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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2015

Cassazione n. 24716/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20522‒2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Domenico CAPPUCCI e Francesco [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato a Roma, alla piazza Re di Roma, n. 57, presso lo studio legale del predetto primo difensore; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: spese processuali ‒ compensazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 282 / 18 / 20 1 5 della Commissione tributaria regionale delVENETO, depositata il giorno 02/02/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entratenei confronti della società contribuente per il recupero a tassazione dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2008 che l’amministrazione finanziaria riteneva indebitamente detratta, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, preso atto dell’intervenuto annullamento in autotutela dell’atto impositivo, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese processuali «data la complessità della materia».

2. Avverso tale statuizione la società contribuentepropone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replical’intimata con controricorso.

Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla statuizione d’appello che aveva disposto la compensazione delle spese processuali ritenendo erroneamente complessa la materia oggetto di controversia.

2. Va premesso che, ancorché la ricorrente abbia omesso nella rubrica del motivo di ricorso la puntuale indicazione delle norme di legge asseritamente violate, il ricorso è ammissibile in quanto gli argomenti addotti dal ricorrente nel corpo del ricorso, in cui peraltro ha fatto riferimento agli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 91 cod. proc. civ., consentono, nel loro insieme, di individuare le norme o il principio di diritto che si assumono violati(Cass. n. 3997 del 2003).3.

Nel merito va rilevato che nella specie si verte in ipotesi di compensazione delle spese processuali susseguenti all’annullamento in autotutela dell’atto impositivo, sicché viene in rilievo il disposto di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 che contempla l'ipotesi dell'estinzione (parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere e che al comma 3 prevede che le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge.

Orbene, la Corte costituzionale con sentenza n. 274 del 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge.

«La Corte delle leggi ha specificato che l'obbligo imposto da detto comma al giudice stesso di lasciare, in caso di "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", le spese processuali "a carico della parte che le ha anticipate" integra(va) una ipotesi di vera e propria "compensazione ope legis" di quelle spese.

Siffatta (sostanziale) "compensazione", quindi, siccome disposta (peraltro solo per le ipotesi contemplate) dal legislatore (perciò "ope legis"), intuitivamente, è, ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di "compensazione" delle medesime spese, consentita al giudice dalla seconda parte del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, "la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2", come deroga alla generale previsione della prima parte dello stesso art. 15, per la quale "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio" (da liquidare "con la sentenza")» (così in Cass. n. 19947 del 2010).

4. In materia di compensazione delle spese processuali susseguenti all’annullamento in autotutela dell’atto impositivo è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «In tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005» (Cass. n. 3950 del 2017; in termini anche Cass. n. 19947 del 2010 e Cass, n. 9174 del 2011).

5. Si è anche affermato che «Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art.88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011, Rv. 620084; conf.

Cass. n. 7273 del 2016, di questaSottosezione, nonché Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010, Rv. 614544, e Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017, Rv. 643203).

6. A quanto detto deve ulteriormente aggiungersi che nella specie, poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 16 gennaio 2015 e pubblicata il successivo 2 febbraio 2015, deve farsi applicazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nella versione antecedente alla modifica apportata dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, avente decorrenza dal 1° gennaio 2016, che prevede che « La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile», che a sua volta prevede, nella versione vigente ratione temporis,che «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispettoalle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero ».

Disposizione, quest’ultima, introdotta dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, e che con sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

7. Al riguardo è consolidato l'orientam ento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf.

Cass. n. 16470 del 2018) secondo cui le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali ‒ o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca ‒ il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate esplicitamente nella motivazione della sentenza (Cass., ord. n. 1950 del 24/01/2022; in termini anche Cass., 13 luglio 2011, n. 15413e Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass., Sez.6-5, Ordinanzan.16518 del 2019 ; Cass. n. 25594 del 2018).

8. Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie in cui la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese per la «complessità della materia», senza alcun altro riferimento alla specifica situazione processuale e senza alcuna puntuale valutazione dell’esistenza di una qualche oggettiva incertezza sulle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico. 9.

Daquanto detto discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, ovviamente limitatamente alla statuizione sulle spese processuali di entrambi i gradi di merito, con rinvio alla CTR territorialmente competente che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20522‒2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Domenico CAPPUCCI e Francesco [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato a Roma, alla piazza Re di Roma, n. 57, presso lo studio legale del predetto primo difensore; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresenta e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: spese processuali ‒ compensazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 282 / 18 / 20 1 5 della Commissione tributaria regionale delVENETO, depositata il giorno 02/02/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2023 dal Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entratenei confronti della società contribuente per il recupero a tassazione dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2008 che l’amministrazione finanziaria riteneva indebitamente detratta, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR, preso atto dell’intervenuto annullamento in autotutela dell’atto impositivo, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese processuali «data la complessità della materia». 2. Avverso tale statuizione la società contribuentepropone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replical’intimata con controricorso. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla statuizione d’appello che aveva disposto la compensazione delle spese processuali ritenendo erroneamente complessa la materia oggetto di controversia. 2. Va premesso che, ancorché la ricorrente abbia omesso nella rubrica del motivo di ricorso la puntuale indicazione delle norme di legge asseritamente violate, il ricorso è ammissibile in quanto gli argomenti addotti dal ricorrente nel corpo del ricorso, in cui peraltro ha fatto riferimento agli artt. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 91 cod. proc. civ., consentono, nel loro insieme, di individuare le norme o il principio di diritto che si assumono violati(Cass. n. 3997 del 2003).3. Nel merito va rilevato che nella specie si verte in ipotesi di compensazione delle spese processuali susseguenti all’annullamento in autotutela dell’atto impositivo, sicché viene in rilievo il disposto di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 che contempla l'ipotesi dell'estinzione (parziale o totale) del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere e che al comma 3 prevede che le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disposizione di legge. Orbene, la Corte costituzionale con sentenza n. 274 del 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma nelle ipotesi in cui si riferisce alla cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge. «La Corte delle leggi ha specificato che l'obbligo imposto da detto comma al giudice stesso di lasciare, in caso di "estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere", le spese processuali "a carico della parte che le ha anticipate" integra(va) una ipotesi di vera e propria "compensazione ope legis" di quelle spese. Siffatta (sostanziale) "compensazione", quindi, siccome disposta (peraltro solo per le ipotesi contemplate) dal legislatore (perciò "ope legis"), intuitivamente, è, ontologicamente, diversa dalla operazione logica, effetto di apposito giudizio, di "compensazione" delle medesime spese, consentita al giudice dalla seconda parte del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, "la commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92 c.p.c., comma 2", come deroga alla generale previsione della prima parte dello stesso art. 15, per la quale "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio" (da liquidare "con la sentenza")» (così in Cass. n. 19947 del 2010). 4. In materia di compensazione delle spese processuali susseguenti all’annullamento in autotutela dell’atto impositivo è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «In tema di processo tributario, nell’ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., purché intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione “ope legis” prevista dal comma 3 dell’articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005» (Cass. n. 3950 del 2017; in termini anche Cass. n. 19947 del 2010 e Cass, n. 9174 del 2011). 5. Si è anche affermato che «Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art.88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese» (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 22231 del 26/10/2011, Rv. 620084; conf. Cass. n. 7273 del 2016, di questaSottosezione, nonché Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19947 del 21/09/2010, Rv. 614544, e Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3950 del 14/02/2017, Rv. 643203). 6. A quanto detto deve ulteriormente aggiungersi che nella specie, poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 16 gennaio 2015 e pubblicata il successivo 2 febbraio 2015, deve farsi applicazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 nella versione antecedente alla modifica apportata dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, avente decorrenza dal 1° gennaio 2016, che prevede che « La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile», che a sua volta prevede, nella versione vigente ratione temporis,che «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispettoalle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero ». Disposizione, quest’ultima, introdotta dall'art. 13, comma 1, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, e che con sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. 7. Al riguardo è consolidato l'orientam ento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018) secondo cui le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali ‒ o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca ‒ il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate esplicitamente nella motivazione della sentenza (Cass., ord. n. 1950 del 24/01/2022; in termini anche Cass., 13 luglio 2011, n. 15413e Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass., Sez.6-5, Ordinanzan.16518 del 2019 ; Cass. n. 25594 del 2018). 8. Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie in cui la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese per la «complessità della materia», senza alcun altro riferimento alla specifica situazione processuale e senza alcuna puntuale valutazione dell’esistenza di una qualche oggettiva incertezza sulle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico. 9. Daquanto detto discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, ovviamente limitatamente alla statuizione sulle spese processuali di entrambi i gradi di merito, con rinvio alla CTR territorialmente competente che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizio