CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04666/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4236-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 472/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, depositata il 02/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 04236 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Rg. n. 4236/2021 Ader Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte n. 472/6/20, dep. il 2/07/2020, che su impugnazione dell'intimazione di pagamento, stante il mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali, ha rigettato l'appello confermando la decisione di prime cure. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo prescritti i crediti portati dalle cartelle esattoriali, ed ha annullato le somme dovute sia a titolo di interessi maturati, sia per le sanzioni, dovendosi per tali oneri applicare il termine quinquennale. La CTR, confermando quanto statuito dai primi giudici, ha statuito che non esiste un unico termine di prescrizione per le cartelle, in quanto "il termine di prescrizione dipende dal tipo di tributo e/o sanzione richiesto al contribuente con la cartella stessa: per ciascuno di queste pretese infatti è previsto un termine diverso". Pertanto, "con riferimento alle cartelle oggetto di appello, per le imposte erariali il termine di prescrizione è sempre di dieci anni; invece per le sanzioni e per gli interessi il termine è di cinque anni". Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con l'unico motivo del ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 del Digs. 472/1997, dell'art. 14 disp. Prel. Cod. civ., nonché degli artt. 2946, 2948 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per aver la CTR applicato termini differenziati allo stesso credito tributario. 2. Il motivo è infondato. 3. Va premesso, che in tema IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso i disposto di cui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. n. 32308 del 11/12/2019; Cass. 12740/2020; Cass 31430/2022). 4. Con riferimento alle sanzioni, premesso che l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, stabilisce espressamente e chiaramente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni» e che, a sua volta, l'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. prevede altrettanto espressamente e chiaramente che «si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», questa Corte ha più volte ribadito che «il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile», come nel caso di specie, «vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario», ma, ovviamente, nell'ipotesi di esistenza del giudicato (cfr. Cass., Sez. U., n. 25790 del 2009; Cass. n. 7486 del 08/03/2022; conf. Cass. n. 5837 del 2011; Cass. n. 5577 del 2019, nonché Cass. n.10549 del 2019, citata anche dalla ricorrente). In materia di interessi dovuti per il ritardo nell'esazione dei tributi è stato, altresì, precisato che il relativo credito, integrando un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 30901 del 2019; Cass. n. 14049 del 2006; v. anche Cass. n. 12740 del 2020; Cass. 7486/2022 cit.; Cass. n. 31430/22). 5. Sulla base dei principi sopra richiamati, la CTR ha correttamente individuato il termine ordinario decennale per la prescrizione dei tributi erariali e il termine quinquennale per la prescrizione delle sanzioni e degli interessi, per cui il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del contribuente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se