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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06046/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1907/2025 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (A.C.I.S.M.O.M.), in persona del P residente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 3832/2024 depositata il 10 giugno 2024; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Malta (d’ora in poi A.C.I.S.M.O.M. o Associazione), ente strumentale di diritto pubblico melitense attraverso il quale il [OSCURATO:PERSONA] di Malta persegue le sue finalità istituzionali nel settore delle attività sanitarie e assistenziali esplicate nel territorio italiano, presentava alla [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni 2014 e 2015, per un importo complessivo di 706.164,53 euro.

A fondamento dell’avanzata richiesta assumeva che, in ragione della propria peculiare natura giuridica, dovessero esser le attribuite le prerogative e immunità, compresa quella tributaria, che ormai da tempo l’Italia e altri Stati della comunità internazionale riconoscono all’Ordine di Malta.

2. Formatosi il silenzio-rifiuto, l’Associazione lo impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma, chiedendo: (i)in via principale, l’annullamento del diniego tacito opposto dall’[OSCURATO:PERSONA]; (ii)in subordine, il rimborso della metà della somma versata a titolo di IRAP nel suindicato biennio, in applicazione della norma agevolativa di cui all’art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 601 del 1973, dettata in favore di una serie di enti muniti di personalità giuridica, fra i quali quelli di assistenza sociale, quelli ospedalieri e quelli di assistenza e beneficenza.

3. [OSCURATO:PERSONA] adìta respingeva il ricorso.

4. La decisione veniva in sèguito riformata dalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3832/2024 del 10 giugno 2024, in parziale accoglimento dell’appello spiegato dalla parte soccombente, pur riaffermando la soggezione dell’ente alla potestà impositiva dello Stato italiano, riconosceva ad esso spettante il rimborso della metà delle somme richieste, in virtù della citata previsione del d.P.R. n. 601 del 1973, vigente ratione temporis.

5. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., con il quale è stata denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973.

Si assume che avrebbe errato la Corte regionale nel ritenere applicabile al caso di specie la menzionata norma agevolativa, la quale riconosce a una serie di enti ivi elencati il beneficio della riduzione alla metà della sola imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sostituita dal 1° gennaio 2004 dall’imposta sul reddito delle società (IRES).

6. L’A.C.I.S.M.O.M. ha depositato controricorso, «al mero fine di avere contezza dell’iter» del presente giudizio.

7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via pregiudiziale, va dichiarata d’ufficio l’improcedibilità del ricorso, per le ragioni di sèguito indicate. 1.1 L’art. 369 c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, vigente a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 27, lett. e), n. 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, così recita ai primi due commi: «Il ricorso [per cassazione] è depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: 1)il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2)copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’articolo 362; 3)la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4)gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda». 1.2 Nel caso di specie, come si ricava dall’esame del fascicolo d’ufficio telematico, il ricorso per cassazione è stato notificato il 10 gennaio 2025 e depositato il giorno 27 dello stesso mese. 1.3 Insieme con il ricorso è stata depositata copia della sentenza della CGT di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] n. 4485/2024 del 4 luglio 2024, diversa da quella sottoposta a impugnazione, pronunciata dalla medesima Corte regionale il 10 giugno 2024 e recante il n. 3832/2024. 1.4 Solamente in data 17 marzo 2025, quando il termine stabilito dall’art. 369, primo comma, c.p.c. era ormai ampiamente scaduto, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a depositare copia della sentenza gravata. 1.5 Tanto premesso, va rammentato che, con ordinanza n. 25633/2024 del 25 settembre 2024, questa Sezione ha statuito che il deposito di una sentenza di secondo grado diversa da quella impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo che il documento richiesto venga prodotto mediante separato deposito effettuato a norma dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., applicabile estensivamente, entro il termine di cui al primo comma del citato art. 369.

Nella menzionata ordinanza è stato pure precisato che la sanzione processuale in discorso non è esclusa dall’attuale possibilità di accesso della Corte ai fascicoli digitalizzati relativi ai precedenti gradi di giudizio.

Aderire a una simile impostazione equivarrebbe, infatti, a ritenere tacitamente abrogato l’art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c. all’indomani dell’entrata in vigore del processo telematico di cassazione.

Sennonchè, tale approccio interpretativo, oltre a confliggere, sul piano logico, con il rilievo che l’art. 3, comma 27, lett. e), n. 2, del d.lgs. n. 149 del 2022 ha disposto l’abrogazione espressa del terzo comma dell’art. 369 c.p.c., non risponde alla previsione dell’art. 15 delle preleggi, il quale, ai fini dell’abrogazione tacita di una norma, richiede l’incompatibilità fra la nuova disposizione e quella precedente; evenienza, questa, non configurabile nel caso di specie. 1.6 Al richiamato precedente giurisprudenziale, seguìto da altro conforme (cfr. Cass. n. 34205/2025), il Collegio ritiene di dover dare continuità, condividendone il substrato argomentativo.

Per completezza si osserva che il vizio rilevato nemmeno risulta emendabile in ossequio all’insegnamento nomofilattico che fa salva la procedibilità del ricorso nell’ipotesi in cui il provvedimento risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stato depositato dal controricorrente (cfr. Cass. n. 4370/2019, Cass. n. 34820/2022, Cass. n. 5248/2024), non ricorrendo, nella specie, la dedotta circostanza sanante. 1.7 In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

2. Le spese processuali vanno interamente compensate fra le parti, non avendo la controricorrente svolto attività difensiva in opposizione al ricorso erariale.

3. Non deve essere resa a carico dell’Agenzia delle Entrate l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), trattandosi di ente pubblico ammesso (ex artt. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lett. a], del d.P.R. n. 115 del 2002) alla prenotazione a debito del contributo unificato (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile e compensa interamente fra le parti le spese del prese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1907/2025 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (A.C.I.S.M.O.M.), in persona del P residente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 3832/2024 depositata il 10 giugno 2024; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Associazione dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Malta (d’ora in poi A.C.I.S.M.O.M. o Associazione), ente strumentale di diritto pubblico melitense attraverso il quale il [OSCURATO:PERSONA] di Malta persegue le sue finalità istituzionali nel settore delle attività sanitarie e assistenziali esplicate nel territorio italiano, presentava alla [OSCURATO:PERSONA] I di Roma dell’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni 2014 e 2015, per un importo complessivo di 706.164,53 euro. A fondamento dell’avanzata richiesta assumeva che, in ragione della propria peculiare natura giuridica, dovessero esser le attribuite le prerogative e immunità, compresa quella tributaria, che ormai da tempo l’Italia e altri Stati della comunità internazionale riconoscono all’Ordine di Malta. 2. Formatosi il silenzio-rifiuto, l’Associazione lo impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma, chiedendo: (i)in via principale, l’annullamento del diniego tacito opposto dall’[OSCURATO:PERSONA]; (ii)in subordine, il rimborso della metà della somma versata a titolo di IRAP nel suindicato biennio, in applicazione della norma agevolativa di cui all’art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 601 del 1973, dettata in favore di una serie di enti muniti di personalità giuridica, fra i quali quelli di assistenza sociale, quelli ospedalieri e quelli di assistenza e beneficenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] adìta respingeva il ricorso. 4. La decisione veniva in sèguito riformata dalla Corte di giustizia tributaria (CGT) di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 3832/2024 del 10 giugno 2024, in parziale accoglimento dell’appello spiegato dalla parte soccombente, pur riaffermando la soggezione dell’ente alla potestà impositiva dello Stato italiano, riconosceva ad esso spettante il rimborso della metà delle somme richieste, in virtù della citata previsione del d.P.R. n. 601 del 1973, vigente ratione temporis. 5. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., con il quale è stata denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973. Si assume che avrebbe errato la Corte regionale nel ritenere applicabile al caso di specie la menzionata norma agevolativa, la quale riconosce a una serie di enti ivi elencati il beneficio della riduzione alla metà della sola imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sostituita dal 1° gennaio 2004 dall’imposta sul reddito delle società (IRES). 6. L’A.C.I.S.M.O.M. ha depositato controricorso, «al mero fine di avere contezza dell’iter» del presente giudizio. 7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale, va dichiarata d’ufficio l’improcedibilità del ricorso, per le ragioni di sèguito indicate. 1.1 L’art. 369 c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, vigente a sèguito delle modifiche apportate dall’art. 3, comma 27, lett. e), n. 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, così recita ai primi due commi: «Il ricorso [per cassazione] è depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: 1)il decreto di concessione del gratuito patrocinio; 2)copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell’articolo 362; 3)la procura speciale, se questa è conferita con atto separato; 4)gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda». 1.2 Nel caso di specie, come si ricava dall’esame del fascicolo d’ufficio telematico, il ricorso per cassazione è stato notificato il 10 gennaio 2025 e depositato il giorno 27 dello stesso mese. 1.3 Insieme con il ricorso è stata depositata copia della sentenza della CGT di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] n. 4485/2024 del 4 luglio 2024, diversa da quella sottoposta a impugnazione, pronunciata dalla medesima Corte regionale il 10 giugno 2024 e recante il n. 3832/2024. 1.4 Solamente in data 17 marzo 2025, quando il termine stabilito dall’art. 369, primo comma, c.p.c. era ormai ampiamente scaduto, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a depositare copia della sentenza gravata. 1.5 Tanto premesso, va rammentato che, con ordinanza n. 25633/2024 del 25 settembre 2024, questa Sezione ha statuito che il deposito di una sentenza di secondo grado diversa da quella impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo che il documento richiesto venga prodotto mediante separato deposito effettuato a norma dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., applicabile estensivamente, entro il termine di cui al primo comma del citato art. 369. Nella menzionata ordinanza è stato pure precisato che la sanzione processuale in discorso non è esclusa dall’attuale possibilità di accesso della Corte ai fascicoli digitalizzati relativi ai precedenti gradi di giudizio. Aderire a una simile impostazione equivarrebbe, infatti, a ritenere tacitamente abrogato l’art. 369, secondo comma, num. 2, c.p.c. all’indomani dell’entrata in vigore del processo telematico di cassazione. Sennonchè, tale approccio interpretativo, oltre a confliggere, sul piano logico, con il rilievo che l’art. 3, comma 27, lett. e), n. 2, del d.lgs. n. 149 del 2022 ha disposto l’abrogazione espressa del terzo comma dell’art. 369 c.p.c., non risponde alla previsione dell’art. 15 delle preleggi, il quale, ai fini dell’abrogazione tacita di una norma, richiede l’incompatibilità fra la nuova disposizione e quella precedente; evenienza, questa, non configurabile nel caso di specie. 1.6 Al richiamato precedente giurisprudenziale, seguìto da altro conforme (cfr. Cass. n. 34205/2025), il Collegio ritiene di dover dare continuità, condividendone il substrato argomentativo. Per completezza si osserva che il vizio rilevato nemmeno risulta emendabile in ossequio all’insegnamento nomofilattico che fa salva la procedibilità del ricorso nell’ipotesi in cui il provvedimento risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stato depositato dal controricorrente (cfr. Cass. n. 4370/2019, Cass. n. 34820/2022, Cass. n. 5248/2024), non ricorrendo, nella specie, la dedotta circostanza sanante. 1.7 In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. 2. Le spese processuali vanno interamente compensate fra le parti, non avendo la controricorrente svolto attività difensiva in opposizione al ricorso erariale. 3. Non deve essere resa a carico dell’Agenzia delle Entrate l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), trattandosi di ente pubblico ammesso (ex artt. 12, comma 5, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lett. a], del d.P.R. n. 115 del 2002) alla prenotazione a debito del contributo unificato (cfr. Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile e compensa interamente fra le parti le spese del prese