3025/2026Numero di raccolta generale 12378/2026Data pubblicazione 03/05/2026Cass. n. 4752/2025).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, inpersona del Direttore pro tempore, a rifondere alla controricorrente lespese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 10.200 euro (dicui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 percento e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 aprile 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNA n. 1475/2017 depositata il 10 maggio 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione (d’ora in poi Arthouse)ricorreva dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Forlìavverso la cartella esattoriale notificatale in data 15 marzo 2011dall’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., recantel’intimazione di pagamento degli importi iscritti a ruolo dalla DirezioneNumero registro generale 121/2018Numero sezionale 3025/2026Numero di raccolta generale 12378/2026Data pubblicazione 03/05/2026Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena in virtù di due distintiavvisi di accertamento ai fini dell’IRES, dell’IRAP e dell’IVA emessi nei suoiconfronti in relazione agli anni 2005 e 2006, non impugnati nel termine dilegge.A sostegno dell’esperita azione giudiziaria deduceva di non averricevuto regolare notificazione degli atti impositivi presupposti.2. In accoglimento del ricorso, il giudice adìto annullava la cartellaimpugnata, ritenendo affetta da nullità la notificazione dei prodromiciavvisi di accertamento, che era stata eseguita ai sensi dell’art. 60, comma1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 nei confronti del liquidatore dellasocietà, geom. [OSCURATO:PERSONA].3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’Emilia-Romagna, laquale, con sentenza n. 1475/2017 del 10 maggio 2017, respingeval’appello erariale sulla scorta delle medesime argomentazioni spese dalcollegio provinciale.4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazionedegli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2699 e 2700c.c..1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenutoaffetta da nullità la notificazione degli avvisi di accertamento presupposti,perché eseguita nei confronti del liquidatore della società contribuente aNumero registro generale 121/2018Numero sezionale 3025/2026Numero di raccolta generale 12378/2026Data pubblicazione 03/05/2026un indirizzo diverso da quello da lui indicato nella dichiarazione divariazione dei dati ai fini dell’IVA presentata all’Amministrazionela CTR coincideva con il domicilio fiscale del destinatario.Viene, al riguardo, obiettato che la notificazione sarebbe dovutaavvenire nel luogo della residenza anagrafica del destinatario (via Giulio IIn. 14, zona [OSCURATO:PERSONA] - Forlì), corrispondente ex lege al suo domiciliofiscale.Poichè essa era stata ivi eseguita in data 25 agosto 2010, con esitonegativo, legittimamente il messo notificatore aveva fatto ricorso allaspeciale procedura contemplata dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R.n. 600 del 1973 in caso di irreperibilità assoluta.1.2 Il motivo è privo di fondamento.1.3 La CTR ha accertato che la notifica degli avvisi di accertamento dicui trattasi era stata effettuata dall’Agenzia delle Entrate, tramite messo,ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.1.4 Detta norma espressamente prevede che, «quando nel comune nelquale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o aziendadel contribuente, l’avviso di deposito prescritto dall’art. 140 del codice diprocedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comunee la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si haper eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione».1.5 Per consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, lanotificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi può esserecompiuta in base alla citata disposizione solo quando il notificatore nonreperisca il destinatario perché trasferitosi in luogo sconosciuto, e sempreche risulti accertato, mediante l’espletamento di adeguate ricerchemutamento di indirizzo nell’àmbito del medesimo Comune del domiciliofiscale (cfr., ex multis, Cass. n. 22120/2025, Cass. n. 27061/2025, Cass.Numero registro generale 121/2018Numero sezionale 3025/2026Numero di raccolta generale 12378/2026Data pubblicazione 03/05/2026n. 32170/2025).La descritta attività deve essere volta a verificare che il contribuentenon abbia più l’abitazione, l’ufficio o l’azienda nel Comune del domiciliofiscale (cfr. Cass. n. 9292/2021, Cass. n. 18618/2024, Cass. n. 781/2025)e non può ridursi alla compilazione di un modello prestampato riportantegeneriche espressioni, senza specificare le ricerche effettuate (cfr. Cass. n.14658/2024, Cass. n. 14990/2025, Cass. n. 33429/2025).1.6 Nel caso di specie, non viene dato conto dal ricorrente di specifichericerche condotte dal messo notificatore prima di procedere all’affissionedell’avviso di deposito ex art. 140 c.p.c. nell’albo del Comune di Forlì, incui erano posti il domicilio fiscale e la residenza anagrafica del destinatariogeom. [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della Arthouse.Dalla lettura del ricorso (pag. 22, quarto periodo) si apprende che ilmesso avrebbe proceduto in tal modo dopo aver genericamente attestatonella relata di notifica che «[...] nello stesso Comune non vi e[ra]abitazione, ufficio od azienda del contribuente».1.7 Fermo quanto precede, la Commissione regionale ha altresìappurato che l’[OSCURATO:PERSONA] era a conoscenzadell’intervenuto trasferimento dello studio professionale del sunnominatoliquidatore alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, siccome ad essa comunicatotelematicamente in data 8 maggio 2009.Tale circostanza rivelava come l’Ufficio avesse illegittimamente «[…]adoperato la procedura per i soggetti irreperibili, pur avendo adisposizione tutti i dati utili per compiere la notificazione […] secondo leordinarie prescrizioni di legge».1.8 Alla luce delle suesposte considerazioni, rettamente i giudici aquibus hanno reputato nulla la notificazione dei prodromici avvisi diaccertamento, facendo discendere da ciò l’invalidità derivata dellasusseguente cartella di pagamento.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, sono lamentate,Numero registro generale 121/2018Numero sezionale 3025/2026Numero di raccolta generale 12378/2026Data pubblicazione 03/05/2026a norma dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.2.1 Si rimprovera alla CTR di essersi limitata ad annullare l’impugnatacartella di pagamento per invalidità derivata dal vizio di notificazione deglinell’esercizio di una libera scelta processuale, aveva contestato anche ilmerito della pretesa tributaria.2.2 Il motivo è destituito di fondamento.2.3 Come inequivocabilmente emerge dalla ricostruzione della vicendaprocessuale contenuta nella sentenza in esame, oltre che dalle allegazionidella stessa ricorrente, la Arthouse non si era costituita nel giudizio disecondo grado.2.4 Nel descritto contesto, la Commissione non poteva, in tuttaevidenza, pronunciare sulle questioni che erano rimaste assorbite dalladecisione di prime cure, non avendole la contribuente specificamenteriproposte in appello ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992.Giova, in proposito, rammentare che la norma testè citata, percostante giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche rispettoall’appellato rimasto contumace (cfr. Cass. n. 23500/2024, Cass. n.11594/2025, Cass. n. 305/2026).3. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo.5. Nonostante l’esito dell’impugnazione, non viene resa a caricodell’Agenzia delle Entrate l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese digiustizia), trattandosi di ente pubblico ammesso (ex artt. 12, comma 5,del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1,lett. a], del d.P.R. n. 115 del 2002) alla prenotazione a debito delcontributo unificato (cfr. Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024,Numero registro generale 121/2018Numero sezionale 3025/2026Numero di raccolta generale 12378/2026Data pubblicazione 03/05/2026Cass. n. 4752/2025). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, inpersona del Direttore pro tempore, a rifondere alla controricorrente lespese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 10.200 euro (dicui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 percento e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 aprile 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]