CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01172/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2904/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , 43 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., ex lege domiciliata in Roma, piazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione erappresentata e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZI O , n. 6316 / 1 4 , depositata il 23/10/2014; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. C on quest’ultima la C.t.r. haaccolto l’appello della società di riscossione avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente il quale aveva impugnato un avviso di intimazione assumendo l’omessa notifica della cartella di pagamento ivi menzionata. 2. La C.t.p. riteneva che ricorrevano i presupposti di cui all’art. 143 cod. proc. civ. dell’irreperibilità assoluta (e non quelli di cui all’art. 140 cod. proc. civ. dell’irreperibilità relativa); che il messo notificatore non aveva adempiuto a quanto previsto dall’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; che, pertanto, la notifica della cartella era «irregolare» e, per conseguenza, l’intimazione di pagamento era nulla. La C.t.r., in riforma di detta sentenza,riteneva che la cartella di pagamento prodromica all’intimazione impugnata fosse stata correttamente notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, non sussistevano i presupposti in presenza dei quali la notifica sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. 3. Il contribuente e la società di riscossione hanno depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ,. la violazione e/o falsa applicazionedell’art.60, primo comma, lett. c) ed e) e dell’art. 26 d.P.R. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 29 settembre 1973, n. 602,dell’art. 139 cod. proc. civ., dell’art.6 legge 27 luglio 2000, n. 212. Censura la sentenza impugnata per aver, immotivatamente, disatteso la doglianza relativa alla violazione delle disposizioni che prescrivevano che la notifica deve avvenire presso il domicilio fiscale (nella specie sito in Roma alla via Bellini) e non presso la residenza anagrafica, come accaduto (sita in Roma alla via Stamira). Osserva che, la notifica poteva eseguirsi ai sensi dell’art. 60 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 solo ove non fosse stato possibile reperire il destinatario presso il suo domicilio fiscale. Evidenzia che,per altro, quest’ultimo era notoall’Ufficio in quanto indicato nel modello di apertura della partita Iva. Aggiunge che, anche a ritenere esperibile la notifica presso la residenza anagrafica, l’agente notificatore non avrebbe potuto utilizzare il rito per l’irreperibilità assoluta senza aver previamente esperito e documentato le imprescindibili ricerche. 2. Con ilsecondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,relativo al proprio domicilio fiscale che non era, come detto, in viaStamira, bensì in via Bellini. 3. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.8 legge 20 novembre 1982 n. 890. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, valutando la validità della notifica, che la semplice annotazione nella relata che il destinatario fosse «trasferito» giustificasse il ricorso al rito della irreperibilità assoluta ex art. 143 cod. proc. civ. (più correttamente ex art. 60, primo comma, lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973), mentre avrebbe dovuto affermare che ricorrevano, piuttosto, i presupposti per il rito di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 cui all’art. 140 cod. proc. civ. per il caso di irreperibilità relativa, sicché la C.t.r. avrebbe dovutoverificare che non erano stati eseguiti i relativi adempimenti. 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 139 e 143 cod. proc. civ., dell’art. 9 comma 1, legge n. 890 del 1982. Censura la sentenza impugnata in quanto, anche a ritenere corretta la notifica eseguita presso la residenza, inveceche presso il domicilio fiscale, non erano state eseguite le ricerche richieste dalla legge in ordine alle quali il messo notificatore ha un precipuo obbligo di certificazione in ordine al loro esito negativo. 5. Con il quintomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,individuato nella dichiarazione dell’amministratore dello stabile, versata in atti, dalla quale risultava che il portiere era tale [OSCURATO:PERSONA]. Deduce, pertanto, che alcun valore poteva avere quanto dichiarato al messo notificatore, come riportato nella relata, da tale «sig.ra [OSCURATO:PERSONA] qualificatasi portiere» in ordine al fatto che il destinatario della notifica si fosse «trasferito». 6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 139, secondo e terzo comma cod. proc. civ. e dell’art. 7, comma terzo, legge n. 890 del 1992. In via subordinata rispetto al quinto motivo deduce, in ragione delle medesime circostanze ivi esposte, la violazione dell’art. 139 cod. proc. civ. 7. Non è controverso in fatto, per averne dato atto entrambe le parti che la notifica della cartella prodromica all’intimazione di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 pagamento impugnata è avvenuta in data 08-16 febbraio 2007 a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita presso l’indirizzo ove il contribuente aveva la residenza anagrafica; che n ella relata l’agente postale riportava che [OSCURATO:PERSONA] risultava «trasferito» come da dichiarazione resa da «sig.ra [OSCURATO:PERSONA] qualificatasi portiere»; che, di conseguenza, l’agente notificatore provvedeva alla notifica dell’atto «depositandolo in Comune affiggendo all’albo l’avviso di deposito dopo aver constatato la irreperibilità del destinatario». 8. Ciò posto, il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono fondati, restando assorbiti gli altri motivi. 8.1. In fatto,entrambe le parti hanno dato atto che la notifica della cartella esattoriale è avvenuta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 e, d unque, secondo il rito della irreperibilità assoluta. Da tale presupposto muove sia il ricorrente, che proprio sull’insussistenza dei presupposti per notificare la cartella secondo le modalità previste in caso di irreperibilità assoluta fonda i motivi di ricorso in esame, sia la società di riscossione, la quale, nel controricorso,ha precisato che, sin dal primo grado , aveva evidenziato che la notifica era stata correttamente eseguita secondo il rito della irreperibilità assoluta. Di tanto, inoltre, dà atto la stessa sentenza impugnata, la quale conferma la legittimità della notifica, affermando che la medesima doveva avvenire nelle forme dell’art. 143 cod. proc. civ. e che il procedimento erastato rispettoso del disposto di cui all’art. 60 lett. e) cit. 8.2. In primo luogo, deve ribadirsi che, ai sensi del combinato disposto di cu agli artt.26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973,anche per la notifica della cartella esattoriale occorre distinguere l’ipotesi della irreperibilità relativa, che ricorre quando sia Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al momento della consegna dell’atto, dall’ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quand o il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto. 8.3. Questa Corte, affrontando il tema delle modalità che devono seguirsiper attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all’art. 60 lett. e) cit. , ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinveni mento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 le modalità previste dall’art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art.140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (tra le più recenti, Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765). 8.4. La C.t.r. – diversamente da quanto ritenuto dalla contoricorrente che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso exart. 360 bis cod. proc. civ. stante la conformità della sentenza alla giurisprudenza di legittimità –non si è attenuta a questi principi. Infatti, sebbene la C.t.p. avesse ritenuto nulla la notifica della cartella, osservando che prima di procedere con il rito della irreperibilità assoluta il notificatore avrebbe dovuto svolgere i necessari accertamenti dandone atto nella relata di notifica, la C.t.r. ha riformato la detta sentenza limitandosi ad affermare che, r icorrendo il presupposto della mancanza dell’abitazione, dell’ufficio e dell’azienda, correttamente la notifica era avvenuta nelle forme di cui alla lett. e). Così, motivando, tuttavia, la C.t.r. è incorsa nella citata violazione di legge in quanto, come detto, presupposto imprescindibile per il ricorso al rito dell’irreperibilità assoluta è che il messo notificatore esegua le opportune ricerche. La C.t.r., pertanto, non ha esaminato il fatto, decisivo e controverso, che il contribuente aveva il proprio studio notarile nel medesimo Comune di Roma.Il giudice di merito ha ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di una ipotesi di c.d. irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte presso il sé dicente portiere dello stabile, il quale si è limitato ad asserire che il contribuente si era trasferito altrove, senza considerare che, stante la genericità di tali affermazioni, sarebbe stata nella specie necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici. 9. Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 484 cod. proc. civ. la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso originari o del contribuente. 10. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le partiin ragione dell’andamento del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito; condanna la controricorrenteal pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del g