CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03777/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3854/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 73L16 F839X ), rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania,n. 6825/2016, depositata il 14 / 7 /20 16 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/ 2/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato un avviso di accertamento per l’anno 2009, ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 , in materia Irpef e addizionali , con determinazione di un maggiore reddito sintetico di euro 288.855,00, per la massima parte (euro 284.691,00) attribuibilead un acquisto , con atto del 27 luglio 2009 , di azionidella [OSCURATO:PERSONA] di Sviluppo. 2.Con la sentenza n. 24354/2015, la CTP di Napoli accoglieva il ricorsodel contribuente. Il giudice accoglieva l’eccezione relativa alla violazione dell’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di contraddittorio procedimentale. L’Agenzia non aveva dimostrato di aver notificato l’invito a comparire il 12maggio 2014. 3. A seguito di appello dell’Agenzia , la CTR della Campania, con la sentenza n. 6825/2016, nella contumacia dell’appellato, riformava la decisione di primo grado e respingeva il ricorso introduttivo del contribuente. Il giudice di secondo grado rilevava : - che l ’appellante aveva provato la notifica del l’invito a comparire . La notifica era avvenuta con il deposito dell’atto ex art. 140 c.p.c. presso la casa comunale per l’assenza di persone abilitate alla ricezione e al contribuente era stato avviso con una raccomandata mai ritirata . Il deposito in appello della prova della notifica era consentito ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992; - che l ’atto impositivo era stato validamente sottoscritto da un funzionario delegatoappartenente alla carriera direttiva; -che l’acquisto del pacchetto azionario, a prescindere dal pagamento del prezzo, aveva comunque comportato l’ingresso di valori nel patrimonio del contribuente, determinando così un arricchimento corrispondente al valore delleazioni. 4.Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, a cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione ed errata applicazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 , c.p.c. , per la ritenuta validità delle “nuove motivazioni e prove” dedotte dall’Agenzia delle Entrate in sede d’impugnazione . L’allegazione dell’appellante sulla regolarità della notifica del l’invito al contraddittorio non poteva essere considerata una mera prova documentale, costituendo “nuova prova” e “nuovi motivi” , “non eccepiti” nel precedente grado di giudizio. 2. Il motivo è inammissibile . Gli atti di una notifica costituiscono un documento producibile ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992ratione temporis applicabile , che prevedeva: «È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti». La circostanza che nelle proprie difese l’Agenzia avesse allegato di aver regolarmente notificato l’invitoal contraddittorio risulta anche da un passo delle controdeduzioni riportato nel ricorso per cassazione:“[…] l’operato della Direzione risulta essere assolutamente impeccabile sotto il profilo del contraddittorio (nel caso di specie), il contribuente, contumace a un primo invito successivamente rinnovato, non è riuscito a confutare, attraverso la produzione di valida documentazione probatoria, la pretesa tributaria” (v. ricorso per cassazione del contribuente , fg. 11). Anche se il termine “contumace” era stato usato in senso atecnico, l’allegazione era chiaramente interpretabile nel senso che l’invito al contraddittorio fosse stato notificato senza sortire effetto. Deve aggiungersi che,per dimostrare che l’invito a comparire fosse stato notificato, l’Agenzia non doveva sollevare alcuna eccezione. Data la contestazione, doveva semplicemente depositare la prova della regolare notifica della comunicazione. 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 , c.p.c., poiché l’Ufficio non aveva dimostrato l’esistenza di una valida delega. Il giudice di appello avrebbe erroneamente valorizzatola disposizione di servizio n. 3 del 2/2/2015 nonostante essa non contenesse l’indicazione del nominativodel delegato e il termine di validità della delega. 4. Il secondo motivo , prima ancora che infondato , è inammissibile. Essendo rimasto contumace nel giudizio di appello, il contribuente non può nuovamente proporre nel giudizio di legittimità l’eccezione sulla validità della delega rilasciata al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento. Le argomentazioni sul contenuto della delega non sono in ogni casocondivisibili. 4.1 Lanorma stabilita dall'art. 346 c.p.c. e riprodotta, per il giudizio di appello tributario dall’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992 - secondo la quale le domande e le eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello s’intendono rinunciate - si applica anche quando il contribuente, come nel caso di specie, non si sia costituito nel giudizio di appello, restando contumace. Se è vero, infatti, che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo, sul punto, carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essa ha l'onere di riproporlee l’omessa riproposizione preclude il ricorso per cassazione avverso detta sentenza, che legittimamente non le ha prese in esame(Cass. 14925/2011, Cass. 20062/2014 e Cass. 11594/2025). 4.2 L’eccezione è anche infondata. Q uesta Corte, ha modificato il proprio orientamento in tema di delega di firma (non delega di funzioni), ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 ritenendo irrilevante la mancata indicazione del nominativo del soggetto delegato e della durata della delega, dato che è sufficiente l'indicazione della qualifica rivestita (Cass. 8814/2019 e Cass.11013/2019). 5. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., per l’errata pronuncia su un punto decisivo della controversia, costituito dalla nullità dell’avviso di accertamento per infondatezza della pretesa impositiva. Per il ricorrente ilgiudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato sulle contestazioni riguardanti la duplicazione dei conteggi sui costi di un’ automobile e il mancato sostenimento delle spese per la casa di abitazione. Il giudice avrebbe anche dovuto stabilire se vi fosse stata la spesa per l’acquisto delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] di Sviluppo e se la spesa concorressea determinare il reddito sinteticamente attribuito, dato si discuteva di un atto simulato. Il giudice aveva erroneamente ritenuto che , in ogni caso , il valore delle azioni aveva comportato un aumento del patrimonio del contribuente mentre l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 si riferisce a spese sostenutee non a incrementi patrimoniali. 6. Il terzo motivo è parzialmente fondato. 6.1 Il giudice non ha violato alcuna disposizione di legge non pronunciandosi sulle contestazioni riguardanti il presunto errore di conteggio dei costi dell’automobile e lespese per l’abitazione perché i predetti motivi d’invalidità dell’avviso, rimasti assorbiti nel giudizio di primo grado, nonerano stati ripropost i nel giudizio di appello e pertanto dovevano intendersi rinunciati per le ragioni esposte esaminando il secondo motivo del ricorso . Il giudice di appello ha invece ritenuto di pronunciarsi – s enza che la decisione sia stata oggetto d’impugnazione incidentale della controricorrente - con riferimento all’ulteriorequestione sollevata con il ricorso introduttivo relativa all’acquisto delle azioni.La decisione di pronunciarsi su un motivo rinunciato, p er poter essere corrett a, avrebbe dovuto formare oggetto specifico d'impugnazione. 6.2 L’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973,come sostituito dall'art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010, conv. con mod . , dalla legge n. 122 del2010 prevede: « L 'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile».Ad essere accertabile è dunque il reddito complessivo del contribuente sulla base «delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta». 6.3 Con riferimento all’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 , nel testo vigente tra la leggen. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010 , questa Corte ha già affermato che per un accertamento sintetico non è sufficiente l'acquisto di un bene attraverso il mero accollo di un debito, che, non costituendo un modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento, ma solo una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo, non comporta un'attuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva ed attuale espressione di capacità economica (Cass. 19030 / 2014 ) così come non è sufficiente l'acquisto di un bene, ove lo stesso sia stato pagato in parte in contanti ed in parte con emissione di cambiali; siffatto acquisto, invero, per la parte del corrispettivo pagata con cambiali, non comporta un'attuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva e attuale espressione di capacità economica (Cass. 15289/2015 e Cass. 4748/2017). Tali principi rimangono pienamente validi anche dopo la modifica del quarto comma dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, contenente un espresso riferimento alle spese sostenute, e agli stessi non si è attenuta la decisione di appello nel concludere che l’acquisto del pacchetto azionario da parte del contribuente, “a prescindere dall’avvenuto pagamento del prezzo”, aveva comunque comportato un suo arricchimento. Era rilevante stabilirese la spesa vi fosse stata e in particolare se il contribuente avesse dimostrato la simulazione dell’acquisto e il mancato pagamento del prezzo. Provando di non aver pagato i titoli, il contribuente avrebbe fornito la prova contraria rispetto alla ricostruzione sinteticadel reddito. 7. In conclusione, i primi due motivi sono inammissibili mentre il terzo è accoglibile limitatamente alla valorizzazione , ai fini della determinazione del reddito sintetico, del l’ acquisto del pacchetto azionario anche qualora l’operazione non avesse comportato il pagamento di alcun prezzo. La sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo parzialmente accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M accoglie il terzo motivo nei limiti di cui in motivazione e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza con riferimento al motivo parzialmente accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo