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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 05227/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 944 /20 2 3 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale incalce al ricorso per cassazione (PEC: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - perla cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionale dellaCampania n. 4680 / 19 /20 2 2 depositata in data 10 /0 6 /20 2 2 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la Corte di Giustizia di secondo grado della Campania definiva la controversiasottoposta al suo giudizio e qui impugnata con il seguente Oggetto:liquidazione dellespese di lite – critericompensazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 dispositivo:“la Commissione rigetta l’appello e compensa le spese di lite delpresente grado di giudizio.” ; - l a contribuente lamenta di fronte a questa Corte la nullità della sentenzaimpugnata per l’error in procedendo commesso dai giudici del merito, in quanto gli stessi non si erano pronunciati sulla liquidazione dellespese del giudizio dei tre gradi innanzi alla CTP e alla CTR (ricorso introduttivo, appello, appello riassunzione) in favore della ricorrente, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza ; denunciaaltresì la nullità della sentenza per l’ error in iudicando , per vizi della motivazione, relativamente sempre alla liquidazione delle spese delgiudizio dei tre gradi innanzi alla CTP e alla CTR (ricorso introduttivo, appello,appello riassunzione) in favore della ricorrente; -nell’articolazione del solo motivo di ricorso proposto, in particolare, si censurala pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 15del d .

Lgs. n. 546 del 19 92, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 4c.p.c.; -la ricorrente fa osservare che la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli,la [OSCURATO:PERSONA] della Campania e la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania hanno accolto quanto eccepito dal ricorrente nel ricorso introduttivo (sentenza della CTP)e respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate (sentenza della CTR esentenza di riassunzione della [OSCURATO:PERSONA] grado), compensando le spese di giudizio, nonostante questa Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 28316/19 dl 25 giugno 2019, depositata in Cancelleria il 05/11/2019 avessedisposto anche il regolamento delle spese di lite, con il seguente dispositivo:“La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione aiprofili accolti, e per il regolamento delle spese di lite.” ; - i Giudici della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania oggettodel presente giudizio, rigettavano per la seconda volta l’appello dell’Agenzia delle Entrate annullando l’avviso di accertamento, e compensavano le spese del grado.

Nella parte motiva della sentenza i giudici – secondo parte ricorrente - non hanno indicato e non hanno Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 giustificatoe motivato la compensazione delle spese del grado se non in modo generico e non hanno condannato l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di giudizio dei precedenti gradi (primo grado e secondo grado), e nel dispositivo della sentenza nel respingere per la seconda volta l’appello dell’Agenzia delle Entrate hanno statuito: “ l a Commissionerigetta l’appello e compensa le spese di lite del presente gradodi giudizio.” ; - l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata nel presente giudizio di Legittimità; Consideratoche: -il ricorso è fondato; - come è noto e come è stato precisato, anche recentemente « n el processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15,commi 1 e 2, del d.

L gs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9,comma 1, lett. f, del d.

L gs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nellamotivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un viziodi violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.» (Cass. 8 aprile2024, n. 9312 ); - ebbene, nel presente caso la sentenza di merito ha compensato le spese alla luce della “particolarità della vicenda processuale” senza indicarein alcun modo in cosa consistesse detta particolarità; inoltre, ha fattoriferimento alla necessità di rivisitare la decisione di primo grado che– invece, con evidente contraddizione – ha nel concreto confermato rigettandol’appello dell’Ufficio; deve quindi escludersi la sussistenza di ragioni logiche e corrette da porsi alla base della disposta compensazione,che risulta in concreto illegittimamente operata; - in conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito, per l’ulteriore corso quanto alla corretta liquidazione,da operarsi con congrua motivazione, delle spese di lite; p.q.m.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 944 /20 2 3 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale incalce al ricorso per cassazione (PEC: [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - perla cassazione del la sentenza della Co mmissione tributaria regionale dellaCampania n. 4680 / 19 /20 2 2 depositata in data 10 /0 6 /20 2 2 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la Corte di Giustizia di secondo grado della Campania definiva la controversiasottoposta al suo giudizio e qui impugnata con il seguente Oggetto:liquidazione dellespese di lite – critericompensazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 dispositivo:“la Commissione rigetta l’appello e compensa le spese di lite delpresente grado di giudizio.” ; - l a contribuente lamenta di fronte a questa Corte la nullità della sentenzaimpugnata per l’error in procedendo commesso dai giudici del merito, in quanto gli stessi non si erano pronunciati sulla liquidazione dellespese del giudizio dei tre gradi innanzi alla CTP e alla CTR (ricorso introduttivo, appello, appello riassunzione) in favore della ricorrente, generando anche il difetto di motivazione della stessa sentenza ; denunciaaltresì la nullità della sentenza per l’ error in iudicando , per vizi della motivazione, relativamente sempre alla liquidazione delle spese delgiudizio dei tre gradi innanzi alla CTP e alla CTR (ricorso introduttivo, appello,appello riassunzione) in favore della ricorrente; -nell’articolazione del solo motivo di ricorso proposto, in particolare, si censurala pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 15del d . Lgs. n. 546 del 19 92, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 4c.p.c.; -la ricorrente fa osservare che la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli,la [OSCURATO:PERSONA] della Campania e la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania hanno accolto quanto eccepito dal ricorrente nel ricorso introduttivo (sentenza della CTP)e respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate (sentenza della CTR esentenza di riassunzione della [OSCURATO:PERSONA] grado), compensando le spese di giudizio, nonostante questa Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 28316/19 dl 25 giugno 2019, depositata in Cancelleria il 05/11/2019 avessedisposto anche il regolamento delle spese di lite, con il seguente dispositivo:“La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, in relazione aiprofili accolti, e per il regolamento delle spese di lite.” ; - i Giudici della Corte di Giustizia di secondo grado della Campania oggettodel presente giudizio, rigettavano per la seconda volta l’appello dell’Agenzia delle Entrate annullando l’avviso di accertamento, e compensavano le spese del grado. Nella parte motiva della sentenza i giudici – secondo parte ricorrente - non hanno indicato e non hanno Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 giustificatoe motivato la compensazione delle spese del grado se non in modo generico e non hanno condannato l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese di giudizio dei precedenti gradi (primo grado e secondo grado), e nel dispositivo della sentenza nel respingere per la seconda volta l’appello dell’Agenzia delle Entrate hanno statuito: “ l a Commissionerigetta l’appello e compensa le spese di lite del presente gradodi giudizio.” ; - l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata nel presente giudizio di Legittimità; Consideratoche: -il ricorso è fondato; - come è noto e come è stato precisato, anche recentemente « n el processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15,commi 1 e 2, del d. L gs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9,comma 1, lett. f, del d. L gs. n. 156 del 2015, è consentita esplicitando nellamotivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un viziodi violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità.» (Cass. 8 aprile2024, n. 9312 ); - ebbene, nel presente caso la sentenza di merito ha compensato le spese alla luce della “particolarità della vicenda processuale” senza indicarein alcun modo in cosa consistesse detta particolarità; inoltre, ha fattoriferimento alla necessità di rivisitare la decisione di primo grado che– invece, con evidente contraddizione – ha nel concreto confermato rigettandol’appello dell’Ufficio; deve quindi escludersi la sussistenza di ragioni logiche e corrette da porsi alla base della disposta compensazione,che risulta in concreto illegittimamente operata; - in conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito, per l’ulteriore corso quanto alla corretta liquidazione,da operarsi con congrua motivazione, delle spese di lite; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia t
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