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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23091/2026

Testo disponibile della fonte

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tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, sezione distaccata di Salerno, n. 2167/2021, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26471/2021Numero sezionale 5103/2026Numero di raccolta generale 23091/2026Data pubblicazione 13/07/20261.

Con la sentenza n. 5478/14/2019 della Commissione TributariaProvinciale di Salerno, depositata il 31.12.2019, è stato rigettato il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria n. 10076201900000671000, notificata il 24.4.2019 perla riscossione di sedici cartelle esattoriali.

In particolare, il giudice di primogrado ha ritenuto, in risposta al relativo motivo di ricorso, che sia stataregolare la notifica delle cartelle sottese all’atto impugnato e delle dueintimazioni di pagamento n. 10020159013795628000 e n.10020159024212032000, queste ultime recapitate al contribuente, inrelazione a quattordici delle cartelle sottese all’atto impugnato,rispettivamente il 20.11.2025 e il 17.12.2025, ossia in data antecedente aquella di invio della comunicazione preventiva.2.

Avverso la pronuncia ha interposto appello il contribuente,evidenziando la nullità della notifica delle due sopra citate intimazioni dipagamento intermedie, sul rilievo che erroneamente tali adempimenti sonostati eseguiti con il ricorso alla procedura prevista per le ipotesi di c.d.“irreperibilità assoluta”, dato che, come documentato da certificato storicodi residenza versato in atti, egli fin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era residente sempre inSalerno ma alla [OSCURATO:PERSONA]Eustachio, n. 35, e non più alla via Gian VincenzoQuaranta n. 1, indirizzo al quale erano state tentate le due notifiche.3. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezionedistaccata di Salerno, con la sentenza n. 2167/2021, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ribadito la correttezza della notifica delle due intimazioni dipagamento sopra citate - stante la contraddittorietà dei due certificati diresidenza storici depositati dal Fazzari - ma ha accolto parzialmentel’appello, annullando le cartelle n. 10020010095616119000, n.10020010165953802000, n. 10020030037538350000 e n.100040068256536000, sul rilievo che i crediti portati da tali titoli erano giàNumero registro generale 26471/2021Numero sezionale 5103/2026Numero di raccolta generale 23091/2026Data pubblicazione 13/07/2026estinti, per intervenuta prescrizione, alla data di notifica delle dueintimazioni precedenti all’atto impugnato.4.

Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione ilcontribuente, con atto affidato ad un motivo.5.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione resiste con controricorso e svolgericorso incidentale, affidato ad un motivo, rispetto al quale il ricorrente èrimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso principale il contribuente lamentaviolazione o falsa applicazione dell’art. 60, comma primo, lett. e) del d.P.R.n. 600/1973, evidenziando che il messo notificatore ha fatto ricorso allaprocedura prevista per il caso di irreperibilità assoluta senza dar luogo alleapprofondite verifiche richieste dalla giurisprudenza di legittimità perché nericorrano i relativi presupposti, come cristallizzate dalla decisione di Cass.n. 21877/2018, secondo cui la notificazione, eseguita ai sensi dell’art. 140cod. proc. civ. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registrianagrafici, è nulla soltanto nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove eil notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbepotuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenutoa effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 cod. proc. civ..2.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entratelamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., laviolazione o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d. lgs. n. 546/1992,sul rilievo che la CTR, dopo aver attestato la regolarità della notifica delledue intimazioni di pagamento intermedie e aver preso atto della mancataimpugnazione delle stesse, avrebbe dovuto dichiarare inammissibilel’eccezione di prescrizione, in quanto riferita al periodo di tempo intercorsofra la notifica delle cartelle e la prima delle due ingiunzioni in questione,essendosi consumato, il diritto di sollevare tale eccezione, al decorso delNumero registro generale 26471/2021Numero sezionale 5103/2026Numero di raccolta generale 23091/2026Data pubblicazione 13/07/2026sessantesimo giorno dalla notifica dell’intimazione medesima, rimasta nonimpugnata.3.

Il ricorso principale è fondato, con assorbimento del ricorsoincidentale.4.

Preliminarmente va precisato, in relazione all’eccezione diinammissibilità sollevata da parte controricorrente, in primo luogo che ladoglianza del contribuente - che lamenta la violazione di una norma di diritto- va qualificata come volta a denunciare un vizio ex art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ., e, quindi, sfugge alla eccepita inammissibilità per “doppiaconforme”.

Inoltre, in relazione all’ulteriore profilo di inammissibilitàevidenziato dall’ADER, va evidenziato che il contribuente non ha sollecitatoun non consentito riesame del merito della questione ma solo una verificadella conformità, in diritto, della procedura notificatoria seguita dal messo.5.

Dall’esame delle relate, inserite nel corpo del controricorso, risultache, all’atto della consegna di entrambe le intimazioni di pagamento, i messinotificatori, dopo un primo accesso infruttuoso presso l’indirizzo di Salerno,[OSCURATO:PERSONA], n. 1, (solo per la seconda delle due consacratonella formula, apposta sulla relata, “destinatario sconosciuto”), hannoordinato una visura presso l’ufficio anagrafe del Comune, il cui esito haconfermato che il contribuente era residente, effettivamente, in tale luogo.I messi hanno, quindi, proceduto ad un secondo accesso, sempre allo stessoindirizzo, constatando l’irreperibilità del destinatario e procedendo alperfezionamento della notifica nei modi semplificati previsti dall’art. 60,comma primo, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973.5.1.

La procedura seguita appare, all’evidenza, in contrasto con laconsolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notificazioneeffettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che ilnotificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che ilcontribuente non abbia più l’abitazione, l’ufficio o l’azienda o la sede nelNumero registro generale 26471/2021Numero sezionale 5103/2026Numero di raccolta generale 23091/2026Data pubblicazione 13/07/2026Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida indifetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass.n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, Cass. n. 8823/2024, Cass. n.1172/2024).5.2.

È stato, inoltre, precisato che deve considerarsi insufficiente lasemplice dicitura “sconosciuto” apposta sulla relata di notifica, senzaindicazione delle concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n.19769/2024).5.2.

Non si è, infine, mancato di puntualizzare che va considerata invalidala notifica eseguita a mente dell’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n.600 del 1973, ove il messo si sia limitato a sottoscrivere un modelloprestampato che riporti generiche espressioni, sì da impedire ogni controllodel suo operato, non essendovi, peraltro, in tal caso, attestazioni delpubblico ufficiale notificatore impugnabili mediante querela di falso (cfr.Cass. n. 14658/2024).6.

Dai princìpi di diritto sopra enunciati si è erroneamente discostata laCTR, la cui decisione risulta, quindi, affetta dal denunciato vizio ex art. 360,comma primo, n. 3), cod. proc. civ..7.

Pertanto, va disposta, ai sensi degli artt. 384, comma secondo, primaparte, cod. proc. civ. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, lacassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno,in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame dellacontroversia, uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi e valutando,altresì, i profili di eventuale intervenuta prescrizione.

La Corte territoriale sipronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt.385, comma terzo, seconda parte, cod. proc. civ. e 62, comma 2, del d.lgs.cit.Numero registro generale 26471/2021Numero sezionale 5103/2026Numero di raccolta generale 23091/2026Data pubblicazione 13/07/2026 P.Q.Maccoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania, sezione distaccata di Salerno, n. 2167/2021, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26471/2021Numero sezionale 5103/2026Numero di raccolta generale 23091/2026Data pubblicazione 13/07/20261. Con la sentenza n. 5478/14/2019 della Commissione TributariaProvinciale di Salerno, depositata il 31.12.2019, è stato rigettato il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria n. 10076201900000671000, notificata il 24.4.2019 perla riscossione di sedici cartelle esattoriali. In particolare, il giudice di primogrado ha ritenuto, in risposta al relativo motivo di ricorso, che sia stataregolare la notifica delle cartelle sottese all’atto impugnato e delle dueintimazioni di pagamento n. 10020159013795628000 e n.10020159024212032000, queste ultime recapitate al contribuente, inrelazione a quattordici delle cartelle sottese all’atto impugnato,rispettivamente il 20.11.2025 e il 17.12.2025, ossia in data antecedente aquella di invio della comunicazione preventiva.2. Avverso la pronuncia ha interposto appello il contribuente,evidenziando la nullità della notifica delle due sopra citate intimazioni dipagamento intermedie, sul rilievo che erroneamente tali adempimenti sonostati eseguiti con il ricorso alla procedura prevista per le ipotesi di c.d.“irreperibilità assoluta”, dato che, come documentato da certificato storicodi residenza versato in atti, egli fin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] era residente sempre inSalerno ma alla [OSCURATO:PERSONA]Eustachio, n. 35, e non più alla via Gian VincenzoQuaranta n. 1, indirizzo al quale erano state tentate le due notifiche.3. [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezionedistaccata di Salerno, con la sentenza n. 2167/2021, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ribadito la correttezza della notifica delle due intimazioni dipagamento sopra citate - stante la contraddittorietà dei due certificati diresidenza storici depositati dal Fazzari - ma ha accolto parzialmentel’appello, annullando le cartelle n. 10020010095616119000, n.10020010165953802000, n. 10020030037538350000 e n.100040068256536000, sul rilievo che i crediti portati da tali titoli erano giàNumero registro generale 26471/2021Numero sezionale 5103/2026Numero di raccolta generale 23091/2026Data pubblicazione 13/07/2026estinti, per intervenuta prescrizione, alla data di notifica delle dueintimazioni precedenti all’atto impugnato.4. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione ilcontribuente, con atto affidato ad un motivo.5. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione resiste con controricorso e svolgericorso incidentale, affidato ad un motivo, rispetto al quale il ricorrente èrimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso principale il contribuente lamentaviolazione o falsa applicazione dell’art. 60, comma primo, lett. e) del d.P.R.n. 600/1973, evidenziando che il messo notificatore ha fatto ricorso allaprocedura prevista per il caso di irreperibilità assoluta senza dar luogo alleapprofondite verifiche richieste dalla giurisprudenza di legittimità perché nericorrano i relativi presupposti, come cristallizzate dalla decisione di Cass.n. 21877/2018, secondo cui la notificazione, eseguita ai sensi dell’art. 140cod. proc. civ. nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registrianagrafici, è nulla soltanto nell’ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove eil notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l’ordinaria diligenza avrebbepotuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenutoa effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 cod. proc. civ..2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle Entratelamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., laviolazione o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d. lgs. n. 546/1992,sul rilievo che la CTR, dopo aver attestato la regolarità della notifica delledue intimazioni di pagamento intermedie e aver preso atto della mancataimpugnazione delle stesse, avrebbe dovuto dichiarare inammissibilel’eccezione di prescrizione, in quanto riferita al periodo di tempo intercorsofra la notifica delle cartelle e la prima delle due ingiunzioni in questione,essendosi consumato, il diritto di sollevare tale eccezione, al decorso delNumero registro generale 26471/2021Numero sezionale 5103/2026Numero di raccolta generale 23091/2026Data pubblicazione 13/07/2026sessantesimo giorno dalla notifica dell’intimazione medesima, rimasta nonimpugnata.3. Il ricorso principale è fondato, con assorbimento del ricorsoincidentale.4. Preliminarmente va precisato, in relazione all’eccezione diinammissibilità sollevata da parte controricorrente, in primo luogo che ladoglianza del contribuente - che lamenta la violazione di una norma di diritto- va qualificata come volta a denunciare un vizio ex art. 360, comma 1, n.3), cod. proc. civ., e, quindi, sfugge alla eccepita inammissibilità per “doppiaconforme”. Inoltre, in relazione all’ulteriore profilo di inammissibilitàevidenziato dall’ADER, va evidenziato che il contribuente non ha sollecitatoun non consentito riesame del merito della questione ma solo una verificadella conformità, in diritto, della procedura notificatoria seguita dal messo.5. Dall’esame delle relate, inserite nel corpo del controricorso, risultache, all’atto della consegna di entrambe le intimazioni di pagamento, i messinotificatori, dopo un primo accesso infruttuoso presso l’indirizzo di Salerno,[OSCURATO:PERSONA], n. 1, (solo per la seconda delle due consacratonella formula, apposta sulla relata, “destinatario sconosciuto”), hannoordinato una visura presso l’ufficio anagrafe del Comune, il cui esito haconfermato che il contribuente era residente, effettivamente, in tale luogo.I messi hanno, quindi, proceduto ad un secondo accesso, sempre allo stessoindirizzo, constatando l’irreperibilità del destinatario e procedendo alperfezionamento della notifica nei modi semplificati previsti dall’art. 60,comma primo, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973.5.1. La procedura seguita appare, all’evidenza, in contrasto con laconsolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notificazioneeffettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che ilnotificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che ilcontribuente non abbia più l’abitazione, l’ufficio o l’azienda o la sede nelNumero registro generale 26471/2021Numero sezionale 5103/2026Numero di raccolta generale 23091/2026Data pubblicazione 13/07/2026Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersi valida indifetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche (cfr. Cass.n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, Cass. n. 8823/2024, Cass. n.1172/2024).5.2. È stato, inoltre, precisato che deve considerarsi insufficiente lasemplice dicitura “sconosciuto” apposta sulla relata di notifica, senzaindicazione delle concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n.19769/2024).5.2. Non si è, infine, mancato di puntualizzare che va considerata invalidala notifica eseguita a mente dell’art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n.600 del 1973, ove il messo si sia limitato a sottoscrivere un modelloprestampato che riporti generiche espressioni, sì da impedire ogni controllodel suo operato, non essendovi, peraltro, in tal caso, attestazioni delpubblico ufficiale notificatore impugnabili mediante querela di falso (cfr.Cass. n. 14658/2024).6. Dai princìpi di diritto sopra enunciati si è erroneamente discostata laCTR, la cui decisione risulta, quindi, affetta dal denunciato vizio ex art. 360,comma primo, n. 3), cod. proc. civ..7. Pertanto, va disposta, ai sensi degli artt. 384, comma secondo, primaparte, cod. proc. civ. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, lacassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno,in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame dellacontroversia, uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi e valutando,altresì, i profili di eventuale intervenuta prescrizione. La Corte territoriale sipronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt.385, comma terzo, seconda parte, cod. proc. civ. e 62, comma 2, del d.lgs.cit.Numero registro generale 26471/2021Numero sezionale 5103/2026Numero di raccolta generale 23091/2026Data pubblicazione 13/07/2026 P.Q.Maccoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]