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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17502/2026

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ZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3439-19-18 depositata il 13 aprile 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1.

L’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava a RosarioZahora l’intimazione di pagamento n. 028/2016/9008123511000 fondatasu tredici cartelle esattoriali recanti i nn. 028/2006/0012810592000,028/2006/0030737659000, 028/2006/0039461867000,Numero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026028/2007/0022470245000, 028/2007/0043611064000,028/2008/0037076480000, 028/2008/0041162925000,028/2009/0011498029000, 028/2009/0037364763000,028/2009/0045500950000, 028/2010/0000695303900,028/2010/0021949790000 e 028/2012/0009181260000.2.

Il contribuente impugnava la predetta intimazione, unitamente allecartelle presupposte, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Caserta, eccependo l’inesistenza o la nullità della notificazione dellemedesime cartelle e l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto allariscossione dei tributi, degli interessi e delle sanzioni da queste portati.3.

Il giudice adìto respingeva il ricorso.4.

La decisione di primo grado veniva in sèguito riformata dallaCommissione Tributaria Regionale (CTR) della [OSCURATO:PERSONA], la quale, inparziale accoglimento dell’appello della parte privata, così statuiva consentenza n. 3439-19-18 del 13 aprile 2018:- dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazionealle cartelle di pagamento nn. 028/2007/0043611064000,028/2008/0037076480000, 028/2008/0041162925000,028/2009/0011498029000, 028/2009/0037364763000,028/2009/0045500950000 e 028/2010/0000695303900, aventi adoggetto contributi previdenziali IVS;- annullava la cartella di pagamento n. 028/2006/0039461867000, dicui non era stata documentata l’avvenuta notifica.5.

Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.6.

L’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), successore ex lege diEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., haresistito con controricorso.7.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Numero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo e il secondo motivo di ricorso viene denunciata:- la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.546/9[2], in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., pererrata pronuncia in merito alla comprovata notifica dell[e] cartell[e] dipagamento n[n]° 028/2006/0012810592000, 028/2006/0030737659000,028/2007/0022470245000, 028/2010/0021949790000, notificate inviolazione dell’art. 60, comma 1, lettera b-bis), del d.P.R. [600/73], dellalegge 28/02/2008, n. 31 (G.U. 29/02/2008, n. 51, S.O. n. 47), della legge4 agosto 2006, n. 248, e per violazione dell’art. 139 c.p.c., comma 4°»;- la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.546/9[2] in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., pererrata pronuncia in merito alla comprovata notifica della cartella dipagamento n° 028/2012/000918126000[0] avvenuta in luogo noncorrispondente alla residenza anagrafica del contribuente».1.1 Si censura l’impugnata decisione per aver disatteso senza alcunaspiegazione, e in ogni caso in modo giuridicamente erroneo, i motivi diappello con i quali il contribuente aveva contestato la validità dellanotificazione delle predette cartelle di pagamento, deducendo che:(i)quanto alle prime quattro, non risultava spedita dal concessionariodel servizio di riscossione la raccomandata informativa prevista dallalettera b-bis) del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973(richiamato dall’ultimo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973) perl’ipotesi di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario;(ii)la quinta era stata recapitata a un indirizzo differente da quellodella sua residenza anagrafica.2.

I due motivi, che possono essere esaminati insieme perchéaccomunati dalla prospettazione del medesimo vizio della sentenzagravata, sono in parte infondati e in parte inammissibili.2.1 Deve anzitutto escludersi che, nel punto qui di interesse,Numero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026l’impugnata decisione sia affetta da grave anomalia motivazionalesuscettibile di determinarne la nullità per inosservanza del cd.

«minimocostituzionale» di cui all’art. 111, sesto comma, della Carta fondamentale.2.2 La CTR ha spiegato che, in base a quanto ricavabile dall’esamediretto delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento delleraccomandate postali spedite dall’agente della riscossione:(a)quattro delle cinque cartelle esattoriali in parola, precisamentequelle recanti i nn. 028/2006/0012810592000,028/2006/0030737659000, 028/2007/0022470245000 e028/2012/0009181260000, erano state ricevute da «familiareconvivente» con il destinatario (in due casi il padre, negli altri due ilfratello);(b)la cartella n. 028/2010/0021949790000 era stata notificata «aisensi dell’art. 140 [c.p.c.] con relativa racc. informativa ricevuta il17.2.11».2.3 I giudici d’appello hanno, quindi, sviluppato argomentazioni idoneea far conoscere l’iter logico seguìto per la formazione del loroconvincimento, rendendo così possibile il controllo sull’esattezza e sullalogicità del ragionamento decisorio.D’altro canto, poiché le anomalie motivazionali rilevanti in sede dilegittimità devono emergere dal testo stesso della sentenza, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez.

U. nn. 8053-8054/2014 e le numerose successive pronunce conformi), non interessastabilire se la CTR abbia o meno correttamente valutato ladocumentazione acquisita agli atti di causa.2.4 I motivi in scrutinio si appalesano, invece, inammissibili laddove,sotto il profilo dell’«errata pronuncia», adombrano la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, vizio riconducibile al diverso paradigmacensorio di cui al num. 3 dell’art. 360, primo comma, c.p.c.,2.5 Segnatamente, il primo difetta di specificità, non avendo la parteNumero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026impugnante riprodotto il contenuto delle relate di notifica o degli avvisi diricevimento delle cartelle in discorso, il che impedisce alla Corte diapprezzare la fondatezza delle sollevate censure senza necessità diaccedere a fonti di conoscenza esterne al ricorso.Le evidenziate carenze espositive non consentono, infatti, di stabilirese tali cartelle fossero state notificate tramite messo o mediantespedizione diretta di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensidell’art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 602 del 1973.Il rilievo non è di poco conto ove si consideri che la notifica effettuatadirettamente dall’agente della riscossione mediante invio postale, a normadell’art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona con laconsegna dell’atto al familiare convivente del destinatario, senza necessitàdella raccomandata informativa (cfr. Cass. n. 12083/2016, Cass. n.10037/2019), la quale è richiesta dall’art. 60, primo comma, lett. b-bis),del d.P.R. n. 600 del 1973 nella diversa ipotesi di notifica eseguita tramitemesso (cfr. Cass. n. 23384/2025).2.6 Il secondo motivo, essendo incentrato sull’assunto che alla datadel 28 febbraio 2012 la residenza anagrafica del contribuente fosse sita inun luogo diverso da quello presso il quale era avvenuta la notifica dellacartella n. 028/2012/0009181260000, si risolve in un’inammissibile criticaall’accertamento fattuale svolto dalla CTR in ordine all’avvenuta consegnadell’atto nelle mani di «familiare convivente».3.

Con il terzo e il quarto motivo sono lamentate:- la «violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3)c.p.c., degli art[t]. 2946 c.c., 2948 n. 4) c.c. e 2953 c.c., per erratapronuncia in merito all’intervenuta prescrizione delle somme richieste atitolo di tasse [mediante la notifica] delle cartelle esattoriali n[n].028/2006/0012810592000, 028/2006/0030737659000,028/2007/0022470245000, 028/2010/0021949790000»;- la «violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3)Numero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026c.p.c. degli art[t]. 2946 c.c., 2948 n. 4) c.c. e 2953 c.c., per omessapronuncia in merito all’intervenuta prescrizione delle somme richieste atitolo di sanzioni ed interessi [mediante la notifica] delle cartelle dipagamento nn° 028/2006/0012810592000, 028/2006/0030737659000,028/2007/0022470245000, 028/2010/0021949790000, come dispostodall’art. 20 d.lgs. n° 472/1997».3.1 Si sostiene che avrebbe errato la Commissione regionale nelritenere non maturata la prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi,degli interessi e delle sanzioni portati dalle quattro cartelle esattorialisummenzionate, sebbene fra la loro notifica e quella della successivaintimazione di pagamento fosse intercorso un lasso di tempo superiore aicinque anni, senza che alcun atto interruttivo fosse stato compiuto mediotempore dal concessionario.4.

Anche questi due motivi si prestano a una congiunta disamina,siccome volti a far valere lo stesso error in iudicando.4.1 Il terzo è infondato, mentre il quarto merita di essere accolto.4.2 Le norme rilevanti ai fini della soluzione delle questioni veicolatedalle suesposte censure sono da individuare:- nell’art. 2946 c.c., il quale stabilisce che, salva diversa disposizionedi legge, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni;- nell’art. 2948 num. 4, c.c., secondo cui si prescrivono nello stessotermine gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsiperiodicamente ad anno o in termini più brevi;- nell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che fissa in cinqueanni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzionipecuniarie irrogate per violazioni tributarie.4.3 Nel ricostruire il complessivo quadro normativo di riferimento,all’interno del quale si inseriscono le disposizioni innanzi citate, questaCorte ha avuto modo di precisare che, in assenza di diversa specificaprevisione, il diritto alla riscossione di tributi erariali quali l’IRPEF, l’IRAP eNumero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026l’IVA deve ritenersi soggetto all’ordinario termine decennale diprescrizione fissato dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cass. n. 12740/2020, Cass. n.33213/2023, Cass. n. 23215/2024, Cass. n. 16589/2025).4.4 Sul tema in discussione è da poco intervenuta anche la [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 85 del 19 maggio 2026,depositata nelle more della pubblicazione della presente ordinanza, hadichiarato manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 97 eall’art. 111 Cost., e non fondate, in riferimento agli artt. 3, primo comma,e 97 Cost., le questioni di legittimità dell’art. 2946 c.c. sollevate dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, nella parte in cui -secondo il diritto vivente- assoggetta i crediti per tributi erariali al terminedi prescrizione decennale, anziché a quello quinquennale previsto dall’art.2948, num. 4, c.c..Il dictum del giudice delle leggi si fonda, fra l’altro, sui seguentipassaggi argomentativi:- quanto al prospettato contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost.,derivante da un’asserita disparità di trattamento rispetto alla riscossionedell’IMU, soggetta a prescrizione quinquennale, difetta il requisitodell’omogeneità delle situazioni poste a raffronto, poichè i tributi erarialinon hanno natura di obbligazioni periodiche o di durata, ma danno luogo,per ciascun periodo d’imposta, a distinti e autonomi rapporti obbligatori, adifferenza dei tributi locali, riconducibili alle obbligazioni periodiche cui ècorrelato il termine breve;- non appare sussistente l’ipotizzata violazione dell’art. 97 Cost., inquanto nella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampiadiscrezionalità, che gli consente di perseguire finalità pubblicistiche e, alcontempo, di bilanciare gli interessi privatistici delle parti che sicontrappongono;- il principio di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111,secondo comma, Cost. costituisce parametro non conferente, essendo laNumero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026sua tutela imprescindibilmente agganciata alle disposizioni di naturaprocessuale, fra le quali non rientra la disciplina dellaprescrizione, che è istituto di diritto sostanziale.4.5 La giurisprudenza di legittimità si è pure occupata dellaprescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie, precisandoche essa è soggetta al termine decennale soltanto qualora tale dirittodiscenda da una sentenza passata in giudicato, trovando in questo casodiretta applicazione l’art. 2953 c.c., che disciplina in modo specifico e invia generale la cosiddetta actio iudicati; per contro, qualora, come nellafattispecie in esame, la definitività della sanzione non derivi da unprovvedimento giurisdizionale irrevocabile, opera il termine di cinque annidi cui all’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che laprescrizione dell’obbligazione tributaria principale e di quella accessoriarelativa alle sanzioni è valutabile in modo unitario nella sola ipotesi diesistenza di un giudicato (cfr. Cass. Sez.

U. n. 25790/2009; conformiCass. n. 4666/2023, Cass. n. 24449/2024, Cass. n. 19191/2025).4.6 Quanto, poi, agli interessi, non si è mancato di puntualizzare chequesti ultimi, pur ponendosi, nel momento genetico, in rapporto diaccessorietà rispetto all’obbligazione tributaria, acquisiscono autonomiacon la loro progressiva maturazione e rimangono, pertanto, soggetti -beninteso in assenza di una pronuncia giurisdizionale coperta dalgiudicato- al termine quinquennale stabilito in via generale dall’art. 2948,num., 4 c.c. (cfr. Cass. n. 30901/2019, Cass. n. 7486/2022, Cass. n.24608/2024, Cass. n. 567/2025).4.7 Ai surriferiti princìpi di diritto, ormai consolidati, non si èpienamente uniformata la CTR, la quale, se per un verso ha correttamenteaffermato che «[…] dalla data di notifica delle cartelle e[ra] iniziato adecorrere un nuovo termine di prescrizione» e che «[…] il tributo IRPEF siprescrive nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dalgiorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato alNumero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026contribuente […]», per altro verso, nel respingere in toto l’eccezione diprescrizione riproposta con l’atto di appello dalla parte privata, haimplicitamente ed erroneamente ritenuto applicabile l’ordinario terminedecennale ex art. 2946 c.c. anche agli interessi e alle sanzioni formantioggetto dell’intimazione di pagamento contenuta nelle cartellepresupposte (pag. 1 della sentenza, primo periodo).4.8 Per le ragioni illustrate, la gravata sentenza deve, quindi, esserecassata in relazione alla censura accolta.4.9 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere, sul punto, decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384,secondo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992.4.10 Invero, avendo la CTR appurato che le quattro cartelle di cuitrattasi erano state notificate fra il 20 luglio 2006 e il 17 febbraio 2011 enon essendo controverso che la notificazione della susseguenteintimazione di pagamento sia avvenuta oltre cinque anni dopo (il 21 aprileo il 16 maggio 2016, secondo quanto rispettivamente dedotto in questasede dal contribuente [pag. 2 del ricorso] e dall’agente della riscossione[pag. 1 del controricorso]), deve ritenersi maturata la prescrizionequinquennale relativamente agli interessi e alle sanzioni portati dallesuddette cartelle.4.11 L’impugnata intimazione di pagamento va, conseguentemente,annullata in parte qua.5.

Avuto riguardo all’esito finale della vertenza, si dispone lacompensazione totale delle spese dell’intero giudizio fra le parti.

P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri; cassa lagravata sentenza, in relazione alla censura accolta, e, decidendo la causanel merito, annulla l’impugnata intimazione di pagamento e leNumero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026presupposte cartelle esattoriali nn. 028/2006/0012810592000,028/2006/0030737659000, 028/2007/0022470245000 e028/2010/0021949790000, limitatamente agli importi richiesti a titolo diinteressi e sanzioni; compensa totalmente fra le parti le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttorepro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 3439-19-18 depositata il 13 aprile 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. L’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava a RosarioZahora l’intimazione di pagamento n. 028/2016/9008123511000 fondatasu tredici cartelle esattoriali recanti i nn. 028/2006/0012810592000,028/2006/0030737659000, 028/2006/0039461867000,Numero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026028/2007/0022470245000, 028/2007/0043611064000,028/2008/0037076480000, 028/2008/0041162925000,028/2009/0011498029000, 028/2009/0037364763000,028/2009/0045500950000, 028/2010/0000695303900,028/2010/0021949790000 e 028/2012/0009181260000.2. Il contribuente impugnava la predetta intimazione, unitamente allecartelle presupposte, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP)di Caserta, eccependo l’inesistenza o la nullità della notificazione dellemedesime cartelle e l’intervenuta prescrizione quinquennale del diritto allariscossione dei tributi, degli interessi e delle sanzioni da queste portati.3. Il giudice adìto respingeva il ricorso.4. La decisione di primo grado veniva in sèguito riformata dallaCommissione Tributaria Regionale (CTR) della [OSCURATO:PERSONA], la quale, inparziale accoglimento dell’appello della parte privata, così statuiva consentenza n. 3439-19-18 del 13 aprile 2018:- dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazionealle cartelle di pagamento nn. 028/2007/0043611064000,028/2008/0037076480000, 028/2008/0041162925000,028/2009/0011498029000, 028/2009/0037364763000,028/2009/0045500950000 e 028/2010/0000695303900, aventi adoggetto contributi previdenziali IVS;- annullava la cartella di pagamento n. 028/2006/0039461867000, dicui non era stata documentata l’avvenuta notifica.5. Contro tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.6. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), successore ex lege diEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., haresistito con controricorso.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..Numero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e il secondo motivo di ricorso viene denunciata:- la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.546/9[2], in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., pererrata pronuncia in merito alla comprovata notifica dell[e] cartell[e] dipagamento n[n]° 028/2006/0012810592000, 028/2006/0030737659000,028/2007/0022470245000, 028/2010/0021949790000, notificate inviolazione dell’art. 60, comma 1, lettera b-bis), del d.P.R. [600/73], dellalegge 28/02/2008, n. 31 (G.U. 29/02/2008, n. 51, S.O. n. 47), della legge4 agosto 2006, n. 248, e per violazione dell’art. 139 c.p.c., comma 4°»;- la «nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n.546/9[2] in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., pererrata pronuncia in merito alla comprovata notifica della cartella dipagamento n° 028/2012/000918126000[0] avvenuta in luogo noncorrispondente alla residenza anagrafica del contribuente».1.1 Si censura l’impugnata decisione per aver disatteso senza alcunaspiegazione, e in ogni caso in modo giuridicamente erroneo, i motivi diappello con i quali il contribuente aveva contestato la validità dellanotificazione delle predette cartelle di pagamento, deducendo che:(i)quanto alle prime quattro, non risultava spedita dal concessionariodel servizio di riscossione la raccomandata informativa prevista dallalettera b-bis) del primo comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973(richiamato dall’ultimo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973) perl’ipotesi di consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario;(ii)la quinta era stata recapitata a un indirizzo differente da quellodella sua residenza anagrafica.2. I due motivi, che possono essere esaminati insieme perchéaccomunati dalla prospettazione del medesimo vizio della sentenzagravata, sono in parte infondati e in parte inammissibili.2.1 Deve anzitutto escludersi che, nel punto qui di interesse,Numero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026l’impugnata decisione sia affetta da grave anomalia motivazionalesuscettibile di determinarne la nullità per inosservanza del cd. «minimocostituzionale» di cui all’art. 111, sesto comma, della Carta fondamentale.2.2 La CTR ha spiegato che, in base a quanto ricavabile dall’esamediretto delle relate di notifica e degli avvisi di ricevimento delleraccomandate postali spedite dall’agente della riscossione:(a)quattro delle cinque cartelle esattoriali in parola, precisamentequelle recanti i nn. 028/2006/0012810592000,028/2006/0030737659000, 028/2007/0022470245000 e028/2012/0009181260000, erano state ricevute da «familiareconvivente» con il destinatario (in due casi il padre, negli altri due ilfratello);(b)la cartella n. 028/2010/0021949790000 era stata notificata «aisensi dell’art. 140 [c.p.c.] con relativa racc. informativa ricevuta il17.2.11».2.3 I giudici d’appello hanno, quindi, sviluppato argomentazioni idoneea far conoscere l’iter logico seguìto per la formazione del loroconvincimento, rendendo così possibile il controllo sull’esattezza e sullalogicità del ragionamento decisorio.D’altro canto, poiché le anomalie motivazionali rilevanti in sede dilegittimità devono emergere dal testo stesso della sentenza, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014 e le numerose successive pronunce conformi), non interessastabilire se la CTR abbia o meno correttamente valutato ladocumentazione acquisita agli atti di causa.2.4 I motivi in scrutinio si appalesano, invece, inammissibili laddove,sotto il profilo dell’«errata pronuncia», adombrano la violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, vizio riconducibile al diverso paradigmacensorio di cui al num. 3 dell’art. 360, primo comma, c.p.c.,2.5 Segnatamente, il primo difetta di specificità, non avendo la parteNumero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026impugnante riprodotto il contenuto delle relate di notifica o degli avvisi diricevimento delle cartelle in discorso, il che impedisce alla Corte diapprezzare la fondatezza delle sollevate censure senza necessità diaccedere a fonti di conoscenza esterne al ricorso.Le evidenziate carenze espositive non consentono, infatti, di stabilirese tali cartelle fossero state notificate tramite messo o mediantespedizione diretta di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensidell’art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 602 del 1973.Il rilievo non è di poco conto ove si consideri che la notifica effettuatadirettamente dall’agente della riscossione mediante invio postale, a normadell’art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona con laconsegna dell’atto al familiare convivente del destinatario, senza necessitàdella raccomandata informativa (cfr. Cass. n. 12083/2016, Cass. n.10037/2019), la quale è richiesta dall’art. 60, primo comma, lett. b-bis),del d.P.R. n. 600 del 1973 nella diversa ipotesi di notifica eseguita tramitemesso (cfr. Cass. n. 23384/2025).2.6 Il secondo motivo, essendo incentrato sull’assunto che alla datadel 28 febbraio 2012 la residenza anagrafica del contribuente fosse sita inun luogo diverso da quello presso il quale era avvenuta la notifica dellacartella n. 028/2012/0009181260000, si risolve in un’inammissibile criticaall’accertamento fattuale svolto dalla CTR in ordine all’avvenuta consegnadell’atto nelle mani di «familiare convivente».3. Con il terzo e il quarto motivo sono lamentate:- la «violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3)c.p.c., degli art[t]. 2946 c.c., 2948 n. 4) c.c. e 2953 c.c., per erratapronuncia in merito all’intervenuta prescrizione delle somme richieste atitolo di tasse [mediante la notifica] delle cartelle esattoriali n[n].028/2006/0012810592000, 028/2006/0030737659000,028/2007/0022470245000, 028/2010/0021949790000»;- la «violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3)Numero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026c.p.c. degli art[t]. 2946 c.c., 2948 n. 4) c.c. e 2953 c.c., per omessapronuncia in merito all’intervenuta prescrizione delle somme richieste atitolo di sanzioni ed interessi [mediante la notifica] delle cartelle dipagamento nn° 028/2006/0012810592000, 028/2006/0030737659000,028/2007/0022470245000, 028/2010/0021949790000, come dispostodall’art. 20 d.lgs. n° 472/1997».3.1 Si sostiene che avrebbe errato la Commissione regionale nelritenere non maturata la prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi,degli interessi e delle sanzioni portati dalle quattro cartelle esattorialisummenzionate, sebbene fra la loro notifica e quella della successivaintimazione di pagamento fosse intercorso un lasso di tempo superiore aicinque anni, senza che alcun atto interruttivo fosse stato compiuto mediotempore dal concessionario.4. Anche questi due motivi si prestano a una congiunta disamina,siccome volti a far valere lo stesso error in iudicando.4.1 Il terzo è infondato, mentre il quarto merita di essere accolto.4.2 Le norme rilevanti ai fini della soluzione delle questioni veicolatedalle suesposte censure sono da individuare:- nell’art. 2946 c.c., il quale stabilisce che, salva diversa disposizionedi legge, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni;- nell’art. 2948 num. 4, c.c., secondo cui si prescrivono nello stessotermine gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsiperiodicamente ad anno o in termini più brevi;- nell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che fissa in cinqueanni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzionipecuniarie irrogate per violazioni tributarie.4.3 Nel ricostruire il complessivo quadro normativo di riferimento,all’interno del quale si inseriscono le disposizioni innanzi citate, questaCorte ha avuto modo di precisare che, in assenza di diversa specificaprevisione, il diritto alla riscossione di tributi erariali quali l’IRPEF, l’IRAP eNumero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026l’IVA deve ritenersi soggetto all’ordinario termine decennale diprescrizione fissato dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cass. n. 12740/2020, Cass. n.33213/2023, Cass. n. 23215/2024, Cass. n. 16589/2025).4.4 Sul tema in discussione è da poco intervenuta anche la [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 85 del 19 maggio 2026,depositata nelle more della pubblicazione della presente ordinanza, hadichiarato manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 97 eall’art. 111 Cost., e non fondate, in riferimento agli artt. 3, primo comma,e 97 Cost., le questioni di legittimità dell’art. 2946 c.c. sollevate dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, nella parte in cui -secondo il diritto vivente- assoggetta i crediti per tributi erariali al terminedi prescrizione decennale, anziché a quello quinquennale previsto dall’art.2948, num. 4, c.c..Il dictum del giudice delle leggi si fonda, fra l’altro, sui seguentipassaggi argomentativi:- quanto al prospettato contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost.,derivante da un’asserita disparità di trattamento rispetto alla riscossionedell’IMU, soggetta a prescrizione quinquennale, difetta il requisitodell’omogeneità delle situazioni poste a raffronto, poichè i tributi erarialinon hanno natura di obbligazioni periodiche o di durata, ma danno luogo,per ciascun periodo d’imposta, a distinti e autonomi rapporti obbligatori, adifferenza dei tributi locali, riconducibili alle obbligazioni periodiche cui ècorrelato il termine breve;- non appare sussistente l’ipotizzata violazione dell’art. 97 Cost., inquanto nella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampiadiscrezionalità, che gli consente di perseguire finalità pubblicistiche e, alcontempo, di bilanciare gli interessi privatistici delle parti che sicontrappongono;- il principio di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111,secondo comma, Cost. costituisce parametro non conferente, essendo laNumero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026sua tutela imprescindibilmente agganciata alle disposizioni di naturaprocessuale, fra le quali non rientra la disciplina dellaprescrizione, che è istituto di diritto sostanziale.4.5 La giurisprudenza di legittimità si è pure occupata dellaprescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie, precisandoche essa è soggetta al termine decennale soltanto qualora tale dirittodiscenda da una sentenza passata in giudicato, trovando in questo casodiretta applicazione l’art. 2953 c.c., che disciplina in modo specifico e invia generale la cosiddetta actio iudicati; per contro, qualora, come nellafattispecie in esame, la definitività della sanzione non derivi da unprovvedimento giurisdizionale irrevocabile, opera il termine di cinque annidi cui all’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che laprescrizione dell’obbligazione tributaria principale e di quella accessoriarelativa alle sanzioni è valutabile in modo unitario nella sola ipotesi diesistenza di un giudicato (cfr. Cass. Sez. U. n. 25790/2009; conformiCass. n. 4666/2023, Cass. n. 24449/2024, Cass. n. 19191/2025).4.6 Quanto, poi, agli interessi, non si è mancato di puntualizzare chequesti ultimi, pur ponendosi, nel momento genetico, in rapporto diaccessorietà rispetto all’obbligazione tributaria, acquisiscono autonomiacon la loro progressiva maturazione e rimangono, pertanto, soggetti -beninteso in assenza di una pronuncia giurisdizionale coperta dalgiudicato- al termine quinquennale stabilito in via generale dall’art. 2948,num., 4 c.c. (cfr. Cass. n. 30901/2019, Cass. n. 7486/2022, Cass. n.24608/2024, Cass. n. 567/2025).4.7 Ai surriferiti princìpi di diritto, ormai consolidati, non si èpienamente uniformata la CTR, la quale, se per un verso ha correttamenteaffermato che «[…] dalla data di notifica delle cartelle e[ra] iniziato adecorrere un nuovo termine di prescrizione» e che «[…] il tributo IRPEF siprescrive nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dalgiorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato alNumero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026contribuente […]», per altro verso, nel respingere in toto l’eccezione diprescrizione riproposta con l’atto di appello dalla parte privata, haimplicitamente ed erroneamente ritenuto applicabile l’ordinario terminedecennale ex art. 2946 c.c. anche agli interessi e alle sanzioni formantioggetto dell’intimazione di pagamento contenuta nelle cartellepresupposte (pag. 1 della sentenza, primo periodo).4.8 Per le ragioni illustrate, la gravata sentenza deve, quindi, esserecassata in relazione alla censura accolta.4.9 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere, sul punto, decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384,secondo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992.4.10 Invero, avendo la CTR appurato che le quattro cartelle di cuitrattasi erano state notificate fra il 20 luglio 2006 e il 17 febbraio 2011 enon essendo controverso che la notificazione della susseguenteintimazione di pagamento sia avvenuta oltre cinque anni dopo (il 21 aprileo il 16 maggio 2016, secondo quanto rispettivamente dedotto in questasede dal contribuente [pag. 2 del ricorso] e dall’agente della riscossione[pag. 1 del controricorso]), deve ritenersi maturata la prescrizionequinquennale relativamente agli interessi e alle sanzioni portati dallesuddette cartelle.4.11 L’impugnata intimazione di pagamento va, conseguentemente,annullata in parte qua.5. Avuto riguardo all’esito finale della vertenza, si dispone lacompensazione totale delle spese dell’intero giudizio fra le parti. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri; cassa lagravata sentenza, in relazione alla censura accolta, e, decidendo la causanel merito, annulla l’impugnata intimazione di pagamento e leNumero registro generale 32700/2018Numero sezionale 3823/2026Numero di raccolta generale 17502/2026Data pubblicazione 02/06/2026presupposte cartelle esattoriali nn. 028/2006/0012810592000,028/2006/0030737659000, 028/2007/0022470245000 e028/2010/0021949790000, limitatamente agli importi richiesti a titolo diinteressi e sanzioni; compensa totalmente fra le parti le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 6 maggio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano