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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 23223/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25223/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, V ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore -intimata- Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 7010/06/2019, depositata in data 17 dicembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Cart.

Pag. –Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF 2007 - Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720150103048328000, emessa dall'Agente della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate - Riscossione), in esito al mancato pagamento di quanto richiesto con gli avvisi di accertamento ai fini IRPEF n.

TK50IF506178 , per l’anno d’imposta 2007, e n.

TK501F506209, per l’anno d’ imposta 2008; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

2. La C.t.p. di Roma , con sentenza n. 10767 / 25/2018 , accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo irregolare la notifica dei due prodromici avvisi di accertamento.

3. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

4. Con sentenzan. 7010/06/ 20 19 , depositata in data 17 dicembre 2019, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio, condannando il contribuente al pagamento delle spese.

5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Quanto all’illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 , primo comma, n. 3, c od . p roc . civ. » il contribuente lamenta l’ error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il notificatore non avrebbe potuto procedere alla notifica degli avvisi di accertamento a norma dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovendo a tal fine previamente ricercare il relativo destinatario nell’ambito del territorio comunale di residenza.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Quanto all’illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 , primo comma, n. 5, c od . p roc . civ. » il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. haomesso di valutare la doglianza di parte ricorrente relativa alla modifica dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ad opera della Corte costituzionale, con conseguente necessità di attestare di aver ricercato il destinatario della notifica all'interno del territorio comunale del domicilio fiscale, così poi da poter procedere alla certificazione fide-facente dell'irreperibilità assoluta del medesimo.

2. Va premesso che va disattesa l’istanza di sospensione ex art.295 cod. proc. civ. perché essa è riferita alla proposizione, successiva alla conclusione del giudizio dinanzi alla C.t.r. , di querela di falso davanti al Tribunale di Roma.

Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui le nullità della sentenza derivanti non già dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito, possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità della relata di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., con riferimento al giudizio di legittimità (Cass. 09/05/2017, n. 11327; conf.

Cass . 23/10/2014, n. 22517).

3. Il primo motivo di ricorso è fondato.

3.1. I giudici regionali hanno sostenuto la regolarità della notifica, in considerazione del fatto che, avendo il messo notificatore constatato l'irreperibilità assoluta del destinatario e non essendo stato tale accertamento contestato attraverso la querela di falso, correttamente era stato seguito l'iter procedimentale previsto dall'art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600 / 1973, attraverso il deposito dell'atto presso il Comune e l'affissione all'albo dell'avviso di deposito.

Il contribuente ha contestato tale assunto, sostenendo l'incompletezza degli accertamenti eseguiti dal messo notificatore e, dunque , l'irritualità della notifica avvenuta ai sensi della norma richiamata.

3.2. Tra gli atti contenuti all'interno del fascicolo d'ufficio si rinviene un'unica relata di notifica contenente la dicitura « trasferito 29.11.13».

Nessuna informazione aggiuntiva risulta precisata, né riguardo alla fonte dalla quale il notificatore abbia ricavato tale informazione, né relativa alle ricerche da lui compiute per pervenire a tale attestazione. 3.3.È nota la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui « In tema di notificazione, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogoindicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dai vicini, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale» (Cass. n. 25860/2008 e Cass. n. 14454 / 2020, relativa ad un caso nel quale l'avvenuto trasferimento era stato appreso dalle dichiarazioni rese dal portiere dello stabile).

Da tali pronunce si ricava, in sostanza, che è assistito da fede privilegiata solo il contenuto estrinseco della notizia appresa da terzi, in quanto attiene a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (nei due casi esaminati, infatti, la circostanza dell'avvenuto trasferimento risultava dalla dichiarazione resa, rispettivamente, dai vicini e dal portiere).

Nella specie, tuttavia, non è dato comprendere da dove sia stata ricavata l'informazione, riguardante l'avvenuto trasferimento, contenuta nella relata.

3.4. Nella fattispecie in esame, non è stato addotto alcun elemento che induca a ritenere che si verta in un caso di effettiva irreperibilità assoluta e che non ricorra, piuttosto, un caso di temporanea assenza del destinatario, tanto più che dalla visura anagrafica in atti (eseguita poco più di un mese dopo), il destinatario risultava avere la propria residenza proprio nel luogo in cui la notifica è stata tentata.

La circostanza del trasferimento, infatti, più che essere frutto di una diretta attività percettiva, correlata ad una notizia riferita da terzi, pare essere, piuttosto, il frutto di un'illazione spontanea del notificatore, non supportata da alcun elemento estrinseco la cui constatazione possa essere assistita da fede privilegiata.

Dagli atti , dunque, non è pos s ibile affermare che il notificante ha svolto, dandone adeguata evidenza, effettive ricerche (compiute anzitutto "in loco") onde verificare i presupposti di fatto dell'irreperibilità assoluta.

4. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento del secondo motivo.

5. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25223/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, V ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore -intimata- Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 7010/06/2019, depositata in data 17 dicembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Cart. Pag. –Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2007 - Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720150103048328000, emessa dall'Agente della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate - Riscossione), in esito al mancato pagamento di quanto richiesto con gli avvisi di accertamento ai fini IRPEF n. TK50IF506178 , per l’anno d’imposta 2007, e n. TK501F506209, per l’anno d’ imposta 2008; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 2. La C.t.p. di Roma , con sentenza n. 10767 / 25/2018 , accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo irregolare la notifica dei due prodromici avvisi di accertamento. 3. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 4. Con sentenzan. 7010/06/ 20 19 , depositata in data 17 dicembre 2019, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio, condannando il contribuente al pagamento delle spese. 5. Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 giugno 2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: « Quanto all’illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 , primo comma, n. 3, c od . p roc . civ. » il contribuente lamenta l’ error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il notificatore non avrebbe potuto procedere alla notifica degli avvisi di accertamento a norma dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovendo a tal fine previamente ricercare il relativo destinatario nell’ambito del territorio comunale di residenza. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Quanto all’illegittimità della sentenza impugnata ex art. 360 , primo comma, n. 5, c od . p roc . civ. » il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. haomesso di valutare la doglianza di parte ricorrente relativa alla modifica dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 ad opera della Corte costituzionale, con conseguente necessità di attestare di aver ricercato il destinatario della notifica all'interno del territorio comunale del domicilio fiscale, così poi da poter procedere alla certificazione fide-facente dell'irreperibilità assoluta del medesimo. 2. Va premesso che va disattesa l’istanza di sospensione ex art.295 cod. proc. civ. perché essa è riferita alla proposizione, successiva alla conclusione del giudizio dinanzi alla C.t.r. , di querela di falso davanti al Tribunale di Roma. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui le nullità della sentenza derivanti non già dalla mancanza dei suoi requisiti essenziali di forma e di sostanza ma, in via mediata, da nullità occorse nel procedimento di merito, possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione solo se risultino da atti già prodotti nel giudizio di merito, sicché, proposta, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, una querela di falso civile relativamente ad un atto del procedimento di merito (nella specie, per asserita falsità della relata di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), la certificazione attestante la pendenza del procedimento di falso non può essere depositata, quale documento nuovo, in sede di ricorso per cassazione, con conseguente inapplicabilità dell'istituto della sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., con riferimento al giudizio di legittimità (Cass. 09/05/2017, n. 11327; conf. Cass . 23/10/2014, n. 22517). 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. 3.1. I giudici regionali hanno sostenuto la regolarità della notifica, in considerazione del fatto che, avendo il messo notificatore constatato l'irreperibilità assoluta del destinatario e non essendo stato tale accertamento contestato attraverso la querela di falso, correttamente era stato seguito l'iter procedimentale previsto dall'art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600 / 1973, attraverso il deposito dell'atto presso il Comune e l'affissione all'albo dell'avviso di deposito. Il contribuente ha contestato tale assunto, sostenendo l'incompletezza degli accertamenti eseguiti dal messo notificatore e, dunque , l'irritualità della notifica avvenuta ai sensi della norma richiamata. 3.2. Tra gli atti contenuti all'interno del fascicolo d'ufficio si rinviene un'unica relata di notifica contenente la dicitura « trasferito 29.11.13». Nessuna informazione aggiuntiva risulta precisata, né riguardo alla fonte dalla quale il notificatore abbia ricavato tale informazione, né relativa alle ricerche da lui compiute per pervenire a tale attestazione. 3.3.È nota la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui « In tema di notificazione, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogoindicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dai vicini, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale» (Cass. n. 25860/2008 e Cass. n. 14454 / 2020, relativa ad un caso nel quale l'avvenuto trasferimento era stato appreso dalle dichiarazioni rese dal portiere dello stabile). Da tali pronunce si ricava, in sostanza, che è assistito da fede privilegiata solo il contenuto estrinseco della notizia appresa da terzi, in quanto attiene a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (nei due casi esaminati, infatti, la circostanza dell'avvenuto trasferimento risultava dalla dichiarazione resa, rispettivamente, dai vicini e dal portiere). Nella specie, tuttavia, non è dato comprendere da dove sia stata ricavata l'informazione, riguardante l'avvenuto trasferimento, contenuta nella relata. 3.4. Nella fattispecie in esame, non è stato addotto alcun elemento che induca a ritenere che si verta in un caso di effettiva irreperibilità assoluta e che non ricorra, piuttosto, un caso di temporanea assenza del destinatario, tanto più che dalla visura anagrafica in atti (eseguita poco più di un mese dopo), il destinatario risultava avere la propria residenza proprio nel luogo in cui la notifica è stata tentata. La circostanza del trasferimento, infatti, più che essere frutto di una diretta attività percettiva, correlata ad una notizia riferita da terzi, pare essere, piuttosto, il frutto di un'illazione spontanea del notificatore, non supportata da alcun elemento estrinseco la cui constatazione possa essere assistita da fede privilegiata. Dagli atti , dunque, non è pos s ibile affermare che il notificante ha svolto, dandone adeguata evidenza, effettive ricerche (compiute anzitutto "in loco") onde verificare i presupposti di fatto dell'irreperibilità assoluta. 4. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento del secondo motivo. 5. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio del giudizio innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, affinché, in