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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 08081/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25228/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente –avversola sentenza n.732, pronunciata in data 13/12/2016 dalla CommissioneTributaria Regionale della Toscana e depositata il 20/03/2017;Numero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1.

L’Agenzia delle Entrate in data 10/06/2011 notificava alcontribuente l’avviso di accertamento n.T8B010805081 per l’annod’imposta 2008, con il quale contestava un maggior reddito di euro90.117,00, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. 600/1973,in relazione ad attività di organizzazione di viaggi venatori, conrichiesta di pagamento per Irpef, addizionali comunale e regionale, Irape recupero dell’IVA indebitamente detratta, oltre sanzioni.2.

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Firenze, deducendo di non avermai ricevuto il questionario notificato ai sensi dell’art. 60, primo commalett. e) del d.P.R. 600/1973, ragion per cui l’Ufficio in assenza digiustificazioni aveva proceduto alla determinazione induttiva deicorrispettivi delle operazioni imponibili; rilevava, poi, la mancataallegazione all’accertamento degli atti richiamati, la violazione deldiritto al contraddittorio, il difetto di motivazione e l’infondatezza dellapretesa alla luce della documentazione prodotta.

L’Agenzia delleentrate si costituiva sostenendo la correttezza della proceduranotificatoria del questionario e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso rilevando lavalidità della notifica eseguita mediante il deposito presso la casacomunale e considerando che non vi era obbligo di attivare ilcontraddittorio preventivo.3. [OSCURATO:PERSONA], adita dal contribuente,rigettava l’appello, ritenendo valida la notifica, inesistente l’obbligogenerale del contraddittorio, infondata la censura del difetto dimotivazione per mancata allegazione del questionario, corretta laNumero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026metodologia di accertamento in considerazione della mancata rispostaal questionario, insufficienti le giustificazioni fornite mediante laproduzione di documentazione.4.

Il contribuente deposita ricorso per cassazione affidandolo acinque motivi.

L’Agenzia delle entrate deposita controricorso.5.

Il contribuente in data 23/01/2026 ha depositato memoria nellaquale ha illustrato la prospettazione difensiva e ha reiterato le proprieconclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall'articolo 360, primo comma, num. 3 c.p.c. la violazione e/o la falsaapplicazione dell'art. 60, primo comma lett. e), del d.P.R. 600/1973,dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 148, secondo comma, c.p.c., nella parte incui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto valida la notificadel questionario senza che fossero note le ricerche anche anagraficheeffettuate dal messo notificatore nel caso concreto.2.

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all'articolo 360, primo comma, num.4 c.p.c. la violazione e/ola falsa applicazione dell'art. 60, primo comma lett. e), del d.P.R.600/1973, dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 148, secondo comma, c.p.c., e,quindi, la nullità del procedimento e della sentenza nella parte in cui laCommissione Tributaria Regionale, pur avendo accertato in sentenzache nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] il contribuente avesse la residenzaanagrafica e il domicilio fiscale, ha ritenuto valida la notifica delquestionario eseguita mediante affissione alla casa comunale, pur nontrattandosi di irreperibilità assoluta, e senza accertare che tipo dinotifiche fossero state eseguite dal messo notificatore ai sensi dell’art.149, secondo comma, c.p.c.Numero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/20261.2.1.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono esseretrattati congiuntamente per connessione logica e giuridica e sonofondati.1.2.2.

La procedura di cui all’art. 60, primo comma lett. e) deld.P.R. 600/1973, seguita dal messo notificatore per la notifica delquestionario di cui all’art. 32, primo comma n.4, del medesimo decreto,prevede che quando nel Comune nel quale deve eseguirsi lanotificazione non vi è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente,l’avviso del deposito dell’atto prescritto dall’art. 140 c.p.c., in bustachiusa e sigillata, si affigge nell’albo del Comune e la notificazione, aifini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguitanell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.Il contribuente ha riportato nel ricorso, a pagina 7, uno stralciodella relazione di notifica costituita da un modulo prestampato dalquale si evince che il messo notificatore ha eseguito la notifica alcontribuente, avente domicilio fiscale in [OSCURATO:PERSONA] via Pontichiellin. 70, in data 10/06/2011 “essendo risultate vane le ricerche di cui al2°comma dell’art. 148 c.p.c.”.Secondo questa Corte (Cass. sez. 5, 21/01/2025, n. 781) in temadi procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e),del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accertal'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che haeffettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si èlimitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportandogeneriche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, nonessendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore,impugnabili mediante querela di falso.Giova anche rammentare che tale principio va letto alla luce delladiligenza esigibile dal messo notificatore che rientra nei canoniNumero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026dell’ordinaria diligenza alla quale è tenuto per vincere l’ignoranza in cuiversi circa la residenza, il domicilio o la dimora.La Corte ha, infatti, anche affermato che al fine di ritenere legittimoil ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 60, comma 1,lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, l’ordinaria diligenza va valutata inrelazione a parametri di normalità e buona fede, secondo la regolagenerale dell'art. 1147 c.c., e non può, perciò, tradursi nel dovere dicompiere ogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubbliciregistri (Cass. sez. 5, 25/7/2025, n. 21397).Nella vicenda in esame, secondo quanto affermato dalla stessaAgenzia delle Entrate nel controricorso, il contribuente alla data dellanotifica del questionario (il 10/6/2011) era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n. 70, avendo mutato la residenza anagrafica nelmedesimo Comune in via Pontichielli n. 13 soltanto in data16/09/2011.

E’, altresì, pacifico che la sede dell’azienda era stabilitasempre nel medesimo Comune di [OSCURATO:PERSONA], in via Tevere n. 16.Deve osservarsi, da una parte, che se il contribuente fosse stato ancoraresidente a via Pontichielli n. 70 dove è stata eseguita la notifica, nonsarebbe stato legittimo il ricorso, senza ulteriori verifiche, allaprocedura seguita ben potendo trattarsi di assenza momentanea, seinvece, come risulta dalla relata di notifica, il messo ha proceduto conla modalità semplificata ritenendo l’irreperibilità assoluta delcontribuente, avrebbe dovuto indicare le ricerche concretamenteeffettuate, di cui non vi è menzione alcuna, dovendo rimarcarsi che nelmedesimo Comune il contribuente, come detto, aveva anche la sededella sua attività commerciale.Non può ritenersi sufficiente, infatti, ai fini della validità dellanotificazione eseguita a norma dell’art. 60, comma 1, lettera e), deld.P.R. n. 600 del 1973, la mera constatazione, ad opera dell’organonotificatore, della mancanza del soggetto nel luogo indicato comeNumero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026abitazione, senza che si rendesse necessario il compimento di ulterioriricerche.Come ripetutamente affermato dalla Corte, la notificazioneeffettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che ilnotificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che ilcontribuente non abbia più l’abitazione, l’ufficio o l’azienda o la sedenel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersivalida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche(cfr. Cass. n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, Cass. n. 8823/2024,Cass. n. 1172/2024).Nel caso di specie non si dà atto di alcuna ricerca, per cui la notificacosì come eseguita non può ritenersi valida.3.

Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 6, 7 e 12, comma 7, della l. 212/2000, degliartt. 32 e 42 del d.P.R. 600/1973, degli artt. 97 e 111 Cost., degli artt.3 e 10 della l. 241/1990, laddove nella sentenza impugnata laCommissione Tributaria Regionale non ha dichiarato la nullitàdell’accertamento o non ha annullato per illegittimità l’accertamento inconsiderazione della mancata partecipazione del contribuente alprocedimento amministrativo per omessa attivazione delcontraddittorio.4.

Con il quarto motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 6, 7 e 12, comma 7, della l. 212/2000,dell’art. 32 e 42 del d.P.R. 600/1973, degli artt. 97 e 111 della Cost.,degli artt. 3 e 10 della legge 241/1990, nella parte in cui nella sentenzaimpugnata la [OSCURATO:PERSONA] non ha dichiarato lanullità dell’accertamento o non ha annullato per illegittimità dellostesso atto in conseguenza della mancata allegazione del questionarioNumero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026all’accertamento, regolarmente denunciata dal ricorrente in primo edin secondo grado.4.1.

Il terzo ed il quarto motivo possono essere trattaticongiuntamente, trattandosi di doglianze relative a violazioni dellemedesime disposizioni normative censurate per l’omessa dichiarazionedi invalidità o illegittimità dell’accertamento in virtù della mancatanotificazione del questionario e per la mancata allegazione delquestionario, e sono fondati nei limiti di seguito indicati.L’art. 32 (Poteri degli uffici) del d.P.R. 600/1973 dispone che "Perl'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: ... 4)inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di caratterespecifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché neiconfronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti,con invito a restituirli compilati e firmati".Come emerge chiaramente dalla lettura del testo normativo, l'inviodel questionario informativo è una mera facoltà dell'Amministrazionefinanziaria, e dal mancato perfezionamento dell'invio del questionarionon discende alcuna conseguenza suscettibile di invalidarel'accertamento tributario, che deve ricercare il proprio fondamento inelementi diversi (cfr. Cass. Sez.

V, 31.10.2018, n. 27851).Secondo la Corte questa disciplina legale non limita in alcunamisura il diritto di difesa della parte che ha la possibilità, in sede diricorso giurisdizionale, di far valere qualsiasi invalidità, imperfezione oinesattezza, della pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria,potendo la parte ricevere pregiudizio soltanto nel caso di applicazionedella sanzione per l’ingiustificata risposta al questionario (Cass. sez.5,2/12/2021, n. 38060).Se è vero, dunque, che il questionario non doveva essereobbligatoriamente inviato, deve nondimeno osservarsi che la parte,Numero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026nel censurare la sentenza impugnata -che ha escluso, ad eccezionedi alcune materie e cioè in relazione ai tributi armonizzati, un obbligogenerale di contraddittorio-, ha evidenziato che le contestazionihanno riguardato proprio l’Iva, non essendo stato possibile perl’omissione attribuita al contribuente il controllo delle condizioni perla detraibilità dell’Iva relativa alle operazioni passive, come si evincedall’avviso di accertamento, riportato per stralcio.Ed allora, anche avuto riguardo all’IVA, deve osservarsi che l'art. 32d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dall’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972quanto all'iva) prevede che «le notizie ed i dati non addotti e gli atti,i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in rispostaagli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione afavore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sedeamministrativa e contenziosa.

Di ciò l'ufficio deve informare ilcontribuente contestualmente alla richiesta.

Le cause diinutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti delcontribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudiziodi primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, ilibri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non averpotuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui nonimputabile (Cass. sez. 5, 5/4/2025, n.9001, Cass. sez. 5, 7/10/2024.N. 26133).Più precisamente, in tema di accertamento tributario, occorredistinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda alcontribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovverodell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quellaavanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art.33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale, ed ex art. 52Numero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026del d.P.R. n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché - ferma restando lanecessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi erastata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnatadall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancataottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei termini concessidella suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguenteinutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa,salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzionecon il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui nonimputabile, della cui prova è, comunque, onerato; nel secondo caso,invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude lavalutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in unsostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione,incombendo la prova dei relativi presupposti di fattosull'amministrazione finanziaria (Cass. sez. 5, 14/6/2021, n. 16757).A ciò va aggiunto in ordine alla questione del contraddittorioendoprocedimentale preventivo che la Corte di Cassazione, con lapronuncia a sezioni unite n. 21271 del 25/07/2025, con particolareriguardo ai diritti ed alle garanzie del contribuente sottopostoa verifiche fiscali senza procedere ad accessi e ad ispezioni, nelladisciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis dellal. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs.n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del2024), ha affermato che l'obbligo di contraddittorioendoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solose espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per solitributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invaliditàdell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciareNumero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e nonabbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea a determinare unrisultato diverso del procedimento impositivo, secondo unavalutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito.In definitiva, nell’ipotesi in esame e cioè di accertamentidocumentali senza accesso o ispezione, secondo la disciplinaantecedente alla modifica dell’art. 12, comma 7, della legge212/2000, con riferimento ai tributi non armonizzati non era dunquenecessario attivare il contraddittorio preventivo; con riferimentoall’IVA, manca l’enunciazione da parte del contribuente di concretielementi in fatto che avrebbe potuto far valere in sede dicontraddittorio preventivo e che avrebbero potuto condurre ad unrisultato diverso dall’emissione dell’avviso di accertamento odall’emissione dell’avviso di accertamento con le contestazioni cosìcome sollevate, non essendo stati allegati i predetti elementi(nemmeno in questa sede) e così non rendendo possibile la verificadella dedotta omissione valutativa, con conseguente insussistenzadella dedotta violazione alla luce dei principi innanzi richiamati.Assume, però valenza, dirimente la doglianza svolta dal ricorrente inordine alla motivazione dell’avviso di accertamento.

Esso si fondaesclusivamente sulla mancata risposta al questionario, che hagiustificato il metodo induttivo puro ai sensi dell’art. 39, primocomma, lettera d)-bis, del d.P.R. 600/1973, come si evince dallostralcio dell’avviso riportato dal ricorrente a pagina 14 del ricorso, inossequio al principio di autosufficienza del ricorso.Come detto, l’invio del questionario non è stato regolarmentenotificato al contribuente che, dunque, non avendo fornito i dati ed idocumenti richiesti è risultato destinatario di un avviso diNumero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026accertamento in violazione dell’art. 39, primo comma, lettera d)-bis,per l’assenza di motivazione, fondata sul richiamo ad un atto nonconosciuto dal contribuente e non allegato.5.

Con il quinto motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la violazione e/ola falsa applicazione, in tema di regole probatorie e di motivazionefittizia ed apparente, dell’art. 115,116 e 132 c.p.c., dell’art. 32 edell’art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. 600/1973, per mancatoesame della documentazione prodotta dal contribuente e per averadoperato esclusivamente clausole di stile facendo una motivazioneapparente e fittizia adagiata su considerazione del tutto generiche eprive di ogni necessaria specificità in relazione alla fattispecieconcreta.5.1.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento delle doglianze di cuiai punti che precedono che vanificano la pretesa impositiva così comeazionata.6.

Il ricorso va, dunque, accolto nei limiti di cui innanzi e nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con l’accoglimento delricorso originariamente previsto dal contribuente.7.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.La Corte, P.Q.Maccolto il primo ed il secondo motivo di ricorso, accolti per quanto diragione il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto, cassala sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsooriginario.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite inNumero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026favore di parte ricorrente, con attribuzione in favore dei difensoriantistatari, spese che liquida per il giudizio di legittimità in euro7.600,00 a titolo di compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi,oltre al 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite deigradi di merito in favore di parte ricorrente, spese che liquida per ilprimo grado di giudizio in euro 3.000,00 a titolo di compensiprofessionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori come perlegge, e per il secondo grado di giudizio in euro 3.200,00 a titolo dicompensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessoricome per legge.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25228/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente –avversola sentenza n.732, pronunciata in data 13/12/2016 dalla CommissioneTributaria Regionale della Toscana e depositata il 20/03/2017;Numero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate in data 10/06/2011 notificava alcontribuente l’avviso di accertamento n.T8B010805081 per l’annod’imposta 2008, con il quale contestava un maggior reddito di euro90.117,00, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. 600/1973,in relazione ad attività di organizzazione di viaggi venatori, conrichiesta di pagamento per Irpef, addizionali comunale e regionale, Irape recupero dell’IVA indebitamente detratta, oltre sanzioni.2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Firenze, deducendo di non avermai ricevuto il questionario notificato ai sensi dell’art. 60, primo commalett. e) del d.P.R. 600/1973, ragion per cui l’Ufficio in assenza digiustificazioni aveva proceduto alla determinazione induttiva deicorrispettivi delle operazioni imponibili; rilevava, poi, la mancataallegazione all’accertamento degli atti richiamati, la violazione deldiritto al contraddittorio, il difetto di motivazione e l’infondatezza dellapretesa alla luce della documentazione prodotta. L’Agenzia delleentrate si costituiva sostenendo la correttezza della proceduranotificatoria del questionario e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso rilevando lavalidità della notifica eseguita mediante il deposito presso la casacomunale e considerando che non vi era obbligo di attivare ilcontraddittorio preventivo.3. [OSCURATO:PERSONA], adita dal contribuente,rigettava l’appello, ritenendo valida la notifica, inesistente l’obbligogenerale del contraddittorio, infondata la censura del difetto dimotivazione per mancata allegazione del questionario, corretta laNumero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026metodologia di accertamento in considerazione della mancata rispostaal questionario, insufficienti le giustificazioni fornite mediante laproduzione di documentazione.4. Il contribuente deposita ricorso per cassazione affidandolo acinque motivi. L’Agenzia delle entrate deposita controricorso.5. Il contribuente in data 23/01/2026 ha depositato memoria nellaquale ha illustrato la prospettazione difensiva e ha reiterato le proprieconclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce, in relazioneall'articolo 360, primo comma, num. 3 c.p.c. la violazione e/o la falsaapplicazione dell'art. 60, primo comma lett. e), del d.P.R. 600/1973,dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 148, secondo comma, c.p.c., nella parte incui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto valida la notificadel questionario senza che fossero note le ricerche anche anagraficheeffettuate dal messo notificatore nel caso concreto.2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all'articolo 360, primo comma, num.4 c.p.c. la violazione e/ola falsa applicazione dell'art. 60, primo comma lett. e), del d.P.R.600/1973, dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 148, secondo comma, c.p.c., e,quindi, la nullità del procedimento e della sentenza nella parte in cui laCommissione Tributaria Regionale, pur avendo accertato in sentenzache nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] il contribuente avesse la residenzaanagrafica e il domicilio fiscale, ha ritenuto valida la notifica delquestionario eseguita mediante affissione alla casa comunale, pur nontrattandosi di irreperibilità assoluta, e senza accertare che tipo dinotifiche fossero state eseguite dal messo notificatore ai sensi dell’art.149, secondo comma, c.p.c.Numero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/20261.2.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono esseretrattati congiuntamente per connessione logica e giuridica e sonofondati.1.2.2. La procedura di cui all’art. 60, primo comma lett. e) deld.P.R. 600/1973, seguita dal messo notificatore per la notifica delquestionario di cui all’art. 32, primo comma n.4, del medesimo decreto,prevede che quando nel Comune nel quale deve eseguirsi lanotificazione non vi è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente,l’avviso del deposito dell’atto prescritto dall’art. 140 c.p.c., in bustachiusa e sigillata, si affigge nell’albo del Comune e la notificazione, aifini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguitanell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.Il contribuente ha riportato nel ricorso, a pagina 7, uno stralciodella relazione di notifica costituita da un modulo prestampato dalquale si evince che il messo notificatore ha eseguito la notifica alcontribuente, avente domicilio fiscale in [OSCURATO:PERSONA] via Pontichiellin. 70, in data 10/06/2011 “essendo risultate vane le ricerche di cui al2°comma dell’art. 148 c.p.c.”.Secondo questa Corte (Cass. sez. 5, 21/01/2025, n. 781) in temadi procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e),del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accertal'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che haeffettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si èlimitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportandogeneriche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, nonessendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore,impugnabili mediante querela di falso.Giova anche rammentare che tale principio va letto alla luce delladiligenza esigibile dal messo notificatore che rientra nei canoniNumero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026dell’ordinaria diligenza alla quale è tenuto per vincere l’ignoranza in cuiversi circa la residenza, il domicilio o la dimora.La Corte ha, infatti, anche affermato che al fine di ritenere legittimoil ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 60, comma 1,lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, l’ordinaria diligenza va valutata inrelazione a parametri di normalità e buona fede, secondo la regolagenerale dell'art. 1147 c.c., e non può, perciò, tradursi nel dovere dicompiere ogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubbliciregistri (Cass. sez. 5, 25/7/2025, n. 21397).Nella vicenda in esame, secondo quanto affermato dalla stessaAgenzia delle Entrate nel controricorso, il contribuente alla data dellanotifica del questionario (il 10/6/2011) era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] n. 70, avendo mutato la residenza anagrafica nelmedesimo Comune in via Pontichielli n. 13 soltanto in data16/09/2011. E’, altresì, pacifico che la sede dell’azienda era stabilitasempre nel medesimo Comune di [OSCURATO:PERSONA], in via Tevere n. 16.Deve osservarsi, da una parte, che se il contribuente fosse stato ancoraresidente a via Pontichielli n. 70 dove è stata eseguita la notifica, nonsarebbe stato legittimo il ricorso, senza ulteriori verifiche, allaprocedura seguita ben potendo trattarsi di assenza momentanea, seinvece, come risulta dalla relata di notifica, il messo ha proceduto conla modalità semplificata ritenendo l’irreperibilità assoluta delcontribuente, avrebbe dovuto indicare le ricerche concretamenteeffettuate, di cui non vi è menzione alcuna, dovendo rimarcarsi che nelmedesimo Comune il contribuente, come detto, aveva anche la sededella sua attività commerciale.Non può ritenersi sufficiente, infatti, ai fini della validità dellanotificazione eseguita a norma dell’art. 60, comma 1, lettera e), deld.P.R. n. 600 del 1973, la mera constatazione, ad opera dell’organonotificatore, della mancanza del soggetto nel luogo indicato comeNumero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026abitazione, senza che si rendesse necessario il compimento di ulterioriricerche.Come ripetutamente affermato dalla Corte, la notificazioneeffettuata con la procedura di cui alla norma predetta richiede che ilnotificante dimostri di aver svolto ricerche volte a stabilire che ilcontribuente non abbia più l’abitazione, l’ufficio o l’azienda o la sedenel Comune del domicilio fiscale, non potendo, pertanto, ritenersivalida in difetto di evidenze concrete circa il compimento di tali ricerche(cfr. Cass. n. 23223/2024, Cass. n. 21384/2024, Cass. n. 8823/2024,Cass. n. 1172/2024).Nel caso di specie non si dà atto di alcuna ricerca, per cui la notificacosì come eseguita non può ritenersi valida.3. Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 6, 7 e 12, comma 7, della l. 212/2000, degliartt. 32 e 42 del d.P.R. 600/1973, degli artt. 97 e 111 Cost., degli artt.3 e 10 della l. 241/1990, laddove nella sentenza impugnata laCommissione Tributaria Regionale non ha dichiarato la nullitàdell’accertamento o non ha annullato per illegittimità l’accertamento inconsiderazione della mancata partecipazione del contribuente alprocedimento amministrativo per omessa attivazione delcontraddittorio.4. Con il quarto motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.3 c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 6, 7 e 12, comma 7, della l. 212/2000,dell’art. 32 e 42 del d.P.R. 600/1973, degli artt. 97 e 111 della Cost.,degli artt. 3 e 10 della legge 241/1990, nella parte in cui nella sentenzaimpugnata la [OSCURATO:PERSONA] non ha dichiarato lanullità dell’accertamento o non ha annullato per illegittimità dellostesso atto in conseguenza della mancata allegazione del questionarioNumero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026all’accertamento, regolarmente denunciata dal ricorrente in primo edin secondo grado.4.1. Il terzo ed il quarto motivo possono essere trattaticongiuntamente, trattandosi di doglianze relative a violazioni dellemedesime disposizioni normative censurate per l’omessa dichiarazionedi invalidità o illegittimità dell’accertamento in virtù della mancatanotificazione del questionario e per la mancata allegazione delquestionario, e sono fondati nei limiti di seguito indicati.L’art. 32 (Poteri degli uffici) del d.P.R. 600/1973 dispone che "Perl'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: ... 4)inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di caratterespecifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti nonché neiconfronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti,con invito a restituirli compilati e firmati".Come emerge chiaramente dalla lettura del testo normativo, l'inviodel questionario informativo è una mera facoltà dell'Amministrazionefinanziaria, e dal mancato perfezionamento dell'invio del questionarionon discende alcuna conseguenza suscettibile di invalidarel'accertamento tributario, che deve ricercare il proprio fondamento inelementi diversi (cfr. Cass. Sez. V, 31.10.2018, n. 27851).Secondo la Corte questa disciplina legale non limita in alcunamisura il diritto di difesa della parte che ha la possibilità, in sede diricorso giurisdizionale, di far valere qualsiasi invalidità, imperfezione oinesattezza, della pretesa avanzata dall'Amministrazione finanziaria,potendo la parte ricevere pregiudizio soltanto nel caso di applicazionedella sanzione per l’ingiustificata risposta al questionario (Cass. sez.5,2/12/2021, n. 38060).Se è vero, dunque, che il questionario non doveva essereobbligatoriamente inviato, deve nondimeno osservarsi che la parte,Numero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026nel censurare la sentenza impugnata -che ha escluso, ad eccezionedi alcune materie e cioè in relazione ai tributi armonizzati, un obbligogenerale di contraddittorio-, ha evidenziato che le contestazionihanno riguardato proprio l’Iva, non essendo stato possibile perl’omissione attribuita al contribuente il controllo delle condizioni perla detraibilità dell’Iva relativa alle operazioni passive, come si evincedall’avviso di accertamento, riportato per stralcio.Ed allora, anche avuto riguardo all’IVA, deve osservarsi che l'art. 32d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dall’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972quanto all'iva) prevede che «le notizie ed i dati non addotti e gli atti,i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in rispostaagli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione afavore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sedeamministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare ilcontribuente contestualmente alla richiesta. Le cause diinutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti delcontribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudiziodi primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, ilibri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non averpotuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui nonimputabile (Cass. sez. 5, 5/4/2025, n.9001, Cass. sez. 5, 7/10/2024.N. 26133).Più precisamente, in tema di accertamento tributario, occorredistinguere l'ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria richieda alcontribuente documenti mediante questionario, ai sensi dell'art. 32del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette, ovverodell'art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA, da quellaavanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art.33 d.P.R. n. 600 cit., quanto all'imposizione reddituale, ed ex art. 52Numero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026del d.P.R. n. 633 cit., quanto all'IVA, poiché - ferma restando lanecessità, in ogni ipotesi, che l'amministrazione dimostri che vi erastata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnatadall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancataottemperanza - nel primo caso, il mancato invio nei termini concessidella suindicata documentazione equivale a rifiuto, con conseguenteinutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa,salvo che il contribuente non dichiari, all'atto della sua produzionecon il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui nonimputabile, della cui prova è, comunque, onerato; nel secondo caso,invece, la mancata esibizione di quanto richiesto ne preclude lavalutazione a favore del contribuente solo ove si traduca in unsostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione,incombendo la prova dei relativi presupposti di fattosull'amministrazione finanziaria (Cass. sez. 5, 14/6/2021, n. 16757).A ciò va aggiunto in ordine alla questione del contraddittorioendoprocedimentale preventivo che la Corte di Cassazione, con lapronuncia a sezioni unite n. 21271 del 25/07/2025, con particolareriguardo ai diritti ed alle garanzie del contribuente sottopostoa verifiche fiscali senza procedere ad accessi e ad ispezioni, nelladisciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis dellal. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs.n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del2024), ha affermato che l'obbligo di contraddittorioendoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solose espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per solitributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invaliditàdell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciareNumero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e nonabbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia ostrumentale, tale essendo quella non idonea a determinare unrisultato diverso del procedimento impositivo, secondo unavalutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito.In definitiva, nell’ipotesi in esame e cioè di accertamentidocumentali senza accesso o ispezione, secondo la disciplinaantecedente alla modifica dell’art. 12, comma 7, della legge212/2000, con riferimento ai tributi non armonizzati non era dunquenecessario attivare il contraddittorio preventivo; con riferimentoall’IVA, manca l’enunciazione da parte del contribuente di concretielementi in fatto che avrebbe potuto far valere in sede dicontraddittorio preventivo e che avrebbero potuto condurre ad unrisultato diverso dall’emissione dell’avviso di accertamento odall’emissione dell’avviso di accertamento con le contestazioni cosìcome sollevate, non essendo stati allegati i predetti elementi(nemmeno in questa sede) e così non rendendo possibile la verificadella dedotta omissione valutativa, con conseguente insussistenzadella dedotta violazione alla luce dei principi innanzi richiamati.Assume, però valenza, dirimente la doglianza svolta dal ricorrente inordine alla motivazione dell’avviso di accertamento. Esso si fondaesclusivamente sulla mancata risposta al questionario, che hagiustificato il metodo induttivo puro ai sensi dell’art. 39, primocomma, lettera d)-bis, del d.P.R. 600/1973, come si evince dallostralcio dell’avviso riportato dal ricorrente a pagina 14 del ricorso, inossequio al principio di autosufficienza del ricorso.Come detto, l’invio del questionario non è stato regolarmentenotificato al contribuente che, dunque, non avendo fornito i dati ed idocumenti richiesti è risultato destinatario di un avviso diNumero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026accertamento in violazione dell’art. 39, primo comma, lettera d)-bis,per l’assenza di motivazione, fondata sul richiamo ad un atto nonconosciuto dal contribuente e non allegato.5. Con il quinto motivo di ricorso il contribuente deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., la violazione e/ola falsa applicazione, in tema di regole probatorie e di motivazionefittizia ed apparente, dell’art. 115,116 e 132 c.p.c., dell’art. 32 edell’art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. 600/1973, per mancatoesame della documentazione prodotta dal contribuente e per averadoperato esclusivamente clausole di stile facendo una motivazioneapparente e fittizia adagiata su considerazione del tutto generiche eprive di ogni necessaria specificità in relazione alla fattispecieconcreta.5.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento delle doglianze di cuiai punti che precedono che vanificano la pretesa impositiva così comeazionata.6. Il ricorso va, dunque, accolto nei limiti di cui innanzi e nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con l’accoglimento delricorso originariamente previsto dal contribuente.7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.La Corte, P.Q.Maccolto il primo ed il secondo motivo di ricorso, accolti per quanto diragione il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto, cassala sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsooriginario.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite inNumero registro generale 25228/2017Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 8081/2026Data pubblicazione 01/04/2026favore di parte ricorrente, con attribuzione in favore dei difensoriantistatari, spese che liquida per il giudizio di legittimità in euro7.600,00 a titolo di compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi,oltre al 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite deigradi di merito in favore di parte ricorrente, spese che liquida per ilprimo grado di giudizio in euro 3.000,00 a titolo di compensiprofessionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori come perlegge, e per il secondo grado di giudizio in euro 3.200,00 a titolo dicompensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessoricome per legge.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 febbraio 2026Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]