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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03337/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15843-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del DitCttOrC pro- temporo, elertivirnerite domiciliata in ROMA,. [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3043/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 15843 sez.

MT - ud. 13-12-2022 -2- R.G. 15843/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2012, per il mancato riconoscimento di oneri deducibili (spese sanitarie), confermando la decisione di primo grado, con esclusione della condanna alle spese, ha compensato le spese del giudizio, pur avendo integralmente accolto le doglianze dei contribuenti, motivando la compensazione delle spese in quanto la decisione circa la autonoma impugnabilità dell'atto contro cui hanno proposto il ricorso i contribuenti "è risolvibile non sulla base di un chiaro dettato normativo ma di principi di formazione giurisprudenziale".

L'Agenzia si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art, 15 D.L.vo n. 546/1992, dell'art. 91 c.p.c., per non avere la CTR provveduto alla refusione delle spese processuali in favore della parte risultante totalmente vittoriosa; con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, la nullità del procedimento e della sentenza in relazione all'art. 132, comma 1, n.4 c.p.c e art. 118 disp. att. per avere la CTR motivato la compensazione, delle spese in modo contraddittorio ed illogico. 2.

I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati. 2.1.Va ribadito che nel processo tributario, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (sia prima che dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015), l'ipotesi del mutamento giurisprudenziale su questione dirimente può rientrare tra le "gravi ed eccezionali ragioni" da indicare esplicitamente in motivazione per giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass. n. 41360 del 23/12/2021). 2.2•È stato altresì statuito che nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass.n. 2206 del 25/01/2019). 2.3.La compensazione delle spese senza reciproca soccombenza secondo i principi consolidati di questa Corte (v. anche Cass.12184/2020; Cass. n. 13767/2018) è possibile pertanto solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. 2.4.Non può ritenersi conforme agli indicati principi la decisione impugnata, che ha motivato la compensazione delle spese in ipotesi di totale accoglimento del ricorso sulla base della considerazione che la decisione sulla autonoma impugnabilità dell'atto contro cui hanno proposto ricorso i contribuenti, è risolvibile "non sulla base di un chiaro dettato normativo ma di principi di formazione giurisprudenziale".

3. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

Roma, 13 dicembre 2022 Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15843-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del DitCttOrC pro- temporo, elertivirnerite domiciliata in ROMA,. [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3043/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 15843 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- R.G. 15843/2021 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2012, per il mancato riconoscimento di oneri deducibili (spese sanitarie), confermando la decisione di primo grado, con esclusione della condanna alle spese, ha compensato le spese del giudizio, pur avendo integralmente accolto le doglianze dei contribuenti, motivando la compensazione delle spese in quanto la decisione circa la autonoma impugnabilità dell'atto contro cui hanno proposto il ricorso i contribuenti "è risolvibile non sulla base di un chiaro dettato normativo ma di principi di formazione giurisprudenziale". L'Agenzia si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art, 15 D.L.vo n. 546/1992, dell'art. 91 c.p.c., per non avere la CTR provveduto alla refusione delle spese processuali in favore della parte risultante totalmente vittoriosa; con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, la nullità del procedimento e della sentenza in relazione all'art. 132, comma 1, n.4 c.p.c e art. 118 disp. att. per avere la CTR motivato la compensazione, delle spese in modo contraddittorio ed illogico. 2. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati. 2.1.Va ribadito che nel processo tributario, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (sia prima che dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015), l'ipotesi del mutamento giurisprudenziale su questione dirimente può rientrare tra le "gravi ed eccezionali ragioni" da indicare esplicitamente in motivazione per giustificare la compensazione delle spese di lite (Cass. n. 41360 del 23/12/2021). 2.2•È stato altresì statuito che nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass.n. 2206 del 25/01/2019). 2.3.La compensazione delle spese senza reciproca soccombenza secondo i principi consolidati di questa Corte (v. anche Cass.12184/2020; Cass. n. 13767/2018) è possibile pertanto solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. 2.4.Non può ritenersi conforme agli indicati principi la decisione impugnata, che ha motivato la compensazione delle spese in ipotesi di totale accoglimento del ricorso sulla base della considerazione che la decisione sulla autonoma impugnabilità dell'atto contro cui hanno proposto ricorso i contribuenti, è risolvibile "non sulla base di un chiaro dettato normativo ma di principi di formazione giurisprudenziale". 3. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Roma, 13 dicembre 2022 Il P
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