CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 17206/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9972-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma , via Arno 38, presso lo studio dall’[OSCURATO:PERSONA] MONCADA, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA] TRUISI; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 117 /20 2 2 d el Tribunale di Agrigento , depositata il 26/01/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Improcedibilità del ricorso R.G.N.9972/2022 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 117/22, del 26 gennaio 2022, del Tribunale di Agrigento, che ha rigettato l’opposizione dalla stessa proposta avverso atto di pignoramento presso terzi, nonché gli atti ad esso prodromici, ovvero il titolo esecutivo e i due atti di precetto alla medesima intimati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2. Riferi sce , in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver proposto l’opposizione, lamentando – per quanto qui ancora di interesse – inesistenza giuridica della notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi e degli atti di precetto, oltre a operare disconoscimento, ex artt. 2712e 2719 cod. civ., delle copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate degli atti processuali spediti per la notificazione a mezzo del servizio postale, nonché a dolersi dell’omesso avvertimento ex art. 492, comma 3, cod. proc. civ. Rigettata l’istanza di sospensione dell’esecuzione e disposta l’assegnazione, al creditore procedente, delle somme pignorate e detenute presso il terzo debitore, [OSCURATO:PERSONA] (secondo quanto emerge, per vero, solo dal controricorso, al pari della circostanza che il titolo dell’intrapresa esecuzione mobiliare era rappresentato da una sentenza resa dello stesso Tribunale agrigentino, di condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro € 1.000,00 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge, in favore di tali Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]), veniva radicato il giudizio di merito, nel quale si costituiva il creditore opposto, per resistere all’avversaria iniziativa.Ricondotta la proposta opposizione – nella parte in cui era stata eccepita la nullità dell’atto impugnato, “in ragione dell’allegata nullità della relativa notificazione” –alla previsione di cui all’art. 617 cod. proc. civ., la stessa veniva rigettata. A tale esito, l’adito giudicante perveniva sul rilievo della regolare notificazione dell’atto di pignoramento e, ancor prima, di quello di precetto. 3.Avverso la sentenza del Tribunale agrigentino ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], sulla base –come detto – di due motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 140 e 156 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890. Si censura la sentenza impugnata, là dove afferma che la notificazione dell’atto di pignoramento risultata “effettuata dall’ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale con raccomandata n. 76707605363-0 che non è stata consegnata al destinatario per temporanea assenza dello stesso”, motivo per cui l’ufficiale postale, sul relativo avviso di ricevimento, “ha attestato di avere immesso avviso nella cassetta”, nonché di aver spedit o al destinatario “l’avviso dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale con raccomandata n. 66792534470 del 9 agosto 2016”; di “detta raccomandata il convenuto ha riversato in atti il relativo avviso di ricevimento”, dal quale “risulta che non è stata consegnata per la temporanea assenza del destinatario”. Assume, però, la ricorrente come l’inesistenza giuridica della notificazione fosse, invece, proprio “rilevabile dalla produzione documentale ex adverso” compiuta, attestante “il suo mancato perfezionamento per avere omesso l’agente notificatore tutte le formalità richieste dalla legge sulla notifica a mezzo posta nei confronti di soggetti temporaneamente irreperibili, compresa l’indicazione completa del luogo di immissione in cassetta dell’avviso di deposito, nonché l’omessa indicazione negli avvisi di ricevimento prodotti dell’indirizzo di destinazione dell’atto, impedendone la notificazione”. Si evidenzia, infatti, che “l’avviso di ricevimento della CAD (Comunicazione avvenuto deposito) indica quale indirizzo della destinataria una via inesistente, per essere specificata solamente nel comune nome proprio di persona (Elena 99), conseguendone che l’asserita immissione in cassetta postale è stata effettuata in indirizzo inesistente”. Pertanto, eccepita dall’opponente “l’omessa indicazione negli avvisi di ricevimento prodotti dell’indirizzo della destinataria dell’atto impugnato, nonché l’omesso adempimento da parte dell’agente notificatore dell’indicazione dell’indirizzo e numero civico del luogo ove ha immesso in cassetta l’avviso di deposito della CAD”, si sarebbe “dovuto ritenere e dichiarare definitivamente l’omesso perfezionamento della contestata notificazione”. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si assume che il Tribunale –nel negare rilievo alla circostanza che l’agente notificatore “non ha consegnato l’atto alla destinataria, né ha relazionato il luogo (via e numero civico) in cui si è recato per tentare la notifica” – avrebbe “acquisito l’informazione probatoria ma non valutata”, sicché la “prova utilizzata dal giudice è contraddetta da uno specifico atto processuale incidente su un punto decisivo della controversia”. Inoltre, l’adottata motivazione non renderebbe “percettibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale che essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento” compiuto. Si sottolinea, infine, che l’affermato vizio “risulta dal testo della riportata sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ed integra il carattere della decisività, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia”. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile –sia per carente esposizione dei fatti di causa, sia perché i motivi non risultano specificamente raccordarsi alle norme di diritto delle quali si denunzia la violazione o la falsa applicazione –o, comunque, rigettata. 5. È rimasta solo intimata la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., alla quale pure il ricorso risulta notificato. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 8. Ilricorso è improcedibile. 8.1. Agli atti del presente giudizio non risulta presente la relata di notificazione della sentenza impugnata, il deposito della quale è invece prescritto dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ., a pena d’improcedibilità del ricorso stesso. Trova, pertanto, applicazione il principio secondo cui “il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall'art. 369, comma 1, cod. proc. civ., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2019, n. 19695, Rv. 654987-01). D’altra parte, nel caso di specie neppure è ipotizzabile quella evenienza – nota come c.d. “prova di resistenza” – idonea a precludere la declaratoria di improcedibilità. Evenienza, questa, da ritenere integrata allorché la notificazione del ricorso risulti essersi perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, giacché in questo caso il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539- 01; Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01). Nell’ipotesi che occupa, infatti, la notificazione del ricorso è avvenuta il 7 aprile 2022 e, dunque, oltre sessanta giorni dal momento della pubblicazione della sentenza, risalendo essa al 26 gennaio 2022.Né a precludere l’esito dell’improcedibilità può valere il rilievo che la controricorrente nulla ha eccepito al riguardo, giacché il vizio “de quo” risulta, comunque, rilevabile d’ufficio, oltre che non sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (Cass. Sez. Lav., sent. 12 febbraio 2020, n. 3466, Rv. 656775- 01). 9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 10. A carico del la ricorrente, stante la declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 1.600,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del la ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto