CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2026
Cassazione n. 23064/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dagli avv.ti VittorioGiordano e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente principale/controricorrente al ricorso incidentale-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-ricorrente in via incidentale-avverso la [OSCURATO:PERSONA] n. 2346/18 depositata il 12 aprile 2018 enotificata il 14 giugno 2018;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presentava alla DirezioneProvinciale I di Roma dell’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dellamaggior IRES indebitamente versata negli anni 2005, 2006 e 2007.Numero registro generale 27109/2018Numero sezionale 5287/2026Numero di raccolta generale 23064/2026Data pubblicazione 11/07/20261.1 La richiesta avanzata dalla contribuente si fondava sull’asseritaillegittimità costituzionale della disciplina recata dal d.lgs. n. 446 del 1997,che all’art. 1, comma 2, sancisce l’indeducibilità dell’IRAP ai fini delleimposte dirette.2. Formatosi il silenzio-rifiuto, la menzionata società impugnavadinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma il diniegotacito opposto dall’Ufficio, insistendo nella tesi dell’integrale deducibilitàdell’IRAP versata nel triennio suindicato; in subordine, alla luce deiprovvedimenti normativi medio tempore emanati in subiecta materia, e inparticolare delle previsioni contenute nell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 185del 2008, conv. dalla legge n. 2 del 2009, e nell’art. 2, comma 1, del d.l.n. 201 del 2011, conv. dalla legge n. 214 del 2011, chiedeva diriconoscere spettante il rimborso nella misura prevista dalle suddettedisposizioni.3. Il giudice adìto accoglieva la domanda subordinata della ricorrente,quantificando in 97.787 euro l’importo da rimborsare.4. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio, che con sentenzan. 2346/18 del 12 aprile 2018 rigettava sia l’appello principaledell’[OSCURATO:PERSONA] sia quello incidentale della parte privata.5. Contro questa sentenza, dichiaratamente notificata il 14 giugno2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo.6. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con tempestivo controricorsocontenente ricorso incidentale affidato a due motivi, al quale [OSCURATO:SOCIETA]. ha a sua volta replicato con appositocontroricorso.7. In data 16 maggio 2023, con atto denominato «memoria ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c.», si sono costituiti come nuovi difensori dellaricorrente principale gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inNumero registro generale 27109/2018Numero sezionale 5287/2026Numero di raccolta generale 23064/2026Data pubblicazione 11/07/2026sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].8. La causa è stata in séguito avviata alla trattazione in camera diconsiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso principale sono denunciate, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 23 e 24 della legge n. 87 del 1953, dell’art. 99 deld.P.R. n. 917 del 1986, dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997,dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, conv. dalla legge n. 2 del2009, e dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla legge n.214 del 2011.1.1 Si rimprovera alla CTR di non aver operato un’interpretazionecostituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 446 del1997, dell’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 e dell’art. 2 del d.l. n. 201 del2011 o, in alternativa, di non aver sollevato questione di legittimitàcostituzionale delle dette norme per contrasto con gli artt. 3 e 53 dellaCarta fondamentale, al fine di riconoscere alla contribuente il dirittoall’integrale deduzione dell’IRAP dalla base imponibile dell’IRES dovuta pergli anni 2005, 2006 e 2007.Viene, pertanto, richiesto all’adìta Corte Suprema di promuovere essastessa, ove occorra, l’incidente di costituzionalità.2. Con il primo dei due motivi di cui consta il ricorso incidentale sonolamentate, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992.2.1 Si deduce che l’impugnata sentenza risulterebbe affetta da nullitàperché assistita da motivazione apparente, illogica e contraddittoria.3. Con il secondo motivo sono prospettate, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6,comma 3, del d.l. n. 185 del 2008, conv. dalla legge n. 2 del 2009, eNumero registro generale 27109/2018Numero sezionale 5287/2026Numero di raccolta generale 23064/2026Data pubblicazione 11/07/2026dell’art. 2697 c.c.3.1 Si sostiene che avrebbe errato la Commissione regionale nelritenere validamente proposta l’istanza di rimborso presentata dallacontribuente in formato cartaceo, anziché in via telematica, e nel reputaresussistenti i presupposti per il suo parziale accoglimento.4. L’esame delle contrapposte impugnazioni non può avere luogo,dovendo rilevarsi d’ufficio, in via pregiudiziale, l’improcedibilità del ricorsoprincipale e la conseguente inefficacia di quello incidentale, da qualificarecome tardivo.4.1 Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni.4.2 L’art. 369, primo comma, c.p.c. stabilisce che il ricorso percassazione deve essere depositato, a pena di improcedibilità, nel terminedi venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.Il numero 2 del comma immediatamente successivo dispone che,insieme col ricorso, deve essere depositata, sempre a pena diimprocedibilità, «copia autentica della sentenza o della decisioneimpugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta».4.3 Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, ai finidel controllo officioso circa la tempestività del ricorso assumono rilievo lededuzioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato diaver ricevuto la notificazione della sentenza gravata, deve reputarsi che ildiritto di impugnazione sia stato esercitato entro il termine c.d. ”lungo“ dicui all’art. 327, primo comma, c.p.c.; qualora, invece, egli stesso abbiadichiarato che il provvedimento contro il quale ricorre gli è stato notificato- come pure nell’ipotesi in cui tale circostanza venga eccepita dalcontroricorrente o emerga dall’esame diretto delle produzioni delle parti odel fascicolo d’ufficio -, deve ritenersi applicabile il termine c.d. ”breve“ diimpugnazione fissato dall’art. 325, secondo comma, c.p.c., pari a sessantagiorni.In quest’ultima evenienza sorge in capo all’impugnante l’onere diNumero registro generale 27109/2018Numero sezionale 5287/2026Numero di raccolta generale 23064/2026Data pubblicazione 11/07/2026depositare, unitamente al ricorso o nei modi contemplati dall’art. 372,secondo comma, c.p.c., purché entro il termine di cui al precedente art.369, primo comma, copia autentica della decisione impugnata con larelata di notifica.L’inosservanza dell’adempimento comporta l’improcedibilità delricorso, a nulla rilevando che esso sia stato proposto nel termine disessanta giorni dalla data di asserita notificazione della sentenza,ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessaammissibilità (cfr. Cass. n. 21386/2017, Cass. n. 20088/2019, Cass. n.14360/2021, Cass. n. 5568/2024).La sanzione processuale non opera qualora il ricorso sia statonotificato prima della scadenza del termine breve di sessanta giorni dalladata di pubblicazione della sentenza impugnata, con conseguentesuperamento della c.d. ”prova di resistenza“, oltre che nell’ipotesi in cui lacopia notificata del provvedimento risulti comunque nella disponibilità delgiudice per essere stata prodotta dal controricorrente entro il termineprevisto dall’art. 370, terzo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 17206/2024)ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficioex art. 369, terzo comma, del medesimo codice, limitatamente ai casi -come quelli contemplati dall’art. 348-ter, terzo comma, c.p.c. e dall’art.18, commi dodicesimo e quattordicesimo, del r.d. n. 267 del 1942 - neiquali la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazionesia ricollegata dalla legge alla comunicazione o notificazione delprovvedimento a cura della Cancelleria (sull’argomento cfr., ex multis,Cass. n. 27184/2016, Cass. Sez. U. n. 10648/2017, Cass. Sez. U. n.23594/2020, Cass. n. 15832/2021, Cass. Sez. U. n. 21349/2022).4.4 È stato, inoltre, precisato che la dichiarazione di avvenuta notificadella sentenza impugnata attesta un ”fatto processuale“ e costituiscemanifestazione dell’”autoresponsabilità“ della parte, la quale subisce leconseguenze di quel che afferma, tanto più perché la Corte non ha modoNumero registro generale 27109/2018Numero sezionale 5287/2026Numero di raccolta generale 23064/2026Data pubblicazione 11/07/2026di controllarne la veridicità (cfr. Cass. Sez. U. n. 21349/2022, Cass. n.33745/2023, Cass. n. 7641/2024).Ne discende che tale dichiarazione non può essere successivamenterevocata o corretta dal ricorrente, considerato, per un verso, che nonesiste nel nostro ordinamento un istituto che consenta la correzione deglitermini stabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni), peraltro verso, che riconoscere una simile possibilità significherebbe rimettereall’arbitrio del ricorrente medesimo l’operatività della sanzionedell’improcedibilità, la quale, invece, è indisponibile dalle parti e vaapplicata d’ufficio (cfr. Cass. n. 15832/2021), indipendentemente dal fattoche il controricorrente abbia o meno sollevato una specifica eccezione sulpunto (cfr. Cass. n 25237/2011, Cass. n. 3466/2020, Cass. n.17227/2022, Cass. n. 17014/2024) o contestato l’esattezza della data dinotificazione della sentenza (cfr. Cass. Sez. U. n. 9005/2009, Cass. n.18207/2018, Cass. n. 29317/2024).4.5 Ciò premesso, va notato che, nel caso di specie, entrambe le parti,nei rispettivi scritti difensivi (ricorso e controricorso contenente ricorsoincidentale), hanno attestato che l’impugnata sentenza della CTR laziale n.2346/18 del 12 aprile 2018 è stata notificata il 14 giugno dello stessoanno.4.6 Ora, poiché l’intervallo temporale fra la data di pubblicazione delladetta sentenza (12 aprile 2018) e quella in cui il ricorso per cassazione èstato spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale (13settembre 2018) risultava superiore a sessanta giorni, l’impugnante [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva ritenersi dispensata dall’onere didepositare, nel termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., copiaautentica della decisione munita della relata di notifica.4.7 A tanto, però, la prefata società non ha provveduto, nédell’incombente si è fatta carico la controricorrente/ricorrente in viaNumero registro generale 27109/2018Numero sezionale 5287/2026Numero di raccolta generale 23064/2026Data pubblicazione 11/07/2026incidentale Agenzia delle Entrate, come la Corte ha potuto verificaredall’esame diretto degli atti di causa.La circostanza trova conferma nella certificazione rilasciata dallaCancelleria, acquisita al fascicolo di causa.4.8 Per le ragioni esposte, il ricorso principale va dichiaratoimprocedibile.5. Il ricorso incidentale deve essere qualificato come tardivo, perchéproposto in data 23 ottobre 2018, oltre il termine di sessanta giorni dalladata di asserita notificazione della sentenza impugnata.5.1 Esso va, pertanto, dichiarato inefficace in conseguenza dellarilevata improcedibilità del ricorso principale.5.2 Giova, in proposito, evidenziare che, ai sensi dell’art. 334, secondocomma, c.p.c., nel nuovo testo risultante a séguito delle modificheapportate dall’art. 3, comma 25, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, sel’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile,quella incidentale perde ogni efficace.5.3 La modifica introdotta dalla novella del 2022, consistitanell’inserimento delle parole «o improcedibile», non è applicabile rationetemporis alla presente controversia, alla luce della disposizione transitoriacontenuta nell’art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo.5.4 Sennonché, già nel quadro normativo previgente la giurisprudenzadi questa Corte aveva chiarito che, quando l’impugnazione principale èdichiarata improcedibile, quella incidentale tardiva diviene inefficace, piùche in virtù di un’applicazione analogica del menzionato art. 334, secondocomma, c.p.c., in base a una coerente interpretazione logico-sistematicadell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un rimedioprocessuale (fra l’altro anomalo) possa trovare tutela in caso disopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è statariconosciuta la sua proponibilità (cfr. Cass. Sez. U. n. 9741/2008, Cass. n.2381/2014, Cass. n. 19188/2018, Cass. n. 2823/2024).Numero registro generale 27109/2018Numero sezionale 5287/2026Numero di raccolta generale 23064/2026Data pubblicazione 11/07/20265.5 Al surriferito insegnamento nomofilattico va qui data continuità.6. Le spese di lite devono essere addossate alla ricorrente principale,in quanto l’applicazione del principio di causalità con riferimento aldecisum evidenzia che solamente ad essa è da addebitare l’instaurazionedel giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 33733/2023, Cass. n. 4360/2024,Cass. n. 32205/2025, Cass. n. 46/2026).7. Stante l’esito del ricorso principale, viene resa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese digiustizia).7.1 Non deve farsi luogo ad analoga attestazione a caricodell’impugnante in via incidentale, giacché con la perdita di efficacia ilricorso tardivo è da considerare tamquam non esset, onde non puòrispetto ad esso pervenirsi a una pronuncia di rigetto integrale o a unadeclaratoria di inammissibilità o improcedibilità (cfr. Cass. n. 18348/2017,Cass. n. 1343/2019).Oltretutto, la misura lato sensu sanzionatoria prevista dall’art. 13,comma 1-quater dianzi richiamato non potrebbe comunque essereadottata nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, trattandosi di entepubblico ammesso ex lege alla prenotazione a debito del contributounificato (cfr. Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024, Cass. n.4752/2025). P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e inefficace quelloincidentale tardivo; condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in personadel legale rappresentante pro tempore, a rifondere all’Agenzia delleEntrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 10.000euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002Numero registro generale 27109/2018Numero sezionale 5287/2026Numero di raccolta generale 23064/2026Data pubblicazione 11/07/2026(Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrenteprincipale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 2 luglio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano