CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 32487/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16793-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 1623/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma avverso alcuni estratti di ruolo eccependo la mancata notifica delle relative cartelle e l'intervenuta prescrizione delle relative pretese impositive. La commissione tributaria accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese processuali, liquidate in C 200,00. Proponeva appello la contribuente lamentando la violazione dei minimi tariffari. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, con sentenza in data 11 giugno 2020, accoglieva il gravame e condannava l'Agenzia delle entrate-Riscossione al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in C 1.067,00; compensava le spese del grado di appello «in considerazione della contumacia della parte resistente e della trattazione camerale della causa». Avverso la suddetta sentenza, con atto del 26 giugno 2020, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 con riferimento alla disposta compensazione delle spese del giudizio di appello. Il ricorso è fondato. Giova premettere che in tema di spese giudiziali, le «gravi ed eccezionali ragioni», indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, non Ric. 2020 n. 16793 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 9977 del 2019). Nella specie, la CTR ha compensato le spese del giudizio di primo grado «in considerazione della contumacia della parte resistente e della trattazione camerale della causa». Tali ragioni giustificatrici della disposta compensazione delle spese di lite appaiono erronee e illogiche, dato che non rientra nelle ipotesi delle «gravi ed eccezionali ragioni» di cui all'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 la contumacia del convenuto, in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese; le suddette ragioni non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. n. 23186 del 2020). In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 16793 sez. MT - ud. 14-07-2021 -3-