CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12379/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura Generale dello Stato;-ricorrente-controcuratore;-intimato-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 1508/16 depositata il 15 dicembre 2016;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. A sèguito di richiesta di chiarimenti avanzata ai sensi dell’art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, la [OSCURATO:PERSONA] diAlessandria dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di fabbricazione di macchine industriali diNumero registro generale 243/2018Numero sezionale 3026/2026Numero di raccolta generale 12379/2026Data pubblicazione 03/05/2026refrigerazione, due distinti avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e2007 con i quali disconosceva la deducibilità, per difetto di inerenza exart. 109 del t.u.i.r., degli interessi passivi maturati a carico della prefatasocietà in ragione di un finanziamento bancario contratto nell’àmbito diun’operazione di merger leveraged buyout (MLBO) ritenuta fiscalmenteelusiva.Ne derivavano le corrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRES el’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.1.1 A fondamento della pretesa tributaria l’Ufficio esponeva che:- nell’anno 2005 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva costituito una newcodenominata [OSCURATO:SOCIETA].;- quest’ultima, al fine di acquisire progressivamente il controllototalitario della prefata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva contratto debiti versol’[OSCURATO:SOCIETA].;- nell’anno 2006 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata, infine, incorporata perfusione dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva assunto la nuova denominazionedi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;- l’intera operazione appariva finalizzata ad assicurare all’incorporanteMondial [OSCURATO:SOCIETA]., in violazione della disciplina dettata dagli artt. 2473,terzo e quarto comma, e 2482, primo comma, c.c., la disponibilità dellerisorse necessarie per provvedere al rimborso della quota dipartecipazione all’incorporata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. detenuta dal sociocon l’altro socio di maggioranza [OSCURATO:PERSONA];- in un simile contesto, doveva essere esclusa l’inerenza all’attivitàd’impresa degli interessi passivi dovuti all’istituto bancario finanziatore,trattandosi di costi sostenuti nell’esclusivo interesse dei soci superstiti.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava entrambi gli avvisi diaccertamento proponendo distinti ricorsi dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale (CTP) di [OSCURATO:PERSONA], la quale, riuniti i procedimentiNumero registro generale 243/2018Numero sezionale 3026/2026Numero di raccolta generale 12379/2026Data pubblicazione 03/05/2026e riconosciuta la fondatezza delle ragioni addotte dalla contribuente,annullava gli atti impositivi.3. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Piemonte, che consentenza n. 1508/16 del 15 dicembre 2016 respingeva l’appellodell’[OSCURATO:PERSONA], escludendo che nella vicenda di causafosse ravvisabile un uso distorto dell’istituto del MLBO.4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo.5. Il ricorso è stato notificato al curatore del sopravvenuto fallimentodella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il quale è rimasto intimato.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degliartt. 2473, 2474 e 2482 c.c., dell’art. 109, comma 5, del t.u.i.r. e dell’art.37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.1.1 Si censura l’impugnata decisione per aver erroneamente escluso ildifetto di inerenza degli interessi passivi dovuti sul finanziamento bancariocontratto dalla newco [OSCURATO:SOCIETA]. nell’àmbito dell’operazione di mergerleveraged buyout illustrata negli avvisi di accertamento.1.2 Il motivo è infondato.1.3 L’[OSCURATO:PERSONA] fonda la ripresa fiscale sullaprospettazione di un disegno elusivo attuato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.mediante la creazione di una società veicolo o newco (la [OSCURATO:SOCIETA].), laquale, contraendo debiti verso un istituto bancario ([OSCURATO:PERSONA].p.a.), avrebbe poi «riacquistato le quote» della stessa società da cui erastata costituita, cd. società obiettivo o target, senza alcun sostanzialeNumero registro generale 243/2018Numero sezionale 3026/2026Numero di raccolta generale 12379/2026Data pubblicazione 03/05/2026mutamento della precedente compagine.Sostiene l’Ufficio che nella vicenda in esame vi sarebbe stato un «usodistorto» dell’istituto del MLBO, in quanto «[...] non vi era una societànewco istituita per controllare un’altra società, bensì la stessa societàtarget, che attraverso il suo amministratore [avev]a di fatto creato unasocietà ”gemella“, amministrata dallo stesso soggetto, e, attraversoquesta, [avev]a ottenuto il finanziamento (precluso alla [OSCURATO:PERSONA],stante il divieto civilistico [sancito dall’art. 2373, quarto comma, c.c.])necessario per ”sbarazzarsi“ del socio dissenziente» [OSCURATO:PERSONA] eliquidare la quota di partecipazione da lui detenuta.1.4 Tanto premesso, ai fini di un corretto inquadramento dellaquestione sottoposta al vaglio del Collegio, giova anzitutto richiamare gliapprodi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità nella materia checi occupa.1.5 In proposito, deve sùbito rammentarsi che, per consolidatoorientamento di questa Corte regolatrice, il divieto di abuso del diritto sitraduce in un principio generale antielusivo, il cui fondamento si rinvienenell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale preclude al contribuenteil conseguimento di vantaggi fiscali mediante l’uso distorto, pur se noncontrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idoneiad assicurare un’agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto diapprezzabili ragioni economiche diverse dalla mera aspettativa di queibenefici (cfr. Cass. n. 25537/2011, Cass. n. 4604/2014, Cass. n.6623/2022).Con particolare riferimento alla fusione, è stato precisato che nonpossono essere considerate elusive le operazioni straordinarie sul capitaledella società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali,anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità dimiglioramento strutturale o funzionale dell’impresa (cfr. Cass. n.35398/2021).Numero registro generale 243/2018Numero sezionale 3026/2026Numero di raccolta generale 12379/2026Data pubblicazione 03/05/20261.6 Per quanto qui specificamente interessa, è stato, inoltre,evidenziato che, sotto il profilo fiscale, il merger leveraged buyout (MLBO)non costituisce, di per sè, abuso del diritto, giacchè l’art. 2501-bis c.c.disciplina espressamente la «[f]usione a sèguito di acquisizione conindebitamento».Esso, tuttavia, può assumere natura elusiva, ai sensi dell’art. 37-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, oggi sostituito dall’art. 10-bis della legge n.212 del 2000, qualora consista in una costruzione di puro artificio, priva disostanza economica, volta essenzialmente a realizzare vantaggi fiscaliindebiti pur nel formale rispetto delle norme tributarie.1.7 Non si è poi mancato di puntualizzare che l’abusività presupponequantomeno l’esistenza di un adeguato strumento giuridico, alternativo aquello scelto dai contraenti, che sia comunque funzionale alraggiungimento dell’obiettivo economico perseguito (cfr. Cass. n.21390/2012, Cass. n. 14760/2015, Cass. n. 16675/2016).1.8 Ciò posto, va osservato che, nel caso in esame, come ricavabiledalle allegazioni svolte dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], laMondial [OSCURATO:SOCIETA]., «[...] in sede di ricorso introduttivo, aveva [...]addotto quali ”valide ragioni extrafiscali“ sottese all’operazione l’esigenzadi modificare l’assetto di governance dell’azienda mediante la fuoriuscitadel socio Pulpito, in contrasto con l’altro socio ”storico“ Monico in ordineallo sviluppo imprenditoriale della società, con particolare riferimentoall’acquisizione del ramo d’azienda FRAMEC, voluta dal Monico e avversatadal Pulpito [...]» (pagg. 10-11 del ricorso per cassazione).1.9 Nelle suindicate esigenze di natura organizzativa, rispondenti afinalità di miglioramento funzionale dell’impresa, la Commissione regionaleha ravvisato ragioni economiche apprezzabili diverse dall’aspettativa delconseguimento di un vantaggio fiscale, giungendo, conseguentemente, adescludere che nella concreta fattispecie fosse configurabile la violazionedell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973.Numero registro generale 243/2018Numero sezionale 3026/2026Numero di raccolta generale 12379/2026Data pubblicazione 03/05/20261.10 I giudici di secondo grado hanno così argomentato la propriadecisione: «[...] quanto allo strumento utilizzato [...], nessuna censurapuò essere mossa alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; quanto alla funzionedell’operazione, essa è stata realizzata proprio per lo scopo voluto dallegislatore; quanto, infine, alla fungibilità dell’operazione realizzata con lesoluzioni prospettate dal fisco, la condotta della contribuente non puòessere rimproverata, avendo questa da una parte dimostrato che lostrumento impiegato era in linea con la logica di mercato e lo scopo daessa perseguito, dall’altro l’Ufficio non avendo dimostrato la fungibilità dicondotte alternative con quella concretamente tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l.».1.11 Le surriportate affermazioni non contrastano con le normeregolatrici della fattispecie e con l’interpretazione che ne viene offertadalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata o dalla prevalentedottrina.1.12 Non sussiste, pertanto, il dedotto error in iudicando, né in questasede è consentito sollecitare, dietro lo schermo della denuncia del vizio dicui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., una revisione del giudizio difatto espresso dal collegio d’appello.2. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.3. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità, essendo il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.rimasto intimato.4. Nonostante l’esito del ricorso, non deve essere resa a caricodell’Agenzia delle Entrate l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese digiustizia), trattandosi di ente pubblico ammesso (ex artt. 12, comma 5,del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1,lett. a], del d.P.R. n. 115 del 2002) alla prenotazione a debito delcontributo unificato (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass.Numero registro generale 243/2018Numero sezionale 3026/2026Numero di raccolta generale 12379/2026Data pubblicazione 03/05/2026n. 27301/2016). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 aprile 2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]