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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026

Cassazione n. 18348/2026

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ico, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75C16 L303 W).- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 17772/2021Numero sezionale 3278/2026Numero di raccolta generale 18348/2026Data pubblicazione 07/06/2026per la cassazione della sentenza n. 2071/19/2021 della Commissionetributaria regionale della Lombardia, depositata il 4 giugno 2021.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 17 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è la decisione assunta dal Giudice regionalenella parte in cui, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entratecontro la sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato(cartella di pagamento) per la ritenuta nullità della notifica dell’attopresupposto, compensava le spese del grado di giudizio, «tenuto contodella giurisprudenza contrastante» (così nella sentenza impugnata).2.

Avverso tale pronuncia la suindicata società proponeva ricorso percassazione, notificandolo in data 23 giugno 2021, formulando un unicomotivo d’impugnazione, depositando, in data 28 marzo 2025, memoria exart. 380-bis.1. c.p.c.;3.

L’Agenzia delle Entrate restava intimata.4.

Con ordinanza interlocutoria depositata il 12 giugno 2025, la Cortedisponeva la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione,adempimento eseguito con notifica eseguita il 17 giugno 2025.5.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioni depositate il29 luglio 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 15 d.lgs. n.546/1992, contestando la decisione impugnata nella parte in cui avevacompensato le spese del giudizio al di fuori delle relative gravi edNumero registro generale 17772/2021Numero sezionale 3278/2026Numero di raccolta generale 18348/2026Data pubblicazione 07/06/2026eccezionali ragioni considerate dal legislatore, segnalando, in particolare,che, diversamente da quanto opinato dalla Commissione, nessun contrastogiurisprudenziale sussisteva sul tema oggetto di controversia.2.

Il ricorso va accolto.3.

Occorre premettere che il tema esaminato dal Giudice regionaledall’avviso di liquidazione emesso nell’anno 2017, che era stata eseguita aisensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 (per irreperibilitàassoluta del destinatario) e che veniva ritenuto nullo, non avendo il messonotificatore «[…] in alcun modo dato atto delle ricerche effettuatelimitandosi ad affermare che “la società risulta sconosciuta in loco”» (cosìnella sentenza impugnata).4.

La suindicata valutazione del Giudice regionale in tema di speserisulta errata e resa in violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n.5456/1992, avendo questa Corte più volte chiarito che:- la gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in viacumulativa) delle ragioni che inducono il giudice a compensare le spese ècorrelata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla partesoccombente nell’agire e resistere in giudizio, da valutare in relazioneall’incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria alprincipio di proporzionalità l’applicazione della regola della soccombenzasancita nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 nella liquidazione dellespese (v.

Cass. n. 23592/2024);- le ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicatenella sentenza, con puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro disinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 e nonpossono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea aconsentire il necessario controllo (Cass. n. 21521/2010; Cass. n.Numero registro generale 17772/2021Numero sezionale 3278/2026Numero di raccolta generale 18348/2026Data pubblicazione 07/06/202615413/2011; Cass. n. 16518/2019; Cass. n. 25597/2018; Cass. n.1950/2022, Cass. 24716/2023, Cass. n. 21435/2024);- l’onere di motivazione non risponde, peraltro, a un requisitomeramente formale, ma consente, oltre all’assolvimento di esigenze ditrasparenza, di verificare se le ragioni (che hanno condotto allacompensazione delle spese di lite) siano effettivamente gravi edeccezionali, in modo da calibrare l’operatività della regola generale dellasoccombenza ed evitare che la sua rigida applicazione conduca, inconcreto, ad un esito interpretativo e applicativo contrario al principio diproporzionalità e in antitesi con gli artt. 24 e 111 Cost. (v.

Cass. n.23592/2024 cit., che richiama Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022);- la compensazione delle spese processuali ex art. 15, commi 1 e 2,d.lgs. n. 546/1992 è consentita esplicitando nella motivazione le gravi edeccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche oerronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge,denunciabile in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 5227/2025; Cass.n. 2081/2025; Cass. n. 9312/2024).4.

Tanto premesso, non può non osservarsi che la perentoriavalutazione del Giudice regionale circa la sussistenza di una«giurisprudenza contrastante» sul tema esaminato collide con lo scrutiniooperato per accogliere nel merito il ricorso della contribuente, fondato suiplurimi arresti menzionati nella pronuncia impugnata.Difatti, nella sentenza in rassegna si è dato conto di una costante enient’affatto contrastante giurisprudenza di questa Corte, la quale hasempre ritenuto che in tema di notificazione degli atti in materia tributaria,qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, ilmesso notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi dell'art. 60,primo comma, lettera e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deveNumero registro generale 17772/2021Numero sezionale 3278/2026Numero di raccolta generale 18348/2026Data pubblicazione 07/06/2026effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale delcontribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risoltoin un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune e darconto di tale attività (cfr. con le pronunce indicate dal giudice regionaleCass. n. 14030/2011; Cass. n. 1440/2013; Cass. n. 16696/2013; Cass. n.7971/2014; Cass. n.7972/2014; Cass. n. 24260/2014; Cass. n.25079/2014; Cass. n. 25436/2015; Cass. n. 22796/2015; Cass, n.12509/2016; Cass. n. 23332/2015; Cass. n. 24260/2014; Cass. n.4502/2017; Cass. n. 6911/2017; Cass. n. 2884/2017; Cass. n.16043/2017; Cass. n.6788/2017; Cass. n.2877/2018; Cass. n.19958/2018; Cass. n. 6765/2019; Cass. n. 3378/2020; cui adde, tra letante, da ultimo, Cass. n. 8823/2024).4.

Per tale dirimente ragione, la sentenza impugnata risulta erronea inpunto di diritto e va, pertanto, cassata.5.

La causa può anche essere decisa nel merito con la condannadell’Agenzia delle Entrate alle spese del solo grado di appello (non essendostato chiarito come il primo giudice abbia regolato le spese di primo grado,su cui comunque non consta la proposizione di alcun appello da parte dellacontribuente), con attribuzione al difensore che ha reso la prescrittadichiarazione in sede di memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.Alla luce di un’interpretazione dell’art. 384 c.p.c. conforme al principiodi economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cuiall'art. 111 Cost., nonchè degli ampi poteri che in tema di speseprocessuali l'art. 385, secondo comma, c.p.c. accorda alla Corte, è cosìpossibile liquidare le spese di merito, risultando del tutto illogico imporre ilgiudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, inquanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamentecompiuta dal giudice di legittimità (cfr. Cass. sul principio Cass. n.14199/2021; Cass. n. 1761/2014 e Cass. n. 211/2016).Numero registro generale 17772/2021Numero sezionale 3278/2026Numero di raccolta generale 18348/2026Data pubblicazione 07/06/2026In assenza di nota, si liquida per il grado di appello la somma di3.000,00 € a titolo di competenze, tenuto conto della semplicità dell’unicaquestione trattata.6.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese delgiudizio di appello, che liquida nella somma di 3.000,00 per competenze,oltre accessori di legge. con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Massai.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presentegrado di giudizio, che liquida nella somma 2.410,00 € per competenze,oltre accessori di legge e nell’importo di 200,00 € per spese vive, conCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ico, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giustaprocura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75C16 L303 W).- RICORRENTE –CONTROl’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- CONTRORICORRENTE –Numero registro generale 17772/2021Numero sezionale 3278/2026Numero di raccolta generale 18348/2026Data pubblicazione 07/06/2026per la cassazione della sentenza n. 2071/19/2021 della Commissionetributaria regionale della Lombardia, depositata il 4 giugno 2021.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 17 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è la decisione assunta dal Giudice regionalenella parte in cui, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entratecontro la sentenza di primo grado che aveva annullato l’atto impugnato(cartella di pagamento) per la ritenuta nullità della notifica dell’attopresupposto, compensava le spese del grado di giudizio, «tenuto contodella giurisprudenza contrastante» (così nella sentenza impugnata).2. Avverso tale pronuncia la suindicata società proponeva ricorso percassazione, notificandolo in data 23 giugno 2021, formulando un unicomotivo d’impugnazione, depositando, in data 28 marzo 2025, memoria exart. 380-bis.1. c.p.c.;3. L’Agenzia delle Entrate restava intimata.4. Con ordinanza interlocutoria depositata il 12 giugno 2025, la Cortedisponeva la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione,adempimento eseguito con notifica eseguita il 17 giugno 2025.5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controdeduzioni depositate il29 luglio 2025.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 15 d.lgs. n.546/1992, contestando la decisione impugnata nella parte in cui avevacompensato le spese del giudizio al di fuori delle relative gravi edNumero registro generale 17772/2021Numero sezionale 3278/2026Numero di raccolta generale 18348/2026Data pubblicazione 07/06/2026eccezionali ragioni considerate dal legislatore, segnalando, in particolare,che, diversamente da quanto opinato dalla Commissione, nessun contrastogiurisprudenziale sussisteva sul tema oggetto di controversia.2. Il ricorso va accolto.3. Occorre premettere che il tema esaminato dal Giudice regionaledall’avviso di liquidazione emesso nell’anno 2017, che era stata eseguita aisensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 (per irreperibilitàassoluta del destinatario) e che veniva ritenuto nullo, non avendo il messonotificatore «[…] in alcun modo dato atto delle ricerche effettuatelimitandosi ad affermare che “la società risulta sconosciuta in loco”» (cosìnella sentenza impugnata).4. La suindicata valutazione del Giudice regionale in tema di speserisulta errata e resa in violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n.5456/1992, avendo questa Corte più volte chiarito che:- la gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in viacumulativa) delle ragioni che inducono il giudice a compensare le spese ècorrelata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla partesoccombente nell’agire e resistere in giudizio, da valutare in relazioneall’incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria alprincipio di proporzionalità l’applicazione della regola della soccombenzasancita nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 nella liquidazione dellespese (v. Cass. n. 23592/2024);- le ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicatenella sentenza, con puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro disinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 e nonpossono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea aconsentire il necessario controllo (Cass. n. 21521/2010; Cass. n.Numero registro generale 17772/2021Numero sezionale 3278/2026Numero di raccolta generale 18348/2026Data pubblicazione 07/06/202615413/2011; Cass. n. 16518/2019; Cass. n. 25597/2018; Cass. n.1950/2022, Cass. 24716/2023, Cass. n. 21435/2024);- l’onere di motivazione non risponde, peraltro, a un requisitomeramente formale, ma consente, oltre all’assolvimento di esigenze ditrasparenza, di verificare se le ragioni (che hanno condotto allacompensazione delle spese di lite) siano effettivamente gravi edeccezionali, in modo da calibrare l’operatività della regola generale dellasoccombenza ed evitare che la sua rigida applicazione conduca, inconcreto, ad un esito interpretativo e applicativo contrario al principio diproporzionalità e in antitesi con gli artt. 24 e 111 Cost. (v. Cass. n.23592/2024 cit., che richiama Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022);- la compensazione delle spese processuali ex art. 15, commi 1 e 2,d.lgs. n. 546/1992 è consentita esplicitando nella motivazione le gravi edeccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche oerronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge,denunciabile in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 5227/2025; Cass.n. 2081/2025; Cass. n. 9312/2024).4. Tanto premesso, non può non osservarsi che la perentoriavalutazione del Giudice regionale circa la sussistenza di una«giurisprudenza contrastante» sul tema esaminato collide con lo scrutiniooperato per accogliere nel merito il ricorso della contribuente, fondato suiplurimi arresti menzionati nella pronuncia impugnata.Difatti, nella sentenza in rassegna si è dato conto di una costante enient’affatto contrastante giurisprudenza di questa Corte, la quale hasempre ritenuto che in tema di notificazione degli atti in materia tributaria,qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, ilmesso notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi dell'art. 60,primo comma, lettera e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, deveNumero registro generale 17772/2021Numero sezionale 3278/2026Numero di raccolta generale 18348/2026Data pubblicazione 07/06/2026effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale delcontribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risoltoin un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune e darconto di tale attività (cfr. con le pronunce indicate dal giudice regionaleCass. n. 14030/2011; Cass. n. 1440/2013; Cass. n. 16696/2013; Cass. n.7971/2014; Cass. n.7972/2014; Cass. n. 24260/2014; Cass. n.25079/2014; Cass. n. 25436/2015; Cass. n. 22796/2015; Cass, n.12509/2016; Cass. n. 23332/2015; Cass. n. 24260/2014; Cass. n.4502/2017; Cass. n. 6911/2017; Cass. n. 2884/2017; Cass. n.16043/2017; Cass. n.6788/2017; Cass. n.2877/2018; Cass. n.19958/2018; Cass. n. 6765/2019; Cass. n. 3378/2020; cui adde, tra letante, da ultimo, Cass. n. 8823/2024).4. Per tale dirimente ragione, la sentenza impugnata risulta erronea inpunto di diritto e va, pertanto, cassata.5. La causa può anche essere decisa nel merito con la condannadell’Agenzia delle Entrate alle spese del solo grado di appello (non essendostato chiarito come il primo giudice abbia regolato le spese di primo grado,su cui comunque non consta la proposizione di alcun appello da parte dellacontribuente), con attribuzione al difensore che ha reso la prescrittadichiarazione in sede di memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.Alla luce di un’interpretazione dell’art. 384 c.p.c. conforme al principiodi economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cuiall'art. 111 Cost., nonchè degli ampi poteri che in tema di speseprocessuali l'art. 385, secondo comma, c.p.c. accorda alla Corte, è cosìpossibile liquidare le spese di merito, risultando del tutto illogico imporre ilgiudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, inquanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamentecompiuta dal giudice di legittimità (cfr. Cass. sul principio Cass. n.14199/2021; Cass. n. 1761/2014 e Cass. n. 211/2016).Numero registro generale 17772/2021Numero sezionale 3278/2026Numero di raccolta generale 18348/2026Data pubblicazione 07/06/2026In assenza di nota, si liquida per il grado di appello la somma di3.000,00 € a titolo di competenze, tenuto conto della semplicità dell’unicaquestione trattata.6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese delgiudizio di appello, che liquida nella somma di 3.000,00 per competenze,oltre accessori di legge. con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Massai.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presentegrado di giudizio, che liquida nella somma 2.410,00 € per competenze,oltre accessori di legge e nell’importo di 200,00 € per spese vive, conCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]