CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29280/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ul ricorso iscritto al n. 22283/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER), in persona del Presidente pro tempore; -intimati- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 277/03/2022 depositata il 21 febbraio 2022; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] In data 22 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) notificava a [OSCURATO:PERSONA], per conto della [OSCURATO:PERSONA] di Padova dell’Agenzia delle Entrate, intimazione di pagamento della complessiva somma di 829.634,68 euro portata da dodici pregresse cartelle esattoriali relative a tributi vari (IRPEF, IRAP, IVA). Il contribuente impugnava tale intimazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Padova, la quale, in parziale accoglimento del suo ricorso, dichiarava estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione il credito per interessi moratori e sanzioni vantato dall’[OSCURATO:PERSONA]. La decisione veniva successivamente confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Veneto, che con sentenza n. 277/03/2022 del 21 febbraio 2022 rigettava l’appello erariale. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato sia al Targa che all’ADER, rimasti entrambi intimati. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate: (a)la violazione dell’art.2946 c.c.; (b)la falsa applicazione dell’art. 20 e la violazione dell’art. 24 del D. Lgs. n. 446 del 1997. 1.1 Si sostiene che avrebbe errato la CTR nel ritenere applicabile alla prescrizione delle sanzioni il termine quinquennale fissato dall’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 446 del 1997; e ciò perchè, trattandosi di sanzioni irrogate contestualmente all’accertamento del tributo, doveva aversi riguardo a quanto statuito dal successivo art. 24, comma 1, dello stesso decreto legislativo, in base al quale «per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce». 2. Con il secondo motivo, anch’esso proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4) c.c.. 2.1 Si censura la gravata sentenza per aver a torto reputato applicabile alla prescrizione degli interessi moratori e delle sanzioni il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4) c.c., in luogo di quello ordinario decennale stabilito dall’art. 2946 del medesimo codice, tralasciando di considerare che sia il credito per interessi sia quello per sanzioni hanno natura accessoria rispetto al credito tributario principale e formano oggetto, insieme ad esso, di una prestazione strutturalmente unica . 3. I due motivi, che possono essere esaminati insieme per la loro stretta connessione, sono privi di fondamento. 3.1 Le norme rilevanti ai fini della soluzione delle questioni veicolate dalle censure in scrutinio sono da individuare: - nell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 446 del 1997, che fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni tributarie; - nell’art. 2948 n. 4) c.c., in base al quale si prescrivono nello stesso termine gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi. 3.2 Nel ricostruire il complessivo quadro normativo di riferimento, all’interno del quale si inseriscono le disposizioni innanzi citate, questa Corte ha avuto modo di precisare che, in assenza di diversa specifica previsione, il diritto alla riscossione di tributi erariali quali l’IRPEF, l’IRAP, l’IVA deve ritenersi soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione fissato dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cass. n. 16589/2025, Cass. n. 23215/2024, Cass. n. 33213/2023, Cass. n. 12740/2020), mentre il credito tributario per sanzioni e interessi è sottoposto al termine di prescrizione quinquennale, secondo quanto stabilito, rispettivamente, dall’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 472 del 1997 e dall’art. 2948 n. 4) c.c. (cfr. Cass. n. 7711/2025, Cass. n. 24449/2024, Cass. n. 7486/2022, Cass. Sez. Un. n. 25790/2009). 3.3 È stato, inoltre, chiarito che il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie si prescrive in dieci anni soltanto qualora discenda da una sentenza passata in giudicato, trovando in tal caso diretta applicazione l’art. 2953 c.c., che disciplina in modo specifico e in via generale la cosiddetta «actio iudicati». Per contro, laddove, come nella fattispecie in esame, la definitività della sanzione non derivi da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, opera il termine di cinque anni di cui all’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 446 del 1997, atteso che il termine di prescrizione dell’obbligazione tributaria principale e di quella accessoria relativa alle sanzioni è da ritenersi unitario nella sola ipotesi di esistenza di un giudicato (cfr. Cass. Sez. Un. n. 25790/2009; conformi Cass. n. 4666/2023, Cass. n. 24449/2024, Cass. n. 19191/2025). 3.4 Non si è, poi, mancato di puntualizzare che gli interessi, pur ponendosi, nel momento genetico, in rapporto di accessorietà rispetto all’obbligazione tributaria, acquisiscono autonomia con la loro progressiva maturazione e rimangono, pertanto, soggetti - beninteso in assenza di una pronuncia giurisdizionale coperta dal giudicato- al termine quinquennale stabilito in via generale dall’art. 2948 n. 4) c.c. (cfr. Cass. n. 567/2025, Cass. n. 24608/2024, Cass. n. 7486/2022, Cass. n. 30901/2019). 3.5 Ai surriferiti princìpi di diritto, ormai consolidati, si è correttamente uniformata la CTR veneta. 4. Esclusa, quindi, la sussistenza dei prospettati «errores in iudicando», il ricorso deve essere respinto. 5. Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimaste intimate le parti destinatarie dell’impugnazione. 6. Nonostante l’esito del ricorso, non deve essere resa l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, essendo l’Agenzia delle Entrate esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche, dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenza Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in