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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2020

Cassazione n. 20603/2025

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4380/2021 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da intendersi poste in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69R05A 515 I). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE - F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4380/2021 per la cassazione della sentenza n. 312/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1814/2025Numero di raccolta generale 20603/2025 tributaria regionale del Veneto depositata in data 10 agosto 2020, Data pubblicazione 22/07/2025 non notificata.

UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 13 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio della suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, chiamato a decidere sull’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 630/3/2018 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio, lo rigettava «[…] avendo il primo Collegio ravvisato giusti motivi per compensare le spese di giudizio nella tipologia dell'atto impugnato e nella carenza di difficoltà nel predisporre ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria» (così nella sentenza impugnata), per cui, confermando quando già ritenuto dal primo Giudice evidenziava che, non essendosi costituita dal giudizio d'appello l'Agenzia delle Entrate, sussistevano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello.

2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 3/8 febbraio 2021, formulando sei motivi d’impugnazione.

3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso notificato il 16 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto «[…] l'error in procedendo commesso dai giudici, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4380/2021 difetto di motivazione della stessa sentenza» (v. pagina n. 3 del Numero sezionale 1814/2025Numero di raccolta generale 20603/2025 ricorso).

Data pubblicazione 22/07/2025

2. Con il secondo motivo di censura la ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza «per l"error in iudicando", per vizi della motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 1, n. 5 c.p.c., in quanto i giudici non hanno preso in esame la questione prospettagli e così facendo hanno confermato la tesi dell'appellante, basate tutte su presunzioni e non hanno tenuto conto della documentazione prodotta dal contribuente nel corso del giudizio» (v. pagina n. 4 del ricorso).

3. Con la terza doglianza la contribuente ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, assumendo, in sintesi, che i Giudici di primo grado avevano compensato le spese di giudizio in contrasto con la predetta disposizione (individuando i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio nella «natura del giudizio» e nella «tipologia dell’atto oggetto dello stesso») e che per tale ragione era stato proposto appello, il quale era stato erroneamente rigettato con la suindicata motivazione - peraltro attribuendo alla Commissione provinciale un passaggio motivazionale («carenza di difficoltà nel predisporre il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria») dalla stessa non espresso – aggiungendo, infine – l’istante – che «Non è condivisibile […] nemmeno la compensazione delle spese del giudizio di appello statuita dai giudici della CTR con la seguente motivazione: "che non essendosi costituita nel giudizio d'appello l'Agenzia delle Entrate - riscossione sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite”» (v. pagina n. 12 del ricorso).

4. Con la quarta ragione di contestazione è stata denunciata, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4380/2021 applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. artt. 115, 116 e 167 Numero sezionale 1814/2025Numero di raccolta generale 20603/2025 c.p.c.

Data pubblicazione 22/07/2025

5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per essere viziata da «ultra-extra petizione e da omessa pronuncia» (v. pagina n. 15 del ricorso).

6. Con il sesto motivo di censura la ricorrente s’è doluta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., della motivazione apparente della sentenza.

7. In ragione del criterio della ragione più liquida (cfr., tra le tate, Cass. n. 693/2024), il ricorso va accolto in relazione al terzo motivo, il cui esame assorbe lo scrutinio delle restanti censure.

8. Come riferito dalla contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Vicenza accoglieva il ricorso della ricorrente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (mancando l’indicazione del subalterno) e compensava interamente le spese di giudizio, reputando sussistenti i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio in ragione della «natura del giudizio» e della «tipologia dell’atto oggetto dello stesso». [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto, decidendo sull’appello avente ad oggetto solo la predetta liquidazione delle spese di primo grado, lo rigettava confermando quanto ritenuto dal primo Giudice anche nel ravvisato rilievo della «[…] carenza di difficoltà nel predisporre ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria».

9. In realtà – per quanto possa rilevare - tale ultimo passaggio argomentativo non è presente nella sentenza di primo di grado ed ogni caso la pronuncia impugnata ha deciso il motivo di appello in F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4380/2021 Numero sezionale 1814/2025 palese violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, a Numero di raccolta generale 20603/2025Data pubblicazione 22/07/2025 mente del quale – nel testo ratione temporis applicabile - «Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».

È stato, infatti, più volte chiarito da questa Corte che: - in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157/2014), in una verifica in negativo in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (v.

Cass. n. 21400/2021); - il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, senza necessità, peraltro, di motivare le ragioni per cui ritiene di non doverlo fare (cfr., tra le tante, Cass. n. 21501/2024; Cass.11329/2019; Cass. 26912/2020 e Cass. n. 24502/2017); - le «gravi ed eccezionali ragioni» giustificative della compensazione delle spese di giudizio non possono essere illogiche, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019) e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr., su F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4380/2021 Numero sezionale 1814/2025 tali principi, tra le tante, Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 2572Numero di raccolta generale 20603/2025/Data pubblicazione 22/07/20252023; Cass. n. 3429/2023; Cass. n. 3337/2023; Cass. n. 12212/2023; Cass. n. 21956/2023; Cass. n. 24716/2023; Cass. n. 29226/2023; Cass. n. 20049/2022; Cass. n. 2206/2019; Cass. n. 6059/2017); - In particolare, il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché dell'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza (cfr. Cass. n. 23592/2024).

10. Nella fattispecie in esame, la Commissione ha reso una motivazione incoerente con i suddetti principi.

E ciò, non solo richiamando un passaggio motivazionale non presente nella sentenza impugnata [«[…] carenza di difficoltà nel predisporre ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria»), ma accreditando, altresì una valutazione erronea sul versante giuridico, giacchè la ritenuta semplicità dell’impegno difensivo è semmai motivo per calibrare le spese di lite in relazione alle difficoltà della controversia, ma certamente non per compensarle, non essendo tale circostanza una ragione grave ed eccezionale, dovendo ravvisarsi tali requisiti in ciò che non accade nell’ordinarietà dei casi o in situazioni fattuali, tra cui il comportamento processuale, idonee a rendere il criterio generale della soccombenza del tutto sproporzionato in relazione agli interessi in gioco.

Soprattutto, il riferimento alla «natura della lite» ed alla «tipologia dell’atto» si rivelano formule stereotipate e prive di giuridico rilievo, non esistendo, di per sé, liti ed atti per le quali non opera il principio della soccombenza, la cui deroga va, piuttosto, ricercata nella specificità del caso concreto (cfr., tra le tante, Cass.6 di 7 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4380/2021 Numero sezionale 1814/2025 n. 32487/2021) e nell’utilizzo delle categorie generali della gravità Numero di raccolta generale 20603/2025Data pubblicazione 22/07/2025 ed eccezionalità delle ragioni di compensazione, che non si prestano ad una classificazione generale, ma che di certo restano confinate ad ipotesi residuali.

11. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al terzo motivo, il che – come anticipato - comporta, con l’assorbimento dell’esame delle restanti censure, il rinvio della causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto – in diversa composizione – perché provveda ad esaminare il motivo di appello alla luce dei principi illustrati, procedendo ad un apprezzamento fattuale del caso concreto, oltre a regolare le spese del presente grado di giudizio di legittimità.

P.Q.M. la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto – in diversa composizione – anche per regolare le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4380/2021 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da intendersi poste in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69R05A 515 I). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE - F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4380/2021 per la cassazione della sentenza n. 312/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1814/2025Numero di raccolta generale 20603/2025 tributaria regionale del Veneto depositata in data 10 agosto 2020, Data pubblicazione 22/07/2025 non notificata. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 13 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è la liquidazione delle spese di giudizio della suindicata pronuncia con cui il Giudice regionale, chiamato a decidere sull’appello interposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 630/3/2018 della Commissione tributaria provinciale di Vicenza nella parte in cui aveva compensato le spese di giudizio, lo rigettava «[…] avendo il primo Collegio ravvisato giusti motivi per compensare le spese di giudizio nella tipologia dell'atto impugnato e nella carenza di difficoltà nel predisporre ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria» (così nella sentenza impugnata), per cui, confermando quando già ritenuto dal primo Giudice evidenziava che, non essendosi costituita dal giudizio d'appello l'Agenzia delle Entrate, sussistevano giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello. 2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 3/8 febbraio 2021, formulando sei motivi d’impugnazione. 3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso notificato il 16 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto «[…] l'error in procedendo commesso dai giudici, in quanto non si sono pronunciati su punti decisivi della controversia, generando anche il F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4380/2021 difetto di motivazione della stessa sentenza» (v. pagina n. 3 del Numero sezionale 1814/2025Numero di raccolta generale 20603/2025 ricorso). Data pubblicazione 22/07/2025 2. Con il secondo motivo di censura la ricorrente ha eccepito la nullità della sentenza «per l"error in iudicando", per vizi della motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 1, n. 5 c.p.c., in quanto i giudici non hanno preso in esame la questione prospettagli e così facendo hanno confermato la tesi dell'appellante, basate tutte su presunzioni e non hanno tenuto conto della documentazione prodotta dal contribuente nel corso del giudizio» (v. pagina n. 4 del ricorso). 3. Con la terza doglianza la contribuente ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, assumendo, in sintesi, che i Giudici di primo grado avevano compensato le spese di giudizio in contrasto con la predetta disposizione (individuando i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio nella «natura del giudizio» e nella «tipologia dell’atto oggetto dello stesso») e che per tale ragione era stato proposto appello, il quale era stato erroneamente rigettato con la suindicata motivazione - peraltro attribuendo alla Commissione provinciale un passaggio motivazionale («carenza di difficoltà nel predisporre il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria») dalla stessa non espresso – aggiungendo, infine – l’istante – che «Non è condivisibile […] nemmeno la compensazione delle spese del giudizio di appello statuita dai giudici della CTR con la seguente motivazione: "che non essendosi costituita nel giudizio d'appello l'Agenzia delle Entrate - riscossione sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite”» (v. pagina n. 12 del ricorso). 4. Con la quarta ragione di contestazione è stata denunciata, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4380/2021 applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. artt. 115, 116 e 167 Numero sezionale 1814/2025Numero di raccolta generale 20603/2025 c.p.c. Data pubblicazione 22/07/2025 5. Con il quinto motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per essere viziata da «ultra-extra petizione e da omessa pronuncia» (v. pagina n. 15 del ricorso). 6. Con il sesto motivo di censura la ricorrente s’è doluta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3., c.p.c., della motivazione apparente della sentenza. 7. In ragione del criterio della ragione più liquida (cfr., tra le tate, Cass. n. 693/2024), il ricorso va accolto in relazione al terzo motivo, il cui esame assorbe lo scrutinio delle restanti censure. 8. Come riferito dalla contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Vicenza accoglieva il ricorso della ricorrente avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (mancando l’indicazione del subalterno) e compensava interamente le spese di giudizio, reputando sussistenti i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di giudizio in ragione della «natura del giudizio» e della «tipologia dell’atto oggetto dello stesso». [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Veneto, decidendo sull’appello avente ad oggetto solo la predetta liquidazione delle spese di primo grado, lo rigettava confermando quanto ritenuto dal primo Giudice anche nel ravvisato rilievo della «[…] carenza di difficoltà nel predisporre ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria». 9. In realtà – per quanto possa rilevare - tale ultimo passaggio argomentativo non è presente nella sentenza di primo di grado ed ogni caso la pronuncia impugnata ha deciso il motivo di appello in F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4380/2021 Numero sezionale 1814/2025 palese violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, a Numero di raccolta generale 20603/2025Data pubblicazione 22/07/2025 mente del quale – nel testo ratione temporis applicabile - «Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». È stato, infatti, più volte chiarito da questa Corte che: - in tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157/2014), in una verifica in negativo in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese in favore della parte vittoriosa (v. Cass. n. 21400/2021); - il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, senza necessità, peraltro, di motivare le ragioni per cui ritiene di non doverlo fare (cfr., tra le tante, Cass. n. 21501/2024; Cass.11329/2019; Cass. 26912/2020 e Cass. n. 24502/2017); - le «gravi ed eccezionali ragioni» giustificative della compensazione delle spese di giudizio non possono essere illogiche, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977/2019) e devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr., su F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4380/2021 Numero sezionale 1814/2025 tali principi, tra le tante, Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 2572Numero di raccolta generale 20603/2025/Data pubblicazione 22/07/20252023; Cass. n. 3429/2023; Cass. n. 3337/2023; Cass. n. 12212/2023; Cass. n. 21956/2023; Cass. n. 24716/2023; Cass. n. 29226/2023; Cass. n. 20049/2022; Cass. n. 2206/2019; Cass. n. 6059/2017); - In particolare, il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché dell'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza (cfr. Cass. n. 23592/2024). 10. Nella fattispecie in esame, la Commissione ha reso una motivazione incoerente con i suddetti principi. E ciò, non solo richiamando un passaggio motivazionale non presente nella sentenza impugnata [«[…] carenza di difficoltà nel predisporre ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria»), ma accreditando, altresì una valutazione erronea sul versante giuridico, giacchè la ritenuta semplicità dell’impegno difensivo è semmai motivo per calibrare le spese di lite in relazione alle difficoltà della controversia, ma certamente non per compensarle, non essendo tale circostanza una ragione grave ed eccezionale, dovendo ravvisarsi tali requisiti in ciò che non accade nell’ordinarietà dei casi o in situazioni fattuali, tra cui il comportamento processuale, idonee a rendere il criterio generale della soccombenza del tutto sproporzionato in relazione agli interessi in gioco. Soprattutto, il riferimento alla «natura della lite» ed alla «tipologia dell’atto» si rivelano formule stereotipate e prive di giuridico rilievo, non esistendo, di per sé, liti ed atti per le quali non opera il principio della soccombenza, la cui deroga va, piuttosto, ricercata nella specificità del caso concreto (cfr., tra le tante, Cass.6 di 7 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 4380/2021 Numero sezionale 1814/2025 n. 32487/2021) e nell’utilizzo delle categorie generali della gravità Numero di raccolta generale 20603/2025Data pubblicazione 22/07/2025 ed eccezionalità delle ragioni di compensazione, che non si prestano ad una classificazione generale, ma che di certo restano confinate ad ipotesi residuali. 11. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione al terzo motivo, il che – come anticipato - comporta, con l’assorbimento dell’esame delle restanti censure, il rinvio della causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto – in diversa composizione – perché provveda ad esaminare il motivo di appello alla luce dei principi illustrati, procedendo ad un apprezzamento fattuale del caso concreto, oltre a regolare le spese del presente grado di giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Veneto – in diversa composizione – anche per regolare le