CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23099/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Salvini;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.446/2020, depositata il 24 gennaio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. – Con ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, la [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’intimazione diNumero registro generale 24821/2020Numero sezionale 5087/2026Numero di raccolta generale 23099/2026Data pubblicazione 13/07/2026pagamento n. 09720179067688670000, notificata il 19 settembre 2017,con la quale l’agente della riscossione richiedeva il pagamento dellasomma complessiva di euro 4.100.193,23, fondata su una pluralità dicartelle di pagamento e avvisi di accertamento, indicati nell’atto. Lacontribuente deduceva, tra l’altro, l’illegittimità dell’intimazione perinesistenza o nullità della notificazione degli atti presupposti, eseguita aisensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, nonchéulteriori vizi relativi agli accertamenti sottostanti.Si costituivano in giudizio l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delleentrate - Riscossione, contestando la fondatezza del ricorso e sostenendola legittimità del procedimento notificatorio e degli atti impugnati.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma, con sentenza n.20371/46/2018, depositata il 7 dicembre 2018, accoglieva il ricorso dellacontribuente, ritenendo illegittima la procedura di notificazione degli attipresupposti.2. – Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate.Si costituiva in giudizio la società contribuente, chiedendo il rigettodell’impugnazione.L’Agenzia delle entrate – Riscossione depositava atto dicontrodeduzioni adesivo all'appello dell'Ufficio impositore.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, previa riunione deigravami, con sentenza n. 446/1/2020, depositata il 24 gennaio 2020,accoglieva gli appelli proposti dalle amministrazioni finanziarie, riformandola decisione di primo grado e ritenendo legittimo il procedimentonotificatorio degli atti presupposti all’intimazione di pagamento, sul rilievoche gli stessi erano stati notificati presso il domicilio fiscale della società eche ricorrevano i presupposti per l’applicazione della procedura perirreperibilità.3. – Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, già [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Numero registro generale 24821/2020Numero sezionale 5087/2026Numero di raccolta generale 23099/2026Data pubblicazione 13/07/2026Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delleentrate - Riscossione.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso la società deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 140, 143 e 145 c.p.c., dell’art. 60 del d.P.R.n. 600 del 1973 e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazioneall’art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La ricorrente assumeche la sentenza della Commissione tributaria regionale abbia ritenutolegittima la notificazione degli atti presupposti effettuata mediante laprocedura prevista per i casi di irreperibilità assoluta, pur in assenza deirelativi presupposti.Espone che la notificazione degli avvisi di accertamento e dellecartelle di pagamento era stata effettuata ai sensi dell’art. 60, comma 1,lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, sul solo presupposto del mancatorinvenimento della società presso la sede legale e sulla base diinformazioni acquisite dal portiere dello stabile, secondo cui la società sisarebbe trasferita in luogo sconosciuto. Secondo il combinato dispostodelle norme indicate in rubrica, il ricorso alla procedura di irreperibilitàassoluta presuppone l’effettuazione di adeguate verifiche dirette adaccertare che nel Comune del domicilio fiscale non vi siano abitazione,ufficio o azienda del contribuente, nonché l’impossibilità di procedere allanotificazione nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente. Nelcaso di specie, tali verifiche non sarebbero state compiute, essendosi ilmesso notificatore limitato a un solo tentativo di accesso e all’acquisizionedelle dichiarazioni del portiere, senza ulteriori accertamenti.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe erroneamente posto acarico della contribuente l’onere di dimostrare l’insussistenza deipresupposti per l’applicazione della procedura di irreperibilità assoluta.Numero registro generale 24821/2020Numero sezionale 5087/2026Numero di raccolta generale 23099/2026Data pubblicazione 13/07/2026Con il secondo motivo di ricorso la società deduce l’omesso esame difatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti(art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.).Espone che, sin dal primo grado di giudizio, aveva dedotto la nullitàdell’intimazione di pagamento in quanto fondata su atti presuppostinotificati illegittimamente mediante il ricorso alla procedura di irreperibilitàassoluta, rilevando che dalle relate di notifica non emergevano le verificheeffettuate dal messo notificatore. Assume che la Commissione tributariaregionale si sia limitata ad affermare la legittimità della notifica presso lasede legale, senza esaminare le circostanze dedotte dalla contribuente inordine alla mancanza di adeguate ricerche e all’insufficienza delleinformazioni acquisite.1.1. – Entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati.In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta lacosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in localitàsconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casacomunale e all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza dispecifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che haeffettuato (in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invaliditàdella notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modelloprestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ognicontrollo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni delpubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.(Cass. n. 781/2025; Cass. n. 14658/2024).Nel caso di specie, gli atti contestati della cui notifica si discute sononove, sei cartelle di pagamento e tre avvisi di accertamento, e risultanonotificati in un periodo che va dal 2014 al 2016. La sentenza affrontacongiuntamente tutte le questioni, risolvendo nello stesso modo laquestione dell’irreperibilità riscontrata. Nel ricorso si richiamano dueNumero registro generale 24821/2020Numero sezionale 5087/2026Numero di raccolta generale 23099/2026Data pubblicazione 13/07/2026relazioni di notifica da cui emerge semplicemente il trasferimento altrovedella società, senza ulteriori ricerche, mentre nel controricorso, a p. 5,riguardo alla notifica effettuata nel 2016, si evidenzia anche una visurache conferma l'indirizzo di via [OSCURATO:PERSONA] 23 e l’irreperibilità della società.Appare evidente che la motivazione non tiene conto di quantospecificamente dedotto dalle parti a fronte di relate di notifica tra lorodifferenziate. La necessità di un accertamento puntuale discende, inoltre,dal riparto dell’onere probatorio, poiché, a fronte della contestazione dellacontribuente circa la ritualità della notificazione degli atti presupposti,spettava all’amministrazione e all’agente della riscossione, che di talinotificazioni si avvalevano, dimostrare la sussistenza dei presuppostilegittimanti il ricorso alla procedura prevista per l’irreperibilità assoluta,non potendo essere posto a carico della destinataria l’onere di provarel’insussistenza delle condizioni di applicabilità di detta modalitànotificatoria.La questione dovrà dunque essere riesaminata dal giudice del rinvio.3. – Con il terzo motivo di ricorso la società deduce la violazione efalsa applicazione degli artt. 145 c.p.c., 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 26del d.P.R. n. 602 del 1973 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).La ricorrente assume che la Commissione tributaria regionale abbiaritenuto legittima la notificazione degli atti presupposti eseguitadirettamente nei confronti della società mediante il ricorso alla proceduradi irreperibilità assoluta, senza che fosse previamente tentata lanotificazione nei confronti del legale rappresentante.Espone che, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., la notificazione alle personegiuridiche deve essere effettuata, in via prioritaria, presso la sede dell’entee, in mancanza, nei confronti della persona fisica che lo rappresenta, e chesolo in via subordinata può farsi ricorso alle modalità previste per i casi diirreperibilità. Deduce che, nel caso di specie, le generalità del legalerappresentante risultavano indicate negli atti, sicché la notificazioneNumero registro generale 24821/2020Numero sezionale 5087/2026Numero di raccolta generale 23099/2026Data pubblicazione 13/07/2026avrebbe dovuto essere tentata nei suoi confronti, anche mediante le formepreviste dagli artt. 140 e 143 c.p.c. Sostiene che la sentenza impugnataabbia erroneamente ritenuto non necessario tale tentativo sul rilievo che illegale rappresentante risiedeva in un Comune diverso da quello della sedelegale della società.3.1. – Il motivo è fondato.La notificazione degli atti processuali a una società, ai sensi dell'art.145, comma 3, c.p.c. (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c, n. 3,della l. n. 263 del 2005), può essere eseguita a norma degli artt. 140 e143 c.p.c., purché essa sia effettuata alla persona fisica che rappresental'ente e non già a quest'ultimo in forma impersonale (Cass. n.24712/2025).Ne consegue che, ove non sia possibile eseguire la notificazionepresso la sede della società, il giudice di merito è tenuto a verificare se lanotificazione sia stata previamente tentata nei confronti della personafisica che rappresenta l’ente, sempre che le relative generalità e il luogo incui procedere risultino dagli atti, non essendo sufficiente, ai fini del ricorsoalla disciplina dell’irreperibilità assoluta nei confronti dell’ente, il meromancato reperimento della società presso la sede legale.4. – Il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, va disposto il rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, competenteanche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.MAccoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del23 giugno 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]