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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07839/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8076/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA]’ TIRRENI.-intimati-avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado dellaCampania, sez. dist. di Salerno, n. 6275/2022 depositata il 26/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento del Comune diCava de Tirreni relativo ad omesso versamento del tributo TARSU per leannualità 2015, 2016 e 2017.

Lamentò, a fondamento del ricorso, tra lealtre cose, la carenza assoluta di legittimazione passiva non essendoNumero registro generale 8076/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 7839/2026Data pubblicazione 31/03/2026proprietaria del bene immobile.

Il ricorso fu respinto dal giudice di primogrado mentre venne accolto in sede di appello.In detto ultimo giudizio il giudice, dopo aver accolto il ricorso,compensò le spese, senza null’altro aggiungere.In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado affermòche: “dalla documentazione in atti emerge il difetto di legittimazionepassiva della odierna parte appellante, la quale non era proprietariadell’immobile negli anni 2015 e 2016 cui si riferisce l’atto impugnato ed èpoi documentalmente provato che al pagamento della tassa richiesta vi haprovveduto [OSCURATO:PERSONA].

Se ne ricava che l’appello deve essere accolto,con assorbimento di ogni altro motivo di merito e con riforma integraledella sentenza anche nella parte in cui si prevedeva la condannadell’odierna appellante al pagamento delle spese di lite che per il doppiogrado di giudizio, ritiene la Corte, devono essere integralmentecompensate”.La decisione è impugnata dalla ricorrente con un motivo. [OSCURATO:SOCIETA]ed il Comune di Cava de’ Tirreni sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La ricorrente impugna la decisione per violazione degli artt. 91 e 92c.p.c. per aver il giudice di merito compensato le spese in assenza deipresupposti di legge.Il ricorso è fondato.La regolazione delle spese processuali è informata al principio per cuiesse spettano al vincitore, sicché ad essa sono estranei tanto il giudizio diequità quanto altri e diversi scopi, con la conseguenza che lacompensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quellicontemplati dalla prima parte dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., restaun'ipotesi del tutto secondaria, che richiede un'adeguata motivazione daparte del giudice (Cass. n. 28515/2025).Numero registro generale 8076/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 7839/2026Data pubblicazione 31/03/2026L’art. 92, secondo comma, c.p.c., per effetto della sentenza additivadella Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, consente lacompensazione delle spese o nei casi ivi previsti (soccombenza reciproca,assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza)oppure nel caso in cui sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionaliragioni”.Le ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicatenella sentenza, con puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro disinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 e nonpossono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea aconsentire il necessario controllo (v., tra le tante, Cass. n. 21521/2010;Cass. n. 15413/2011; Cass. n. 16518/2019; Cass. n. 25597/2018; Cass.n. 1950/2022, Cass. n. 24716/2023, Cass. n. 21435/2024).Risulta, pertanto, suscettibile di cassazione la “motivazionemanifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019;Cass. n. 6424/2024), configurandosi sotto tale prospettiva il vizio diviolazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (v., tra le tante,Cass. n. 6059/2017; Cass. n. 11222/2016).La scelta di compensarle, quando non vi sia soccombenza reciproca néricorrano le altre due ipotesi previste dalla prima parte dell’art. 92,secondo comma, c.p.c., resta una ipotesi marginale, le cui condizionidevono essere adeguatamente motivata dal giudice di merito.La decisione della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, inconclusione, si pone in palese contrasto con i principi innanzi esplicitati, inassenza di motivazione circa le ragioni che hanno determinato lacompensazione delle spese processuali.Ne consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, la cassazionedella sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria dellaCampania di secondo grado, in diversa composizione, che dovrà attenersiai principi di cui innanzi nella decisione relativa alla determinazione delleNumero registro generale 8076/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 7839/2026Data pubblicazione 31/03/2026spese processuali e dovrà altresì quantificare le spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la quantificazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.2.2026.Il presidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8076/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA]’ TIRRENI.-intimati-avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di II grado dellaCampania, sez. dist. di Salerno, n. 6275/2022 depositata il 26/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento del Comune diCava de Tirreni relativo ad omesso versamento del tributo TARSU per leannualità 2015, 2016 e 2017. Lamentò, a fondamento del ricorso, tra lealtre cose, la carenza assoluta di legittimazione passiva non essendoNumero registro generale 8076/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 7839/2026Data pubblicazione 31/03/2026proprietaria del bene immobile. Il ricorso fu respinto dal giudice di primogrado mentre venne accolto in sede di appello.In detto ultimo giudizio il giudice, dopo aver accolto il ricorso,compensò le spese, senza null’altro aggiungere.In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado affermòche: “dalla documentazione in atti emerge il difetto di legittimazionepassiva della odierna parte appellante, la quale non era proprietariadell’immobile negli anni 2015 e 2016 cui si riferisce l’atto impugnato ed èpoi documentalmente provato che al pagamento della tassa richiesta vi haprovveduto [OSCURATO:PERSONA]. Se ne ricava che l’appello deve essere accolto,con assorbimento di ogni altro motivo di merito e con riforma integraledella sentenza anche nella parte in cui si prevedeva la condannadell’odierna appellante al pagamento delle spese di lite che per il doppiogrado di giudizio, ritiene la Corte, devono essere integralmentecompensate”.La decisione è impugnata dalla ricorrente con un motivo. [OSCURATO:SOCIETA]ed il Comune di Cava de’ Tirreni sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La ricorrente impugna la decisione per violazione degli artt. 91 e 92c.p.c. per aver il giudice di merito compensato le spese in assenza deipresupposti di legge.Il ricorso è fondato.La regolazione delle spese processuali è informata al principio per cuiesse spettano al vincitore, sicché ad essa sono estranei tanto il giudizio diequità quanto altri e diversi scopi, con la conseguenza che lacompensazione, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca o di quellicontemplati dalla prima parte dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., restaun'ipotesi del tutto secondaria, che richiede un'adeguata motivazione daparte del giudice (Cass. n. 28515/2025).Numero registro generale 8076/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 7839/2026Data pubblicazione 31/03/2026L’art. 92, secondo comma, c.p.c., per effetto della sentenza additivadella Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, consente lacompensazione delle spese o nei casi ivi previsti (soccombenza reciproca,assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza)oppure nel caso in cui sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionaliragioni”.Le ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicatenella sentenza, con puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro disinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 e nonpossono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea aconsentire il necessario controllo (v., tra le tante, Cass. n. 21521/2010;Cass. n. 15413/2011; Cass. n. 16518/2019; Cass. n. 25597/2018; Cass.n. 1950/2022, Cass. n. 24716/2023, Cass. n. 21435/2024).Risulta, pertanto, suscettibile di cassazione la “motivazionemanifestamente erronea” (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019;Cass. n. 6424/2024), configurandosi sotto tale prospettiva il vizio diviolazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (v., tra le tante,Cass. n. 6059/2017; Cass. n. 11222/2016).La scelta di compensarle, quando non vi sia soccombenza reciproca néricorrano le altre due ipotesi previste dalla prima parte dell’art. 92,secondo comma, c.p.c., resta una ipotesi marginale, le cui condizionidevono essere adeguatamente motivata dal giudice di merito.La decisione della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, inconclusione, si pone in palese contrasto con i principi innanzi esplicitati, inassenza di motivazione circa le ragioni che hanno determinato lacompensazione delle spese processuali.Ne consegue l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, la cassazionedella sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria dellaCampania di secondo grado, in diversa composizione, che dovrà attenersiai principi di cui innanzi nella decisione relativa alla determinazione delleNumero registro generale 8076/2023Numero sezionale 1425/2026Numero di raccolta generale 7839/2026Data pubblicazione 31/03/2026spese processuali e dovrà altresì quantificare le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la quantificazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.2.2026.Il presidenteUgo Candia
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