CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ivo Direttore pro tempore, entramberappresentate e difese ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA [OSCURATO:PERSONA] n. 9110/2024 depositata il 5 dicembre2024;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale (CTP) di Palermo l’intimazione di pagamento notificatagli daRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]. in data 22 novembre 2017, unitamente allequattro cartelle esattoriali presupposte recanti i nn. 296 2008Numero registro generale 12298/2025Numero sezionale 5258/2026Numero di raccolta generale 23174/2026Data pubblicazione 14/07/20260052648575000, 296 2009 0004832814000, 296 2009 0039254437000 e296 2011 0080498693000, relative a tributi vari (IRPEF e IRAP le primedue, tassa automobilistica le altre).2. Il giudice adìto, nel contraddittorio dell’Agenzia delle Entrate edell’Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER), successore ex lege diRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva solo in parte il ricorso delcontribuente, annullando due delle quattro cartelle impugnate,precisamente quelle contraddistinte dai nn. 296 2009 0039254437000 e296 2011 0080498693000.3. La pronuncia veniva successivamente riformata dalla Corte digiustizia tributaria (CGT) di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], la quale, consentenza n. 9110/2024 del 5 dicembre 2024, in accoglimento dell’appellodella parte privata, annullava anche le altre due cartelle (n. 296 20080052648575000 e n. 296 2009 0004832814000) per intervenutaprescrizione dei tributi dalle stesse portati, essendo trascorsi più di cinquedalla notifica delle dette cartelle a quella della successiva intimazione dipagamento.4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate e l’ADER hannoproposto ricorso congiunto per cassazione affidato a un unico motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2946 e 2948 c.c.1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenutoapplicabile alle cartelle di pagamento n. 296 2008 0052648575000 e n.296 2009 0004832814000, relative a tributi erariali (IRPEF, IRAP), ilNumero registro generale 12298/2025Numero sezionale 5258/2026Numero di raccolta generale 23174/2026Data pubblicazione 14/07/2026termine di prescrizione quinquennale, in luogo di quello ordinariodecennale fissato dall’art. 2946 c.c.1.2 Il ricorso è fondato, nei termini di séguito precisati.1.3 Le norme rilevanti ai fini della soluzione della controversia sono daindividuare:- nell’art. 2946 c.c., il quale stabilisce che, salva diversa disposizionedi legge, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni;- nell’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che fissa in cinqueanni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzionipecuniarie irrogate per violazioni tributarie;- nell’art. 2948 num. 4, c.c., secondo cui si prescrivono nello stessotermine gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsiperiodicamente ad anno o in termini più brevi.1.4 Nel ricostruire il complessivo quadro normativo di riferimento,all’interno del quale si inseriscono le disposizioni innanzi citate, questaCorte ha avuto modo di precisare che, in assenza di diversa specificaprevisione, il diritto alla riscossione di tributi erariali quali l’IRPEF, l’IRAP el’IVA deve ritenersi soggetto all’ordinario termine decennale diprescrizione fissato dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cass. n. 12740/2020, Cass. n.33213/2023, Cass. n. 23215/2024, Cass. n. 16589/2025).1.5 Sul tema in discussione è da poco intervenuta anche la [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 85 del 19 maggio 2026, hadichiarato manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 97 eall’art. 111 Cost., e non fondate, in riferimento agli artt. 3, primo comma,e 97 Cost., le questioni di legittimità dell’art. 2946 c.c. sollevate dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, nella parte in cui,secondo il diritto vivente, assoggetta i crediti per tributi erariali al terminedi prescrizione decennale, anziché a quello quinquennale previsto dall’art.2948, num. 4, c.c.Il dictum del giudice delle leggi si fonda, fra l’altro, sui seguentiNumero registro generale 12298/2025Numero sezionale 5258/2026Numero di raccolta generale 23174/2026Data pubblicazione 14/07/2026passaggi argomentativi:- quanto al prospettato contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost.,derivante da un’asserita disparità di trattamento rispetto alla riscossionedell’IMU, soggetta a prescrizione quinquennale, difetta il requisitodell’omogeneità delle situazioni poste a raffronto, dal momento che itributi erariali non hanno natura di obbligazioni periodiche o di durata, madanno luogo, per ciascun periodo d’imposta, a distinti e autonomi rapportiobbligatori, a differenza dei tributi locali, riconducibili alle obbligazioniperiodiche cui è correlato il termine breve;- non appare sussistente l’ipotizzata violazione dell’art. 97 Cost., inquanto nella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampiadiscrezionalità, che gli consente di perseguire finalità pubblicistiche e, alcontempo, di bilanciare gli interessi privatistici delle parti che sicontrappongono;- il principio di ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111,secondo comma, Cost. costituisce parametro non conferente, essendo lasua tutela imprescindibilmente agganciata alle disposizioni di naturaprocessuale, fra le quali non rientra la disciplina della prescrizione, che èistituto di diritto sostanziale.1.6 La giurisprudenza di legittimità si è pure occupata dellaprescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie, precisandoche essa è soggetta al termine decennale soltanto qualora tale dirittodiscenda da una sentenza passata in giudicato, giacché in questo casotrova diretta applicazione l’art. 2953 c.c., il quale disciplina in via generalela cosiddetta actio iudicati; per contro, qualora, come nella fattispecie inesame, la definitività della sanzione non derivi da un provvedimentogiurisdizionale irrevocabile, opera il termine di cinque anni di cui all’art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, atteso che la prescrizionedell’obbligazione tributaria principale e di quella accessoria relativa allesanzioni è valutabile in modo unitario nella sola ipotesi di esistenza di unNumero registro generale 12298/2025Numero sezionale 5258/2026Numero di raccolta generale 23174/2026Data pubblicazione 14/07/2026giudicato (cfr. Cass. Sez. U. n. 25790/2009; conformi Cass. n. 4666/2023,Cass. n. 24449/2024, Cass. n. 19191/2025).1.7 Riguardo, poi, agli interessi, non si è mancato di puntualizzare chequesti ultimi, pur ponendosi, nel momento genetico, in rapporto diaccessorietà rispetto all’obbligazione tributaria, acquisiscono autonomiacon la loro progressiva maturazione e rimangono, pertanto, soggetti -beninteso in assenza di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato- al termine quinquennale stabilito in via generale dall’art. 2948, num., 4c.c. (cfr. Cass. n. 30901/2019, Cass. n. 7486/2022, Cass. n. 24608/2024,Cass. n. 567/2025).1.8 Dai surriferiti princìpi di diritto si è parzialmente discostato ilcollegio d’appello, il quale ha ritenuto indistintamente applicabile iltermine prescrizionale di cinque anni a tutti i crediti indicati nelle duecartelle di pagamento suindicate, e quindi non solo alle sanzioni e agliinteressi, ma anche ai tributi erariali (IRPEF e IRAP), soggetti, invece, aprescrizione decennale.1.9 In proposito si rileva che, sulla scorta di quanto acclarato dallastessa Corte territoriale, le cartelle in questione sono state notificate fra il21 settembre 2008 e il 15 giugno 2009, mentre la notifica dell’intimazionedi pagamento è avvenuta in data 22 novembre 2017, ossia anteriormenteal decorso del termine di dieci anni stabilito dall’art. 2946 c.c.2. Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza.2.1 Poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi degli artt. 384, secondocomma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992,con pronuncia di conferma dell’impugnata intimazione di pagamento nellasola parte relativa ai tributi erariali portati dalle presupposte cartelleesattoriali n. 296 2008 0052648575000 e n. 296 2009 0004832814000.Rimane ovviamente fermo l’annullamento delle altre due cartelle giàNumero registro generale 12298/2025Numero sezionale 5258/2026Numero di raccolta generale 23174/2026Data pubblicazione 14/07/2026sancito dalla CTP palermitana con statuizione coperta dal giudicatointerno.3. Valutato l’esito globale della lite, le spese del doppio grado dimerito, da regolare ex novo in conseguenza della disposta cassazionedella sentenza gravata, vanno interamente compensate fra le parti,mentre quelle di legittimità sostenute dall’Agenzia delle Entrate edall’ADER devono essere dichiarate irripetibili. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendola causa nel merito, conferma l’impugnata intimazione di pagamento nellasola parte relativa ai tributi erariali portati dalle presupposte cartelleesattoriali n. 296 2008 0052648575000 e n. 296 2009 0004832814000;compensa interamente fra le parti le spese del doppio grado di merito edichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro