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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 21384/2024

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12483 /20 16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL])presso il cui studio in Roma, viaP. [OSCURATO:PERSONA] n. 49, è elettivamente domiciliato; -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Lazio n. 5816/09/15depositata i n data 06 / 11 / 20 15 non notificata; Oggetto: cartella-notifica – irreperibilitàassoluta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento notificatagliper Irpef, Irap e Iva riferita all'anno d'imposta 2004 oltre sanzioni e interessi, denunciando la mancata notifica dell'avvisodi accertamento presupposto alla cartella oggetto del ricorso; - la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso ritenendo legittimamente notificato l'atto presupposto; appellava ilcontribuente; - con la sentenza impugnata la CTR del Lazio ha ritenuto che nel casoper cui a processo era necessario - trattandosi di irreperibilità temporanea relativa - procedersi alla notifica ex art. 140 c.p.c. poichélo stesso messo notificatore avrebbe attestato e accertato l'effettivitàdella residenza del contribuente in Ardea , via Solferino numero3; - in accoglimento dell'appello del contribuente la sentenza di primo gradoera quindi riformata; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione finanziaria con atto affidatoa un solo motivo di doglianza; - resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; Consideratoche: - la sola censura proposta si incentra sulla violazione dell'art. 60 c. 1 lett. b ) del d.P.R. n. 600 del 1973 e sulla falsa applicazione dell’art.140 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto che si trattava di un caso di reperibilità relativa, dal momentoche dagli atti del procedimento notificatorio si evinceva invece la sussistenza di un caso di reperibilità assoluta con conseguentelegittimità della notifica effettuata nelle forme di cui all’art.60 c. 1 lett.

E) del d.P.R. n. 600 del 1973, verificandosi nel Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 presentecaso un irriducibile contrasto tra la risultanza anagrafica e l'accertamento compiuto in loco dell'ufficiale giudiziario messo notificatore; - il motivo è fondato; - va osservato che, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica,due sono le possibilità che si danno all’agente notificante: identificareun’ipotesi di irreperibilità relativa, cioè in cui si abbia soloun temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione,nel qual caso egli è tenuto – oltre ad immettere l’avviso in cassetta – a inviare una raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito del plico; ovvero, dopo l’effettuazione delle opportunericerche, identificare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, affiggendo all’albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l’albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione. - in tema di notifica degli atti impositivi, la c . d. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune,già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente nonabbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatorenon è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018, Rv.650145 - 01).

Invero, “prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatoreo l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nelComune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 6765 del 08/03/2019, Rv. 653075 - 01; Cass. Sez. 6-5,Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018, Rv. 647109 – 01); - di conseguenza, “è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuataai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dellostesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un'irreperibilità assolutadel notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio” (Cass. Sez.6-5, Ordinanza n. 24260 del 13/11/2014, Rv. 633117 - 01).

Insostanza ( come osservato in motivazione da Cass. Sez. 6 - 5, n. 6765 del 2019, cit. ) – “il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuatoricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stessoComune.

Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchéemerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 chesono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame.

Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previstedal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogodi quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune giàsede del proprio domicilio fiscale”; - nel presente caso come risulta dagli atti del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento trascritti in ricorso per cassazione, il 16 d icembre 2009 era rinnovata la notificazione (dopoun primo tentativo operato il 2 ottobre 2009 a mezzo posta rimasto infruttuoso con restituzione della raccomandata per “indirizzo inesatto”) dell'avviso in parola con raccomandata all'indirizzodi residenz a; - la stessa era restituit a all'ufficio emittente per essere il destinatario dell'atto “sconosciuto”; il notificatore ha quindi depositatopresso la casa comunale di Ardea; - era poi effettivamente operata la ricerca anagrafica, dalla quale si evincevala correttezza dell'indirizzo di notifica del contribuente in Ardea, via Solferino 3 al quale erano state tentate entrambe le ridettenotifiche; - all’esito, il contrasto tra le risultanze anagrafiche e gli accertamenti compiuti in loco dal messo rendeva evidente la sussistenza della irreperibilità assoluta, che si ha in quanto nel Comune,già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi,oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - pertanto,nel caso in argomento la notif ica così eseguita andava ritenuta legittimamente operata , dal momento (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 4657 del 21/02/2020) che la notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all'art.60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogosconosciuto.

In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilitàpresso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandatainformativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c.,la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenuto perfezionamentodella notificazione; - conclusivamente , in accoglimento del ricorso la sentenza cassata conrinvio al giudice dell'appello per nuovo esame del merito della controversianel ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12483 /20 16 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) presso i cui uffici è domiciliatain Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL])presso il cui studio in Roma, viaP. [OSCURATO:PERSONA] n. 49, è elettivamente domiciliato; -controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Lazio n. 5816/09/15depositata i n data 06 / 11 / 20 15 non notificata; Oggetto: cartella-notifica – irreperibilitàassoluta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento notificatagliper Irpef, Irap e Iva riferita all'anno d'imposta 2004 oltre sanzioni e interessi, denunciando la mancata notifica dell'avvisodi accertamento presupposto alla cartella oggetto del ricorso; - la Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso ritenendo legittimamente notificato l'atto presupposto; appellava ilcontribuente; - con la sentenza impugnata la CTR del Lazio ha ritenuto che nel casoper cui a processo era necessario - trattandosi di irreperibilità temporanea relativa - procedersi alla notifica ex art. 140 c.p.c. poichélo stesso messo notificatore avrebbe attestato e accertato l'effettivitàdella residenza del contribuente in Ardea , via Solferino numero3; - in accoglimento dell'appello del contribuente la sentenza di primo gradoera quindi riformata; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione finanziaria con atto affidatoa un solo motivo di doglianza; - resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; Consideratoche: - la sola censura proposta si incentra sulla violazione dell'art. 60 c. 1 lett. b ) del d.P.R. n. 600 del 1973 e sulla falsa applicazione dell’art.140 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto che si trattava di un caso di reperibilità relativa, dal momentoche dagli atti del procedimento notificatorio si evinceva invece la sussistenza di un caso di reperibilità assoluta con conseguentelegittimità della notifica effettuata nelle forme di cui all’art.60 c. 1 lett. E) del d.P.R. n. 600 del 1973, verificandosi nel Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 presentecaso un irriducibile contrasto tra la risultanza anagrafica e l'accertamento compiuto in loco dell'ufficiale giudiziario messo notificatore; - il motivo è fondato; - va osservato che, in caso di irreperibilità del destinatario della notifica,due sono le possibilità che si danno all’agente notificante: identificareun’ipotesi di irreperibilità relativa, cioè in cui si abbia soloun temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione,nel qual caso egli è tenuto – oltre ad immettere l’avviso in cassetta – a inviare una raccomandata contenente l’avviso di avvenuto deposito del plico; ovvero, dopo l’effettuazione delle opportunericerche, identificare un’ipotesi di irreperibilità assoluta, affiggendo all’albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l’albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione. - in tema di notifica degli atti impositivi, la c . d. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune,già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente nonabbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatorenon è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018, Rv.650145 - 01). Invero, “prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatoreo l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nelComune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass. Sez. 6 - 5,Ordinanza n. 6765 del 08/03/2019, Rv. 653075 - 01; Cass. Sez. 6-5,Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018, Rv. 647109 – 01); - di conseguenza, “è illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (nella specie, cartella di pagamento) effettuataai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dellostesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ. quando non risulti un'irreperibilità assolutadel notificato all'indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio” (Cass. Sez.6-5, Ordinanza n. 24260 del 13/11/2014, Rv. 633117 - 01). Insostanza ( come osservato in motivazione da Cass. Sez. 6 - 5, n. 6765 del 2019, cit. ) – “il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuatoricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stessoComune. Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchéemerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 chesono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previstedal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogodi quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune giàsede del proprio domicilio fiscale”; - nel presente caso come risulta dagli atti del procedimento notificatorio dell’avviso di accertamento trascritti in ricorso per cassazione, il 16 d icembre 2009 era rinnovata la notificazione (dopoun primo tentativo operato il 2 ottobre 2009 a mezzo posta rimasto infruttuoso con restituzione della raccomandata per “indirizzo inesatto”) dell'avviso in parola con raccomandata all'indirizzodi residenz a; - la stessa era restituit a all'ufficio emittente per essere il destinatario dell'atto “sconosciuto”; il notificatore ha quindi depositatopresso la casa comunale di Ardea; - era poi effettivamente operata la ricerca anagrafica, dalla quale si evincevala correttezza dell'indirizzo di notifica del contribuente in Ardea, via Solferino 3 al quale erano state tentate entrambe le ridettenotifiche; - all’esito, il contrasto tra le risultanze anagrafiche e gli accertamenti compiuti in loco dal messo rendeva evidente la sussistenza della irreperibilità assoluta, che si ha in quanto nel Comune,già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi,oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - pertanto,nel caso in argomento la notif ica così eseguita andava ritenuta legittimamente operata , dal momento (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 4657 del 21/02/2020) che la notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui all'art.60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogosconosciuto. In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l'eventuale mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilitàpresso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandatainformativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c.,la cui produzione in giudizio costituisce prova dell'avvenuto perfezionamentodella notificazione; - conclusivamente , in accoglimento del ricorso la sentenza cassata conrinvio al giudice dell'appello per nuovo esame del merito della controversianel ri