CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 25633/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 15219 / 20 2 3 propost i da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con sede in Siena allaPiazza Salimbeni n. 3 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dell’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 marzo 1963 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) nella qualità di Deliberante con [OSCURATO:PERSONA], come da delibera del CDA del 27 maggio 2021 ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale di cui al rogito per [OSCURATO:PERSONA] in data 15 giugno 2021 (rep. 40124; racc . n. 204666 ; registrata in Siena in data 15 giugno 2021 al n.3600 serie 1T), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; [OSCURATO:TELEFONO] ; p.e.c. : [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, giusta procura speciale unita telematicamente al ricorso; -ricorrente - Proposta di definizione agevolata – Deposito sentenza erronea contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorr ente - -avverso la sentenza n. 94/2023 emessa dalla C TR Emilia - Romagn a in data 12/01/2023e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’[OSCURATO:PERSONA], n. 94/08/2023 pronunciata in data 02/12/2022 e depositata in segreteria il 12/01/2023, nonnotificata, con la quale è stato rigettato l’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna n. 345/2019 depositata il 20/05/2019. Con proposta di definizione agevolata il consigliere designato ha ritenuto che il ricorso si profilasse improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.. Avverso tale proposta ha formulato istanza di decisione la contribuente, depositando, in prossimità dell’adunanza camera di consiglio, memoria illustrativa. Considerato che 1. Sulla base degli atti, la ricorrente depositava sentenza erronea (n. 1401/2023) della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 6, non oggetto della controversia. L’errore è stato ammesso dalla stessa contribuente con l’istanza depositata ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ( nonostante l’errore materiale del ricorrente, che non ha allegato copia della sentenza impugnata, alla luce di quanto precede nulla osta alla possibilità da parte dell’organo giudicante di avere nella propria disponibilità il provvedimento impugnato per il suo esame ).Come è noto, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, c.p.c., col ricorso debbono essere depositati, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta. Questa Corte ha affrontato un problema per certi versi sovrapponibile a quella in esame (ed, anzi, di minore gravità), ritenendo che la produzione di copia incompleta della sentenza impugnata è causa di improcedibilità del ricorso per cassazione ex art. 369 c.p.c. ove non consenta di dedurre con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14426 del 05/06/2018; cfr. altresì Cass., Sez. U, Sentenza n. 19675 del 03/10/2016). La procedibilità del ricorso per Cassazione non è esclusa solo dal fatto che la copia autentica della sentenza impugnata (che il ricorrente è tenuto a depositare unitamente al ricorso ex art. 369, comma secondo c.p.c.) sia incompleta perché priva di alcunepagine della parte motivazionale tutte le volte in cui il ricorrente stesso si sia attenuto a quanto disposto dal citato art. 369 del codice di rito depositando copia autentica della sentenza impugnata così come notificatagli dalla controparte, e contenente l'attestazione di conformità all'originale della sentenza della Corte di Appello apposta dal cancelliere di detta Corte (cui è da attribuirsi l'errore di omesso controllo sulla esattezza della certificazione da lui compiuta; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenzan. 2494 del 10/02/2004). Sostiene la ricorrente che alla luce delle normative, anche tecniche, del processo telematico avanti la Corte di Cassazione, vista anche l’abrogazione dell’art. 369 ultimo comma c.p.c., resasi superflua con l’avvento della digitalizzazione dei fascicoli di parte e d’ufficio, codesta Corte ha ricevuto dalla Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria l’accesso ai fascicoli dei precedenti gradi di giudizio . Ed ancora: nell’odierno quadro processuale il fascicolo d’ufficio digitale permette l’accesso a tutti gli atti del processo, ivi compresa la relativa sentenza a definizione del grado di giudizio come si evince dalla visura del sistema informativo della Giustizia Tributaria allegata sub 3 alla presente istanza, e dal relativo duplicato informatico allegata sub 4 . Tuttavia, prestare adesione a questa impostazione equivarrebbe a ritenere che l’art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c., all’indomani dell’ingresso in cassazione del processo telematico, sia stato tacitamente abrogato. Tale approccio confligge, tuttavia, sul piano logico, con l’abrogazione espressa del terzo comma dell’art. 369 c.p.c. dovuta all’art. 3, comma 27, lett. e, n. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e non risponde all’art. 15 disp. legge in generale, il quale presuppone, ai fini di una abrogazione tacita, l’incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, evenienza non configurabile nel caso di specie. Coerentemente, in relazione all’ipotesi d’improcedibilità prevista dal primo comma dell’art. 369 c.p.c., le Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 22074 del 24/07/2023) sono intervenute statuendo che, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso èimprocedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196-quater, comma 1, disp. att. c.p.c.). 2. Non vale ad evitare l'improcedibilità il successivo deposito da parte della ricorrente della sentenza, a corredo dell’istanza di decisione: è difatti possibile evitare la declaratoria d’improcedibilità soltanto mediante deposito separatodel documento richiesto dall’art. 369, comma 2, c.p.c., nel rispetto del comma 2 dell'art. 372 c.p.c., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. (da ultimo, in termini, vedi Cass., Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7304 del 14/03/20 1 9 ; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34820 del 25/11/2022). 3. In definitiva, il ricorso è improcedibile, a norma dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito della sentenza impugnata, che non risulta tempestivamente depositata neanche dalla controricorrente, di modo che è inapplicabile l’indirizzo di questa Corte (si veda, tra varie, Cass. n. 4370/19), che esclude l’improcedibilità qualora il provvedimento impugnato risulti comunque nella disponibilità del giudice in quanto prodotto dalla parte resistente (cfr. Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34820 del 2022 , cit. ; Sez. 2, Ordinanza n. 11043 del 24/04/2024).4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di improcedibilità a firma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380- bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale. Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara improcedibileil ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.800,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge; condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore della controparte dell'ulteriore somma di euro 5.800,00;condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contrib