CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14232/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),costituitasi in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Basilicata n. 418/2024 depositata il 18/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14236/2025Numero sezionale 3982/2026Numero di raccolta generale 14232/2026Data pubblicazione 14/05/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che BarbaraRusso impugnava l’avviso di accertamento n. 107281 avente ad oggetto ilprelievo erariale unico per gli apparecchi da intrattenimento con vincite indanaro relativo all’anno 2017; l’avviso era stato emesso a seguitodell’accertamento svolto dalla Guardia di Finanza nel bar di cui la stessaera titolare, nel quale era installato un apparecchio (macchina slot) munitodi doppia scheda, una regolare, collegata alla rete telematica AAMS el’altra irregolare, non connessa, che era possibile attivare attraverso undispositivo presente nell’apparecchio. Veniva quindi determinatal’imponibile in € 42.324,00 e conseguentemente l’imposta (applicandol’aliquota del 19%) in € 8.041,56.La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza accoglieva ilricorso, ritenendo che fosse tenuto al pagamento dell’importoesclusivamente il responsabile dell’illecito (cioè il legale rappresentantedella società che aveva installato l’apparecchio e ne era proprietaria) che,nel caso di specie, era stato individuato.2. L’Amministrazione proponeva appello al quale non resisteva lacontribuente che non si costituiva nel giudizio di secondo grado.La CGT di secondo grado della Calabria accoglieva l’appello,osservando, in particolare, che l’avviso era regolare e che la Manzo eraobbligata per il pagamento delle somme richieste in solido con l’autore, inquanto, sebbene quest’ultimo fosse stato individuato, la responsabilitàsolidale persisteva «fino al passaggio in giudicato della sentenza definitivanei confronti dell’autore materiale dell’illecito ex lege sulla slot machinemanomessa, come nel caso specifico, ed oggetto di apposito sequestro».3. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi.L’Amministrazione ha resistito con controricorso.È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c., ma la contribuente ha chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 14236/2025Numero sezionale 3982/2026Numero di raccolta generale 14232/2026Data pubblicazione 14/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, la contribuente ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4) d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c..La stessa ha dedotto che la sentenza di appello era caratterizzata dacarenza di motivazione in ordine alle questioni della motivazionedell’avviso e della prova dei fatti contestati, che costituivano oggetto delterzo e del quarto motivo di ricorso. La CGT di secondo grado si era infattipronunciata esclusivamente in ordine al difetto di sottoscrizione dell’avvisoed alla responsabilità in solido della contribuente.1.2 Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente ha denunciato ilvizio di cui all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c.. In pratica la ricorrente ha riproposto,lamentando il vizio di omessa pronuncia, la medesima doglianza oggettodel primo motivo.1.3 I due motivi, che sono strettamente connessi dal momento cheriguardano sostanzialmente la medesima contestazione, possono essereesaminati congiuntamente.Essi sono infondati.Va innanzi tutto escluso il vizio di omessa pronuncia. Lo stessopresuppone, infatti, che vi sia la formale proposizione al giudice di unmotivo di appello o di una eccezione che, nel caso di specie, non vi èstata, dal momento che la Manzo non si è costituita nel giudizio di appello.Ciò vale a maggior ragione se si tiene conto che la CGT di primo gradoha deciso la controversia sulla base del principio della ragione più liquida,ritenendo quindi assorbente la questione dell’assenza di solidarietà. È purvero che la sentenza di primo grado contiene anche dei riferimenti aglialtri motivi di ricorso, ma deve ritenersi che le relative considerazionisiano state svolte soltanto ad abundantiam, dal momento che il giudice diNumero registro generale 14236/2025Numero sezionale 3982/2026Numero di raccolta generale 14232/2026Data pubblicazione 14/05/2026primo grado ha dichiarato espressamente di applicare il principio dellaragione più liquida; era dunque necessario che tali questioni, di fattoassorbite, venissero devolute al giudice d’appello ai sensi dell’art. 346c.p.c. e 56 d.lgs. 546/1992 (cfr. Cass. Sez. U. n. 13195/2018 e, conspecifico riguardo al processo tributario, Cass. n. 30444/2017; Cass. n.12191/2018; sull’appellato contumace, Cass. n. 20062/2014; Cass. n.17939/2021; Cass. n. 11594/2025).1.4 Sotto un diverso profilo, deve osservarsi che la sentenza di appellocomunque si pronuncia anche su tali questioni ed in particolare, sul viziodi motivazione nella parte in cui afferma che «l'avviso di accertamento inpieno, sulla base di un esame attento e scrupoloso dello stesso, comeallegato in atti, tutti gli elementi essenziali fondamentali di trasparenzaper individuare l'illecito contestato alle parti in solido» e, sulla questionedella prova, nella parte in cui evidenzia che la contribuente «non si ècostituita, diligentemente, nel presente appello e non ha fornito elementidifensivi tali da dimostrare il contrario sulle modalità di controllo esperite(prevalente C. Cass. n. 24616/2021), perché in atti sul processo penale(specificamente a pag. 6 dell'appello dell'ufficio) c'è solo la menzione dellarelazione tecnica SOGEI favorevole alla Dogana e il riferimento alla CTUdel tecnico [OSCURATO:PERSONA], sempre favorevole all'ufficio, proprio nelgiudizio penale che vedeva tra gli imputati l'odierna resistente, noncomparsa ora in appello».1.5 Ciò esclude in radice anche il vizio di carenza di motivazione(oggetto del primo motivo di ricorso) – comunque non ravvisabile, inassenza dell’obbligo della CGT di secondo grado di pronunciarsi su taliquestioni, in quanto non riproposte - che, dopo la riforma dell’art. 360c.p.c. ad opera del d.l. 83/2012 conv. in l. 134/2012, sussiste solo quandola motivazione sia del tutto mancante sotto il profilo grafico o meramenteapparente oppure quando sia caratterizzata da un «contrasto irriducibileNumero registro generale 14236/2025Numero sezionale 3982/2026Numero di raccolta generale 14232/2026Data pubblicazione 14/05/2026tra affermazioni inconciliabili» o da affermazioni incomprensibili (cosìCass. Sez. U. 8053/2014), ipotesi che, per quanto appena esposto, nonsono ravvisabili nel caso di specie.2.1 Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato il vizio di cui all’art.360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione dell’art. 39 quater d.l.269/2003 per l’«erronea affermazione della sussistenza di responsabilitàsolidale, per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, delsoggetto esercente i locali in cui sono installate le macchine da gioco lecitosino al momento in cui la responsabilità dell’illecito non sia accertata dasentenza passata in cosa giudicata». La contribuente ha osservato che laresponsabilità solidale con il soggetto che ha commesso l’illecito sussistesolo qualora quest’ultimo non sia stato identificato; non è condivisibile,invece, quanto affermato dal giudice d’appello circa la necessità che ilresponsabile sia individuato con sentenza passata in giudicato.2.2 Il motivo è infondato sebbene la motivazione debba esserecorretta ai sensi dell’art. 384, comma 4°, c.p.c..Va infatti osservato che l’art. 39 quater, comma 2°, d.l. 269/2003conv. in l. 326/2003, come modificato dall'articolo 15, comma 8-quaterdecies, lettere da a) ad e), del d.l. 78/2009, conv. in l. 102/2009,dispone che «Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle sommegiocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o lecui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cuiall’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, esuccessive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti delnulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio siaqualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gliapparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gliinteressi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che haprovveduto alla loro installazione o, nel caso in cui non sia possibile la suaidentificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimiNumero registro generale 14236/2025Numero sezionale 3982/2026Numero di raccolta generale 14232/2026Data pubblicazione 14/05/2026apparecchi o congegni. È responsabile in solido per le somme dovute atitolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrativel'esercente a qualsiasi titolo dei locali in cui sono installati gli apparecchi econgegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nullaosta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecitocivile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unicoaccertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamentotrasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, esuccessive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sonodovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito. Nel caso in cui non siapossibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sonoresponsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erarialeunico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi econgegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loroinstallazione, il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimiapparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo dei locali in cui sonoinstallati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualoranon siano già debitori di tali somme a titolo principale».Orbene, la norma distingue due ipotesi, quella dell’apparecchio privo dinulla osta e quello dell’apparecchio che ne è munito.Nel caso in esame, l’apparecchio era privo di nulla osta, in quantol’accertamento si riferisce alla scheda irregolare; in questa ipotesi sussistesempre la responsabilità dell’«esercente a qualsiasi titolo dei locali in cuisono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta», in solido conil soggetto che ha provveduto alla loro installazione (Cass. n. 14535/2019;Cass. n. 14962/2019). Diversamente, il terzo periodo della normarichiamata non avrebbe alcun senso.Il ricorso va pertanto rigettato.Numero registro generale 14236/2025Numero sezionale 3982/2026Numero di raccolta generale 14232/2026Data pubblicazione 14/05/20263. In considerazione della soccombenza, la ricorrente va condannata alpagamento delle spese che si liquidano in € 4.300 per compensoprofessionale.Occorre altresì disporre la condanna della ricorrente al pagamento di €4.300 in favore dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 96, comma 3°,c.p.c. e di € 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, comma 4°, c.p.c., in quanto il giudizio è stato definito in conformitàalla proposta di definizione accelerata (art. 380 bis, comma 3°, c.p.c.). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Doganee dei Monopoli, delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.300,00per compenso professionale, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Doganee dei Monopoli, di € 4.300,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c. e, infavore della cassa delle ammende, di € 3.000,00 ai sensi dell’art. 96,comma 4°, c.p.c..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.La PresidenteGiulia Iofrida