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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 34820/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1427-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatosiin [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatosiin [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 01427 sez.

M1 -ud. 10-11-2022 -2- -intimati - avverso la sentenza n. 22/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - il Tribunale di Cagliari ha dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e la locale Corte d’appello ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]; - contro questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui replica con controricorso la sola [OSCURATO:SOCIETA]; - è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ.; - parte ricorrente deposita memoria , corredata di documenti,ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis.

Considerato che: - il ricorso è improcedibile, a norma dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata, che non risulta tempestivamente depositata neanche dalla controricorrente, di modo che è inapplicabile l’indirizzo di questa Corte (si veda, tra varie, Cass. n. 4370/19), che esclude l’improcedibilità qualora il provvedimento impugnato risulti comunque nella disponibilità del giudice in quanto prodotto dalla parte resistente; - non vale ad evitare l'improcedibilità il successivo deposito da parte del ricorrente della sentenza, risalente al 12 ottobre 2022; Ric. 2022 n. 01427 sez.

M1 -ud. 10-11-2022 -3- - è difatti possibile evitare la declaratoria d’improcedibilità soltanto mediante produzione separata del documento richiesto dall’art. 369, comma 2, c.p.c., nel rispetto del comma 2 dell'art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. (da ultimo, in termini, vedi Cass. n. 7304/19); - le spese seguono la soccombenza in relazione alla parte costituita.

Per questi motivi La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in euro 7000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddop

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1427-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatosiin [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatosiin [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 01427 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- -intimati - avverso la sentenza n. 22/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - il Tribunale di Cagliari ha dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] e la locale Corte d’appello ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]; - contro questa sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui replica con controricorso la sola [OSCURATO:SOCIETA]; - è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ.; - parte ricorrente deposita memoria , corredata di documenti,ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis. Considerato che: - il ricorso è improcedibile, a norma dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata, che non risulta tempestivamente depositata neanche dalla controricorrente, di modo che è inapplicabile l’indirizzo di questa Corte (si veda, tra varie, Cass. n. 4370/19), che esclude l’improcedibilità qualora il provvedimento impugnato risulti comunque nella disponibilità del giudice in quanto prodotto dalla parte resistente; - non vale ad evitare l'improcedibilità il successivo deposito da parte del ricorrente della sentenza, risalente al 12 ottobre 2022; Ric. 2022 n. 01427 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- - è difatti possibile evitare la declaratoria d’improcedibilità soltanto mediante produzione separata del documento richiesto dall’art. 369, comma 2, c.p.c., nel rispetto del comma 2 dell'art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. (da ultimo, in termini, vedi Cass. n. 7304/19); - le spese seguono la soccombenza in relazione alla parte costituita. Per questi motivi La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese sostenute dalla parte costituita, che liquida in euro 7000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddop
Sentenza Cassazione n. 34820/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris