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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11594/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16943/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – nonché Oggetto:appellato contu- mace –motivo non trattato in primo grado–corrispon- denza chiesto-pronunciato AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore protempore; –intimata – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Si- cilian. 127 /1 6 /2 2 , depositata il 1 0 gennaio 202 2 e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Sicilia n.127/16/22, depositata il 1 0 gennaio 202 2 , veniva rigettato il ri- corso proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Messina n. 6755 / 6 / 2018 la qualeaveva accolto i l ricors o introduttiv o propost o da l contribuent e GiacomoPortale avverso la cartella di pagamento emessa a titolo di IVA,IRPEF e altro per l’anno di imposta 2008 .

2. I n sentenza si legge che il giudice d’appello confermava l’esito decisoriodel giudice di primo grado, ma attraverso una motivazione diversa.Mentre il giudice di prime cure decideva la controversia nel merito,affrontando la questione della regolarità o meno di una delle ratedella procedura di rateizzazione del debito e della decadenza del contribuente per mancato o rita r dato pagamento, il giudice di se- condogrado riteneva rilevante e dirimente la questione della notifica della cartella di pagamento , oggetto di un motivo del ricorso intro- duttivoe non riproposta dall’appellato contumace .

3. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con ricorso affidato a duemotivi, mentre i l contribuent e è rimasto intimato .

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del d. lgs . 3 46/1992 e 112 cod. proc. civ. , per aver il giudice deciso l’appello, nella contumacia dell’appellato contri- buente, ponendo a base della decisione la questione della notifica della cartella,oggetto di un motivo del ricorso introduttivo, questione non esaminata dal giudice di primo grado e non riproposta dall’ap- pellato contumace.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Questa Corte (v.

Cass . n. 21506/2010) ha già stabilito che l’art.56 del d.lgs. n.546/1992, il qualeprevede che «le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono ri- nunciate», ha una portata analoga alla disposizione contenuta nell'art.546 cod. proc. civ..

È stato infattichiarito che il termine "que- stioni" (per tali intendendosi quelle suscettibili di essere dedotte come autonomo motivo di ricorso o d'impugnazione) non ha un'ac- cezione più ampia di quella contenuta in detta disposizione, la quale si riferisce alle "domande", e non comprende quindi anche le mere argomentazioni giuridiche (cfr. Cass., 13 marzo 2001, n.3653).

La sovrapponibilitàdelle ipotesi normative richiamate consente di ricor- rere al vasto filone giurisprudenziale formatosi in merito all'interpre- tazione della disposizione contenuta nell’art.346 cod. proc. civ., pre- valentemente intesa nel senso che l'onere diriproposizione riguarda, in particolare, le questioni, nel senso sopra precisato, non esaminate o non accolte perché assorbite, come quelle proposte in via alterna- tiva o subordinata (Cass., 13 aprile 2007, n.8854;Cass., 12 gennaio 2006, n.413).

2.2. Sulla base di tali premesse, la Corte ha anche condivisibilmente affermato chenel processo tributario l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specificariproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure per relationem, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (Cass. Sez. 6 - 5 , ordinanza n. 30444 del 19/12/2017 ; conforme a Cass. n.24267/2015).

2.3. Con riferimento poi alla posizione del contumace nel processo tributario è stato condivisibilmente affermato (cfr. Cass.n.20062/2014) che l'art. 346 cod. proc. civ., riprodotto, per il giudi- zio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui le questioni ed ecce- zioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si ap- plica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione.

2.4. Tale principio di diritto, anche se abbastanza risalente, va riaf- fermato anche in relazione alla presente fattispecie in cui l’appellato è stato contumace,nel senso che l'onere di riproposizione in appello dei motivi di ricorso non esaminati dal giudice di primo grado (nella specie, di irritualità della notifica della cartella di pagamento) opera anche nel processo tributario, a norma dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché l'omessa specifica riproposizione in sede di gravame da parte dell’appellato preclude al giudice d’appello di pronunciarsi sulla questionese non è rilevabile d’ufficio.

Dal momento che la questione della notifica della cartella di paga- mento non è questione rilevabile d’ufficio, la censurain disamina va accolta.

3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se- condo, relativo allaritualità della notifica in questione per violazione o falsa applicazione da parte della sentenza degli artt.26 d.P.R. n.602/1973 e 156 cod. proc. civ..

4. La sentenza impugnata è perciò cassatae, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame inrelazione a l profil o, aquelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbit o il secondo , cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia della Si- cilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16943/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; –intimato – nonché Oggetto:appellato contu- mace –motivo non trattato in primo grado–corrispon- denza chiesto-pronunciato AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore protempore; –intimata – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Si- cilian. 127 /1 6 /2 2 , depositata il 1 0 gennaio 202 2 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Sicilia n.127/16/22, depositata il 1 0 gennaio 202 2 , veniva rigettato il ri- corso proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Messina n. 6755 / 6 / 2018 la qualeaveva accolto i l ricors o introduttiv o propost o da l contribuent e GiacomoPortale avverso la cartella di pagamento emessa a titolo di IVA,IRPEF e altro per l’anno di imposta 2008 . 2. I n sentenza si legge che il giudice d’appello confermava l’esito decisoriodel giudice di primo grado, ma attraverso una motivazione diversa.Mentre il giudice di prime cure decideva la controversia nel merito,affrontando la questione della regolarità o meno di una delle ratedella procedura di rateizzazione del debito e della decadenza del contribuente per mancato o rita r dato pagamento, il giudice di se- condogrado riteneva rilevante e dirimente la questione della notifica della cartella di pagamento , oggetto di un motivo del ricorso intro- duttivoe non riproposta dall’appellato contumace . 3. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con ricorso affidato a duemotivi, mentre i l contribuent e è rimasto intimato . Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del d. lgs . 3 46/1992 e 112 cod. proc. civ. , per aver il giudice deciso l’appello, nella contumacia dell’appellato contri- buente, ponendo a base della decisione la questione della notifica della cartella,oggetto di un motivo del ricorso introduttivo, questione non esaminata dal giudice di primo grado e non riproposta dall’ap- pellato contumace. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Questa Corte (v. Cass . n. 21506/2010) ha già stabilito che l’art.56 del d.lgs. n.546/1992, il qualeprevede che «le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono ri- nunciate», ha una portata analoga alla disposizione contenuta nell'art.546 cod. proc. civ.. È stato infattichiarito che il termine "que- stioni" (per tali intendendosi quelle suscettibili di essere dedotte come autonomo motivo di ricorso o d'impugnazione) non ha un'ac- cezione più ampia di quella contenuta in detta disposizione, la quale si riferisce alle "domande", e non comprende quindi anche le mere argomentazioni giuridiche (cfr. Cass., 13 marzo 2001, n.3653). La sovrapponibilitàdelle ipotesi normative richiamate consente di ricor- rere al vasto filone giurisprudenziale formatosi in merito all'interpre- tazione della disposizione contenuta nell’art.346 cod. proc. civ., pre- valentemente intesa nel senso che l'onere diriproposizione riguarda, in particolare, le questioni, nel senso sopra precisato, non esaminate o non accolte perché assorbite, come quelle proposte in via alterna- tiva o subordinata (Cass., 13 aprile 2007, n.8854;Cass., 12 gennaio 2006, n.413). 2.2. Sulla base di tali premesse, la Corte ha anche condivisibilmente affermato chenel processo tributario l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specificariproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure per relationem, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (Cass. Sez. 6 - 5 , ordinanza n. 30444 del 19/12/2017 ; conforme a Cass. n.24267/2015). 2.3. Con riferimento poi alla posizione del contumace nel processo tributario è stato condivisibilmente affermato (cfr. Cass.n.20062/2014) che l'art. 346 cod. proc. civ., riprodotto, per il giudi- zio di appello davanti alla commissione tributaria regionale, dall'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui le questioni ed ecce- zioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate, si ap- plica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione. 2.4. Tale principio di diritto, anche se abbastanza risalente, va riaf- fermato anche in relazione alla presente fattispecie in cui l’appellato è stato contumace,nel senso che l'onere di riproposizione in appello dei motivi di ricorso non esaminati dal giudice di primo grado (nella specie, di irritualità della notifica della cartella di pagamento) opera anche nel processo tributario, a norma dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché l'omessa specifica riproposizione in sede di gravame da parte dell’appellato preclude al giudice d’appello di pronunciarsi sulla questionese non è rilevabile d’ufficio. Dal momento che la questione della notifica della cartella di paga- mento non è questione rilevabile d’ufficio, la censurain disamina va accolta. 3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del se- condo, relativo allaritualità della notifica in questione per violazione o falsa applicazione da parte della sentenza degli artt.26 d.P.R. n.602/1973 e 156 cod. proc. civ.. 4. La sentenza impugnata è perciò cassatae, per l’effetto, la contro- versia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriore esame inrelazione a l profil o, aquelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbit o il secondo , cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia della Si- cilia, in diversa composizione, per ulteriore esame in