CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00683/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 415/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati in Roma al viale Gorizia n. 14 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale sono rappresentati e difesi unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti principali/controricorrenti al ricorso incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis» -controricorrente/ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 988/29/15 depositata il 28 maggio 2015 udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Firenze dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (d’ora in avanti [OSCURATO:PERSONA]), esercente attività di acquisto e rivendita di materiale ferroso, un avviso di accertamento con il quale disconosceva la deducibilità ai fini delle imposte dirette e la detraibilità ai fini dell’IVA di alcuni costi dalla stessa dichiarati con riferimento all’anno 2009; ne conseguivano le corrispondenti riprese a tassazione e l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge. Successivamente il medesimo Ufficio notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di socia accomandante della prefata [OSCURATO:PERSONA], un altro avviso di accertamento mediante il quale rideterminava il reddito da partecipazione dalla stessa denunciato in relazione all’anzidetto periodo d’imposta, operando i conseguenti recuperi fiscali. I due avvisi di accertamento venivano impugnati dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Firenze, il primo, dalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], il secondo, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice adìto, riuniti i procedimenti, respingeva i ricorsi dei contribuenti. La decisione veniva impugnata dalle parti private soccombenti davanti alla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 988/29/15 del 28 maggio 2015, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] e accoglieva parzialmente quello spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo la deducibilità delle sole spese pubblicitarie dichiarate dalla società. Contro questa sentenza la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, così rubricati: (1) violazione e, comunque, falsa applicazione dell’art. 42 d.p.r. n. 600/73, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. ; (2) vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. ; (3) violazione e, comunque, falsa applicazione degli articoli 7, comma 1, 10, comma 1, e 12, comma 7, della legge 212/2000, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. ; (4) vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. ; (5) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . Con il primo si critica l’impugnata sentenza per non aver dichiarato nullo l’avviso di accertamento emesso a carico della [OSCURATO:PERSONA], in quanto sottoscritto da soggetto diverso dal capo dell’Ufficio e privo di idoneo provvedimento di delega. Con il secondo si sostiene che la CTR avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’eccepita nullità dell’avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di funzionario munito di valida delega di firma. Con il terzo si contesta alla Commissione regionale di non aver dichiarato la nullità dell’atto impositivo per violazione del contraddittorio sostanziale , dell’obbligo di motivazione e dei princìpi di collaborazione e buona fede nei rapporti fra contribuente e [OSCURATO:PERSONA]. Con il quarto si deduce che i giudici d’appello avrebbero omesso di esaminare un fatto decisivo, costituito dall’eccepita nullità dell’avviso di accertamento per i vizi di cui al precedente motivo. Con il quinto viene rimproverato al collegio di secondo grado di aver immotivatamente ritenuto legittime le riprese fiscali operate dall’Ufficio. In data 1° febbraio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha notificato controricorso contenente ricorso incidentale affidato a un unico motivo, rubricato nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992 e dell’articolo 132 c.p.c. comma 2 n. 4, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c. . Con la sollevata censura si assume che la motivazione della gravata pronuncia risulterebbe meramente apparente nella parte in cui riconosce la deducibilità dei costi di sponsorizzazione asseritamente sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA]. A tale impugnazione incidentale i ricorrenti principali hanno replicato con apposito controricorso. Per la trattazione della causa era stata inizialmente fissata l’udienza pubblica del 29 novembre 2024, in prossimità della quale il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Mauro, aveva depositato memoria in cui veniva chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale. All’esito della detta udienza, con ordinanza interlocutoria n. 496/2025 del 9 gennaio 2025, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte [OSCURATO:SOCIETA], assegnando per l’adempimento dell’incombente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento e rinviando la causa a nuovo ruolo. Per la trattazione dei ricorsi è stata in sèguito fissata l’odierna adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.. Nel termine di cui al comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo il Pubblico Ministero, nella persona del medesimo [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dianzi nominato, ha depositato nuova requisitoria scritta, concludendo per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, a norma dell’art. 331, comma 2, c.p.c., e in subordine per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Rileva il Collegio che non risulta ottemperato l’ordine di integrazione del contraddittorio impartito da questa Corte con la summenzionata ordinanza interlocutoria n. 496/2025 del 9 gennaio 2025. In mancanza di prova dell’espletamento del disposto incombente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale. Al riguardo, appaiono opportune le seguenti precisazioni. Ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c., quando la Corte abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole atto di integrazione del contraddittorio , deve essere depositato, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, la menzionata norma deve essere opportunamente coordinata con la disciplina generale di cui all’art. 331, comma 2, del medesimo codice, la quale fa discendere dalla mancata tempestiva esecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio l’inammissibilità dell’impugnazione. Dalla lettura congiunta delle due richiamate disposizioni si ricava che la sanzione dell’improcedibilità è applicabile soltanto in presenza di una tempestiva esecuzione dell’ordine di integrazione del contraddittorio non seguìta dal deposito del relativo atto entro il termine prescritto dall’art. 371-bis c.p.c. (cfr. Cass. n. 13370/2005, Cass. n. 10863/2010, Cass. n. 1825/2018, Cass. n. 9097/2019, Cass. n. 6220/2025, Cass. n. 24109/2025, Cass. n. 29113/2025). Nel caso di specie, non risultando integrato il contraddittorio, deve, quindi, farsi luogo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso principale. Per quanto attiene al ricorso incidentale, esso va qualificato come tardivo, ai sensi dell’art. 334, comma 1, c.p.c., perché proposto dopo la scadenza del termine semestrale di impugnazione fissato dal comma 1 del precedente art. 327, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (28 maggio 2015), non rilevando in contrario che sia stato notificato nel rispetto del termine interno di cui al combinato disposto degli artt. 369, comma 1, 370, comma 1, e 371, comma 1, c.p.c., nel testo, vigente «ratione temporis», anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149 del 2022 (cfr. Cass. n. 6077/2015, Cass. n. 17707/2021, Cass. n. 3946/2024, Cass. n. 17723/2024). Tale ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 334, comma 2, c.p.c., in conseguenza della rilevata inammissibilità dell’impugnazione principale (cfr. Cass. n. 5044/2005, Cass. n. 5855/2013, Cass. n. 3595/2018). Le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti principali, ai quali soltanto è riferibile la soccombenza (cfr. Cass. n. 15220/2018, Cass.n. 33733/2023, Cass, n. 4360/2024). Stante l’esito dell’impugnazione principale, deve darsi atto che nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in proprio sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 per il cd. raddoppio del contributo unificato. Non si procede ad analoga attestazione nei riguardi dell’Agenzia delle Entrate, sia perché l’ipotesi dell’impugnazione incidentale divenuta inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c. non rientra fra quelle contemplate dalla norma testè citata (cfr. Cass. n. 18348/2017, Cass. Sez. Un. n. 22429/2018, Cass. n. 1343/2019) sia in ragione del fatto che la predetta Agenzia è comunque esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche, dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenza Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale; condanna i ricorrenti principali, in solido fra loro, a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazi