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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03492/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17842/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 11; -controricorrente- Oggetto: determina zione base imponibile a fini ILOR calcolo percent. deducibilità 25– 1 7842 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale – sezione di Torino n. 47/02/14pronunciata il 27 maggio 2014e depositata lo stesso giorno,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La contribuente Cassa di Risparmio di Torino (ora in corporata in [OSCURATO:SOCIETA].) presentava nel 1985 sei istanze di rimborso per un minor imponibile a fini IRPEG ed ILOR rispetto a quanto esposto in dichiarazione per l’anno di imposta 1983.

Nel particolare, l’istituto di credito contribuente affermava di aver ricompreso nel reddito imponibile gli interessi maturati sui crediti di imposta, somme che non andavano indicate giusti gli articoli 41 e 44 d.P.R. n. 597/1973, in quanto contabilizzati come ricavi di esercizio; di non aver indicato le erogazioni liberali previste dall’art. 60 stesso d.P.R.; di non aver operato ai fini ILOR il ricalcolo della proporzione di deducibilità di cui agli art. 58 e 74 del d.P.R. n. 597/1973 alla luce della risoluzione ministeriale n. 11/412 del 13 luglio 1983.

Impugnava quindi il silenzio rifiuto con sei separati ricorsi che venivano riuniti e rigettati dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con decisione del 1989, ritualmente appellata dalla contribuente che vedeva parzialmente accolte le proprie ragioni dalla Commissione tributaria di secondo grado con decisione del 1994 che, sul presupposto della ritrattabilità della dichiarazione, considerava tassabili gli interessi sui crediti di imposta, ammetteva in parte la deduzione delle erogazioni liberali e, per quanto qui più interessa, riconosceva la deducibilità a fini ILOR di ulteriori spese, rideterminando la percentuale di indetraibilità, ricalcolando il numeratore del rapporto, non sottraendo più i dividendi (perché non esenti da ILOR, ma esclusi), ed il denominatore, includendo in essi i suddividendi.

Si rivolgeva alla Commissione tributaria centrale l’Ufficio, lamentando la carenza di motivazionesulla questione pregiudiziale della 25– 1 7842 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF ritrattabilità della dichiarazionee lamentando l’erroneità dell’inclusione sia al numeratore he al denominatore dell’importo relativo ai redditi da partecipazione in società, sull’assunto che anche gli utili da partecipazione (come i dividendi) non concorressero a formare il reddito imponibile ILOR, poiché si tratta diredditi esclusi dalla tassazione ILOR.

Il ricorso esitava in sentenza di rigetto nel 2014, avverso cui ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico mezzo, cui replica con tempestivo controricorso l’istituto di credito contribuente che, in prossimità dell’adunanza, ha altresì depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Viene proposto unico mezzo di impugnazione.

Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione de gli articoli 1 e 58 del d.P.R. n. 597/1973, nella sostanza negando che gli utili da partecipazione possano trovare collocazione né al numeratore, né al denominatore: non al primo, perché non concorrono a formare reddito imponibile; non al secondo, perché il menzionato articolo 58 si riferisce ai redditi esenti, con questo ricomprendendo tanto i redditi soggetti a ritenuta alla fonte, quanto ai redditi esclusi.

La questione è stata già esaminata da questa Corte con orientamento cui merita qui dare continuità.

Ed infatti, già con arresto 3402/2010, poi confermato con sentenza 1946/2012, questa Corte ha affermato che in tema di Ilor, ai soli fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa imponibile, i redditi esenti da tale imposta in base alle previsioni di norme speciali vanno sottratti, al numeratore del rapporto previsto dall'art. 58, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, dall'imponibile Irpeg, in deroga alla regola della coincidenza tra base imponibile Irpeg e base imponibile Ilor, prevista dall'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599. 25– 1 7842 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF Più recentemente, il principio è stato affinato precisando che in tema di Ilor, ai soli fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa imponibile, i redditi esenti da tale imposta in base alle previsioni di norme speciali vanno sottratti, al numeratore del rapporto previsto dall'art. 58, primo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, dall'imponibile Irpeg, in deroga alla regola della coincidenza tra base imponibile Irpeg e base imponibile Ilor, prevista dall'art. 4 del d.P.R. n. 599 del 1973, atteso che l'art. 58 cit. stabilisce una presunzione assoluta, secondo la quale gli interessi passivi deducibili riguardano sia i redditi di impresa imponibili, sia quelli esenti, nella proporzione in cui i ricavi e i proventi, che danno luogo a redditi imponibili, stanno all'ammontare complessivo di tutti i proventi e i ricavi, ivi compresi quelli che danno luogo a redditi esenti (cfr. Cass.

V, n. 12820/2020).

Pertanto il ricorso è fondato, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la regione Piemonte, cui demanda altresì la r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17842/2015R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. quale incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 11; -controricorrente- Oggetto: determina zione base imponibile a fini ILOR calcolo percent. deducibilità 25– 1 7842 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale – sezione di Torino n. 47/02/14pronunciata il 27 maggio 2014e depositata lo stesso giorno,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO La contribuente Cassa di Risparmio di Torino (ora in corporata in [OSCURATO:SOCIETA].) presentava nel 1985 sei istanze di rimborso per un minor imponibile a fini IRPEG ed ILOR rispetto a quanto esposto in dichiarazione per l’anno di imposta 1983. Nel particolare, l’istituto di credito contribuente affermava di aver ricompreso nel reddito imponibile gli interessi maturati sui crediti di imposta, somme che non andavano indicate giusti gli articoli 41 e 44 d.P.R. n. 597/1973, in quanto contabilizzati come ricavi di esercizio; di non aver indicato le erogazioni liberali previste dall’art. 60 stesso d.P.R.; di non aver operato ai fini ILOR il ricalcolo della proporzione di deducibilità di cui agli art. 58 e 74 del d.P.R. n. 597/1973 alla luce della risoluzione ministeriale n. 11/412 del 13 luglio 1983. Impugnava quindi il silenzio rifiuto con sei separati ricorsi che venivano riuniti e rigettati dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino con decisione del 1989, ritualmente appellata dalla contribuente che vedeva parzialmente accolte le proprie ragioni dalla Commissione tributaria di secondo grado con decisione del 1994 che, sul presupposto della ritrattabilità della dichiarazione, considerava tassabili gli interessi sui crediti di imposta, ammetteva in parte la deduzione delle erogazioni liberali e, per quanto qui più interessa, riconosceva la deducibilità a fini ILOR di ulteriori spese, rideterminando la percentuale di indetraibilità, ricalcolando il numeratore del rapporto, non sottraendo più i dividendi (perché non esenti da ILOR, ma esclusi), ed il denominatore, includendo in essi i suddividendi. Si rivolgeva alla Commissione tributaria centrale l’Ufficio, lamentando la carenza di motivazionesulla questione pregiudiziale della 25– 1 7842 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF ritrattabilità della dichiarazionee lamentando l’erroneità dell’inclusione sia al numeratore he al denominatore dell’importo relativo ai redditi da partecipazione in società, sull’assunto che anche gli utili da partecipazione (come i dividendi) non concorressero a formare il reddito imponibile ILOR, poiché si tratta diredditi esclusi dalla tassazione ILOR. Il ricorso esitava in sentenza di rigetto nel 2014, avverso cui ricorre per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico mezzo, cui replica con tempestivo controricorso l’istituto di credito contribuente che, in prossimità dell’adunanza, ha altresì depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Viene proposto unico mezzo di impugnazione. Con l’unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione de gli articoli 1 e 58 del d.P.R. n. 597/1973, nella sostanza negando che gli utili da partecipazione possano trovare collocazione né al numeratore, né al denominatore: non al primo, perché non concorrono a formare reddito imponibile; non al secondo, perché il menzionato articolo 58 si riferisce ai redditi esenti, con questo ricomprendendo tanto i redditi soggetti a ritenuta alla fonte, quanto ai redditi esclusi. La questione è stata già esaminata da questa Corte con orientamento cui merita qui dare continuità. Ed infatti, già con arresto 3402/2010, poi confermato con sentenza 1946/2012, questa Corte ha affermato che in tema di Ilor, ai soli fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa imponibile, i redditi esenti da tale imposta in base alle previsioni di norme speciali vanno sottratti, al numeratore del rapporto previsto dall'art. 58, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, dall'imponibile Irpeg, in deroga alla regola della coincidenza tra base imponibile Irpeg e base imponibile Ilor, prevista dall'art. 4 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599. 25– 1 7842 - 201 5 – 2 7 / 0 1 /202 3 MMF Più recentemente, il principio è stato affinato precisando che in tema di Ilor, ai soli fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa imponibile, i redditi esenti da tale imposta in base alle previsioni di norme speciali vanno sottratti, al numeratore del rapporto previsto dall'art. 58, primo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, dall'imponibile Irpeg, in deroga alla regola della coincidenza tra base imponibile Irpeg e base imponibile Ilor, prevista dall'art. 4 del d.P.R. n. 599 del 1973, atteso che l'art. 58 cit. stabilisce una presunzione assoluta, secondo la quale gli interessi passivi deducibili riguardano sia i redditi di impresa imponibili, sia quelli esenti, nella proporzione in cui i ricavi e i proventi, che danno luogo a redditi imponibili, stanno all'ammontare complessivo di tutti i proventi e i ricavi, ivi compresi quelli che danno luogo a redditi esenti (cfr. Cass. V, n. 12820/2020). Pertanto il ricorso è fondato, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la regione Piemonte, cui demanda altresì la r
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