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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16589/2025

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23592/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da sé stesso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) , elettiva- mentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Sco, 68/A ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:II.DD. –IVA – riscossione avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2946/17/2023, depositata il 17 . 5 .20 2 3 e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 aprile 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2946/17/2023, depositata il 17 . 5 .20 23 veniv a rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Roma n. 8704 / 5 /20 20 avente adoggetto l’intimazione di pagamento n. 09720199026458908000 notificatagli dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione e relativa al pa- gamentodi sedici cartelle esattoriali sottostanti.

Il giudice di prime cure in via pregiudiziale dichiarava il proprio di- fettodi giurisdizione su tre cartelle non vertenti su materia tributa- ria,dichiarava inammissibile il ricorso per due cartelle di pagamento e,nel merito, dichiarava cessata la materia del contendere relativa- mentead una ulteriore cartella ai sensi del d. l. 119/18, accoglieva parzialmenteil ricorso introduttivo relativamente ad altre nove car- telle per la parte del credito erariale che risultava annullata in pre- cedenti giudizi, rigettandolo nel resto .

La decisione veniva confer- matadal giudice d’appello.

Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il contribuentededucendo quattro motiv i, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia dell’Entrate - Ri- scossionecon controricorso .

Consideratoche: 1.Preliminarmente, l’agente della riscossione rende noto in contro- ricorsoche le cartelle di pagamento nn. 09720080286220245000 e 09720110129567552000,sottese all’intimazione di pagamento im- pugnatacon il ricorso introduttivo di primo grado, sono state annul- lateex art. 4, del D.L. n. 41/2021, convertito nella Legge n. 69/2021.

Inoltre, rende noto che la cartella di pagamento n. 09720140296955567000,limitatamente al ruolo 252683 del 2014, èstata annullata ex art. 1 comma 222 e seguenti della Legge n. 197 del 29/12/2022, a stralcio dei crediti fino ad euro 1.000 per ruoli affidatiin riscossione agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015.

Nella memoria illustrativa il contribuente non ha nulla osservatoa riguardo.

Semprein via preliminare, va dato atto delle eccezioni sollevate in controricorsodi inammissibilità d e i motivi per difetto di specificità e diautosufficienza, scrutinabili unitamente alle singole censure.

2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente prospetta, in rela- zioneall’art. 360 , primo comma , n. 4 , cod. proc. civ., la violazione degliartt. 112 cod. proc. civ. , poiché il giudice d’appello ha rigettato l’appellosulla base di questioni ed eccezioni rilevabili, nonché viola- zionedelle regole del giusto processo con riferimento al ricorso da partedell’agente della riscossione ad un avvocato del libero foro .

Secondoil ricorrente, in assenza di un provvedimento organizzativo generaleunitamente ad una delibera specifica, recante i criteri legit- timanti il ricorso ad avvocati privati, e di una specifica e motivata deliberazionedell’ente ad indicare le ragioni p er cui non si sia fatto ricorsoall’assistenza tecnica dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso ad avvocatodel libero foro sarebbeve invalido. 3.Il motivo è infondato.

LaCorte di cassazione, a partire dalla sentenza a Sez.

U . , n. 30008 del 19/11/2019, poi sempre confermata ad es. da Cass. Sez. 6 - 1 , ordinanzan. 16314 del 10/06/2021 , afferma che a i fini della rappre- sentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, impregiudicatala generale facoltà di avvalersi anche di propri dipen- denti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, può ben avvalersiin primo luogo dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti comeriservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesidi conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933,di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questionidi massima o aventi notevoli rifless i economici .

In secondo luogo,può avvalersi di avvocati del libero foro, senza bisogno di for- malità,né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispettodegli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cuiagli atti di carattere generale adottati ai sensi dell' art. 1, comma 5del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casied in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvoca- turaerariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quandola scelta tra il patroc inio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fatti- speciealle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvo- caturadello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patro- cinio,la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamenteed implicitamente la sussistenza del relativo pre- supposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al ri- guardo,nemmeno nel giudizio di legittimità.

Quest’ultimoè il caso occorso nella fattispecie, e la censura non co- glienel segno ipotizzando come necessari adempimenti che la legge nonprevede. 4.Con il secondo motivo il ricorrente deduce , in rapporto all’art. 360, primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2934 e 2946 c od. c iv. , d .P.R. n.131/1986, d .P.R. n.602/1973, d . l gs. n.546/92da parte della sentenza di appello con riferimento alla sta- tuizione circa la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle, erro- neamenteritenuta decennale anziché quinquennale .

5. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza. 5.1.Premesso che solo le fattispecie impositive espressamente pre- vistedalla legge, come i tributi locali , sono soggett e alla prescrizione quinquennaledi cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. , configurandosi alla streguadi un'obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel noverodelle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di terminisuccessivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche uno actu , con correlata applicabilità dell'ordina- riaprescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. (cfr. Cass.13683/2020;Cass. 2941/2007) , il motivo non indica neppure la ti- pologiae natura de i crediti in question e in relazione alle singole car- telle impugnate, derivandone l’ inammissibil ità per difetto di speci fi- cità. 5.2.Inoltre, n on v’è dubbio circa i l principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossionecoattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irre- trattabilitàdel credito, ma non anche la cd. conversione del termine diprescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario de- cennale,ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. (Cass. n.11800 del 2018).

Tuttavia,la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016, in- vocatain ricorso, non afferma che a tutti i crediti oggetto di riscos- sione dev’essere applicato il termine di prescrizione quinquennale, bensìil termine di prescrizione eventualmente previsto dalle specifi- chenorme.

Inmancanza di tale espressa previsione di un termine di prescrizione breve, trova applicazione il termine di prescrizione ordinario, che è decennale.

La Corte (cfr. ad es., Cass. , Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019),in termini del tutto condivisibili, ha affermato che in temadi IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale perla loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendorilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto dicui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre impo- stedirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente ap- plicabilitàin v i a generale dell'art. 2946 c od . c iv ..

Ha escluso quindi chepossa applicarsi l'estinzione per decorso del termine quinquen- naleprevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.

"per tutto ciò chedeve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quantol'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il paga- mentonon è mai legato ai precedenti, be nsì risente di nuove ed au- tonomevalutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impo- sitivi.

6. La terza censura, ai fini dell’ art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., invoca il principio del divieto del ne bis in idem , che sarebbe statoviolato dal giudice d’appello , per non aver tenuto conto di due precedenti sentenze rese dalla CTR, la n. 5295/2021 e la n. 5344/2022,le quali hanno interessato alcune delle cartelle di paga- mento sottese alla intimazione di pagamento n. 09720199026458908000 impugnata con il ricorso introduttivo del presenteprocesso.

7. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza. 7.1.La censura è generica e solo tardivamente , in memoria , il ricor- rente cerca di fornire particolari più specifici circa il contenuto dal motivo che, peraltro, individua anche il paradigma processuale di doglianza non corretto.

Infatti, l 'interpretazione data dal giudice di meritoalla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede dilegittimità con la deduzione della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.,ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass.Sez.3,ordinanza n. 34762 del 28/12/2024 ), e la censura non risultaproposta sotto l’angolo motivazionale con i connessi requisiti diformulazione. 7.2.E’ inoltre infondata per più ragioni: i n primo luogo, in controri- corso si rende noto che il giudice ha già dichiarato l’improcedibilità delricorso in ordine alle cartelle di pagamento interessate , circoscri- vendoil thema decidendum alle sole cartelle non interessate dai pre- dettigiudizi.

In secondo luogo , il contrasto di giudicati è alla radice esclusodal fatto che la citata sentenza n. 5295/2021 è stata impu- gnatadall’agente della riscossione e il ricorso r.g. n. 12638/2022 è chiamato per la decisione alla presente adunanza camerale.

Pari- menti,la sentenza n. 5344/2022, che comunque ha annullato il solo attodi pignoramento, senza statuire alcunché in ordine alla validità edefficacia delle cartelle di pagamento sottese, è stata cassata con rinviodalla Corte con l’ordinanza n.16698/2024 .

Dalla reiezione delle prime tre censure consegue anche l’infonda- tezzadella quarta, con cui, in relazione all’ art.360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., a torto il contribuente ritiene che sia inesistente la pretesatributaria, e che sia così risarcibile il danno subito dal con- tribuente,ex art. 96 cod. proc. civ. , poiché l’agente della riscossione non ha posto in essere alcun comportamento inescusabilmente ne- gligentenel procedere alla riscossione dei crediti come attesta l’esito delpresente giudizio .

8. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in favore della controricorrente in euro

1. 4 00 per com- pensi,oltre spese pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23592/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da sé stesso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) , elettiva- mentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Sco, 68/A ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:II.DD. –IVA – riscossione avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.2946/17/2023, depositata il 17 . 5 .20 2 3 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 aprile 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2946/17/2023, depositata il 17 . 5 .20 23 veniv a rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Roma n. 8704 / 5 /20 20 avente adoggetto l’intimazione di pagamento n. 09720199026458908000 notificatagli dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione e relativa al pa- gamentodi sedici cartelle esattoriali sottostanti. Il giudice di prime cure in via pregiudiziale dichiarava il proprio di- fettodi giurisdizione su tre cartelle non vertenti su materia tributa- ria,dichiarava inammissibile il ricorso per due cartelle di pagamento e,nel merito, dichiarava cessata la materia del contendere relativa- mentead una ulteriore cartella ai sensi del d. l. 119/18, accoglieva parzialmenteil ricorso introduttivo relativamente ad altre nove car- telle per la parte del credito erariale che risultava annullata in pre- cedenti giudizi, rigettandolo nel resto . La decisione veniva confer- matadal giudice d’appello. Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il contribuentededucendo quattro motiv i, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia dell’Entrate - Ri- scossionecon controricorso . Consideratoche: 1.Preliminarmente, l’agente della riscossione rende noto in contro- ricorsoche le cartelle di pagamento nn. 09720080286220245000 e 09720110129567552000,sottese all’intimazione di pagamento im- pugnatacon il ricorso introduttivo di primo grado, sono state annul- lateex art. 4, del D.L. n. 41/2021, convertito nella Legge n. 69/2021. Inoltre, rende noto che la cartella di pagamento n. 09720140296955567000,limitatamente al ruolo 252683 del 2014, èstata annullata ex art. 1 comma 222 e seguenti della Legge n. 197 del 29/12/2022, a stralcio dei crediti fino ad euro 1.000 per ruoli affidatiin riscossione agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2015. Nella memoria illustrativa il contribuente non ha nulla osservatoa riguardo. Semprein via preliminare, va dato atto delle eccezioni sollevate in controricorsodi inammissibilità d e i motivi per difetto di specificità e diautosufficienza, scrutinabili unitamente alle singole censure. 2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente prospetta, in rela- zioneall’art. 360 , primo comma , n. 4 , cod. proc. civ., la violazione degliartt. 112 cod. proc. civ. , poiché il giudice d’appello ha rigettato l’appellosulla base di questioni ed eccezioni rilevabili, nonché viola- zionedelle regole del giusto processo con riferimento al ricorso da partedell’agente della riscossione ad un avvocato del libero foro . Secondoil ricorrente, in assenza di un provvedimento organizzativo generaleunitamente ad una delibera specifica, recante i criteri legit- timanti il ricorso ad avvocati privati, e di una specifica e motivata deliberazionedell’ente ad indicare le ragioni p er cui non si sia fatto ricorsoall’assistenza tecnica dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso ad avvocatodel libero foro sarebbeve invalido. 3.Il motivo è infondato. LaCorte di cassazione, a partire dalla sentenza a Sez. U . , n. 30008 del 19/11/2019, poi sempre confermata ad es. da Cass. Sez. 6 - 1 , ordinanzan. 16314 del 10/06/2021 , afferma che a i fini della rappre- sentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, impregiudicatala generale facoltà di avvalersi anche di propri dipen- denti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, può ben avvalersiin primo luogo dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti comeriservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesidi conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933,di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questionidi massima o aventi notevoli rifless i economici . In secondo luogo,può avvalersi di avvocati del libero foro, senza bisogno di for- malità,né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispettodegli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cuiagli atti di carattere generale adottati ai sensi dell' art. 1, comma 5del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casied in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvoca- turaerariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quandola scelta tra il patroc inio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fatti- speciealle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvo- caturadello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patro- cinio,la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamenteed implicitamente la sussistenza del relativo pre- supposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al ri- guardo,nemmeno nel giudizio di legittimità. Quest’ultimoè il caso occorso nella fattispecie, e la censura non co- glienel segno ipotizzando come necessari adempimenti che la legge nonprevede. 4.Con il secondo motivo il ricorrente deduce , in rapporto all’art. 360, primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2934 e 2946 c od. c iv. , d .P.R. n.131/1986, d .P.R. n.602/1973, d . l gs. n.546/92da parte della sentenza di appello con riferimento alla sta- tuizione circa la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle, erro- neamenteritenuta decennale anziché quinquennale . 5. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza. 5.1.Premesso che solo le fattispecie impositive espressamente pre- vistedalla legge, come i tributi locali , sono soggett e alla prescrizione quinquennaledi cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. , configurandosi alla streguadi un'obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel noverodelle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di terminisuccessivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche uno actu , con correlata applicabilità dell'ordina- riaprescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. (cfr. Cass.13683/2020;Cass. 2941/2007) , il motivo non indica neppure la ti- pologiae natura de i crediti in question e in relazione alle singole car- telle impugnate, derivandone l’ inammissibil ità per difetto di speci fi- cità. 5.2.Inoltre, n on v’è dubbio circa i l principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossionecoattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irre- trattabilitàdel credito, ma non anche la cd. conversione del termine diprescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario de- cennale,ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. (Cass. n.11800 del 2018). Tuttavia,la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016, in- vocatain ricorso, non afferma che a tutti i crediti oggetto di riscos- sione dev’essere applicato il termine di prescrizione quinquennale, bensìil termine di prescrizione eventualmente previsto dalle specifi- chenorme. Inmancanza di tale espressa previsione di un termine di prescrizione breve, trova applicazione il termine di prescrizione ordinario, che è decennale. La Corte (cfr. ad es., Cass. , Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019),in termini del tutto condivisibili, ha affermato che in temadi IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale perla loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendorilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto dicui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre impo- stedirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente ap- plicabilitàin v i a generale dell'art. 2946 c od . c iv .. Ha escluso quindi chepossa applicarsi l'estinzione per decorso del termine quinquen- naleprevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. "per tutto ciò chedeve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quantol'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il paga- mentonon è mai legato ai precedenti, be nsì risente di nuove ed au- tonomevalutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impo- sitivi. 6. La terza censura, ai fini dell’ art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., invoca il principio del divieto del ne bis in idem , che sarebbe statoviolato dal giudice d’appello , per non aver tenuto conto di due precedenti sentenze rese dalla CTR, la n. 5295/2021 e la n. 5344/2022,le quali hanno interessato alcune delle cartelle di paga- mento sottese alla intimazione di pagamento n. 09720199026458908000 impugnata con il ricorso introduttivo del presenteprocesso. 7. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza. 7.1.La censura è generica e solo tardivamente , in memoria , il ricor- rente cerca di fornire particolari più specifici circa il contenuto dal motivo che, peraltro, individua anche il paradigma processuale di doglianza non corretto. Infatti, l 'interpretazione data dal giudice di meritoalla domanda o alla sua estensione non è sindacabile in sede dilegittimità con la deduzione della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.,ma unicamente sotto il profilo del vizio della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass.Sez.3,ordinanza n. 34762 del 28/12/2024 ), e la censura non risultaproposta sotto l’angolo motivazionale con i connessi requisiti diformulazione. 7.2.E’ inoltre infondata per più ragioni: i n primo luogo, in controri- corso si rende noto che il giudice ha già dichiarato l’improcedibilità delricorso in ordine alle cartelle di pagamento interessate , circoscri- vendoil thema decidendum alle sole cartelle non interessate dai pre- dettigiudizi. In secondo luogo , il contrasto di giudicati è alla radice esclusodal fatto che la citata sentenza n. 5295/2021 è stata impu- gnatadall’agente della riscossione e il ricorso r.g. n. 12638/2022 è chiamato per la decisione alla presente adunanza camerale. Pari- menti,la sentenza n. 5344/2022, che comunque ha annullato il solo attodi pignoramento, senza statuire alcunché in ordine alla validità edefficacia delle cartelle di pagamento sottese, è stata cassata con rinviodalla Corte con l’ordinanza n.16698/2024 . Dalla reiezione delle prime tre censure consegue anche l’infonda- tezzadella quarta, con cui, in relazione all’ art.360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., a torto il contribuente ritiene che sia inesistente la pretesatributaria, e che sia così risarcibile il danno subito dal con- tribuente,ex art. 96 cod. proc. civ. , poiché l’agente della riscossione non ha posto in essere alcun comportamento inescusabilmente ne- gligentenel procedere alla riscossione dei crediti come attesta l’esito delpresente giudizio . 8. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in favore della controricorrente in euro 1. 4 00 per com- pensi,oltre spese pre