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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24109/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10083/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FEDERICO -intimati - avverso la sentenza n. 1408/2022 del [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 7 novembre 2022; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 10083/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta allacamera di consiglio tenuta il giorno 3 luglio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che nella procedura di espropriazione immobiliare iscritta al R.G.

Es. 636/2016 del Tribunale di Pavia, promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. (in corso di causa, cedente il relativo credito alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Agenzia delle Entrate Riscossione, il giudice dell’esecuzione emise decreti di trasferimento dei beni staggiti in favore dell’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA]; avverso siffatti decreti i debitori esecutati proposero uno actu opposizione agli atti esecutivi, adducendo il difetto di continuità delle trascrizioni sugli immobili pignorati, non sanata entro l’udienza di cui all’art. 569 del codice di rito; l’opposizione, all’esito del giudizio celebrato secondo la scansione bifasica connotante tale tipologia di controversie, è stata dichiarata inammissibile dalla sentenza in epigrafe indicata; hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; hanno resistito, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite della rappresentante processuale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate; all’esito dell’adunanza camerale tenuta il giorno 8 gennaio 2025, con ordinanza n. 5794/2025, pubblicata il 4 marzo 2025 ed in pari data comunicata, questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], debitrice esecutata opponente in fase di merito, assegnando per l’incombente termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; r.g. n. 10083/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la causa è stata infinetrattata all’adunanza camerale in epigrafe, in vista della quale la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superflua l’illustrazione (e, a fortiori, la disamina) dei motivi del ricorso, apparendo lo stesso inammissibile, ai sensi dell’art. 371-bis cod. proc. civ., per inottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio impartito con la ordinanza n. 5794/2025; a seguito di tale provvedimento, parte ricorrente ha depositato (in data 18 marzo 2025) una nota con cui ha dichiarato la morte di [OSCURATO:PERSONA] (allegando certificato anagrafico del Comune di Casteggio, da cui risulta l’avvenuto decesso in data 13 marzo 2022, in pendenza della opposizione) e ha dedotto che i «figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel possesso dei beni ereditari, devono considerarsi eredi puri e semplici, ex art. 485, secondo comma, cod. civ., ed anche in tale loro qualità hanno promosso il presente ricorso per Cassazione»; al riguardo, è dirimente rilevare, in senso contrario, che l’impugnazione in vaglio risulta dispiegata da Andrea ed [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non nella asserita veste, in alcuna parte del ricorso facendosi menzione, nemmeno in guisa di fatto storico, del decesso dell’altra opponente; ad ogni modo, pur volendo per ipotesi ritenere rituale la spendita della qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] come operata soltanto nella menzionata nota, la stessa risulta del tutto sfornita di prova: il certificato prodotto non indica neanche chi siano i prossimi congiunti della deceduta ed il loro grado di parentela, peraltro costituente solo astratto titolo per la qualità di mero chiamato all’eredità in caso di successione ab intestato; r.g. n. 10083/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non risulta, pertanto, assolto da parte dei ricorrenti l’onere di dimostrarela qualità di unici eredi della originaria opponente [OSCURATO:PERSONA], circostanza che avrebbe potuto esonerare, per il caso in cui l’impropria e imprecisa successiva dichiarazione avesse potuto supplire alla carenza di spendita di quella qualità nel ricorso, dall’adempiere all’emesso ordine di integrazione del contraddittorio; l’inosservanza di quest’ultimo importa quindi l’inammissibilità del ricorso, in forza dell’art. 371-bis cod. proc. civ., con la precisazione che, non versandosi in ipotesi di tardivo deposito dell’atto integrativo, bensì di radicale inottemperanza al comando impartito dalla Corte, va dichiarata l’inammissibilità - e non già l ’improcedibilità - del ricorso (cfr., ex aliis,Cass., Sez.

U., 23/02/2021, n. 4845; Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass. 25/01/2017, n. 1930; Cass. 25/07/2012, n. 13094; Cass. 15/04/2011, n. 8628; Cass., Sez.

U, 03/12/2005, n. 27398); il ricorso è dichiarato inammissibile; il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte deiricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore d i parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.100 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; r.g. n. 10083/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10083/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FEDERICO -intimati - avverso la sentenza n. 1408/2022 del [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il giorno 7 novembre 2022; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 10083/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta allacamera di consiglio tenuta il giorno 3 luglio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che nella procedura di espropriazione immobiliare iscritta al R.G. Es. 636/2016 del Tribunale di Pavia, promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. (in corso di causa, cedente il relativo credito alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) in danno di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Agenzia delle Entrate Riscossione, il giudice dell’esecuzione emise decreti di trasferimento dei beni staggiti in favore dell’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA]; avverso siffatti decreti i debitori esecutati proposero uno actu opposizione agli atti esecutivi, adducendo il difetto di continuità delle trascrizioni sugli immobili pignorati, non sanata entro l’udienza di cui all’art. 569 del codice di rito; l’opposizione, all’esito del giudizio celebrato secondo la scansione bifasica connotante tale tipologia di controversie, è stata dichiarata inammissibile dalla sentenza in epigrafe indicata; hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; hanno resistito, con controricorso,[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite della rappresentante processuale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente indicate; all’esito dell’adunanza camerale tenuta il giorno 8 gennaio 2025, con ordinanza n. 5794/2025, pubblicata il 4 marzo 2025 ed in pari data comunicata, questa Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], debitrice esecutata opponente in fase di merito, assegnando per l’incombente termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; r.g. n. 10083/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la causa è stata infinetrattata all’adunanza camerale in epigrafe, in vista della quale la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superflua l’illustrazione (e, a fortiori, la disamina) dei motivi del ricorso, apparendo lo stesso inammissibile, ai sensi dell’art. 371-bis cod. proc. civ., per inottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio impartito con la ordinanza n. 5794/2025; a seguito di tale provvedimento, parte ricorrente ha depositato (in data 18 marzo 2025) una nota con cui ha dichiarato la morte di [OSCURATO:PERSONA] (allegando certificato anagrafico del Comune di Casteggio, da cui risulta l’avvenuto decesso in data 13 marzo 2022, in pendenza della opposizione) e ha dedotto che i «figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel possesso dei beni ereditari, devono considerarsi eredi puri e semplici, ex art. 485, secondo comma, cod. civ., ed anche in tale loro qualità hanno promosso il presente ricorso per Cassazione»; al riguardo, è dirimente rilevare, in senso contrario, che l’impugnazione in vaglio risulta dispiegata da Andrea ed [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non nella asserita veste, in alcuna parte del ricorso facendosi menzione, nemmeno in guisa di fatto storico, del decesso dell’altra opponente; ad ogni modo, pur volendo per ipotesi ritenere rituale la spendita della qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] come operata soltanto nella menzionata nota, la stessa risulta del tutto sfornita di prova: il certificato prodotto non indica neanche chi siano i prossimi congiunti della deceduta ed il loro grado di parentela, peraltro costituente solo astratto titolo per la qualità di mero chiamato all’eredità in caso di successione ab intestato; r.g. n. 10083/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non risulta, pertanto, assolto da parte dei ricorrenti l’onere di dimostrarela qualità di unici eredi della originaria opponente [OSCURATO:PERSONA], circostanza che avrebbe potuto esonerare, per il caso in cui l’impropria e imprecisa successiva dichiarazione avesse potuto supplire alla carenza di spendita di quella qualità nel ricorso, dall’adempiere all’emesso ordine di integrazione del contraddittorio; l’inosservanza di quest’ultimo importa quindi l’inammissibilità del ricorso, in forza dell’art. 371-bis cod. proc. civ., con la precisazione che, non versandosi in ipotesi di tardivo deposito dell’atto integrativo, bensì di radicale inottemperanza al comando impartito dalla Corte, va dichiarata l’inammissibilità - e non già l ’improcedibilità - del ricorso (cfr., ex aliis,Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845; Cass. 02/04/2019, n. 9097; Cass. 25/01/2017, n. 1930; Cass. 25/07/2012, n. 13094; Cass. 15/04/2011, n. 8628; Cass., Sez. U, 03/12/2005, n. 27398); il ricorso è dichiarato inammissibile; il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte deiricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione in favore d i parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.100 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge; r.g. n. 10083/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma d