CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07968/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 11129/2021 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- Ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- Intimati –- avverso la sentenza n. 7438/2020 emessa dalla Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata in data 16/12/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA];1. A seguito di presentazione di denunzia di successione in data 15maggio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] di Messina dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DomenicaAssunta, un avviso di liquidazione delle imposte di successione, oltreINVIM ed accessori. I contribuenti proponevano ricorso davanti allaCommissione tributaria provinciale di Messina, la quale, ritenutoNumero registro generale 11129/2021Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 7968/2026Data pubblicazione 31/03/2026assorbente il motivo di impugnazione fondato sulla nullità dell’avviso percarenza della delega di firma in capo al funzionario sottoscrittore,annullava l’atto impugnato.2. Sull’impugnazione esperita dall’[OSCURATO:PERSONA],l’adita Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n.7438/2020 del 16 dicembre 2020, resa nella contumacia dei contribuenti,in parziale accoglimento dell’appello, annullava l’avviso di liquidazioneimpugnato, nella parte relativa alle somme pretese a titolo di Invim. Afondamento della decisione adottata, il collegio regionale osservava cherisultava documentata l’esistenza della delega di firma rilasciata dalDirettore dell’Ufficio al funzionario sottoscrittore dell’atto impositivo, edesaminava nel merito le residue censure del ricorso di primo grado nondelibate dalla sentenza appellata e ritenute assorbite, reputando fondataquella con la quale i contribuenti avevano contestato la violazione dell’art.25, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 643/1972, che esentava dalpagamento di somme a titolo di Invim gli incrementi di valore degliimmobili trasferiti il cui valore complessivo non fosse superiore all’importodi euro 129.114,22.L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per lacassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia.I contribuenti sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia, in rubrica,«Violazione dell’art. 346 c.p.c., dell’art. 56 del D. lgs. n. 546/1992 edell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», peravere la Commissione tributaria regionale posto a fondamento delladecisione questioni sollevate dai contribuenti con il ricorso introduttivodella lite e rimaste assorbite dalla sentenza di primo grado, sebbene lestesse non fossero state reiterate dai contribuenti, non costituitisi nelNumero registro generale 11129/2021Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 7968/2026Data pubblicazione 31/03/2026giudizio di appello.2. Con il secondo subordinato motivo, in rubrica, «Violazione delD.P.R. 643/72, artt. 25 c. 1 lett. e) (Lettera aggiunta dall’art. 3 L. 22dicembre 1975, n. 694, poi così sostituita dall’art. 2, L. 17 dicembre 1986,n. 880, ed infine così modificata dall’art. 23, L. 30 dicembre 1991, n.413), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», l’Agenzia delleEntrate contesta alla Commissione regionale di aver erroneamenteapplicato l’art. 25, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 643/72, dovendosi,nella fattispecie, fare riferimento, ai fini dell’esenzione Invim, al limite divalore riferito all’epoca di presentazione della denunzia di successione,inferiore a quello considerato dal collegio regionale.3. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe l’esamedel secondo.3.1. Ai sensi dell’art. 56 del d. Lgs. n. 546 del 1992, “le questioni edeccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, chenon sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate”.3.2. Il tenore della norma è pressoché identico a quello dell’art. 346c.p.c., dettato in materia di processo civile ordinario, il quale dispone che“le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, chenon sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate”.3.3. Sul tema questa Corte ha chiarito che nel processo tributariol’art. 56 del d. Lgs. n. 546 del 1992 va riferito a qualsiasi questione, nonrilevabile d’ufficio, suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo diricorso o di impugnazione e si applica anche quando il contribuente non sisia costituito in giudizio, restando contumace (cfr. Cass., n. 30510/2025,Cass. n. 11594/2025, Cass. n. 33195/2024, Cass. n. 34775/2023, Cass.n. 20062/2014).3.4. È stato, al riguardo, evidenziato che tale soluzione si giustificaalla luce del principio di parità delle parti nel processo e dell’effettodevolutivo dell’appello, che non consentono di attribuire all’appellatoNumero registro generale 11129/2021Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 7968/2026Data pubblicazione 31/03/2026contumace una posizione di maggiore favore rispetto all’appellante (cfr.Cass. n. 23500/2024, Cass. n. 9452/2024, Cass. n. 25345/2016).3.5 Tanto premesso, e venendo al caso di specie, va osservato che icontribuenti non si erano costituiti nel giudizio d’appello svoltosi davantialla Commissione tributaria regionale della Sicilia, come chiaramenteemerge dalla stessa sentenza gravata.3.6. Nel descritto contesto, le questioni da essi sollevate con ilricorso introduttivo della lite e rimaste assorbite dalla decisione assuntadalla Commissione tributaria provinciale - la quale aveva annullato l’attoimpositivo per ravvisata carenza del potere di firma in capo al funzionariosottoscrittore - erano da considerare rinunciate, in difetto di riproposizionedinanzi al giudice superiore.3.7. Sussiste, pertanto, il prospettato “error in procedendo”, inquanto, una volta riconosciuto che l’eccezione di nullità dell’avviso diaccertamento sollevata dai contribuenti era stata erroneamente ritenutafondata e assorbente dai giudici di primo grado, il collegio regionaleavrebbe dovuto integralmente accogliere il gravame dell’Agenzia delleEntrate, senza procedere allo scrutinio delle ulteriori questioni di meritonon riproposte in appello dalla parte privata e non rilevabili d’ufficio.4. La sentenza va conseguentemente cassata.4.1. Dovendo ritenersi formato il giudicato interno sull’esistenza diuna valida delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l’attoimpositivo e non essendovi, per le ragioni innanzi esposte, ulterioriquestioni suscettibili di disamina, la causa può essere decisa nel merito, aisensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, deld. Lgs. n. 546 del 1992, con statuizione di integrale rigetto dell’originarioricorso dei contribuenti.Le spese dei gradi pregressi e quelle della presente fase dilegittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,tenuto conto della riduzione del 20% dei compensi professionali previstaNumero registro generale 11129/2021Numero sezionale 2248/2026Numero di raccolta generale 7968/2026Data pubblicazione 31/03/2026dall’art. 15, comma 2 sexies, d. lgs. n. 546/1992 relativamente allaliquidazione delle spese a favore dell’amministrazione finanziaria assistitadai propri funzionari. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo la causa nel merito, rigetta integralmente l’originario ricorso deicontribuenti.Condanna i contribuenti a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spesedell’intero giudizio, che liquida:– quanto al primo grado, in complessivi euro 1.500,00 a titolo dicompensi professionali;– quanto al grado d’appello, in complessivi euro 1.500,00 a titolo dicompensi professionali;– quanto alla fase di legittimità, in complessivi euro 2.000,00 atitolo di compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data11.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]