CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18391/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12055/2021 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70H30 H703 X), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 66P04 H703 M). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore. - INTIMATA - F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 12055/2021 per la cassazione della sentenza n. 1771/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2697/2025Numero di raccolta generale 18391/2025 tributaria regionale della Campania – Sezione distaccata dai Data pubblicazione 06/07/2025 Salerno - depositata in data 26 febbraio 2021. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 11 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto di controversia è la decisione assunta dal Giudice regionale che aveva rigettato l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza di primo grado in tema di spese di giudizio, condividendo la valutazione del primo Giudice posta base della decisione di compensare le spese di lite «[…] in relazione alla particolare natura della controversia ed al comportamento processuale delle parti ed all'esito del giudizio» (così nella sentenza impugnata). 2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 23 aprile 2021, formulando due motivi d’impugnazione. 3. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione è restata intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992, 91 e 92 c.p.c., contestando la decisione impugnata nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio al di fuori delle relative gravi ed eccezionali ragioni considerate dal legislatore, laddove sussistevano le condizioni per una condanna della controparte per lite temeraria. 2. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 12055/2021 Numero sezionale 2697/2025 esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di Numero di raccolta generale 18391/2025Data pubblicazione 06/07/2025 discussione tra le parti, costituito dalla circostanza secondo la quale il contribuente aveva eccepito nei gradi di merito non solo la prescrizione del diritto, ma anche l'avvenuto pagamento della pretesa tributaria oggetto di intimazione, profilo questo che non era stato considerato dai giudici di merito, i quali addirittura avevano motivato la compensazione delle spese di lite in considerazione della particolare natura della controversia, del comportamento processuale delle parti e dell'esito del giudizio. 3. Il ricorso va accolto nel suo primo assorbente motivo. 3.1. La suindicata valutazione del Giudice regionale risulta, infatti, errata e resa in violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, avendo questa Corte più volte chiarito che: - la gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in via cumulativa) delle ragioni che inducono il giudice a compensare le spese è correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, da valutare in relazione all’incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione della regola della soccombenza sancita nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 nella liquidazione delle spese (v. Cass. n. 23592/2024); - le ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, con puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro di sinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. n. 21521/2010; Cass. n. 15413/2011; Cass. n. 16518/2019; Cass. n. 25597/2018; Cass. n. 1950/2022, Cass. 24716/2023, Cass. n. 21435/2024);F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 12055/2021 Numero sezionale 2697/2025 - l’onere di motivazione non risponde, peraltro, a un requisito Numero di raccolta generale 18391/2025Data pubblicazione 06/07/2025 meramente formale, ma consente, oltre all’assolvimento di esigenze di trasparenza, alla funzione di verificare se le ragioni (che hanno condotto alla compensazione delle spese di lite) effettivamente gravi ed eccezionali, al punto che l’applicazione della regola generale della soccombenza porterebbe, in concreto, a un esito interpretativo e applicativo contrario al principio di proporzionalità ed in antitesi con gli artt. 24 e 111 Cost. (v. Cass.n. 23592/2024 cit., che richiama Cass. n. 9312/2024; Cass., n. 1950/2022); - la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992 è consentita esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (cfr., ex multis, Cass. 5227/2025; Cass. n. 2081/2025; Cass. n. 9312/2024); - non integrano ragioni plausibili per compensare le spese formule generiche quali la «peculiarità della fattispecie» (cfr. Cass.n. 14563/2008, Cass. n. 14411/2016), la «particolarità della fattispecie» (Cass. n.27304/2023; Cass. n. 5227/2025), la «natura della vertenza» (Cass. n. 37561/2022) la «particolarità della materia trattata» (Cass. n. 24702/2023). 3.2. Tutti gli elementi genericamente indicati dal Giudice regionale esprimono formule generiche, stereotipate, di mero principio, prive di giuridico rilievo e del tutto inidonee a consentire il controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione (cfr. Cass. n. 3492/2023), non esistendo, di per sé, liti per le quali, in base ad una loro generica natura, non opera il principio della soccombenza, non essendo stato, poi, indicato il comportamento processuale dell’agente della F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 12055/2021 Numero sezionale 2697/2025 riscossione giustificativo della compensazione, mentre l’esito della Numero di raccolta generale 18391/2025Data pubblicazione 06/07/2025 lite radicava semmai il presupposto della condanna alle spese, la cui deroga va ricercata nella specificità del caso concreto (cfr., tra le tante, Cass. n. 32487/2021), qui non evidenziata.; 3.3. L’utilizzo delle categorie generali della gravità ed eccezionalità delle ragioni di compensazione non si prestano ad una classificazione generale, ma, di certo, restano confinate ad ipotesi residuali e marginali; ed in tale direzione, va osservato che la controversia, risolta in base alla ordinaria verifica della prescrizione del credito, non palesava nessuna criticità tale da escludere che i costi del processo dovessero gravare sulla parte totalmente soccombente secondo la regola generale e l’operatività del principio di causalità. 4. Alla stregua delle riflessioni che precedono la sentenza impugnata va cassata e la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione distaccata di Salerno - in diversa composizione - per la regolazione delle spese di giudizio di primo e di secondo grado alla luce dei suindicati principi, provvedendo a liquidare anche le spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania – Sezione distaccata di Salerno – in diversa composizione – anche per regolare le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in