CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 34205/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 14086-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in atti -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenz a n. 5878/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLAZIO, depositata il 14/12 /202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dei Pini— Lupetta propon e ricorso, affidato a tre motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe , con cui la Commissione tributaria regionale delLazio aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 12573/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma, in accoglimento de l ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso cartella di pagamento per omesso pagamento di contributi consortili annualità 2017. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione èrimasta intimat a . Il controricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La causa non può accedere all’esame del merito dei motivi dedotti con il ricorso dovendo quest’ultimo essere dichiarato improcedibile. 1.2. Non èstata, infatti, depositata, all'atto dell'iscrizione a ruolo del ricorso e contestualmente al deposito di questo, copia autentica della sentenza d’appello impugnata, avendo il ricorrente depositato solo copia della sentenza di primo grado. 1.3. Ciò si traduce in una causa di improcedibilità del ricorso poiché, ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c. , è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura (cfr. Cass. Sez. Un.14110/2006). 1.4. Peraltro, il rilevato vizio non risulta emendabile in ossequio all'insegnamento che fa salva la procedibilità del ricorso allorché il provvedimento risulti depositato dal controricorrente (cfr. Cass. nn. 11043/2024, 34820/2022, 4370/2019) o sia presente nel fascicolo d’ufficio, non ricorrendo, nella specie, lededotte circostanz e sanant i , in quanto dal fascicolo d'ufficio non consta la produzione di copia autentica del provvedimento impugnato, neppureprodotta dalla controricorrente. 1.5. Come giàaffermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 25633/2024) , inoltre, non è possibile ritenere che, con le nuove norme del processo telematico in cassazione che hanno introdotto la digitalizzazione dei fascicoli di parte e d’ufficio,e l’accesso da parte della Corte ai fascicoli dei precedenti gradi di giudizioin via digitale, sia esclusa l’improcedibilità del ricorso, atteso che prestare adesione a questa impostazione equivarrebbe a ritenere che l’art. 369, secondo comma, n. 2), c.p.c., all’indomani dell’ingresso in cassazione del processo telematico, sia stato tacitamente abrogato, matale approccio confligge, sul piano logico, con l’abrogazione espressa del terzo comma dell’art. 369 c.p.c. dovuta all’art. 3, comma 27, lett. e, n. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e non risponde all’art. 15 disp. legge in generale, il quale presuppone, ai fini di un’abrogazione tacita, l’incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, evenienza non configurabile nel caso di specie. 1.6. Coerentemente, in relazione all’ipotesi d’improcedibilità prevista dal primo comma dell’art. 369 c.p.c., le Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 22074/2023) sono peraltro intervenute statuendo che, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso è improcedibile in ragione del suo mancato deposito nel fascicolo informatico (ex artt. 396 c.p.c. e 196- quater, comma 1, disp. att. c.p.c.). 2. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile. Stante il rilievo d’ufficio dell’improcedibilità del ricorso è opportuno compensare integralmente le spese di lite. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso; compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli