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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14658/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Como, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Bellinzona n. 347 in Como; -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso Oggetto: Estratto di ruolo - Notificazione atti impositivi - Irreperibilità assoluta - Accertamento - Notificazione ex art. 60, I co., lett. e, Dpr 600/73 - Indicazione delle ricerche effettuate -*Principio di diritto. la sentenza n. 1975, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 26.5.2021; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA], conseguito estratto di ruolo, apprendeva di due pendenze tributarie iscritte a suo carico, e relative agli avvisi di accertamento n.

T9D013D03020/2013 e n.

T9D013D00115/2014, aventi ad oggetto il tributo dell’Irpef con riferimento agli anni 2007 (€ 63.804,00) e 2008 (€ 166.133,55) (cfr. ric., p. 2).

2. Il contribuente proponeva separate impugnazioni degli atti impositivi, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano contestando, in primo luogo, che gli avvisi di accertamento non gli erano mai stati notificati ed in conseguenza l’Amministrazione finanziaria era decaduta dal potere di esercitare la pretesa impositiva.

La CTP riuniva i ricorsi e, ritenuto che gli atti impositivi fossero stati regolarmente notificati, li rigettava.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia.

La CTR osservava che la relata di notificazione degli avvisi di accertamento, non consegnati alla parte perché irreperibile, non reca “alcuna indicazione delle ricerche eventualmente svolte” (sent.

CTR, p. 5) dall’addetto al recapito.

In conseguenza riteneva l’invalidità delle notificazioni, e pertanto riformava la decisione dei giudici di primo grado e dichiarava l’invalidità degli atti impositivi.

4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Il contribuente resiste mediante controricorso.

L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha ricevuto la notifica del ricorso il 20.7.2021, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Sia il contribuente sia l’Ente impositore hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto non rituali le notificazioni degli atti impositivi a causa della pretesa incompletezza delle indicazioni contenute nelle relate, peraltro contestabili solo mediante querela di falso.

Con lo stesso strumento d’impugnazione l’Ente impositore censura pure la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, per essere il giudice dell’appello incorso nella nullità della pronuncia, errando nell’applicazione delle regole di valutazione del materiale probatorio quando costituito da prove legali.

2. Mediante il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica la violazione del combinato disposto dagli artt. 140, 143 e 148, cod. proc. civ., e dall’art. 60, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che ricorresse la necessità di una “esplicita formalizzazione delle avvenute ricerche sulla relata di notifica, non rispondente ad alcuna previsione normativa” (ric., p. 14), in ipotesi di irreperibilità assoluta del notificato.

3. Mediante il terzo mezzo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché il giudice dell’appello, rilevata la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso avverso gli estratti di ruolo introdotto dal contribuente.

4. Con i suoi primi due motivi di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta, invocando i profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, la impugnata pronuncia della CTR per aver erroneamente ritenuto l’invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento a causa della omessa formalizzazione delle ricerche effettuate a seguito del mancato reperimento di [OSCURATO:PERSONA] mentre, nella sua prospettazione, l’attestazione delle ricerche effettuate è stata effettuata dal messo notificatore, e comunque le risultanze della relata di notificazione avrebbero dovuto essere contestate mediante querela di falso.

4.1. Sembra opportuno ricordare che in occasione della notificazione di entrambi gli avvisi di accertamento per cui è causa il messo notificatore si è recato presso l’abitazione dell’odierno controricorrente, non lo ha rinvenuto ed ha perciò annotato sulle cartoline recanti gli avvisi di ricevimento che il destinatario risultava irreperibile, dovendo ritenersi che abbia ritenuto integrata un’ipotesi di irreperibilità assoluta e non (relativa o) temporanea del contribuente.

In conseguenza il notificatore ha seguito la procedura di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973, provvedendo all’affissione degli atti presso il Comune, senza ulteriori comunicazioni al contribuente.

4.2. Tanto premesso, rileva il giudice di secondo grado che “esaminando le relate di notifica, prodotte in atti, e le annotazioni su di esse fatte dal messo notificatore in questione, è facilmente rilevabile che la relata di notifica non reca alcuna indicazione delle ricerche eventualmente fatte.

La relata riporta infatti solo ‘essendo risultate vane le ricerche di cui al 2° comma dell’art. 148 cpc per individuare l’abitazione, ufficio, azienda’.

Si tratta in pratica di una clausola di stile dalla quale non è possibile capire quali siano state le reali ricerche effettuate, così da poter confermare o confutare la loro validità: non vi è stata perciò l’indicazione, richiesta dall’art. 148 [cod. proc. civ.] … di quali ricerche, anche anagrafiche siano state effettuate e quali notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario” (sent.

CTR, p. 5), e la CTR ha pertanto ritenuto l’invalidità delle notificazioni.

4.3. Appare opportuno ricordare che l’art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973, disciplina una forma di notificazione semplificata, utilizzata nel caso di specie, prevedendo che il messo notificatore una volta costatata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell’Ente territoriale.

Decorso il termine di otto giorni dalla data di affissione la notificazione si considera perfezionata.

4.3.1. In relazione alle due procedure notificatorie per cui è causa occorre quindi distinguere.

Con riferimento alla notificazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2007 la relata, riprodotta dall’Agenzia delle Entrate nel suo ricorso, non indica a quale numero di avviso di accertamento si riferisca, neppure attesta la data dell’adempimento, mentre è indicato il luogo ove è stata tentata la notificazione (via Bonvicino n. 34 in Legnano), e quindi la relata riporta (tra l’altro) una dicitura prestampata in cui si legge “poiché nello stesso Comune non v’è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”, che però risulta barrata in diagonale, con la verosimile finalità di annullare l’attestazione.

Nello spazio dedicato alla sottoscrizione non si rinviene né la firma né la sigla del notificatore.

In relazione a questo documento la valutazione espressa dalla CTR non può che essere confermata, e l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate deve pertanto essere respinta.

Nel caso in esame, infatti, non vi è neppure la parvenza di una relata di notifica, perché lo scritto del messo notificatore nulla risulta in grado di attestare, trattandosi di atto di incerta riferibilità in ordine a chi lo ha redatto, come pure in relazione a quale documento si sia tentato di notificare, e di cui non è dato sapere neppure quando sia stato redatto.

4.3.2. Con riferimento alla notificazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2008 la relata, anch’essa riprodotta dall’Agenzia delle Entrate nel suo ricorso, indica il numero dell’atto notificato (T9D013D00115), la data (28.2.2014) ed il luogo dell’adempimento (via Bonvicino n. 34 in Legnano), e quindi riporta anch’essa la dicitura prestampata in cui si legge “poiché nello stesso Comune non v’è abitazione, ufficio o azienda del contribuente …”, segue la sottoscrizione (sigla) del notificatore.

4.4. Questa Corte di legittimità ha invero statuito che “le attestazioni del pubblico ufficiale apposte sull'avviso di accertamento, costituiscono atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e ss. c.c. e fanno piena prova (fino a querela di falso) della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza … in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento”, e questa Corte regolatrice ha avuto cura di riportare che nel caso di specie il notificatore aveva annotato di avere raccolto le informazioni del “custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota”, nonché di aver svolto “le indagini anagrafiche, dalle quali non risultava il trasferimento in altro indirizzo del comune”, Cass. sez.

V, 27.7.2018, n. 19958.

4.4.1. Nel caso ora in esame, pertanto, ferma restando la mancata previsione normativa di quali indagini il messo notificatore debba svolgere al fine di accertare l’irreperibilità assoluta del destinatario dell’atto, deve rilevarsi che il messo notificatore non ha in alcun modo illustrato le ricerche che ha svolto, impedendone ogni controllo.

Il notificatore nemmeno attesta il compimento delle ricerche anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni.

Non vi sono quindi attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che avrebbero potuto essere impugnate mediante querela di falso.

Anche la notificazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2008 risulta pertanto invalida e, rimanendo assorbito il terzo mezzo d’impugnazione, il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve essere respinto.

4.4.2. Sembra ancora opportuno indicare il principio di diritto secondo cui: “Nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell’Ente territoriale; la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l’irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato; in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso”.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.

Non devono essere liquidate spese di lite nei confronti dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], che non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

5.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Como, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via Bellinzona n. 347 in Como; -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso Oggetto: Estratto di ruolo - Notificazione atti impositivi - Irreperibilità assoluta - Accertamento - Notificazione ex art. 60, I co., lett. e, Dpr 600/73 - Indicazione delle ricerche effettuate -*Principio di diritto. la sentenza n. 1975, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 26.5.2021; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], conseguito estratto di ruolo, apprendeva di due pendenze tributarie iscritte a suo carico, e relative agli avvisi di accertamento n. T9D013D03020/2013 e n. T9D013D00115/2014, aventi ad oggetto il tributo dell’Irpef con riferimento agli anni 2007 (€ 63.804,00) e 2008 (€ 166.133,55) (cfr. ric., p. 2). 2. Il contribuente proponeva separate impugnazioni degli atti impositivi, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano contestando, in primo luogo, che gli avvisi di accertamento non gli erano mai stati notificati ed in conseguenza l’Amministrazione finanziaria era decaduta dal potere di esercitare la pretesa impositiva. La CTP riuniva i ricorsi e, ritenuto che gli atti impositivi fossero stati regolarmente notificati, li rigettava. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia. La CTR osservava che la relata di notificazione degli avvisi di accertamento, non consegnati alla parte perché irreperibile, non reca “alcuna indicazione delle ricerche eventualmente svolte” (sent. CTR, p. 5) dall’addetto al recapito. In conseguenza riteneva l’invalidità delle notificazioni, e pertanto riformava la decisione dei giudici di primo grado e dichiarava l’invalidità degli atti impositivi. 4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha ricevuto la notifica del ricorso il 20.7.2021, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Sia il contribuente sia l’Ente impositore hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., in cui è incorsa la CTR per aver erroneamente ritenuto non rituali le notificazioni degli atti impositivi a causa della pretesa incompletezza delle indicazioni contenute nelle relate, peraltro contestabili solo mediante querela di falso. Con lo stesso strumento d’impugnazione l’Ente impositore censura pure la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ, per essere il giudice dell’appello incorso nella nullità della pronuncia, errando nell’applicazione delle regole di valutazione del materiale probatorio quando costituito da prove legali. 2. Mediante il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate critica la violazione del combinato disposto dagli artt. 140, 143 e 148, cod. proc. civ., e dall’art. 60, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice del gravame erroneamente ritenuto che ricorresse la necessità di una “esplicita formalizzazione delle avvenute ricerche sulla relata di notifica, non rispondente ad alcuna previsione normativa” (ric., p. 14), in ipotesi di irreperibilità assoluta del notificato. 3. Mediante il terzo mezzo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, perché il giudice dell’appello, rilevata la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso avverso gli estratti di ruolo introdotto dal contribuente. 4. Con i suoi primi due motivi di ricorso l’Agenzia delle Entrate contesta, invocando i profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, la impugnata pronuncia della CTR per aver erroneamente ritenuto l’invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento a causa della omessa formalizzazione delle ricerche effettuate a seguito del mancato reperimento di [OSCURATO:PERSONA] mentre, nella sua prospettazione, l’attestazione delle ricerche effettuate è stata effettuata dal messo notificatore, e comunque le risultanze della relata di notificazione avrebbero dovuto essere contestate mediante querela di falso. 4.1. Sembra opportuno ricordare che in occasione della notificazione di entrambi gli avvisi di accertamento per cui è causa il messo notificatore si è recato presso l’abitazione dell’odierno controricorrente, non lo ha rinvenuto ed ha perciò annotato sulle cartoline recanti gli avvisi di ricevimento che il destinatario risultava irreperibile, dovendo ritenersi che abbia ritenuto integrata un’ipotesi di irreperibilità assoluta e non (relativa o) temporanea del contribuente. In conseguenza il notificatore ha seguito la procedura di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973, provvedendo all’affissione degli atti presso il Comune, senza ulteriori comunicazioni al contribuente. 4.2. Tanto premesso, rileva il giudice di secondo grado che “esaminando le relate di notifica, prodotte in atti, e le annotazioni su di esse fatte dal messo notificatore in questione, è facilmente rilevabile che la relata di notifica non reca alcuna indicazione delle ricerche eventualmente fatte. La relata riporta infatti solo ‘essendo risultate vane le ricerche di cui al 2° comma dell’art. 148 cpc per individuare l’abitazione, ufficio, azienda’. Si tratta in pratica di una clausola di stile dalla quale non è possibile capire quali siano state le reali ricerche effettuate, così da poter confermare o confutare la loro validità: non vi è stata perciò l’indicazione, richiesta dall’art. 148 [cod. proc. civ.] … di quali ricerche, anche anagrafiche siano state effettuate e quali notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario” (sent. CTR, p. 5), e la CTR ha pertanto ritenuto l’invalidità delle notificazioni. 4.3. Appare opportuno ricordare che l’art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973, disciplina una forma di notificazione semplificata, utilizzata nel caso di specie, prevedendo che il messo notificatore una volta costatata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell’Ente territoriale. Decorso il termine di otto giorni dalla data di affissione la notificazione si considera perfezionata. 4.3.1. In relazione alle due procedure notificatorie per cui è causa occorre quindi distinguere. Con riferimento alla notificazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2007 la relata, riprodotta dall’Agenzia delle Entrate nel suo ricorso, non indica a quale numero di avviso di accertamento si riferisca, neppure attesta la data dell’adempimento, mentre è indicato il luogo ove è stata tentata la notificazione (via Bonvicino n. 34 in Legnano), e quindi la relata riporta (tra l’altro) una dicitura prestampata in cui si legge “poiché nello stesso Comune non v’è abitazione, ufficio o azienda del contribuente”, che però risulta barrata in diagonale, con la verosimile finalità di annullare l’attestazione. Nello spazio dedicato alla sottoscrizione non si rinviene né la firma né la sigla del notificatore. In relazione a questo documento la valutazione espressa dalla CTR non può che essere confermata, e l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate deve pertanto essere respinta. Nel caso in esame, infatti, non vi è neppure la parvenza di una relata di notifica, perché lo scritto del messo notificatore nulla risulta in grado di attestare, trattandosi di atto di incerta riferibilità in ordine a chi lo ha redatto, come pure in relazione a quale documento si sia tentato di notificare, e di cui non è dato sapere neppure quando sia stato redatto. 4.3.2. Con riferimento alla notificazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2008 la relata, anch’essa riprodotta dall’Agenzia delle Entrate nel suo ricorso, indica il numero dell’atto notificato (T9D013D00115), la data (28.2.2014) ed il luogo dell’adempimento (via Bonvicino n. 34 in Legnano), e quindi riporta anch’essa la dicitura prestampata in cui si legge “poiché nello stesso Comune non v’è abitazione, ufficio o azienda del contribuente …”, segue la sottoscrizione (sigla) del notificatore. 4.4. Questa Corte di legittimità ha invero statuito che “le attestazioni del pubblico ufficiale apposte sull'avviso di accertamento, costituiscono atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e ss. c.c. e fanno piena prova (fino a querela di falso) della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza … in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento”, e questa Corte regolatrice ha avuto cura di riportare che nel caso di specie il notificatore aveva annotato di avere raccolto le informazioni del “custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota”, nonché di aver svolto “le indagini anagrafiche, dalle quali non risultava il trasferimento in altro indirizzo del comune”, Cass. sez. V, 27.7.2018, n. 19958. 4.4.1. Nel caso ora in esame, pertanto, ferma restando la mancata previsione normativa di quali indagini il messo notificatore debba svolgere al fine di accertare l’irreperibilità assoluta del destinatario dell’atto, deve rilevarsi che il messo notificatore non ha in alcun modo illustrato le ricerche che ha svolto, impedendone ogni controllo. Il notificatore nemmeno attesta il compimento delle ricerche anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni. Non vi sono quindi attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che avrebbero potuto essere impugnate mediante querela di falso. Anche la notificazione dell’avviso di accertamento relativo all’anno 2008 risulta pertanto invalida e, rimanendo assorbito il terzo mezzo d’impugnazione, il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve essere respinto. 4.4.2. Sembra ancora opportuno indicare il principio di diritto secondo cui: “Nel rito tributario la procedura di notificazione semplificata di cui all’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, prevede che il messo notificatore, accertata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell’Ente territoriale; la notificazione risulta perciò invalida, fermo restando che il tipo di ricerche da effettuare per accertare l’irreperibilità assoluta non è disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato; in tal caso non vi sono peraltro attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che possano essere impugnate mediante querela di falso”. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. Non devono essere liquidate spese di lite nei confronti dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], che non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. 5.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte di Cassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, che condanna al pag