CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 27304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1247/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ A PPELLO di NAPOLI n. 3422/2019depositata il 20/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1. Il 5 dicembre 2001 [OSCURATO:PERSONA] sporgeva denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riferendo di essere stato aggredito il 27 novembre 2001, riportando la frattura del setto nasale, come certificato dai referti medici. Per tali fatti, Isola veniva sottoposto a procedimento penale per lesioni personali ex art. 582 c.p. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 54/05, dell’11 gennaio 2005, lo riconosceva colpevole e lo condannava a due mesi di reclusione, alla refusione delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni civili da liquidarsi in separata sede. La Corte d’appello di Napoli annullava con rinvio tale decisione, per violazione dell’art. 420, comma 3, c.p.p.; i l Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1249/2009, pubblicata l’11 dicembre 2009, dichiarava estinto il reato per intervenuta prescrizione. Il 4 marzo 2010, Falco conveniva in giudizio in sede civile, innanzi al medesimo Tribunale di Avellino, [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirne accertare l’esclusiva responsabilità per l’illecito compiuto e la condanna al risarcimento nella misura di € 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Esperita l’attività istruttoria richiesta dalle parti, il Tribunale adito respingeva la domanda risarcitoria, condannando l’attore alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto. 2.Falco proponeva appello, censurando la decisione di primo grado in quanto Isola aveva riconosciuto, in sede penale, la sua piena ed esclusiva responsabilità. Rilevava, poi, il carattere definitivo della decisione penale di primo grado sulle statuizioni civili, con conseguente valore di giudicato del capo sul risarcimento dei danni. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la causa era trattenuta in decisione, ma, con successiva ordinanza del 29.06.2018, era rimessa sul ruolo per disporreconsulenza tecnica d’ ufficio medico - legale al fine di “stabilire se le lesioni refertate e successivamente certificate erano in rapporto causale secondo i criteri legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti”. Respinta l’istanza dell’appellato di revoca della consulenza, il CTU depositava la sua relazione il 22.1.2019. La Corte d’appello, con sentenza n. 3422/2019del 20 giugno 2019, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello, ritenendo le lesioni del Falco ascrivibili alla condotta del solo Isola. In particolare, osservava che il diritto risarcitorio del Falco era stato riconosciuto dal Tribunale del rinvio in via definitiva, essendosi quest’ultimo limitato a dichiarare l’estinzione del reato senza privare di valore le statuizioni civili di primo grado. Inoltre, rilevava che l’esclusiva ascrivibilità dell’illecito all’Isola era provata dalle testimonianze assunte, atteso che, ad avviso del Collegio, quelle delle signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il litigio sarebbe avvenuto nella macelleria e per responsabilità del solo Falco, non erano attendibili e credibili, perché le due testi erano, rispettivamente, moglie e cara amica dell’Isola. A differenza delle dichiarazioni dell’altro teste, estraneo alle parti, [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva confermato la ricostruzione del Falco, riferendo che la lite era avvenuta al di fuori della macelleria, presso la vettura di quest’ultimo, il quale non era mai sceso dall’auto ed era stato vittima di un’aggressione da parte dell’Isola. Oltre a ciò, con riferimento ai danni, il Collegio affermava che quelli del Falco erano gravi e documentati (rottura del setto nasale come da referto [OSCURATO:PERSONA] di Solofra e Moscati di Avellino), quelli per quelli della controparte rilevava la “mancanza di certificazione medica idonea a suffragare la sua tesi”. Su tali basi, il Collegio accoglieva la domanda risarcitoria, evidenziando che, come accertato dal consulente tecnico d’ufficio, il Falco in seguito all’aggressione subita in data 27/11/01, riportava: «Frattura composta delle ossa nasali post-traumatica con manifestazioni d’ansia transitoria secondaria», così come certificato dalla documentazione medica prodotta dalla quale emerge anche che l’appellante è guarito dagli esiti delle frattura delle ossa nasali il 18.1.02. Nello specifico ha precisato che la natura delle lesioni riportate era traumatica ed era chiaramente dimostrato il nesso di casualità. Pertanto, quantificava i danni patiti, nei seguenti termini: “danno biologico in ragione del 2,5% € 1.837,16; inabilità temporanea totale di giorni 20 € 941,40; inabilità temporanea parziale di giorni 30 al 25% € 353,03; per un totale di € 3.131,59”; danno morale “in una somma che va da 1/4 a 1/2 del danno biologico”. Il tutto, in via equitativa, per un valore complessivo di € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Infine, secondo il Collegio, la particolarità della fattispecie consentiva di compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA]. Ha depositato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Ragioni della decisione 4.1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta la “nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1 sub n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione degli artt. 538, 539, 578 e 621 c.p.p. in relazione al combinato disposto degli artt. 604, comma 4, c.p.p. –178 lett. c e 180 c.p.p. e 185, comma 3, c.p.p.”. Gli effetti della condanna resa dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 54/2005 sarebbero stati invalidati dalla decisione n. 4539/2008 della Corte d’appello. A seguito del giudizio di rinvio, lo stesso Tribunale avrebbe dichiarato l’estinzione del reato, senza aver “pronunciato alcun valido provvedimento di condanna dell’imputato – tampoco – in termini sfruttabili – ex artt. 538, 539 e 578 c.p.p. –per il giudice civile”. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso principale si censura la “nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1 sub n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’applicazione dell’art. 2043 c.c. – Violazione di legge e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio la cui esistenza risulti dal testo della sentenza che è stato oggetto di discussione tra le parti”. La sentenza impugnata sarebbe nulla perché non indicherebbe la dinamica dell’evento dannoso e il contributo causale di ciascuna delle parti al suo verificarsi. Inoltre, non sarebbero stati opportunamente valutate le risultanze istruttorie e sarebbe stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla certificazione medica del signor Isola, dimostrativa dei danni da costui riportati (cfr. docc. 3 e 6 fascicolo di parte I° grado). 4.3. Con il terzo motivo di ricorso principale si lamenta la “nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1 sub n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione e falsa applicazione degli artt. 191 c.p.c., 210 c.p.c. in relazione al combinato disposto degli artt. 2697 e 2043 c.c.”. La Corte d’appellosi sarebbe erroneamente avvalsa delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, quando invece sarebbe basata su documenti medici non prodotti in giudizio dalla parte onerata. 4.4. C on il quarto motivo di ricorso principale si prospetta la “nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1 sub n. 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Violazione degli artt. 1226 c.c. in relazione al combinato disposto degli artt. 2043 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c., 2697 c.c.”. La decisione di secondo grado avrebbe riconosciuto il danno morale in capo al signor Falco, malgrado quest’ultimo non avesse assolto al relativo onere probatorio. 5.1. Il primo e secondo motiv o del ricorso principale possono essere scrutinati congiuntamente perché connessi, ma non conducono alla cassazione della decisione, quest’ultima avendo comunque attinto un risultato conforme a diritto e se del caso intesa come appresso corretta la relativa motivazione. Al di là, infatti, dei possibili effetti civili della sentenza di estinzione del reato per prescrizione, è principio giurisprudenziale quello secondo cui le prove raccolte nel processo penale ben possono essere utilizzate dal giudice civile come fonte del suo convincimento, purché lo stesso le sottoponga al vaglio critico, attraverso il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile (v. Cass. civ., Sez. lav., 21/7/2022, n. 22909; ex plurimis, cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/3/2023, n. 7531; Cass. civ., Sez. III, 14/9/2022, n. 27016; Cass. civ., Sez. lav., 14/4/2022, n. 12321; Cass. civ., SS. UU., 5/7/2021, n. 18923). Nel caso, il Falco, esaurito il giudizio penale, ha proposto autonoma azione in sede civile contro l’Isola, chiedendo l’accertamento della sua esclusiva responsabilità per l’illecito verificatosi, con sua condanna al ristoro dei danni. Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale, diversamente dal giudice di prime cure, ha ritenuto raggiunta la prova dei fatti alla base della richiesta risarcitoria del Falco, motivando tale sua decisione con una autonoma valutazione critica sia del materiale probatorio raccolto in sede penale (e così le sentenze, le dichiarazioni testimoniali, i documenti) che nel giudizio civile (documenti, testimonianze e consulenza tecnica d’ufficio) (cfr. pp. 5, 7 e 8 sentenza impugnata n. 3422/2019). Nel far ciò, il giudice di seconde cure è rimasto nel perimetro indicato da questa Corte di legittimità e con argomentazione tutt’altro che apparente ha ritenuto le prove idonee a sostenere l’assunto dell’attore (cfr. p. 5 sentenza impugnata n. 3422/2019). E, comunque, le censure del ricorrente si sostanziano in una richiesta di rivalutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 16/8/2023, n. 24656; Cass. civ., Sez. I, Ord., 27/7/2023, n. 22868; Cass. civ., Sez. Lav., 20/7/2023, n. 21681; Cass. civ., Sez. Lav., Ord., 9/7/2023, n. 21343; Cass. civ., Sez. II, Ord., 20/6/2023, n. 17560; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 17/5/2023, n. 13518; Cass. civ., Sez. I, Ord., 28/03/2023, n. 8764). In tale perimetro, la Corte ha affermato che anche il giudizio sulla attendibilità e credibilità dei testi rientra negli apprezzamenti di fatto devoluti, in via esclusiva, al giudice del merito e fuori dall’ambito applicativo del ricorso per cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 10/8/2023, n. 24439; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 23/3/2023, n. 8375; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 21/2/2023, n. 5388; Cass. civ., Sez. lav.,Ord., 28/9/2022, n. 28227). In proposito, la Corte d’appello ha puntualmente valutato le testimonianze assunte in sede civile e penale, esponendo in modo ampio le ragioni della ritenuta maggior attendibilità del teste Giarletta, perché persona estranea alle parti, il quale, indicato dall’Isola, aveva reso dichiarazioni analoghe a quelle del Falco in sede di denunzia e interrogatorio formale. Alla luce delle suddette coordinate ermeneutiche, espunto solo ogni improprio riferimento ad accertamenti in sede penale per essere quelli stati invece compiuti in sede civile sia pure in base agli stessi elementi probatori colà raccolti, non si ravvisano, nella sentenza impugnata, vizi di motivazione o violazione dei canoni dettati in tema di valutazione della prova ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con conseguente rigetto dei primi due motivi di gravame. Nel caso, poi, non può neppure porsi una questione di violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., posto il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui “il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento” (v. ex plurimis Cass. civ., Sez. V, Ord., 23/8/2023, n. 25101; Cass. civ., Sez. II, 31/7/2023, n. 23191; Cass. civ., Sez. lav., 24/7/2023, n. 22057; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 19/7/2023, n. 21297; Cass. civ., Sez. I, Ord., 25/5/2023, n. 14595; Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/4/2023, n. 10886; Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/4/2023, n. 10299; Cass. civ., Sez. V, 14/3/2023, n. 7424; Cass. civ. Sez. III, Ord., 26/6/2018, n. 16812). Ed infatti la certificazione medica, di cui sarebbe stato omesso l’esame dalla Corte territoriale, non è decisiva, perché, se apprezzata, non avrebbe condotto a una decisione diversa, avendo il Collegio, all’esito della disamina delle molteplici altre prove in atti (testimoniali, documentali, oltre alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio), fondato il suo convincimento sulla ascrivibilità del fatto illecito in via esclusiva in capo all’Isola. In definitiva, a prescindere da alcune non condivisibili premesse in punto di diritto, l’autonoma ricostruzione dei fatti in sede civile sorregge la conclusione del giudice del merito; e possono tralasciarsi i dubbi di ammissibilità derivanti dalla mancata specifica indicazione di quando la causa di giustificazione sia stata sottoposta alla corte territoriale o dalla possibile nat ura di errore revocatorio di quello infine ascritto alla qui gravata sentenza. 5.2.Il mancato accoglimento dei primi due motivi rende superfluo l’esame del terzo e del quarto, rimanendo assorbiti da quanto appena illustrato. Le doglianze del ricorrente, infatti, si sostanziano anche qui in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, in particolare delle risultanze della consulente tecnica d’ufficio. Quando invece la Corte le ha valutate correttamente atteso che il consulente aveva accertato l’esistenza dei danni, fisici e morali, lamentati dal signor Falco, avendo riscontrato in costui la sussistenza di “frattura composta delle ossa nasali post-traumatica, con manifestazioni d’ansia transitoria secondaria” (cfr. pp. 1-2 e 8 sentenza impugnata n. 3422/2019). 6. [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso incidentale, censura la sentenza relativamente alla compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado per insufficiente e generica motivazione. 6.1. Il ricorso incidentale merita di essere accolto, no n avendo la Corte territoriale fatta esatta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia compensazione delle spese di lite, né fornito adeguata motivazione nel relativo capo. Sul punto, viene in rilievo l’art. 92, comma 2, c.p.c. nella lettura da ultimo datane dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 19/04/2018. A mente di detto articolo, infatti, rientra nella facoltà del giudice di merito compensare, totalmente o parzialmente, le spese di lite, oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, anche nei casi di assoluta novità delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, nonché, come chiarito dalla Consulta, in presenza di altre “gravi ed eccezionali ragioni”, esplicitamente indicate nella motivazione. A quest’ultimo proposito, questa Corte regolatrice ha già avuto modo di precisare che: i) devono riferirsi a specifiche circostanze o aspetti della fattispecie, non potendo il giudice di merito ricorrere ad una formula generica, tra cui “peculiarità della fattispecie” o ad altre analoghe espressioni, poiché in tal modo ne verrebbe impedito il necessario controllo in sede di legittimità; ii) e comunque vanno esplicitamente indicate in motivazione (cfr. ex multis, Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/7/2023, n. 22061; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 17/7/2023, n. 20498; Cass. civ., Sez. I, Ord., 7/6/2023, n. 15994; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord., 1/2/2023, n. 2966; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 8/6/2022, n. 18471; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 13/5/2022, n. 15420; Cass. civ., Sez. lav., 22/10/2019, n. 26956; Cass. civ., Sez. VI-Lav., Ord., 9/04/2019, n. 9977; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 25/9/2017, n. 22310; Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 14/7/2016, n. 14411). La formula utilizzata dalla Corte d’appello di Napoli nella sentenza impugnata deve ritenersi insufficiente a configurare le “gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92, comma 2, c.p.c., attesa la genericità della formula utilizzata e, peraltro, neppure indica i motivi, in relazione agli elementi fattuali e giuridici della specifica vicenda processuale, che potevano giustificare la deroga al generale principio della soccombenza (v., p. 9, sentenza impugnata: “la particolarità della fattispecie consente di compensare interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio”). 7. Pertanto, la Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale; ne conseguono la cassazione del la gravata sentenza , ma esclusivamente in relazione alla censura accolta – vale a dire, limitatamente al regime delle spese dell’intero giudizio – e d il rinvio, pure per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie que