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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 luglio 2026

Cassazione n. 23068/2026

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irettore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Moresco;-controricorrente-avverso il DECRETO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N.13590/2025, depositato il 21 maggio 2025;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1.

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per revocazione, ai sensi degliartt. 391-bis, primo comma, e 395, num. 4, c.p.c., il decreto n.13590/2025 emesso dalla Presidente titolare della Sezione Tributaria diNumero registro generale 25612/2025Numero sezionale 5290/2026Numero di raccolta generale 23068/2026Data pubblicazione 11/07/2026questa Corte Suprema, depositato il 21 maggio 2025, con il quale è statodichiarato estinto, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 198,primo periodo, della legge n. 197 del 2022 e 391, primo comma, secondoperiodo, c.p.c., il procedimento iscritto al n. 16171/2022 r.g.Tale procedimento aveva ad oggetto il ricorso per cassazione spiegatodalla medesima Agenzia contro la sentenza della Commissione TributariaRegionale della Lombardia n. 4467/2021 del 17 dicembre 2021,pronunciata nell’àmbito della controversia relativa all’avviso diaccertamento con il quale era stato rettificato il classamento delle unitàimmobiliari di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., site nelComune di Cavernago (BG), destinate alla produzione di energia elettricamediante utilizzo di biomasse vegetali e reflui zootecnici, con conseguentevariazione della categoria catastale da D/10 a D/1.2.

La prefata società, destinataria dell’odierna impugnazione, haresistito con controricorso.3.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.4.

Entro il termine previsto dal primo comma, secondo periodo, delpredetto articolo il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le sue conclusioniscritte, con le quali ha chiesto la revocazione del decreto impugnato e, inrescissorio, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazioneproposto dall’Agenzia delle Entrate.4.1 Nel successivo termine di cui al terzo periodo dello stesso commala controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo del ricorso per revocazione l’Agenzia delleEntrate assume che il decreto impugnato sarebbe l’effetto di un errore difatto risultante dagli atti e documenti di causa.Numero registro generale 25612/2025Numero sezionale 5290/2026Numero di raccolta generale 23068/2026Data pubblicazione 11/07/2026In particolare, secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, taleprovvedimento si fonderebbe su una supposizione smentita dalle evidenzeprocessuali, e cioè sulla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avesse presentato, ai sensi dell’art. 1, comma 195, della legge n. 197 del2022, domanda di definizione agevolata della controversia relativaall’avviso di accertamento oggetto del giudizio di cassazione iscritto al n.16171/2022 r.g.2.

Il ricorso è inammissibile.2.1 A norma dell’art. 391-bis, primo comma, c.p.c., nel testomodificato dall’art. 3, comma 28, lett. n), del d.lgs. n. 149 del 2022 eapplicabile ratione temporis al giudizio che occupa, introdotto in dataposteriore al 1° gennaio 2023 (cfr. art. 35, comma 5, del d.lgs. cit.), larevocazione per errore di fatto ex art. 395, num. 4, dello stesso codicepuò essere proposta contro la sentenza, l’ordinanza o il decreto di cuiall’art. 380-bis pronunciati da questa Corte.2.2 Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato non rientrafra quelli previsti dal testé citato art. 391-bis, primo comma, c.p.c., nontrattandosi di sentenza né di ordinanza né di decreto di estinzione delprocesso emesso in base al combinato disposto degli artt. 380-bis,secondo comma, e 391, primo comma, del medesimo codice in caso dimancata presentazione dell’istanza di decisione della causa nel termine diquaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizioneaccelerata del giudizio formulata dal presidente della sezione o da unconsigliere da questo delegato.2.3 Si è, invece, in presenza di un decreto di estinzione reso ai sensidell’art. 1, comma 198, primo periodo, della legge n. 197 del 2022 sulpresupposto dell’intervenuto perfezionamento della procedura didefinizione agevolata delle liti tributarie disciplinata dalla menzionatalegge.2.4 Orbene, l’unico rimedio esperibile contro detto provvedimento -Numero registro generale 25612/2025Numero sezionale 5290/2026Numero di raccolta generale 23068/2026Data pubblicazione 11/07/2026riguardante uno dei «casi di estinzione del processo disposta per legge» dicui fa menzione l’art. 391, primo comma, c.p.c. - è quello contemplato dalsuccessivo terzo comma, costituito dalla proposizione dell’istanza difissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla sua comunicazione(cfr. Cass. Sez.

U. n. 19980/2014, Cass. n. 16625/2015, Cass. n.6607/2016, Cass. n. 4829/2025, Cass. n. 30948/2025).2.5 Sulla scorta dei superiori rilievi, la spiegata revocazione vadichiarata inammissibile, trattandosi di mezzo impugnatorio non ammessodalla legge.2.6 Fermo quanto precede, dall’esame diretto del fascicolo telematicoinerente al procedimento n. 16171/2022 r.g. si evince che il richiamatodecreto presidenziale n. 13590/2025 era stato comunicato in data 21maggio 2025 all’Avvocatura Generale dello Stato, che in quel giudiziorappresentava e difendeva ope legis l’Agenzia delle Entrate.2.7 Alla luce di ciò, dal momento che il presente ricorso è statonotificato il 17 dicembre 2025, deve comunque escludersi che esso siaconvertibile in istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391, terzo comma,c.p.c., stante la sua palese tardività rispetto alla data di comunicazione delprovvedimento.3.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome in dispositivo.4.

Non viene resa a carico della ricorrente l’attestazione di cui all’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), essendo l’Agenzia delle Entrate un ente pubblicoammesso ex lege alla prenotazione a debito del contributo unificato (cfr.Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 4752/2025).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condannal’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, a rifondereNumero registro generale 25612/2025Numero sezionale 5290/2026Numero di raccolta generale 23068/2026Data pubblicazione 11/07/2026alla controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi5.700 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nellamisura del 15 per cento e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 2 luglio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irettore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Moresco;-controricorrente-avverso il DECRETO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N.13590/2025, depositato il 21 maggio 2025;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per revocazione, ai sensi degliartt. 391-bis, primo comma, e 395, num. 4, c.p.c., il decreto n.13590/2025 emesso dalla Presidente titolare della Sezione Tributaria diNumero registro generale 25612/2025Numero sezionale 5290/2026Numero di raccolta generale 23068/2026Data pubblicazione 11/07/2026questa Corte Suprema, depositato il 21 maggio 2025, con il quale è statodichiarato estinto, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 198,primo periodo, della legge n. 197 del 2022 e 391, primo comma, secondoperiodo, c.p.c., il procedimento iscritto al n. 16171/2022 r.g.Tale procedimento aveva ad oggetto il ricorso per cassazione spiegatodalla medesima Agenzia contro la sentenza della Commissione TributariaRegionale della Lombardia n. 4467/2021 del 17 dicembre 2021,pronunciata nell’àmbito della controversia relativa all’avviso diaccertamento con il quale era stato rettificato il classamento delle unitàimmobiliari di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., site nelComune di Cavernago (BG), destinate alla produzione di energia elettricamediante utilizzo di biomasse vegetali e reflui zootecnici, con conseguentevariazione della categoria catastale da D/10 a D/1.2. La prefata società, destinataria dell’odierna impugnazione, haresistito con controricorso.3. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.4. Entro il termine previsto dal primo comma, secondo periodo, delpredetto articolo il Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore [OSCURATO:PERSONA], ha depositato le sue conclusioniscritte, con le quali ha chiesto la revocazione del decreto impugnato e, inrescissorio, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazioneproposto dall’Agenzia delle Entrate.4.1 Nel successivo termine di cui al terzo periodo dello stesso commala controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo del ricorso per revocazione l’Agenzia delleEntrate assume che il decreto impugnato sarebbe l’effetto di un errore difatto risultante dagli atti e documenti di causa.Numero registro generale 25612/2025Numero sezionale 5290/2026Numero di raccolta generale 23068/2026Data pubblicazione 11/07/2026In particolare, secondo la tesi sostenuta dalla ricorrente, taleprovvedimento si fonderebbe su una supposizione smentita dalle evidenzeprocessuali, e cioè sulla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avesse presentato, ai sensi dell’art. 1, comma 195, della legge n. 197 del2022, domanda di definizione agevolata della controversia relativaall’avviso di accertamento oggetto del giudizio di cassazione iscritto al n.16171/2022 r.g.2. Il ricorso è inammissibile.2.1 A norma dell’art. 391-bis, primo comma, c.p.c., nel testomodificato dall’art. 3, comma 28, lett. n), del d.lgs. n. 149 del 2022 eapplicabile ratione temporis al giudizio che occupa, introdotto in dataposteriore al 1° gennaio 2023 (cfr. art. 35, comma 5, del d.lgs. cit.), larevocazione per errore di fatto ex art. 395, num. 4, dello stesso codicepuò essere proposta contro la sentenza, l’ordinanza o il decreto di cuiall’art. 380-bis pronunciati da questa Corte.2.2 Nella fattispecie in esame, il provvedimento impugnato non rientrafra quelli previsti dal testé citato art. 391-bis, primo comma, c.p.c., nontrattandosi di sentenza né di ordinanza né di decreto di estinzione delprocesso emesso in base al combinato disposto degli artt. 380-bis,secondo comma, e 391, primo comma, del medesimo codice in caso dimancata presentazione dell’istanza di decisione della causa nel termine diquaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizioneaccelerata del giudizio formulata dal presidente della sezione o da unconsigliere da questo delegato.2.3 Si è, invece, in presenza di un decreto di estinzione reso ai sensidell’art. 1, comma 198, primo periodo, della legge n. 197 del 2022 sulpresupposto dell’intervenuto perfezionamento della procedura didefinizione agevolata delle liti tributarie disciplinata dalla menzionatalegge.2.4 Orbene, l’unico rimedio esperibile contro detto provvedimento -Numero registro generale 25612/2025Numero sezionale 5290/2026Numero di raccolta generale 23068/2026Data pubblicazione 11/07/2026riguardante uno dei «casi di estinzione del processo disposta per legge» dicui fa menzione l’art. 391, primo comma, c.p.c. - è quello contemplato dalsuccessivo terzo comma, costituito dalla proposizione dell’istanza difissazione dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla sua comunicazione(cfr. Cass. Sez. U. n. 19980/2014, Cass. n. 16625/2015, Cass. n.6607/2016, Cass. n. 4829/2025, Cass. n. 30948/2025).2.5 Sulla scorta dei superiori rilievi, la spiegata revocazione vadichiarata inammissibile, trattandosi di mezzo impugnatorio non ammessodalla legge.2.6 Fermo quanto precede, dall’esame diretto del fascicolo telematicoinerente al procedimento n. 16171/2022 r.g. si evince che il richiamatodecreto presidenziale n. 13590/2025 era stato comunicato in data 21maggio 2025 all’Avvocatura Generale dello Stato, che in quel giudiziorappresentava e difendeva ope legis l’Agenzia delle Entrate.2.7 Alla luce di ciò, dal momento che il presente ricorso è statonotificato il 17 dicembre 2025, deve comunque escludersi che esso siaconvertibile in istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391, terzo comma,c.p.c., stante la sua palese tardività rispetto alla data di comunicazione delprovvedimento.3. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome in dispositivo.4. Non viene resa a carico della ricorrente l’attestazione di cui all’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia dispese di giustizia), essendo l’Agenzia delle Entrate un ente pubblicoammesso ex lege alla prenotazione a debito del contributo unificato (cfr.Cass. n. 27301/2016, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 4752/2025). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condannal’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, a rifondereNumero registro generale 25612/2025Numero sezionale 5290/2026Numero di raccolta generale 23068/2026Data pubblicazione 11/07/2026alla controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi5.700 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario nellamisura del 15 per cento e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 2 luglio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano