CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29226/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.11340/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n.47. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 11873 /2021 d ella Commissione tributaria regionale delLazio, pronunciata in data 8 ottobre 2021, depositata i n data 2novembre 2021 e non notificata . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.11340/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo contro l ’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio , indicata in epigrafe, che ha accolto il ricorso in riassunzione de l contribuente per l’ottemperanzadel giudicato tributario, compensando tra le parti le spese processuali dei due giudizi di ottemperanza, limitatamente alle somme dovute per compensi, sia per la peculiarità della questione di merito sulla quale si è, infine, pronunciata la Corte di cassazione, sia per la novità della questione di rito concernente l’applicazione, o meno, nel giudizio di rinvio in sede di ottemperanza dell’art.63 d.lgs. n.546/1992 (sulla quale non si riscontrano precedenti specifici) . Ilricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 10 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con l’unico motivo, il ricorrente denunzia la violazione e /o falsa applicazione degli artt.15 e 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, dell'art . 92 cod. proc. civ. , dell'art . 118, comma 2, disp. att. cod. proc. civ., dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ; carenza, illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. Ilricorrente censura la sentenza impugnata che ha giustificato l’operata compensazione parziale (limitatamente ai compensi) delle spese del doppio grado del giudizio di ottemperanza con una r.g. n.11340/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivazione non idonea ad integrare alcuna delle fattispecie di cui al menzionato art.92 cod. proc. civ., richiamando “ giusti motivi” , non pi ù previsti dall’art.92 cod. proc. civ. vigente all’epoca, la peculia rità della questione di merito e la novità della questione di rito, concernente l’applicazione o meno, nel giudizio di rinvio in ottemperanza, dell’art. 63 d.lgs. n.546/1992. 1.2. Il motivo è fondato e va accolto. L’art. 15 d.lgs. n.546/1992 prevede che le spese del giudizio possano essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. A sua volta, l’art . 92 c od. proc. civ. , nella sua formulazione attualmente vigente (come sostituita dal decreto -legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 13, comma 1,convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014,n. 162, che si applica, a norma dell’art. 13 dello stesso provvedimento, ai processi introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del detto decreto), prevede che il giudice possa, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, compensare le spese fra le parti, parzialmente o per intero (v. art.92 cod. proc. civ., comma 2, nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie). [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del 7 marzo 2018, n. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art . 92 cod. proc. civ., comma 2, nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni con la precisazione che l’obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di r.g. n.11340/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell’articolo 111 Cost., comma 6, che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati . Dunque, la valutazione di “novità della questione”, come quella di sussistenza delle "gravi ed eccezionali ragioni", che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese, devono essere esplicitamente motivate e riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Nella sentenza impugnata, il giudice fa impropriamente riferimento a “giusti motivi”, giustificando la compensazione sia per la peculiarità della questione di merito sulla quale si è, infine, pronunciata la Corte di cassazione, sia per la novità della questione di rito concernente l’applicazione, o meno, nel giudizio di rinvio in sede di ottemperanza dell’art.63 d.lgs. n.546/1992 (sulla quale non si riscontrano precedenti specifici) . Pertanto, la motivazione della compensazione risulta erronea, laddove fa riferimento ai giusti motivi, non più previsti a seguito della novella legislativa, e generica, laddove fa riferimento alla peculiarità della questione di merito. Anche l’ulteriore riferimento alla mera “novità” della questione, concernente l’applicazione o meno nel giudizio di rinvio in sede di ottemperanza dell’art.63 d.lgs. n.546/1992, non configura una motivazioneidonea a giustificare la compensazione, in quanto occorre tener presente che la condizione di assoluta novità del la questione ̀ solo quella riconducibile a una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (cos̀ la cit. Corte cost., sent. n. 77 del 2018). r.g. n.11340/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che rileva ̀ , dunque, l'inesistenza di precedenti in un quadro pur sempre contrassegnato dalla forte controvertibilità̀ della questione (cfr. Cass. n. 25655/2021). Sul punto, la C.t.r. si ̀ limitata a dar semplicemente conto, come si ̀ visto, della novit à del tema di indagine , il quale, peraltro, ha natura meramente processuale, attiene alle difese dell’amministrazione nel solo giudizio di riassunzione e riguarda le modalità di introduzione del giudizio di riesame in ottemperanza (non riguarda, quindi, il primo giudizio di ottemperanza). Né la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione del criterio indicato dall’art.15 d.lgs. 546/1992 e ripreso dalla Corte Costituzionale con la richiamata sentenza, poiché non vengono evidenziate "gravi ed eccezionali ragioni", che delineano una regola elastica, ma riferibile a circostanze comunque particolarmente serie e di remota probabilità. 2.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.15 , commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, 91, primo comma, e 92, secondo comma, cod. proc. civ. , in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3e 4, cod. proc. civ. Secondo l’Agenzia delle entrate, l’assoluta esiguità del credito (euro 27,07) integrerebbe le “gravi ed eccezionali ragioni” in presenza delle quali il giudice dovrebbe disporre la compensazione delle spese di causa. Erroneamente, dunque, il giudice dell’ottemperanza avrebbe riconosciuto integralmente in favore del contribuent e le spese del giudizio di legittimità. 2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto il ricorso alla compensazione costituisce una facoltà e non un obbligo del giudice. Inoltre, come è stato detto, proprio nel caso in cui l'importo delle spese di lite risulti tale da vanificare il pregiudizio economico che r.g. n.11340/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la parte ha inteso evitare, l'immotivata compensazione delle spese finisce col pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. (si vedano, tra le molte, Cass. n. 10026/2013; Cass. n. 5696/2012;Cass. n. 25594/2018 ). All’Agenzia delle entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,(Cass. 29/01/2016, n. 1778). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del ricorso principale e rinvia alla Corte di giustizia tr