CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19769/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via I.C.Falbo n.22 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procurain calce al ricorso e che ha indicato indirizzo p.e.c . , -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimata- avverso la sentenza n. 7 499 / 9 / 2016 dell a Commissione tributaria regionale del Lazio,depositata il 28 novembre 20 1 6 ; Cartella-Omessa notifica atto prodromico- decadenza udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4giugno20 24 dal [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento portante IRPEF dell’anno di imposta 2005, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto d al contribuente avverso la prima decisione, anch’essa sfavorevole alla parte privata. In particolare, il Giudice di appello confermava l’inammissibilità della memoria depositata dal contribuente in primo grado siccome contenente motivi nuovi. Nel merito accertava l’avvenuta notifica, come attestata dall’agente postale, dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con unico motivo, ricorsocui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il difensore del ricorrente, il quale aveva già versato in atti rinuncia al mandato, ha depositato certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA]. Ragioni della decisione. 1.Preliminarmente va rilevato che l’avvenuto decesso del ricorrente e la precedente rinuncia al mandato da parte del difensore non esimono questa Corte dall’esame del ricorso e ciò in adesione ai principi già statuiti da questa Corte secondo cui nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (v., tra le altre, Cass. n. 1757 del 29/01/2016 e, in precedenza in termini, Cass. n. 24635 del 2015 e Cass. , Sez. U. n. 9692 del 2013)e secondo cui la rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura -non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza (v., di recente, Cass.n. 28004 del 14/10/2021). 2. Procedendo, quindi, all’esame del ricorso, con l’unico motivo - rubricato: violazione o falsa applicazione dell’art.60, comma 1, lettera e del d.P.R. n.60071973 e degli artt.140 e 148 c.p.c. ex art.360 n.3 c.p.c.- il ricorrente deduce l’errore commesso dalla C.T.R. per avere ritenuto validamente effettuata la notificazione del prodromico avviso di accertamento eseguita secondo il rito della cd. irreperibilità assoluta mentre la stessa, non avendo esso contribuente mai mutato la sua residenza in Roma, avrebbe dovuto essere effettuata con le modalità dell’art.140 cod. proc. civ. 2.1 La censura è fondata. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Cass. n. 2877 del 07/02/2018 ) In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’Ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per l'effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile; in termini anche Cass. 6 - 5, n. 6765 del 08/03/2019 ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto sufficienti, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di irreperibilità assoluta, le attività di ricerca svolte dall'ufficiale giudiziario presso il portiere dello stabile nel Comune di residenza del contribuente, poi risultato detenuto nel medesimo Comune. Egualmente questa Corte, con riferimento alla notificazione ex art.143 c.p.c., ha ritenuto insufficiente la mera indicazione sulla relata di "vane ricerche eseguite sul posto" dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute, evidenziando la necessità del previo esperimento, nel luogo di ultima residenza nota, di effettive ricerche e che di esse l’Ufficiale giudiziario dia espresso conto. (v. Cassn. 40467 del 16/12/2021; in termini Cass. n.8638 del 3.4.2017). 2.2 In applicazione di tali principi va, quindi, rilevata la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento prodromico la cartella impugnata per non essere sufficiente, al fine del legittimo ricorso alla procedura per irreperibilità assoluta, la mera dicitura “sconosciuto” apposta, sulla relata, dall’agente postale senza alcuna menzione delle effettive ricerche espletate. 3. Alla nullità della notificazione dell’atto prodromico consegue la nullità della cartella impugnata e, quindi, l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dal contribuente. 4. Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico solidale dell’Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] riscossiones.p.a. P.Q.M. In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.Condanna la controricorrente e l’intimata, in solido, alla refusione in favore del ricorrente delle spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi euro 1.400, 00 per compensi, oltre euro 200 per esborsi, rimborso