CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17374/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 èdomiciliata-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del forodi Salerno, giusta procura speciale in atti- controricorrente–avverso la sentenza n. 3947/4/2019 della Commissione tributariaregionale della Campania, sez. distaccata di Salerno, depositata indata 9.5.2019, notificata il 28.5.2019;udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 6.5.2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;1.L’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Salerno emettevanei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, che non avevapresentato le dichiarazioni IRES, IVA ed IRAP per l’anno di imposta2014, partecipata al 100% dal signor [OSCURATO:PERSONA], l’avviso diaccertamento n.TF9030402760/2016, con il quale, ex artt. 41 e 41Numero registro generale 23191/2019Numero sezionale 3849/2026Numero di raccolta generale 17374/2026Data pubblicazione 01/06/2026bis dPR n. 600 del 1973, 55 dPR 633/1972 e 5 e 11 del D.Lgs. n.446/1997, determinava un maggior reddito d'impresa per complessivieuro 200.637,00, desunto dalla differenza tra i maggiori ricavicontabilizzati e non dichiarati, pari ad euro 590.819,00, ed i costicontabilizzati e riconosciuti, pari ad euro 390.182,47, oltre sanzionied interessi, ai fini II.DD., IVA e IRAP.1.1. Con avviso di accertamento n. TF9010402901/2016, l'Ufficioimputava a [OSCURATO:PERSONA], socio unico, il quale a sua volta non avevapresentato la dichiarazione dei redditi Irpef, limitatamente al 49,72%,i maggiori redditi/utili accertati, oltre sanzioni e interessi a titolo diIrpef e relative addizionali, prendendo in considerazione i soli ricaviaccertati nei confronti della società.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo per violazione dell'art. 47d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 2729 c.c., deducendo l’erroneadeterminazione degli utili presuntivamente distribuiti, con richiesta dirideterminazione delle imposte, tenuto conto, come già richiesto insede di impugnazione dell’accertamento societario, non dei solimaggiori ricavi, ma del reddito imponibile della società, detraendoquindi i costi riconosciuti.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Salerno, adita da Militoparzialmente il ricorso, ritenendo che, nel parallelo giudizio relativoall’accertamento nei confronti della società, l’Agenzia delle Entrateaveva riconosciuto la fondatezza dei conteggi del dovuto formulatidalla parte ricorrente, che tenevano appunto conto anche dei costisostenuti dalla società e pertanto quanto dovuto dal socio andavacorrispondentemente riproporzionato.4. La C.T.R. della Campania, sez. distaccata di Salerno, con sentenzan. 3947/04/2019, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate.Numero registro generale 23191/2019Numero sezionale 3849/2026Numero di raccolta generale 17374/2026Data pubblicazione 01/06/20265. Avverso la precitata sentenza l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.6. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.7. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza cameraledel 6.5.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo – rubricato «Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 24, 111 Cost., 156 c.p.c. e 47 d.P.R. n.917/1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», l’Agenziadelle Entrate assume che la sentenza di appello appare censurabileladdove ritiene che il dividendo occulto attribuito al socio unico nondebba essere calcolato sui maggiori ricavi bensì sul reddito diimpresa, in tal modo, prendendo in considerazione, a decurtazione, icosti accertati. Tale praticata esegesi, secondo la ricorrente,meriterebbe riforma, ponendosi in contrasto con le determinazioniassunte da questa Corte in materia, secondo cui, anche laddove siregistri una perdita negli utili di esercizio si presume che “… i ricavinon contabilizzati, non risultando né accantonati, né reinvestiti, sianostati distribuiti ai soci …” (Cass. n. 18640/2008; n.5488/2009). Inparticolare, come già infruttuosamente rappresentato nei gradi dimerito, con la sentenza n. 18640/2008, il giudice di legittimità avevastatuito che "... nel caso di società di capitali a ristretta base sociale,è legittima la presunzione di distribuzione, ai soci, degli eventuali utiliextracontabili accertati (...) deve essere confermato anche nell'ipotesidi definitivo accertamento di una perdita contabile nonostante laconsiderazione di ricavi non contabilizzati, atteso che per effetto dellamancata loro inclusione nella contabilità sociale comunque i ricaviconseguiti da operazioni in nero non risultano né accantonati néreinvestiti e, quindi, sono stati distratti dalla società per esseredistribuiti ai soci ...".Numero registro generale 23191/2019Numero sezionale 3849/2026Numero di raccolta generale 17374/2026Data pubblicazione 01/06/20262. Il motivo è infondato.3. I giudici di appello hanno condiviso il ragionamento del giudice diprimo grado, basato sulle risultanze del parallelo giudizio incoato dallasocietà, secondo cui, dal momento che il reddito societario eracostituito dalla differenza tra ricavi e costi e come tale era statorideterminato, il reddito Irpef del socio derivante dagli utilipresuntivamente distribuiti, che era stato calcolato tenendo contosolo dei ricavi societari, doveva essere corrispondentementerideterminato.4. L’Agenzia delle Entrate, nell’appellare la suddetta pronuncia,sosteneva che la coeva sentenza emessa nei confronti della società,la n. 2121/2017 della medesima C.T.P. di Salerno, aveva accertatoche i ricavi non contabilizzati erano esattamente quelli tenuti inconsiderazione per il calcolo del reddito del socio (euro 590.819,00). Igiudici di appello hanno respinto la doglianza, affermando che, poichéla stessa giurisprudenza citata dall’appellante faceva riferimento allapresunzione di distribuzione degli utili e quindi della parte di redditoche si ottiene detratti i costi e che tali costi erano stati pacificamentesostenuti dalla società, era il reddito societario che andava preso ariferimento per determinare gli obblighi gravanti sul sociopresumibilmente beneficiario dei maggiori utili in questione.5. L’Agenzia delle Entrate ammette espressamente, a pagina 1 delricorso, che l’avviso di accertamento societario n.TF9030402760/2016 aveva determinato “un maggior reddito diimpresa per complessivi euro 200.637,00, desunti dalla differenza trai maggiori ricavi accertati, pari ad euro 590.819,00 ed i costiriconosciuti, pari ad euro 390.182,47, oltre sanzioni ed interessi ai finiII.DD, IVA e IRAP.” , ma invoca a sostegno della tesi - secondo cuigli utili extracontabili imputabili presuntivamente al socio di società aristretta base sarebbero costituiti esclusivamente dai ricavi -,Numero registro generale 23191/2019Numero sezionale 3849/2026Numero di raccolta generale 17374/2026Data pubblicazione 01/06/2026precedenti di legittimità del tutto inconferenti, dal momento che gliarresti citati affermano che, se si accertano ricavi non contabilizzati,non può tenersi conto delle perdite, anche se contabilizzate. Ciò,ritiene il Collegio, per la semplice ragione che le perdite contabilizzatenon possono che aver tenuto conto dei ricavi contabilizzati e non diquelli extra contabili o “in nero”.6. L’accertamento in capo alla società, per orientamento dottrinale egiurisprudenziale unanime, è condizione necessaria perché si procedaalla presunzione di distribuzione nei confronti dei soci. Il reddito potràdunque ritenersi “distribuibile” solo se relativo a fatti che abbianoprocurato un afflusso di ricchezza all’ente e dunque ove sianoriscontrati costi inesistenti (o fittizi) e/o ricavi occultati.7. Senonchè, è altrettanto pacifico che gli utili di una società sideterminano sottraendo dai ricavi i costi sostenuti. Ove i costisostenuti siano superiori ai ricavi, si avrà invece una perdita.8. Del resto, è proprio l’avviso di accertamento emesso nei confrontidel socio, oggetto della presente controversia, a fare riferimento, perdeterminare il reddito di capitale del Milito, all’avviso di accertamentosocietario, che, per quanto affermato dalla stessa Agenzia delleEntrate alle pagine 1 e 2 dell’odierno ricorso, “determinava unmaggior reddito di impresa per complessivi euro 200.637,00, desuntidalla differenza tra i maggiori ricavi accertati, pari ad euro590.819,00 ed i costi riconosciuti, pari ad euro 390.182,47, oltresanzioni ed interessi ai fini II.DD, IVA e IRAP.”9. Ne consegue che se, per come incontroverso, il ricorso avversol’avviso di accertamento societario è stato parzialmente accolto,mediante rideterminazione del maggior reddito/utile, detraendo i costiriconosciuti dai ricavi accertati, inevitabilmente ciò si riverberasull’accertamento emesso nei confronti del socio, per comeesattamente ritenuto dai giudici di merito.Numero registro generale 23191/2019Numero sezionale 3849/2026Numero di raccolta generale 17374/2026Data pubblicazione 01/06/202610. Peraltro, il controricorrente, senza in ciò essere smentito dacontroparte, ha affermato nel controricorso che la sopra citatasentenza, n. 2121/2017 è passata in giudicato.11. In conclusione, il ricorso va rigettato.12. Spese secondo soccombenza.13. Nonostante l’esito del ricorso, non si fa luogo all’attestazionecontemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002([OSCURATO:PERSONA] delle spese di giustizia), essendo l’Agenzia delle Entrateesentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debitoprevisto in favore delle amministrazioni pubbliche, dal pagamentodelle imposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, delD.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1,lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenzaCass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle speseprocessuali, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 5.600,00 percompensi, oltre rimborso forfetario del 15%, iva e cpa come perlegge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.5.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])