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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 08823/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13523/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente– Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 6215/10/2015, depositata in data 25 novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 25 agosto 2010 il concessionario della riscossione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 097201001625866, recante l’iscrizione a ruolo, a seguito di avviso di accertamento n.

RCJH00010 notificato in data 01 ottobre 2009 e divenuto definitivo in assenza di ricorso, delle somme: IVA per € 4.378,00; IRPEF per € 8.121,00; IRAP per € 930,00; [OSCURATO:PERSONA] di pagamento IRPEF, IRAP e IVA 2004 regionale IRPEF per € 197,00; Addizionale comunale IRPEF per € 44,00; sanzioni amministrative, interessi di mora e accessori di riscossione.

L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Roma II, in particolare, procedeva a rettificare il reddito d'impresa, il volume d'affari ai fini IVA e il valore della produzione ai fini IRAP sulla scorta dell'incongruenza dei ricavi dichiarati rispetto a quelli desumibili dai cc.dd.

“studi di settore” di cui all'art. 62 - sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ricavi che venivano, perciò, incrementati dell'importo di €21.892,00.

2. Avverso la cartella di pagamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 477/39/2013, dichiarava inammissibile il ricorso della contribuente per avvenuta definitività dell’avviso di accertamento presupposto.

4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 6215/10/2015, depositata in data 25 novembre 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame della contribuente, condannandola al pagamento delle spese di lite.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma secondo, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato la legittimità della notifica dell’avviso prodromico e, quindi, la preclusione all’impugnazione dell’iscrizione a ruolo, dapprima riferendosi al rito degli irreperibili e, poi, attestando tutti gli incombenti relativi all’invio di raccomandata, non prevista però per il suddetto rito, perdipiù senza far riferimento alle specifiche carenze dedotte riguardo il suo invio ex art. 140, quali: firma per esteso del ricevente, data, firma dell’incaricato alla distribuzione, bollo dell’ufficio di distribuzione, timbro postale di spedizione e copia dell’avviso di spedizione; si è soffermata, poi, su profili di correttezza formale e della motivazione della cartella, non dedotti in giudizio.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato con profili di apoditticità e apparenza sulla legittimità della notifica dell’avviso prodromico, dapprima riferendosi al rito degli irreperibili e, poi, attestando tutti gli incombenti relativi all’invio di raccomandata, non prevista però per il suddetto rito, perdipiù senza far riferimento alle specifiche carenze dedotte riguardo il suo invio ex art. 140, quali: firma per esteso del ricevente, data, firma dell’incaricato alla distribuzione, bollo dell’ufficio di distribuzione, timbro postale di spedizione e copia dell’avviso di spedizione.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 140 e 160 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha scrutinato la legittimità della notifica dell’avviso prodromico sulla base della disciplina dei soggetti irreperibili, la quale, però, presuppone l’impossibilità di effettuare la notifica ordinaria in quanto il destinatario risulta tout court non rintracciabile all’indirizzo designato perché trasferito altrove (non rilevando la temporanea assenza), anziché del disposto di cui all’art. 140 cod. proc. civ., per mezzo del quale, dato quanto articolato nei precedenti motivi, avrebbe preso atto del mancato perfezionamento della notifica (o, comunque, della sua data incerta).

1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 e 160 cod. proc. civ., 4, primo e quarto comma, 8, ultimo comma, della L. 20 novembre 1982, n. 890 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto inviata la raccomandata sulla scorta delle sole attestazioni compiute dal messo notificatore, in assenza però del timbro di spedizione sull’avviso di ricevimento e sul piego di avvenuto deposito asseritamente inviato, dell’avviso di spedizione asseritamente notificato, così come, altresì, di indicazioni (inserite dall’incaricato postale nell’avviso di ricevimento) in ordine alle ragioni di mancata consegna della raccomandata. 2.I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per ragioni di stretta connessione oggettiva, sono fondati.

A mezzo di essi la contribuente censura l’operato dei Giudici di seconde cure i quali hanno ritenuto legittimo il procedimento notificatorio effettuato con il rito previsto per gli “irreperibili assoluti”, ex artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973.

A mezzo di essi, inoltre, la contribuente si duole delle modalità della notificazione, in particolare, dell’assenza del timbro di spedizione sull’avviso di ricevimento e sul piego di avvenuto deposito asseritamente inviato, dell’avviso di spedizione asseritamente notificato, così come, altresì, di indicazioni (inserite dall’incaricato postale nell’avviso di ricevimento) in ordine alle ragioni di mancata consegna della raccomandata.

2.1. In primo luogo, si rende necessario dare atto della circostanza che, ai sensi del combinato disposto di cu agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, anche per la notifica della cartella esattoriale occorre distinguere l’ipotesi della irreperibilità̀relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al momento della consegna dell’atto, dall’ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto.

2.2. Questa Corte (Cass. 11/01/2024; Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all’art. 60 lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più néabitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto.

In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

2.3. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame.

Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione n é l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (tra le più recenti, Cass.31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765).

2.4. Nella fattispecie in esame, in primo luogo, non si trattava di un caso di irreperibilità assoluta, bensì di mera irreperibilità relativa, risultando dagli atti (pag. 8 ricorso per cassazione) che il giorno in cui era stata effettuata la notificazione (18 settembre 2009, 10:30) non fosse stata reperita alcuna persona presso l'indirizzo di recapito; circostanza smentita, tuttavia, dalla dichiarazione della collaboratrice domestica della contribuente (anch’essa depositata in atti- appello) attestante la sua presenza nell’abitazione in quel giorno e a quell’ora.

In secondo luogo, dalla lettura della pronuncia gravata emerge come la C.t.r., nell’individuare il procedimento notificatorio da porre in essere, abbia omesso di operare tutti i controlli in merito all’attività di ricerca di dati e/o informazioni operata dal messo notificatore; la Commissione, difatti, si è limitata ad affermare genericamente che «La questione sottoposta all'esame di questo giudice dall'appellante riguarda la inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento perché erroneamente effettuato ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 600/73, procedura prevista solo per li caso di irreperibilità assoluta del destinatario.

Su questa questione è dato incontestato ed incontestabile che dalla documentazione esistente in atti risulta che l'ufficio, nella impossibilità di consegnare l'atto al destinatario o ad altri addetti all'abitazione, ha effettuato al notifica secondo al procedura prevista per gli irreperibili, ai sensi dell'art. 60, lettera e, del d.P.R. 600/73 mediante affissione all'albo del Comune con successivo invio della raccomandata con avviso di ricevimento e, in conseguenza, al notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione».

2.5. In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. Cass VI -5, n. 9782/2018, Cass.

V, n. 27825/2018).

2.6. Ancora, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass.

SU n. 10012/2021).

2.7. Nel caso di specie, la C.t.r. ha fatto malgoverno dei principi testè illustrati perché ha ritenuto legittimo un procedimento notificatorio “meno garantista” in assenza dei presupposti di legge ed ha altresì omesso gli accertamenti e le valutazioni delle prove richieste dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13523/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 54, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, –resistente– Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 6215/10/2015, depositata in data 25 novembre 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 25 agosto 2010 il concessionario della riscossione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) notificava a [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 097201001625866, recante l’iscrizione a ruolo, a seguito di avviso di accertamento n. RCJH00010 notificato in data 01 ottobre 2009 e divenuto definitivo in assenza di ricorso, delle somme: IVA per € 4.378,00; IRPEF per € 8.121,00; IRAP per € 930,00; [OSCURATO:PERSONA] di pagamento IRPEF, IRAP e IVA 2004 regionale IRPEF per € 197,00; Addizionale comunale IRPEF per € 44,00; sanzioni amministrative, interessi di mora e accessori di riscossione. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Roma II, in particolare, procedeva a rettificare il reddito d'impresa, il volume d'affari ai fini IVA e il valore della produzione ai fini IRAP sulla scorta dell'incongruenza dei ricavi dichiarati rispetto a quelli desumibili dai cc.dd. “studi di settore” di cui all'art. 62 - sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, ricavi che venivano, perciò, incrementati dell'importo di €21.892,00. 2. Avverso la cartella di pagamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 477/39/2013, dichiarava inammissibile il ricorso della contribuente per avvenuta definitività dell’avviso di accertamento presupposto. 4. Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 6215/10/2015, depositata in data 25 novembre 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame della contribuente, condannandola al pagamento delle spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma secondo, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato la legittimità della notifica dell’avviso prodromico e, quindi, la preclusione all’impugnazione dell’iscrizione a ruolo, dapprima riferendosi al rito degli irreperibili e, poi, attestando tutti gli incombenti relativi all’invio di raccomandata, non prevista però per il suddetto rito, perdipiù senza far riferimento alle specifiche carenze dedotte riguardo il suo invio ex art. 140, quali: firma per esteso del ricevente, data, firma dell’incaricato alla distribuzione, bollo dell’ufficio di distribuzione, timbro postale di spedizione e copia dell’avviso di spedizione; si è soffermata, poi, su profili di correttezza formale e della motivazione della cartella, non dedotti in giudizio. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato con profili di apoditticità e apparenza sulla legittimità della notifica dell’avviso prodromico, dapprima riferendosi al rito degli irreperibili e, poi, attestando tutti gli incombenti relativi all’invio di raccomandata, non prevista però per il suddetto rito, perdipiù senza far riferimento alle specifiche carenze dedotte riguardo il suo invio ex art. 140, quali: firma per esteso del ricevente, data, firma dell’incaricato alla distribuzione, bollo dell’ufficio di distribuzione, timbro postale di spedizione e copia dell’avviso di spedizione. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 140 e 160 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha scrutinato la legittimità della notifica dell’avviso prodromico sulla base della disciplina dei soggetti irreperibili, la quale, però, presuppone l’impossibilità di effettuare la notifica ordinaria in quanto il destinatario risulta tout court non rintracciabile all’indirizzo designato perché trasferito altrove (non rilevando la temporanea assenza), anziché del disposto di cui all’art. 140 cod. proc. civ., per mezzo del quale, dato quanto articolato nei precedenti motivi, avrebbe preso atto del mancato perfezionamento della notifica (o, comunque, della sua data incerta). 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 140 e 160 cod. proc. civ., 4, primo e quarto comma, 8, ultimo comma, della L. 20 novembre 1982, n. 890 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto inviata la raccomandata sulla scorta delle sole attestazioni compiute dal messo notificatore, in assenza però del timbro di spedizione sull’avviso di ricevimento e sul piego di avvenuto deposito asseritamente inviato, dell’avviso di spedizione asseritamente notificato, così come, altresì, di indicazioni (inserite dall’incaricato postale nell’avviso di ricevimento) in ordine alle ragioni di mancata consegna della raccomandata. 2.I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per ragioni di stretta connessione oggettiva, sono fondati. A mezzo di essi la contribuente censura l’operato dei Giudici di seconde cure i quali hanno ritenuto legittimo il procedimento notificatorio effettuato con il rito previsto per gli “irreperibili assoluti”, ex artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973. A mezzo di essi, inoltre, la contribuente si duole delle modalità della notificazione, in particolare, dell’assenza del timbro di spedizione sull’avviso di ricevimento e sul piego di avvenuto deposito asseritamente inviato, dell’avviso di spedizione asseritamente notificato, così come, altresì, di indicazioni (inserite dall’incaricato postale nell’avviso di ricevimento) in ordine alle ragioni di mancata consegna della raccomandata. 2.1. In primo luogo, si rende necessario dare atto della circostanza che, ai sensi del combinato disposto di cu agli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 60, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, anche per la notifica della cartella esattoriale occorre distinguere l’ipotesi della irreperibilità̀relativa, che ricorre quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario il quale, tuttavia, non sia stato rivenuto al momento della consegna dell’atto, dall’ipotesi della irreperibilità assoluta che ricorre quando il notificatore non reperisca il destinatario perché trasferito in luogo sconosciuto. 2.2. Questa Corte (Cass. 11/01/2024; Cass. 31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765), affrontando il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all’art. 60 lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio; deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più néabitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. 2.3. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purché emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60 lett. e), cit. in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ. il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione n é l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (tra le più recenti, Cass.31/07/2023, n. 23183, Cass. 08/03/2019, n. 6765). 2.4. Nella fattispecie in esame, in primo luogo, non si trattava di un caso di irreperibilità assoluta, bensì di mera irreperibilità relativa, risultando dagli atti (pag. 8 ricorso per cassazione) che il giorno in cui era stata effettuata la notificazione (18 settembre 2009, 10:30) non fosse stata reperita alcuna persona presso l'indirizzo di recapito; circostanza smentita, tuttavia, dalla dichiarazione della collaboratrice domestica della contribuente (anch’essa depositata in atti- appello) attestante la sua presenza nell’abitazione in quel giorno e a quell’ora. In secondo luogo, dalla lettura della pronuncia gravata emerge come la C.t.r., nell’individuare il procedimento notificatorio da porre in essere, abbia omesso di operare tutti i controlli in merito all’attività di ricerca di dati e/o informazioni operata dal messo notificatore; la Commissione, difatti, si è limitata ad affermare genericamente che «La questione sottoposta all'esame di questo giudice dall'appellante riguarda la inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento perché erroneamente effettuato ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 600/73, procedura prevista solo per li caso di irreperibilità assoluta del destinatario. Su questa questione è dato incontestato ed incontestabile che dalla documentazione esistente in atti risulta che l'ufficio, nella impossibilità di consegnare l'atto al destinatario o ad altri addetti all'abitazione, ha effettuato al notifica secondo al procedura prevista per gli irreperibili, ai sensi dell'art. 60, lettera e, del d.P.R. 600/73 mediante affissione all'albo del Comune con successivo invio della raccomandata con avviso di ricevimento e, in conseguenza, al notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione». 2.5. In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. Cass VI -5, n. 9782/2018, Cass. V, n. 27825/2018). 2.6. Ancora, in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. SU n. 10012/2021). 2.7. Nel caso di specie, la C.t.r. ha fatto malgoverno dei principi testè illustrati perché ha ritenuto legittimo un procedimento notificatorio “meno garantista” in assenza dei presupposti di legge ed ha altresì omesso gli accertamenti e le valutazioni delle prove richieste dalla giurisprudenza maggioritaria di legittimità. 3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudi